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PDL 1427-1359-A

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1427-1359-A


 

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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 1427

presentato dal ministro dell'interno
(AMATO)

e dal ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

Presentato il 20 luglio 2006

e

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 1359, d'iniziativa del deputato BOATO

Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

Presentata il 13 luglio 2006

(Relatore:  BRESSA)


NOTA:  Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 26 luglio 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge costituzionale n. 1427, nel testo presentato dal Governo. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge costituzionale n. 1427 e della proposta di legge costituzionale n. 1359 si vedano i relativi stampati.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

        esaminato il disegno di legge costituzionale n. 1427, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e rilevato che:

            esso si compone di un unico articolo che, nel disporre, al comma 1, l'aggregazione del Comune di Lamon alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, reca anche, al comma 2, una delega legislativa al Governo per l'adozione delle misure di modifica o integrazione alle disposizioni legislative vigenti che risultino strettamente consequenziali alla modificazione apportata dal comma 1;

            nel definire le modalità di esercizio della citata delega, richiama espressamente l'applicazione della peculiare procedura prevista dall'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, disposizione che consente l'adozione di norme di attuazione dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige con decreti legislativi (sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano; tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco); tale previsione determina un complesso, e per certi versi inedito, intreccio tra strumenti normativi di diversa tipologia (Costituzione, leggi costituzionali, norme di delega, decreti legislativi, determinazioni della commissione paritetica) che insistono sulla stessa materia, rendendo estremamente arduo individuarne i rapporti secondo i consueti criteri di gerarchia e di competenza delle fonti del diritto;

            reca, al comma 3, un'autorizzazione al Governo ad emanare norme regolamentari attuative, che risulta non avere precedenti nell'ambito delle disposizioni di rango costituzionale;

            non risulta corredato, anche in ragione del carattere estremamente puntuale dell'intervento normativo, né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento debba essere rispettata la seguente condizione:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            al comma 2 sia valutata una riformulazione della disposizione ivi contenuta al fine di evitare l'introduzione con norma di rango costituzionale di una specifica disposizione di delega che, nell'attuale

 

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quadro delle fonti, sembra suscettibile di ingenerare una situazione di incertezza normativa, tanto più ove si consideri che appare assai dubbia la sua effettiva necessità, dovendo in ogni caso trovare applicazione la regola secondo cui eventuali decreti legislativi vanno comunque adottati secondo le regole fissate dall'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui si dovrebbe richiamare l'applicazione; sia valutata altresì la soppressione del comma 3 dell'articolo, la cui presenza in un testo di rango costituzionale risulta, sulla base di analoghe valutazioni, ancor più anomala.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            sull'ulteriore nuovo testo elaborato dalla commissione di merito:

                considerato che gli elementi di informazione forniti dal Governo non appaiono sufficienti ad escludere che dall'attuazione del provvedimento si determinino effetti finanziari negativi per tutti gli enti territoriali interessati;

            esprime

PARERE CONTRARIO


PARERI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge costituzionale C. 1427 cost., in corso di esame presso la I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera, che dispone, all'articolo 1, primo comma, che il comune di Lamon sia distaccato dalla regione Veneto, nel territorio della quale è attualmente compreso, per essere aggregato alla regione Trentino-Alto Adige;

 

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            rilevato che il provvedimento si inserisce nel quadro della procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, relativa al distacco di comuni o province da una regione e conseguente aggregazione ad altra regione; che tale procedura, per quanto concerne il menzionato comune, è in corso, essendosi svolto con esito favorevole il referendum popolare previsto dalla suddetta disposizione costituzionale;

            considerato che il secondo comma dell'articolo 1 reca una delega legislativa al Governo per l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, delle misure di modifica o integrazione alle disposizioni legislative vigenti che risultino strettamente consequenziali alla modificazione apportata dal primo comma; e che la norma precisa che, qualora emerga la necessità di modificare disposizioni di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, dovrà applicarsi a tal fine la specifica procedura dettata dall'articolo 107 dello Statuto medesimo;

            preso atto che la materia trattata rientra nell'ambito della potestà esclusiva dello Stato in quanto l'articolo 132, secondo comma della Costituzione, stabilisce che si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni delle province e dei comuni interessati, espressa mediante referendum, e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 14 marzo 2007)

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge costituzionale C. 1427, in corso di esame presso la I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera, che dispone che il comune di Lamon sia distaccato dalla regione Veneto, nel territorio della quale è attualmente compreso, per essere aggregato alla regione Trentino-Alto Adige, su cui si era già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 14 marzo 2007;

            rilevato che il provvedimento si inserisce nel quadro della procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, relativa al distacco di comuni o province da una regione e conseguente aggregazione ad altra regione; che tale procedura, per quanto concerne il menzionato comune, è in corso, essendosi svolto con esito favorevole il referendum popolare previsto dalla suddetta disposizione costituzionale;

            preso atto che la materia trattata rientra nell'ambito della potestà esclusiva dello Stato in quanto l'articolo 132, secondo comma

 

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della Costituzione, stabilisce che si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni delle province e dei comuni interessati, espressa mediante referendum, e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra;

            considerato che il consiglio regionale del Trentino Alto-Adige (con delibera n. 15 del 16 gennaio 2007), il consiglio provinciale di Bolzano (con delibera n. 6 del 16 dicembre 2006) ed il consiglio provinciale di Trento (con delibera n. 15 del 12 dicembre 2006) hanno espresso un orientamento contrario all'aggregazione del comune di Lamon alla regione Trentino Alto-Adige, ravvisandosi al riguardo l'opportunità di una valutazione dei contenuti di merito di tali pronunciamenti nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 18 aprile 2007)


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