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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3031 |
L'articolo 1 prevede che la disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti al periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.
La disposizione tende ad evitare una lettura particolarmente penalizzante per i contribuenti, secondo la quale l'ammortamento pregresso, dedotto ai fini fiscali, avrebbe ridotto esclusivamente il costo riconosciuto del fabbricato e non quello del terreno.
La descritta modifica non produce effetti di minore gettito rispetto a quelli originariamente stimati in sede di relazione tecnica, poiché la quantificazione - basata, peraltro, su dati macro di bilancio e non relativi al singolo fabbricato e al suo stadio di ammortamento - in conformità con l'intento perseguito, non teneva conto dell'effetto penalizzante sopra descritto.
Di conseguenza, alla norma proposta non è ascrivibile alcuna perdita di gettito rispetto alla stima contenuta nella originaria relazione tecnica.
1. È convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di ammortamento di immobili strumentali.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2007
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in tema di ammortamento di immobili strumentali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
1. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 2007.
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Mastella.
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