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PDL 2540-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2540-A


 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(DE CASTRO)

con il ministro della salute
(TURCO)

con il ministro della pubblica istruzione
(FIORONI)

con il ministro dell'università e della ricerca
(MUSSI)

e con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003

Presentato il 19 aprile 2007

(Relatore: SINISCALCHI)


NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 2 agosto 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2540. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2540 Governo, recante Ratifica della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS - per la lotta al tabagismo;

            rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:

                le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, non comportano alcun obbligo di istituzione di specifici organismi, posto che all'attuazione delle stesse potrà provvedere il Ministero della salute a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente;

 

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                le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, 12, 20, commi 1-4, e 22, hanno carattere meramente programmatico;

                le disposizioni di cui agli articoli 9, 14, 19 e 27, che recano misure volte alla riduzione della domanda di tabacco, delle eventuali richieste di indennizzo nei confronti delle pubbliche amministrazioni, rivestono carattere del tutto eventuale;

                all'attuazione dell'articolo 20, comma 4, che prevede la creazione di una banca dati, si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente e soltanto qualora queste non siano sufficienti, si provvederà mediante l'adozione di un apposito provvedimento legislativo;

                le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 1, 2 e 4, che prevedono la partecipazione alle riunioni della Conferenza delle Parti, non comportano alcun onere aggiuntivo,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        nel presupposto che qualora dall'attuazione della Convenzione si determinassero oneri ai quali non è possibile far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente, si provvederà con apposito provvedimento legislativo volto a quantificarne gli oneri e a determinarne la relativa copertura finanziaria;

        e con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

        «Art. 2-bis. - (Copertura finanziaria). - 1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296».


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2540 concernente «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003»;

            considerato che la Convenzione è stata adottata il 21 maggio 2003 durante la 56a sessione dell'Assemblea dell'OMS, dopo circa quattro anni di trattative, e costituisce il primo strumento internazionale vincolante sulla salute, negoziato sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della sanità, fornendo agli Stati parte gli strumenti di base per attuare una corretta politica di controllo del tabacco;

            rilevato che la Convenzione prevede inoltre che le Parti si adoperino per la riduzione immediata della pubblicità e di ogni forma di sponsorizzazione, con l'obiettivo di giungere ad un divieto totale di esse nei cinque anni successivi alla sua entrata in vigore;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003.       Identico.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della Convenzione stessa.       Identico.
 
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
        1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come rideterminate dalla Tabella C, allegata alla legge 27 febbraio 2006, n. 296.
Art. 3.
(Entrata in vigore).
Art. 4.
(Entrata in vigore).
      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       Identico.


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