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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3025 |
Articolo 1 - (Norme in materia di ordinamenti scolastici).
Comma 1. Il comma intende ripristinare il tempo pieno così come era previsto dalle norme della legge 24 settembre 1971, n. 820, previgenti al decreto legislativo sul primo ciclo (decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59). Al fine di evitare oneri aggiuntivi di bilancio, è comunque precisato che l'organizzazione delle classi funzionanti a tempo pieno è realizzata nei limiti dei posti di tempo pieno funzionanti nell'anno scolastico 2007-2008 e nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio. La norma intende, inoltre, dare risposta alle numerose istanze sociali volte a favorire l'accoglienza prolungata degli alunni nelle scuole e tempi di apprendimento più distesi.
Comma 2. Le norme modificano alcune delle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d'istruzione, contenute nell'articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1; in particolare viene precisato che i candidati esterni devono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame, al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, qualora manchi nel comune l'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, ove manchi anche in questa il medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'ufficio
Articolo 2 - (Norme urgenti in materia di personale scolastico).
Comma 1. Le norme contenute in questo comma hanno lo scopo di snellire e rendere più incisive le procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale docente, introducendo varie modifiche agli articoli 503 e 506 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, riguardanti, rispettivamente, la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e la destituzione e la sospensione cautelare e la sospensione per effetto di condanna penale. Le norme introdotte sono finalizzate, da un lato, a ricondurre alla competenza del dirigente scolastico e del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale l'iniziativa nella materia in questione, nei confronti, rispettivamente, del personale docente e dei dirigenti scolastici, e, per altro verso, a rendere meno complesse le procedure per l'adozione dei provvedimenti, semplificando, tra l'altro, anche l'acquisizione dei pareri prescritti, che assumono la veste di pareri obbligatori non vincolanti. Di particolare rilievo è inoltre la disposizione, del tutto innovativa, che prevede la possibilità di sospensione cautelare da parte del dirigente scolastico nei casi di esistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra la scuola e le famiglie degli alunni; in questi casi il provvedimento è immediatamente comunicato al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, per la convalida ovvero la revoca entro il termine di quindici giorni, scaduto il quale senza che quest'ultimo abbia adottato alcun provvedimento, la sospensione è automaticamente revocata; invece, in caso di inerzia del dirigente scolastico competente, la sospensione può essere adottata dal suddetto dirigente dell'ufficio scolastico regionale; questo tipo di sospensione non produce effetti sul trattamento economico del dipendente. Si tratta, come è facile intuire, di una norma che intende rispondere alle esigenze, oggettive e urgenti, di assegnare a compiti diversi dall'insegnamento docenti che, con il loro comportamento, abbiano recato grave turbamento e pregiudizio al rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni.
Comma 2. Il comma prevede che le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 503 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, introdotto dal comma 1, non si applicano ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Comma 3. La norma si propone di semplificare le procedure per il conferimento delle supplenze temporanee ai collaboratori scolastici da parte dei capi d'istituto. Infatti, le norme vigenti in materia prevedono che il predetto personale venga assunto attraverso le liste di collocamento tenute dagli uffici territoriali dei centri per l'impiego. Le scuole, pertanto, inviano a tali centri le richieste numeriche delle assunzioni da effettuare e i centri comunicano, successivamente, i nominativi del personale da nominare. La procedura è complessa e poco funzionale, in quanto, in caso di rinuncia da parte degli interessati, deve essere ripetuto l'intero iter. La norma consente invece ai capi d'istituto di nominare direttamente il personale in questione sulla base degli elenchi forniti dai centri per l'impiego, eliminando i passaggi della richiesta numerica da parte delle scuole e la successiva risposta da parte dei centri. La norma consente, allo stesso tempo, di procedere alla surroga dei rinunciatari in tempi brevi e funzionali alle esigenze delle istituzioni scolastiche.
Comma 4. Le disposizioni del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, citate nel comma 4 prevedono la trasmissione immediata ai competenti servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei provvedimenti di instaurazione
Articolo 3 - (Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori).
L'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), prevede che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, «al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori» è definito «un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008».
Il comma 650 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 assicura, per le predette finalità, 20 milioni di euro per l'anno 2007, 40 milioni di euro per l'anno 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
L'articolo 1, comma 651, della citata legge n. 296 del 2006 prevede un piano di assunzione straordinaria di ricercatori «nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca».
Il comma 652 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 assicura, per tali finalità, 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
In ambedue i casi, per problemi procedimentali dovuti all'adozione dei regolamenti di disciplina dei concorsi (il regolamento per i concorsi per ricercatore universitario ha appena ricevuto un parere interlocutorio del Consiglio di Stato), non sarà possibile utilizzare le somme stanziate per il 2007 per le finalità previste dall'articolo 1, commi 648 e 651, della legge n. 296 del 2006.
Si rende, pertanto, necessario consentire la utilizzabilità di tali somme per il solo anno 2007, assicurandole, rispettivamente, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università e al Fondo di finanziamento degli enti di ricerca.
Attraverso l'attribuzione delle somme a tali fondi con il vincolo della loro destinazione all'assunzione di ricercatori, si rende possibile la rapida assunzione degli stessi, mediante concorsi regolati dalla disciplina attualmente vigente.
Per esse non vi è necessità di relazione tecnica, trattandosi di somme già previste dalla legge finanziaria 2007, e di mere modificazioni di autorizzazioni di spesa.
