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PDL 2942

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2942



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

INTRIERI, SCHIRRU, VELO, RAMPI

Modifiche agli articoli 18-bis e 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

Presentata il 24 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - A sessant'anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne italiane, se si dà uno sguardo comparativo ad altri Paesi europei nei quali si è ottenuto il diritto al voto nello stesso periodo, si verifica che le percentuali di rappresentanza politica femminile sono ben più alte che in Italia, tanto che solo in Grecia e in Francia le donne risultano essere a livelli inferiori di partecipazione.
      È nota la riflessione di Ralf Dahrendorf secondo la quale, nel mondo, la presenza delle donne nei luoghi di rappresentanza e nei centri decisionali della politica sia cambiata non soltanto nei termini di mera consistenza della presenza, ma anche rispetto ai valori e ai temi dell'agenda politica.
      La situazione del nostro Paese segnala, invece, che questo cambiamento sta stentando a realizzarsi.
      Si perpetua un'azione politica che di fatto esclude la voce di metà della popolazione e così diventa meno efficace, meno attenta alla quotidianità, meno vicina ai bisogni delle persone.
      È di fatto assai lontano dalla nostra realtà il concetto di democrazia paritaria secondo il quale la proporzionalità della rappresentanza di genere si fonda sul dato che il rappresentante debba riflettere il rappresentato, in primis rispetto al parametro numerico.
      Si segna un vulnus democratico grave al quale si è pensato di fare fronte nel 2003 con la modifica all'articolo 51 della
 

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Costituzione, inserendo l'impegnativa formula secondo cui «(...) la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».
      Ora, per dare sostanza alla norma, vogliamo prevedere norme che traducano il principio in pratica, consentendo alle donne davvero di partecipare adeguatamente alla vita politica e istituzionale del Paese.
      La correzione dei sistemi di selezione della classe politica inizia dalle regole sul sistema elettorale, partendo dalle «quote» modulate in relazione del sistema elettorale accolto, introducendo inoltre misure sanzionatorie nel caso di mancato rispetto delle stesse nella presentazione delle liste elettorali.
      L'intenzione del legislatore è quella di agire per la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla realizzazione del riequilibrio della rappresentanza, e quindi è definita a termine, nella convinzione che le norme determino nel tempo il risultato auspicato.
      Nel merito, l'articolo 1 della presente proposta di legge, in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 51 della Costituzione, promuove le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.
      L'articolo 2 prevede modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In particolare, viene stabilito che ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati e di candidate, presentati secondo un determinato ordine in cui ogni genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi del totale. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. La lista, pertanto, deve essere formata da un numero complessivo di candidati e di candidate non inferiore ad un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione. Le liste che non rispettino tali requisiti sono dichiarate inammissibili.
      Analoghe disposizioni sono dettate dall'articolo 3, che reca modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993.
      Infine, l'articolo 4 stabilisce che le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 si applicano alle tre elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della legge.
      Per quanto esposto, i presentatori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge reca disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Art. 2.
(Elezioni della Camera dei deputati).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente:

      «3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati e di candidate, presentati secondo un determinato ordine in cui ogni genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi del totale; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. La lista è formata da un numero complessivo di candidati e di candidate non inferiore ad un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione»;

          b) dopo il numero 6) del primo comma dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:

      «6-bis) dichiara inammissibili le liste che non rispettino i requisiti previsti dall'articolo 18-bis, comma 3, relativi all'alternanza e alla rappresentanza di genere».

 

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Art. 3.
(Elezioni del Senato della Repubblica).

      1. Il comma 4 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

      «4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati e di candidate, presentati secondo un determinato ordine in cui ogni genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi del totale; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. La lista è formata da un numero complessivo di candidati e di candidate non inferiore ad un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.
      4-bis. Sono dichiarate inammissibili le liste che non rispettano i requisiti previsti dal comma 4, relativi all'alternanza e alla rappresentanza di genere».

Art. 4.
(Norma finale).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle tre elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge.


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