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PDL 2900-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2900-A


DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 13 luglio 2007 (v. stampato Senato n. 1447)

presentato dal ministro della giustizia
(MASTELLA)

di concerto con il ministro della difesa
(PARISI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 16 luglio 2007

(Relatore per la maggioranza: SAMPERI)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 2900. La II Commissione permanente (Giustizia), in data 25 luglio 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 2900.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2900 e rilevato che:

                esso provvede a modificare, mediante novellazione, alcuni decreti legislativi adottati in attuazione della ampia delega legislativa, conferita in materia con la legge n. 150 del 2005, recando altresì, all'articolo 7, una ulteriore delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi compilativi volti al «coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge» nonché ad «operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti»;

                interviene in particolare, agli articoli 1 e 2, sul decreto legislativo n. 160 del 2006, i cui effetti erano stati sospesi sino al 31 luglio 2007 ad opera della recente legge n. 269 del 2006, che aveva a sua volta ampliato i termini, ancora non scaduti, di emanazione di eventuali decreti legislativi volti ad introdurre disposizioni transitorie o di coordinamento normativo; peraltro, appare tuttora aperto il termine per l'esercizio della delega, recata nella medesima legge di riforma dell'Ordinamento giudiziario «ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie» (articolo 2, comma 19);

                adotta espressioni formulate in modo impreciso (ad esempio l'articolo 1, comma 6, si riferisce ad avvocati e professori che abbiano prestato «a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza»);

                la tecnica della novellazione - in numerose norme - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 3, lettera c) n. 2 - ove si introduce nell'articolo 2, comma 2 del citato decreto legislativo n. 160, la lettera

 

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b-bis) - dovrebbe chiarirsi il rapporto di tale disposizione con il comma 4 del medesimo articolo 2 del decreto, vertente su analogo oggetto;

            all'articolo 7 - ove si conferisce una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi compilativi volti al «coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge» nonché ad «operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se vi sia coincidenza con l'oggetto della delega, già conferita dalla legge n. 150 del 2005, «ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie» (articolo 2, comma 19);

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 2, comma 12 - ove si sostituisce integralmente l'articolo 51 del già citato decreto legislativo n. 160 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire quali siano le «somme indicate» cui si riferisce il primo periodo del testo novellato».

        


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri,

          esaminato il testo del disegno di legge n. 2900 Governo, approvato dal Senato, recante «Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario»;

          rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» che

 

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le lettere g) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

          ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        «La III Commissione,

          esaminato, limitatamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2900 Governo, approvato dal Senato, concernente: «Riforma dell'ordinamento giudiziario»,

          valutato positivamente l'ampliamento della proiezione internazionale della Scuola superiore della Magistratura sulla base delle modifiche al decreto legislativo n. 26 del 2006, introdotte dalle lettere g) e h) dell'articolo 3, comma 2, con particolare riguardo all'esplicito riferimento alla Rete di formazione giudiziaria europea, nonché alla collaborazione nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;

          auspicato che la Scuola superiore della Magistratura possa, in virtù di tali nuove disposizioni, rafforzare significativamente il ruolo dell'Italia nella cooperazione giudiziaria internazionale, che costituisce uno degli aspetti fondamentali dei processi di stabilizzazione istituzionale e di consolidamento democratico, oltre che uno dei più efficaci strumenti per il contrasto al terrorismo internazionale ed al crimine organizzato,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

NULLA OSTA


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

                la quantificazione degli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai componenti della commissione di concorso di cui all'articolo 1 è stata effettuata con criteri estremamente prudenziali, tali da consentire in ogni caso di far fronte anche ad eventuali modulazioni della commissione stessa, fermo restando che i compensi relativi al presidente sono già previsti a legislazione vigente;

                l'assegnazione di funzioni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, non influisce sulla progressione economica dei magistrati e non implica adeguamenti retributivi;

                l'attività di valutazione dei magistrati rientra fra quelle tipiche del Consiglio superiore della magistratura e non necessita di specifiche strutture di supporto aggiuntive rispetto a quelle esistenti;

                le risorse stanziate risultano sufficienti a far fronte alle modifiche alla disciplina in materia di passaggio di funzione di cui al comma 4 dell'articolo 2;

                con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2, la quantificazione degli oneri è stata effettuata in base a criteri prudenziali per cui al limitato numero di cessazioni anticipate potrà farsi fronte con le residue disponibilità delle risorse di cui all'articolo 2, comma 40, della legge n. 150 del 2005;

 

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                l'assegnazione di un magistrato ad un ufficio in posizione in soprannumero, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'articolo 2, non determina una variazione della dotazione organica complessiva;

                i valori indicati nella nuova tabella allegata al comma 11 dell'articolo 2 corrispondono esattamente all'ammontare delle retribuzioni attualmente erogate;

                le disposizioni di cui al comma 12 del medesimo articolo 2 non recano innovazioni per quanto concerne la progressione economica dei magistrati;

                le disposizioni di cui all'articolo 3 non comportano l'attribuzione di nuove funzioni alla scuola superiore della magistratura ma piuttosto un diverso orientamento dell'attività della scuola stessa volto a privilegiare 1o svolgimento di compiti di formazione, compiti ai quali la scuola potrà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;

                l'espletamento delle nuove procedure elettive, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, potrebbe comportare oneri di modesta entità, tuttavia ampiamente compensati dall'ampliamento della cadenza temporale, da due a quattro anni, del sistema elettorale previsto per i consigli giudiziari;

            rilevato che appare opportuno modificare alcune clausole di invarianza e di copertura al fine di renderle conformi alla prassi consolidata e alla disciplina contabile;

        sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) all'articolo 2, comma 2, capoverso articolo 11, sostituire il comma 17 con il seguente: «Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente»;

            b) all'articolo 2, comma 3, capoverso articolo 12, sostituire il comma 17 con il seguente: «All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 13 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.»;

            c) all'articolo 5, sostituire il comma 6 con il seguente: «All'attuazione del comma 5 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.»;

            d) all'articolo 5, comma 8, sostituire le parole: «non comportano», con le seguenti: «non devono comportare»;

 

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            e) all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «comma 11» con le seguenti: «comma 12», e sostituire le parole: «è determinata», con le seguenti: «è valutata»;

            f) all'articolo 6, comma 6, sostituire le parole: «per l'anno 2008» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2008».

        


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE

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