Con riferimento al testo del provvedimento in esame, si forniscono qui di seguito, per i singoli articoli, le necessarie precisazioni in ordine ai possibili effetti finanziari:
articolo 1, comma 1: la norma prevede la reintroduzione del tempo pieno nella scuola primaria, da realizzarsi nell'ambito delle consistenze complessive di organico del personale annualmente assegnate a livello regionale. La neutralità finanziaria è garantita dalla previsione normativa, la quale stabilisce che l'organizzazione del tempo pieno deve essere realizzata nei limiti della dotazione dell'organico di diritto, determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio. Nessun maggior onere deriva, pertanto, a carico della finanza pubblica.
articolo 1, comma 2: non determina alcun maggiore onere a carico del bilancio dello Stato;
articolo 1, comma 3: circa l'ulteriore integrazione prevista, per complessivi euro 40,2 milioni, si fa presente che la somma è finalizzata ad adeguare i compensi già fissati per i componenti le commissioni degli esami di Stato, che sono ritenuti inadeguati ai relativi impegni.
Ciò premesso si stima un aumento medio pro capite, al lordo degli oneri a carico dello Stato, così determinato:
Numero presidenti | (a) | 12.274 |
Numero commissari interni statali | (b) | 66.432 |
Numero commissari esterni statali e no | (c) | 36.822 |
TOTALE COMPONENTI COMMISSIONI | (d) = (a)+(b)+(c) | 115.528 |
INTEGRAZIONE PREVISTA (milioni di euro) | (e) | 40,2 |
AUMENTO MEDIO PRO CAPITE LORDO STATO (euro) |
(f) = (e)/(d) | 347,96
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articolo 1, commi 4, 5, 6, 7 e 8: non determinano alcun onere a carico del bilancio dello Stato.
articolo 2: non determina alcun onere a carico della finanza pubblica.
ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Legge 10 dicembre 1997, n. 425
4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59
4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato.
Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286
1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non
Legge 10 marzo 2000, n. 62
4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
5. L'organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e di personale appartenente a ruoli nazionali, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente.
(Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale).
2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti:
a) dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali;
b) dal direttore generale o dal capo del servizio centrale competente, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli nazionali.
4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta dal direttore didattico o dal preside, sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo convalida da parte dell'autorità competente cui il provvedimento dovrà essere immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.
1. Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico o del preside, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, e del provveditore agli studi, se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida all'autorità competente a disporre il trasferimento d'ufficio. In mancanza di convalida, ed in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di 10 giorni dalla adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato di diritto.
1. È convertito in legge il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare alle istituzioni scolastiche la possibilità di programmare ed organizzare le loro attività dall'inizio dell'anno scolastico e di realizzare le condizioni per un ordinato avvio dello stesso, nonché di garantire l'immediata assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca;
Considerato lo stato di particolare incertezza nel quale versano le istituzioni scolastiche in relazione a specifiche richieste in materia di «tempo scuola» avanzate dalle famiglie, agli adempimenti connessi allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, nonché a questioni relative all'assunzione e gestione del personale scolastico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'università e della ricerca;
1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito è reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, secondo il modello didattico già
«I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame».
3. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è elevato ad euro 178.200.000 a decorrere dal 2007, per la corresponsione dei compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione. Al relativo onere, pari ad euro 40.200.000 annui, a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti
5. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 612, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali almeno uno proveniente dal mondo della scuola». A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, determinando anche gli anni di corso oggetto di valutazione, concernenti il primo ed il secondo ciclo.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, si applicano al Sistema nazionale di istruzione.
7. Al fine di dare attuazione, per l'anno 2007, al punto 12) dell'Accordo-quadro sancito in Conferenza unificata del 14 giugno 2007, diretto a realizzare le iniziative di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'onere di euro 9.783.656 di pertinenza del Ministero della solidarietà sociale si provvede mediante utilizzo delle disponibilità, in conto residui, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che a tale fine è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, le parole: «alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «nelle scuole materne riconosciute paritarie» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti».
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 503:
1) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali adempimenti istruttori di cui al comma 5»;
b) all'articolo 506:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione, della sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento è revocato di diritto»;
c) all'articolo 468:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trasferimento per incompatibilità ambientale e utilizzazione in compiti diversi dall'insegnamento»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Qualora le ragioni di urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti lesivi della dignità della persona, degli studenti o del prestigio o decoro dell'amministrazione scolastica, tali da risultare incompatibili con l'esercizio della funzione educativa, il dirigente scolastico può altresì disporre, in via d'urgenza, l'utilizzazione dei docenti medesimi in compiti diversi dall'insegnamento, tenendo conto della loro preparazione culturale e professionale. Il provvedimento è immediatamente comunicato, per la convalida o la revoca, da effettuarsi entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione, al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, il quale, in via sostitutiva, può provvedere direttamente, in caso di inerzia del dirigente scolastico, all'utilizzo del docente in compiti diversi dall'insegnamento, fermo quanto stabilito dal comma 1. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento si intende comunque revocato. L'utilizzazione di cui al presente comma è disposta sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione collettiva decentrata nazionale e non produce effetti sul trattamento economico del dipendente».
2. Il disposto dell'articolo 503, comma 5-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2), non si applica ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, i dirigenti scolastici provvedono al conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base delle liste di collocamento predisposte dal Centro per l'impiego territorialmente competente, nei soli casi in cui risultino esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 587.
4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ed al primo comma dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione, trasformazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro. Le sanzioni già irrogate alle istituzioni scolastiche per l'inosservanza dei termini previsti dalle disposizioni di cui al primo periodo sono annullate.
1. Al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l'anno 2007 con riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui ai commi 650 e 652 della medesima legge n. 296 del 2006, non utilizzate per detto anno sono, rispettivamente, destinate per euro 20 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per euro 7,5 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come determinate dalla tabella C della citata legge n. 296 del 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 settembre 2007.
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
Mussi, Ministro dell'università e della ricerca.
Visto, il Guardasigilli: Mastella.
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