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PDL 3031

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3031



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di ammortamento di immobili strumentali

Presentato al Senato della Repubblica il 4 agosto 2007
e trasferito alla Camera dei deputati il 12 settembre 2007


      

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Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che viene presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge, si compone di due articoli.
      L'articolo 1 reca una previsione normativa, di natura interpretativa, volta a risolvere i problemi applicativi sollevati dal comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
      Con la disposizione si chiarisce, con efficacia retroattiva, e dunque a beneficio dei contribuenti, che per i fabbricati strumentali, ivi inclusi gli immobili in leasing, acquistati prima del periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006, il fondo di ammortamento dedotto in precedenza deve essere riferito proporzionalmente al costo del terreno e al costo della costruzione che insiste sullo stesso. In sostanza il fondo di ammortamento deve essere riferito pro quota distintamente al terreno e al fabbricato.
      La ragione dell'urgenza dell'adozione della disposizione, analoga a quella già presente nel disegno di legge recante norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili (atto Senato n. 1485), risiede nella circostanza di consentire ai contribuenti, che nell'incertezza interpretativa abbiano computato maggiori imposte, di operare le necessarie variazioni in sede di dichiarazione dei redditi.
      L'articolo 2 stabilisce che il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        L'articolo 1 prevede che la disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti al periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.
        La disposizione tende ad evitare una lettura particolarmente penalizzante per i contribuenti, secondo la quale l'ammortamento pregresso, dedotto ai fini fiscali, avrebbe ridotto esclusivamente il costo riconosciuto del fabbricato e non quello del terreno.
        La descritta modifica non produce effetti di minore gettito rispetto a quelli originariamente stimati in sede di relazione tecnica, poiché la quantificazione - basata, peraltro, su dati macro di bilancio e non relativi al singolo fabbricato e al suo stadio di ammortamento - in conformità con l'intento perseguito, non teneva conto dell'effetto penalizzante sopra descritto.
        Di conseguenza, alla norma proposta non è ascrivibile alcuna perdita di gettito rispetto alla stima contenuta nella originaria relazione tecnica.

 

Pag. 3


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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di ammortamento di immobili strumentali.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Pag. 4


Decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2007

Disposizioni urgenti in materia di ammortamento di immobili strumentali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in tema di ammortamento di immobili strumentali;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

        1. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.

Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Pag. 5

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 3 agosto 2007.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.


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