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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3025-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3025 e rilevato che:
esso reca un contenuto parzialmente omogeneo, in quanto gli articoli 1 e 2 concernono l'avvio dell'anno scolastico 2007-2008, mentre l'articolo 3 riguarda le assunzioni di ricercatori universitari;
ripropone quasi integralmente, ai primi due articoli, disposizioni già contenute nel disegno di legge C. 2272-ter-A, di cui l'Assemblea della Camera dei deputati ha iniziato l'esame nella seduta dello scorso 11 settembre;
interviene a modificare la normativa esistente, sia procedendo alla sua novellazione (ad esempio all'articolo 1, commi 2, 4 e 8, ed al comma 1 dell'articolo 2) sia mediante l'uso di formule che ne determinano modifiche implicite (ad esempio all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 3); in particolare, il comma 1 dell'articolo 1 intende reintrodurre «il modello didattico già previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59» concernenti l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno nelle scuole primarie, senza però indicare in modo puntuale la normativa di cui si determinerebbe la reviviscenza;
dispone, all'articolo 3, la disapplicazione, per il 2007, di due commi della legge finanziaria 2007 (segnatamente, i commi 648 e 651 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006) che rimettevano ad atti governativi l'introduzione di una nuova disciplina dei concorsi per ricercatore, la definizione di «un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008», nonché la definizione di «un piano straordinario di assunzioni di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca»;
modifica norme già modificate o sostituite da provvedimenti recenti [ad esempio, l'articolo 1, comma 2, novella il comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 425 del 1997 che era stato introdotto dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1; l'articolo 1, comma 3, reca una modifica non testuale all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 1 del 2007; l'articolo 1, comma 5, sostituisce il primo periodo dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 che era stato introdotto dalla legge finanziaria per il 2007 (lettera d) del comma 612 dell'articolo 1];
incide, al comma 6 dell'articolo 1, sull'ambito applicativo di una disposizione contenuta in una fonte normativa secondaria (l'articolo 34, comma 1, del regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);
la tecnica della novellazione - all'articolo 1, comma 4, lettera a) e comma 8, nonché all'articolo 2, comma 1, lettera a) - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
si sopprima il comma 6 dell'articolo 1 - che estende al Sistema nazionale di istruzione la norma che disciplina il rilascio alle amministrazioni pubbliche, che ne facciano motivata richiesta e per esclusivo uso di pubblica utilità, di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici - atteso che nell'attuale formulazione esso incide sull'ambito applicativo di una disposizione contenuta in una fonte normativa secondaria (articolo 34, comma 1, del regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223); peraltro, ove si mantenga il rilascio dei suddetti elenchi, dovrebbe anche valutarsi l'esigenza di un coordinamento normativo con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare con l'articolo 177 che, con riguardo specifico ai comuni, limita l'uso dei suddetti elenchi esclusivamente ai casi di pubblica utilità;
all'articolo 2, comma 5 - ove si richiama la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recante la tutela delle lavoratrici madri, che risulta abrogata ad opera dell'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - si proceda a correggere il riferimento normativo, in relazione alla nuova disciplina in materia.
Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1, comma 1 - il cui primo periodo richiama in vigore il modello didattico del tempo pieno «già previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione, specificando con
all'articolo 1, comma 5 - ove si modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 2004 al fine di ridurre la composizione del Comitato di indirizzo dell'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione) da otto a tre componenti - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare tale disposizione con l'articolo 5, comma 1, del citato decreto n. 286, ai sensi del quale il suddetto Comitato individua, tra i propri membri, una terna di nominativi tra cui scegliere il Presidente dell'INVALSI;
all'articolo 3 - che dispone la disapplicazione per l'anno 2007 dell'articolo 1, commi 648 e 651, della legge finanziaria 2007, relativi al piano straordinario di assunzione dei ricercatori da assegnare, rispettivamente, alle università ed agli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, prevedendo conseguentemente una diversa destinazione delle somme stanziate per il 2007 ai fini delle assunzioni ivi previste - dovrebbe verificarsi la congruità tra la finalità esplicita della disposizione (ovvero quella di «assicurare una più ampia assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca») e la previsione di un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, attualmente riconducibile alla erogazione di contributi in favore dei soli istituti scientifici cosiddetti speciali;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2, comma 4, dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se nell'espressione «instaurazione, trasformazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro», il riferimento alla «trasformazione» del rapporto di lavoro non risulti pleonastico, dal momento che essa rappresenta una delle forme di «variazione» ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 181 del 2000 e quindi è già inclusa in tale concetto.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3025 Governo, di conversione del decreto legge n. 147 del 2007 recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari»;
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono configurabili alla stregua di norme generali sull'istruzione e, pertanto, attribuite alla
osservato che alcune specifiche disposizioni incidono, altresì, in altri settori di competenza legislativa esclusiva statale, quali «sistema tributario e contabile dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione); anagrafi (articolo 117, secondo comma, lettera i), della Costituzione), «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione);
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
Il Comitato permanente per i pareri della II Commissione (Giustizia),
esaminato il disegno di legge in oggetto,
rilevato che l'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2), capoverso, del decreto-legge prevede che, ove ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e che, in mancanza di conferma da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni, il provvedimento è revocato di diritto,
esprime
con la seguente osservazione:
all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2), capoverso, del decreto-legge, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il provvedimento di sospensione cautelare emesso in casi di urgenza dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale nei confronti dei dipendenti scolastici, sia convalidato da un organo diverso o gerarchicamente sovraordinato.
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, in corso di esame presso le Commissioni VII e XI della Camera, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari;
rilevato che il provvedimento in esame reca norme, volte ad assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008, aventi ad oggetto gli ordinamenti scolastici, e tese in particolare ad assicurare il ripristino nella scuola primaria dell'organizzazione delle classi a tempo pieno; a modificare la normativa in materia di ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato conclusivi della scuola superiore di secondo grado, ad introdurre misure urgenti in materia di personale scolastico e di reclutamento dei ricercatori;
valutato che il testo, contemplando disposizioni generali in materia di istruzione, interviene sui profili di competenza esclusiva statale in ordine alle «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera n), della Costituzione;
considerato altresì che la materia «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» appartiene alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;
rilevato che specifiche disposizioni del provvedimento incidono, altresì, in settori di competenza legislativa esclusiva statale, quali il «sistema tributario e contabile dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione); l'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione); la «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione);
considerato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha delineato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione dell'assetto delle competenze fissate dalla Costituzione in materia di istruzione, evidenziando che «il criterio di soluzione vada individuato, al di là del dato testuale, di problematico significato, guardando alla ratio della previsione costituzionale che ha attribuito le norme generali alla competenza esclusiva dello Stato. E, sotto quest'ultimo aspetto, può dirsi che le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale»; sottolineato altresì che «le norme generali così intese si differenziano, nell'ambito della stessa materia, dai principi fondamentali i quali, pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose»;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge, un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle Regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto in particolare ad individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche, è definito dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; considerato altresì che il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata;
preso atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del testo in esame, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri competenti, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego;
rilevato che l'articolo 3-bis del decreto-legge reca la clausola di salvaguardia secondo cui sono fatte salve le competenze esercitate nella materia dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano;
esprime
TESTO | |
Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universtitari. | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universtitari. |
1. È convertito in legge il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari. | 1. Il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | 2. Identico. |
Allegato
All'articolo 1:
al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto, in particolare, a: a) individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale; b) sostenere la qualità del modello del tempo pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori immigrati. Il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata, nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «è elevato ad euro 178.200.000 a decorrere dal 2007» sono sostituite dalle seguenti: «è elevato ad euro 183.000.000 a decorrere dal 2007» e al secondo periodo, le parole: «pari ad euro 40.200.000 annui» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad euro 45.000.000 annui»;
al comma 4, lettera b):
all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«4-ter. L'esame di Stato comprende una ulteriore prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti»;
il comma 6 è soppresso;
al comma 8, le parole: «nelle scuole materne riconosciute paritarie» sono sostituite dalle seguenti: «nelle scuole dell'infanzia riconosciute paritarie».
