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PDL 2847

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2847



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSONE

Disciplina dell'acquacoltura biologica

Presentata il 28 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'iniziativa legislativa che si sottopone alla Vostra attenzione, in attesa di una regolamentazione europea in materia, ha la finalità di rafforzare e di proteggere sotto il profilo normativo un settore, quello dell'acquacoltura biologica, che vede il nostro Paese, primo in Europa per produzioni biologiche, battistrada per lo sviluppo completo delle coltivazioni.
      L'approvazione di una disciplina nazionale ufficiale, di un marchio e di un sistema di certificazioni e norme di controllo può rappresentare un punto di riferimento per ogni futura evoluzione del quadro normativo comunitario e fornire un'importante opportunità per le imprese italiane del settore che potranno proporre sul mercato interno e internazionale il primo prodotto biologico da allevamento ittico garantito da una legge dello Stato.
      Il settore si configura attualmente come l'attività di produzione di cibo a più elevato tasso di crescita su scala mondiale e secondo dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), al contrario di quella della pesca che mantiene un sostanziale equilibrio rispetto agli ultimi anni, la quota di pertinenza dell'allevamento sul totale della produzione ittica mondiale è in incremento e si attesta sul 30 per cento del totale, raggiungendo una produzione nel totale dei Paesi dell'Unione europea di 1,3 milioni di tonnellate.
      L'allevamento ittico in Italia ha tradizioni solide, particolarmente radicate nelle lagune e nelle valli del delta padano. Oggi, con oltre 260.000 tonnellate di produzione, l'acquacoltura nazionale ricopre un ruolo importante per fronteggiare parzialmente il pesante deficit della bilancia ittica, con una importazione ormai attestata attorno al 50 per cento dei consumi interni. La struttura produttiva del settore presenta elementi di forza e di maturità negli elevati professionalità e contenuto tecnologico degli allevamenti e in un sistema di controlli che consente di pervenire a produzioni di alto contenuto qualitativo, ma
 

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presenta anche fattori di debolezza consistenti, in particolare, nella struttura dei costi che espone le imprese nazionali all'agguerrita concorrenza di altri Paesi del bacino mediterraneo. Negli ultimi anni il forte calo dei prezzi al consumo delle specie marine ha provocato una significativa riduzione dei margini di redditività per le imprese nazionali che devono attrezzarsi per competere sempre più sul fronte della qualità, offrendo al consumatore un prodotto diversificato e con la massima garanzia di salubrità, in linea con la tendenza italiana verso un comparto agroalimentare di eccellenza.
      È evidente che l'esistenza di un mercato già affermato di prodotti biologici può costituire una opportunità interessante per le imprese italiane per qualificare e valorizzare ancora di più la produzione e proporre ai consumatori un'offerta innovativa.
      La presente proposta di legge, che si pone come finalità il miglioramento qualitativo del settore descritto, si compone nel complesso di quattro articoli: l'articolo 1 definisce le modalità per il riconoscimento delle produzioni dell'acquacoltura biologica e del relativo marchio e denominazione ufficiale, da utilizzare univocamente per l'immissione in commercio dei prodotti; con l'articolo 2 si definisce il regime di controllo e di certificazione, mentre l'articolo 3 introduce alcuni importanti incentivi finanziari necessari al decollo del settore e un finanziamento per le iniziative di promozione del marchio di riconoscimento nonché incentivi rivolti alle imprese per la fase di conversione degli impianti; l'articolo 4, infine, prevede il sistema delle sanzioni da applicare in caso di utilizzazione non autorizzata del marchio e della denominazione ufficiale dell'acquacoltura biologica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento del metodo biologico).

      1. La Repubblica riconosce il metodo biologico per le produzioni di allevamento ittico realizzate sul territorio nazionale, definito «acquacoltura biologica», ai fini di garantire la riduzione dell'impatto ambientale delle attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni, e di promuovere il miglioramento qualitativo e il benessere degli organismi allevati, in attesa della definizione di un quadro normativo in materia da parte dell'Unione europea.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva, con proprio decreto, la denominazione e il marchio di riconoscimento che contraddistinguono univocamente, ai fini dell'etichettatura, dell'immissione in commercio e della pubblicità, i prodotti dell'acquacoltura biologica.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e regolamentano gli elenchi ai quali devono obbligatoriamente iscriversi gli operatori dell'acquacoltura biologica.

Art. 2.
(Regime di controllo e di certificazione).

      1. Gli operatori che intendono avvalersi della denominazione e del marchio di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 2, devono obbligatoriamente assoggettarsi a un regime di controllo e di certificazione dei processi e dei prodotti

 

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effettuato da organismi abilitati ai sensi del comma 2 del presente articolo.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva i criteri per il riconoscimento degli organismi abilitati alla certificazione dei prodotti dell'acquacoltura biologica, nonché le modalità di controllo e di revoca del riconoscimento in caso di infrazioni.
      3. Gli organismi abilitati ai sensi del comma 2 sono sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché delle regioni e della provincia autonoma competenti per territorio.

Art. 3.
(Incentivi finanziari).

      1. Al fine di favorire la riconversione all'acquacoltura biologica degli impianti di allevamento ittico esistenti e la promozione di attività didattiche, ricreative e sportive ad essi connesse, la dotazione del fondo di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è incrementata di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le modalità per la concessione alle imprese del settore delle agevolazioni di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

 

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corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per assegnare, nell'ambito degli strumenti finanziari regionali di orientamento della pesca, priorità nell'accesso ai finanziamenti ai progetti presentati da operatori dell'acquacoltura che intendono riconvertire all'acquacoltura biologica impianti esistenti.

Art. 4.
(Sanzioni).

      1. Nei casi di utilizzazione non autorizzata o impropria della denominazione o del marchio di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, si applicano le pene previste dall'articolo 517 del codice penale.
      2. Nel caso di accertamento di infrazioni, gli organismi abilitati al controllo e alla certificazione ai sensi dell'articolo 2 provvedono alla revoca della denominazione e del marchio di riconoscimento alle aziende produttrici per un periodo e con le modalità definiti con il decreto di cui al medesimo articolo 2, comma 2.        


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