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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2910-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2910 e rilevato che:
esso reca un contenuto omogeneo, volto a regolare il passaggio verso la liberalizzazione di contratti di fornitura concernenti il mercato energetico;
nel disciplinare in via d'urgenza tale settore di mercato, esso richiama parzialmente i contenuti di un provvedimento all'esame del Senato (S. 691) volto all'attuazione di tre direttive comunitarie, due delle quali (2003/54/CE e 2003/55/CE) erano già oggetto di una specifica delega legislativa, prevista dagli articoli 15 e 16 della legge comunitaria 2004 (legge 18 aprile 2005, n. 62), che non è stata però esercitata entro il termine stabilito (12 maggio 2006); peraltro, il decreto in esame risponde nuovamente all'esigenza di conformarsi a deliberazioni di origine comunitaria, finalità già perseguita da diversi provvedimenti che, in un lasso di tempo relativamente breve, si sono affiancati allo strumento annuale della legge comunitaria il cui testo, per l'anno 2007, è anch'esso pendente presso il Senato;
reca disposizioni che rinviano a successive attività procedurali e provvedimentali del Ministero dello sviluppo economico, i cui elementi costitutivi appaiono talora descritti in modo sommario e risultano privi dell'indicazione di un termine per il loro compimento: ad esempio, ai sensi del comma 2-bis «il Ministero dello sviluppo economico, con propri provvedimenti, promuove la piena attuazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE»; analogamente, ai sensi del comma 4 e del comma 6, il Ministro dello sviluppo economico, rispettivamente, «emana indirizzi» ovvero «adotta iniziative per la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilità dei prezzi»; infine ai sensi del comma 6-bis «con propri regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, semplifica le procedure» relative a determinate attività delle pubbliche amministrazioni;
introduce altresì, al comma 2, una disciplina i cui contenuti si connettono strettamente a quanto già statuito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 79 del 1999, cui appare dunque opportuno rinviare in modo esplicito;
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge del Governo n. 2910, recante «Liberalizzazione dei mercati dell'energia», approvato dal Senato,
considerato che:
le disposizioni da esso introdotte sono riconducibili alla materia, di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) («tutela della concorrenza»), in considerazione della loro prevalente finalità;
rileva altresì la materia, di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) («rapporti dello Stato con l'Unione europea»), in quanto il provvedimento reca disposizioni volte a prevenire un'eventuale procedura di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per il mancato recepimento della disciplina comunitaria in materia di liberalizzazione del mercato elettrico;
la materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» è compresa tra le materie oggetto di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
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La V Commissione ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
sul testo del provvedimento:
preso atto dei chiarimenti del Governo per cui al previsione, al comma 6, dell'articolo 1, dell'utilizzo di somme giacenti presso la Cassa conguaglio del settore elettrico non è suscettibile di incidere negativamente sui saldi di finanza pubblica
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