All'articolo 2:
al comma 1, lettera a), al numero 1) sono premessi i seguenti:
«01) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b), c) d) ed e), è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale";
02) il comma 2 è abrogato»;
al comma 3, dopo le parole: «i dirigenti scolastici provvedono» è inserita la seguente: «direttamente», dopo le parole: «Centro per l'impiego territorialmente competente,» sono inserite le seguenti: «fermo restando che tale modalità di conferimento delle supplenze si applica», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego»;
al comma 4, primo periodo, la parola: «trasformazione,» è soppressa;
al comma 5, primo periodo, le parole: «ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché alle indennità di cui all'articolo 17 della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché alle indennità di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo».
All'articolo 3:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La qualità dell'attività scientifica e didattica dei ricercatori assunti dalle università a seguito di concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è sottoposta dopo tre anni dalla data di assunzione alla valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di valutazione negativa il Ministero dell'università e della ricerca in sede di ripartizione del
Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Sono fatte salve le competenze esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano».
Decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2007.
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| Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
| Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare alle istituzioni scolastiche la possibilità di programmare ed organizzare le loro attività dall'inizio dell'anno scolastico e di realizzare le condizioni per un ordinato avvio dello stesso, nonché di garantire l'immediata assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca;
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| Considerato lo stato di particolare incertezza nel quale versano le istituzioni scolastiche in relazione a specifiche richieste in materia di «tempo scuola» avanzate dalle famiglie, agli adempimenti connessi allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, nonché a questioni relative all'assunzione e gestione del personale scolastico;
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| Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2007;
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| Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'università e della ricerca;
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| 1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito è reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di
| 1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito è reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di Pag. 14-15 classi funzionanti a tempo pieno, secondo il modello didattico già previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato nell'ambito dell'organico di cui al secondo periodo e nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio.
| classi funzionanti a tempo pieno, secondo il modello didattico già previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato nell'ambito dell'organico di cui al secondo periodo e nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto, in particolare, a: a) individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale; b) sostenere la qualità del modello del tempo pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori immigrati. Il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio.
| 2. All'articolo 2, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
| «I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame».
2. Identico.
| Pag. 16-17
| 3. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è elevato ad euro 178.200.000 a decorrere dal 2007, per la corresponsione dei compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione. Al relativo onere, pari ad euro 40.200.000 annui, a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
| 3. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è elevato ad euro 183.000.000 a decorrere dal 2007, per la corresponsione dei compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione. Al relativo onere, pari ad euro 45.000.000 annui, a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
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4. Identico:
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| a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis»;
| a) identica;
| b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
| b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
| «4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo».
| «4-bis. Identico.
| 4-ter. L'esame di Stato comprende una ulteriore prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti».
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| 5. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 612, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali almeno uno proveniente dal mondo della scuola». A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, determinando anche gli anni di corso oggetto di valutazione, concernenti il primo ed il secondo ciclo.
| 5. Identico. 6. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, si applicano al Sistema nazionale di istruzione.
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Soppresso.
| Pag. 18-19 7. Al fine di dare attuazione, per l'anno 2007, al punto 12) dell'Accordo-quadro sancito in Conferenza unificata del 14 giugno 2007, diretto a realizzare le iniziative di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'onere di euro 9.783.656 di pertinenza del Ministero della solidarietà sociale si provvede mediante utilizzo delle disponibilità, in conto residui, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che a tale fine è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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7. Identico.
| 8. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, le parole: «alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «nelle scuole materne riconosciute paritarie» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti».
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8. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, le parole: «alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «nelle scuole dell'infanzia riconosciute paritarie» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti».
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| 1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
| 1. Identico:
| a) all'articolo 503:
| a) identico:
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| 01) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b), c), d) ed e), è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale»;
02) il comma 2 è abrogato;
1) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, le parole: «in conformità del parere» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere»; le parole: «salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto parere è reso nel termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento»;
1) identico;
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
2) identico;
b) all'articolo 506:
b) identica;
c) all'articolo 468:
c) identica.
2. Il disposto dell'articolo 503, comma 5-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2), non si applica ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Identico.
1. Al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l'anno 2007 con riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui ai commi 650 e 652 della medesima legge n. 296 del 2006, non utilizzate per detto anno sono, rispettivamente, destinate per euro 20 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa relativa
1. Identico.
1. Sono fatte salve le competenze esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 settembre 2007.
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Visto, il Guardasigilli: Mastella.
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