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PDL 2956

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2956



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ALESSANDRI, FUGATTI, GRIMOLDI, MONTANI

Disposizioni per la concessione di miglioramenti economici a talune categorie di personale della scuola cessato dal servizio

Presentata il 26 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende superare una sperequazione, oggetto peraltro di diverse controversie giurisdizionali, a danno del personale del comparto scuola del triennio 1982-1984 e del triennio 1985-1987.
      Ricordiamo, infatti, che con l'accordo per il rinnovo del contratto concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado per il triennio 1982-1984, trasfuso nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, le organizzazioni sindacali, per andare incontro alle esigenze di cassa avanzate dal Tesoro, accettarono la rateizzazione dei miglioramenti economici definiti contrattualmente; miglioramenti che avrebbero dovuto essere riconosciuti - secondo una prassi consolidata - anche al personale che, in qualunque periodo del triennio di vigenza contrattuale, lasciava il servizio per collocamento in quiescenza. Invero il Tesoro, muovendo dall'assunto che l'accordo fu siglato sedici mesi dopo (20 aprile 1983) la naturale scadenza contrattuale, con circolare 27 ottobre 1983, applicativa del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983, attribuiva al contratto decorrenza giuridica dal 1 gennaio 1982, ripartendo i miglioramenti economici in tre scaglioni, quantificati e datati (35 per cento nel 1983; 80 per cento nel 1984 e 100 per cento nel 1985), ed escludendo dai medesimi tutto il personale posto in quiescenza nel 1982 e parte di quello collocato in quiescenza nel 1983. Esclusione, questa,
 

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perpetrata anche nei riguardi del personale collocato in quiescenza durante la vigenza contrattuale relativa al triennio 1985-1987.
      La giustificazione dell'esecutivo si basò sul fatto che l'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, quantifica il trattamento pensionistico sulla base dell'ultimo stipendio integralmente percepito, non tenendo tuttavia conto che, all'epoca, i miglioramenti contributivi contrattuali erano erogati in un'unica soluzione e che l'articolo 13 della legge quadro sul pubblico impiego (legge n. 93 del 1983), successivamente abrogato, stabiliva che l'efficacia di ogni contratto decorre dal giorno successivo a quello della scadenza del contratto precedente.
      Si ritiene giusto riconoscere al personale ex comparto scuola dal 1982 al 1985, ora in quiescenza, il diritto ad avere conteggiati, sia sul trattamento pensionistico che sulla liquidazione dell'indennità di buonuscita, gli aumenti derivanti dal contratto triennale durante il quale si è andati in pensione. Ciò anche nell'intento di porre fine al fenomeno delle cosiddette «pensioni d'annata», vale a dire il problema dei trattamenti di quiescenza che perdono con il passare del tempo gran parte del loro valore e del loro potere di acquisto, fenomeno, peraltro, riconosciuto anche dalla Corte costituzionale in più sentenze, da ultima la n. 30 del gennaio 2004.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al personale del comparto scuola cessato dal servizio nel corso dell'anno 1982, con diritto a pensione, competono per l'intero ammontare i miglioramenti economici definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345.

Art. 2.

      1. Al personale del comparto scuola cessato dal servizio con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del contratto relativo al triennio 1985-1987, spettano i miglioramenti economici definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209.

Art. 3.

      1. I miglioramenti economici di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alla tredicesima mensilità e alla indennità di buonuscita.


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