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PDL 2924

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2924



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BERLUSCONI, TREMONTI, ELIO VITO, BONDI, CICCHITTO, LEONE, ARMOSINO, BERTOLINI, BRANCHER, GIANFRANCO CONTE, FRATTA PASINI, LA LOGGIA, MORONI, ROMANI, BALDELLI, BIANCOFIORE, CESARO, CRAXI, DELLA VEDOVA, MARRAS, MILANATO, OSVALDO NAPOLI, PAROLI, MARIO PEPE, PICCHI, SANTELLI, VITALI, ADORNATO, ANGELINO ALFANO, APREA, ARACU, AZZOLINI, BAIAMONTE, BERNARDO, BERRUTI, BOCCIARDO, BONAIUTI, BONIVER, BOSCETTO, BRUNO, BRUSCO, CALIGIURI, CAMPA, CARFAGNA, CARLUCCI, CASERO, CECCACCI RUBINO, CERONI, CICU, COLUCCI, NICOLA COSENTINO, COSSIGA, COSTA, CRIMI, CROSETTO, DELL'ELCE, DI CAGNO ABBRESCIA, DI CENTA, D'IPPOLITO VITALE, DI VIRGILIO, FABBRI, FALLICA, FASOLINO, FEDELE, FERRIGNO, GIUSEPPE FINI, FITTO, FLORESTA, GREGORIO FONTANA, FRANZOSO, GALLI, GARAGNANI, GARDINI, GELMINI, GERMANÀ, GIACOMONI, GIRO, GIUDICE, GRIMALDI, IANNARILLI, LAURINI, LAZZARI, LENNA, LICASTRO SCARDINO, LUPI, MARTINO, MARTUSCIELLO, MAZZARACCHIO, MINARDO, MISTRELLO DESTRO, MISURACA, MONDELLO, MORMINO, NAN, PALMIERI, PALUMBO, PANIZ, PAOLETTI TANGHERONI, PECORELLA, PELINO, PESCANTE, PILI, PIZZOLANTE, PONZO, PRESTIGIACOMO, RAVETTO, RICEVUTO, RIVOLTA, ROMAGNOLI, ROMELE, LUCIANO ROSSI, ROSSO, PAOLO RUSSO, SANZA, SCAJOLA, SIMEONI, STAGNO D'ALCONTRES, STRADELLA, TESTONI, TONDO, TORTOLI, UGGÈ, VALDUCCI, VALENTINI, VERDINI, VERRO, ALFREDO VITO, ZANETTA, ZORZATO

Destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento di attività e di interventi di tutela ambientale

Presentata il 19 luglio 2007

      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge introduce, in aggiunta al 5 per mille generale, un nuovo 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il 5 per mille «ambientale».
      Per la prima volta si fa entrare la tutela dell'ambiente tra le basi della solidarietà sociale, di cui all'articolo 2 della nostra Costituzione.
      La tutela dell'ambiente rappresenta una delle sfide del prossimo millennio. È questo un dato evidente, che non richiede di essere dimostrato. Per suo conto, il 5 per mille si è rivelato essere uno strumento
 

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insieme efficace e moderno di democrazia fiscale.
      Il senso politico fondamentale e insieme elementare della presente proposta di legge è in specie quello di allineare in questi termini un bisogno generale (la tutela dell'ambiente) con un nuovo e straordinario mezzo di finanziamento fiscale.
      Gli strumenti di sviluppo delle politiche ambientali sono infatti numerosi, così come i canali di finanziamento. Ma non sono ancora sufficienti.
      Il 5 per mille introdotto dalla legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005) si è - come premesso - rivelato un importante strumento di democrazia fiscale.
      Uno strumento che fa dei cittadini contribuenti soggetti attivi e non passivi, protagonisti e non succubi.
      Ad esso, pur essendo il 2006 solo il primo anno di applicazione sperimentale del meccanismo, ha aderito circa il 60 per cento dei contribuenti italiani, pari a circa 16 milioni di cittadini. Il 5 per mille ha in specie consentito un nuovo e più diretto coinvolgimento della società civile nelle scelte di destinazione e di gestione delle risorse pubbliche, fuori dal «calderone» del bilancio pubblico, disintermediando la politica, con scelte operate in presa diretta da parte dei cittadini.
      Il successo del 5 per mille dimostra che il cittadino vuole capire perché deve pagare l'imposta e vuole decidere dove va la sua imposta.
      Il nuovo 5 per mille, specificamente dedicato all'ambiente, rappresenta dunque un altro modo innovativo per coinvolgere direttamente il cittadino nel circuito della solidarietà e della responsabilità civile, essendo l'ambiente un valore che è insieme universale e particolare (il «tuo» habitat). Come per il 5 per mille generale, il contribuente non deve pagare un euro in più. Ma, una volta calcolato quanto deve pagare di imposte in assoluto, può direttamente destinarne una quota pari al 5 per mille a favore della tutela dell'ambiente.
      Questo nuovo 5 per mille «ambientale» viene configurato come misura sperimentale, destinata, in caso di successo, ad essere poi stabilizzata. Come è stato inizialmente anche per quello generale.
      Appare comunque utile - visti i ritardi che hanno caratterizzato la prima attuazione del 5 per mille - imporre direttamente nella legge un termine perché la pubblica amministrazione arrivi ad assegnare in un tempo congruo le risorse che i cittadini hanno destinato, rispettandone e attuandone la volontà.
      La presente proposta di legge, infine, a differenza dell'ultima legge finanziaria (legge n. 296 del 2006), non pone alcun limite massimo alla destinazione dei contribuenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo quanto dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche e senza alcun onere fiscale aggiuntivo, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa può essere direttamente destinata dal contribuente al finanziamento di attività e di interventi a favore della tutela dell'ambiente.
      2. I soggetti e le attività che i contribuenti possono finanziare ai sensi della presente legge sono: istituti o progetti di ricerca scientifica italiani e internazionali, specifici progetti di tutela e riconversione ambientale territoriale, enti e parchi naturali, il Fondo nazionale per la natura (WWF), altri enti e organizzazioni di volontariato impegnati a tutela dell'ambiente già ammessi a beneficiare della quota del 5 per mille di cui al comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e altri analoghi organismi e istituzioni.
      3. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per l'individuazione dei soggetti e le modalità per la ripartizione degli importi di cui al comma 1.
      4. L'Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della destinazione del 5 per mille da parte dei contribuenti ai sensi del comma 1. Entro il 30 aprile dello stesso anno, le quote assegnate dai contribuenti sono erogate ai soggetti beneficiari.
      5. Restano fermi i meccanismi dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985,

 

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n. 222, e del 5 per mille di cui al comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      6. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante appositi provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione allo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge. Alle eventuali maggiori spese si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


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