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PDL 2983

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2983


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FASOLINO

Nuove norme in materia di certificazioni informatiche

Presentata il 31 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - È ormai acquisito come le tecnologie dell'informazione costituiscano un fattore primario e abilitante dello sviluppo e dell'innovazione economica e sociale.
      L'Unione europea, con il Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, si è posta l'obiettivo per il 2010 di «un'economia basata sulla conoscenza più dinamica e competitiva del mondo, capace di una crescita economica sostenibile, con posti di lavoro migliori e più numerosi e con maggiore coesione sociale».
      Un obiettivo così ambizioso non può prescindere da una conoscenza diffusa e approfondita delle tecnologie dell'informazione a vari livelli di competenza: da quella richiesta a chi si limita ad utilizzare gli strumenti informatici per il suo lavoro a quella richiesta a chi esercita le funzioni di esperto e di progettista di sistemi informativi.
      Per la criticità che tali competenze assumono nella società dell'informazione e della conoscenza, è necessario renderle identificabili e riconosciute sia dal mondo delle imprese che della pubblica amministrazione, facendo capo a standard di livello europeo.
      Come già avvenuto per la moneta unica, la convergenza verso modelli di riferimento comuni rappresenta, oltre che un obiettivo di evidente razionalizzazione, un mezzo per favorire la circolarità delle qualifiche professionali e per avvicinare concretamente gli ambiziosi obiettivi fissati dall'Unione europea.
      La presente proposta di legge si prefigge di compiere un passo decisivo nella direzione dell'identificazione e del riconoscimento delle competenze cruciali per la
 

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«società dell'informazione», assumendo come riferimento i programmi di certificazione del CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies).
      Le ragioni di questa scelta possono riassumersi nei termini seguenti:

          1) il CEPIS è la federazione delle associazioni informatiche europee e, come tale, rappresenta una comunità professionale di oltre 300.000 esperti del settore;

          2) il CEPIS è un ente senza fini di lucro come lo sono tutte le associazioni nazionali che ne fanno parte. In Italia, il CEPIS è rappresentato dall'Associazione italiana per l'informatica ed il calcolo automatico (AICA), ente di carattere culturale, che, insieme alle consorelle inglesi e scandinave, ne è stato membro fondatore nel 1987;

          3) i programmi di certificazione del CEPIS sono impostati in maniera rigorosamente neutrale rispetto all'offerta di prodotti e di servizi informatici;

          4) il CEPIS è il promotore della «Patente europea di guida del Computer» o European Computer Driving Licence (ECDL), che si è largamente imposta in Europa e nel mondo tra l'utenza di personal computer, nonché del programma European Certification of Informatics Professionals (EUCIP), per i professionisti del settore;

          5) i programmi del CEPIS sono stati sostenuti finanziariamente al loro avvio dalla Commissione europea.

      Il riconoscimento ufficiale di tali programmi che, nel nostro Paese, fanno capo all'AICA, l'associazione che ha promosso con grande successo la certificazione ECDL, avrà come conseguenza, in analogia a quanto avvenuto proprio con la «patente», di razionalizzare le attività di formazione del personale degli enti privati e della pubblica amministrazione centrale e periferica, dovendo essa adeguarsi a sillabi di competenza definiti e controllati a livello europeo.
      Il rilascio delle certificazioni da parte dell'AICA avviene sulla base degli standard definiti dai programmi europei per quanto attiene l'organizzazione e le strutture delle sedi di esame, le competenze del personale e le procedure di erogazione degli esami.
      Le prove di esame sono effettuate presso sedi private o pubbliche, accreditate dall'AICA. Un sistema centrale automatizzato per la gestione dell'organizzazione delle sessioni di esame consente il monitoraggio delle attività di tali sedi. Le prove di esame sono di norma effettuate tramite uno specifico prodotto software che garantisce l'imparzialità nella valutazione dei risultati.
      Il rispetto dei requisiti per quanto riguarda la qualità delle sedi di esame accreditate e delle procedure per l'effettuazione dei test sono oggetto di monitoraggio costante da parte dell'AICA, anche con l'utilizzo di un corpo ispettivo che verifica, con ispezioni senza preavviso, il rispetto degli standard formalizzati in appositi documenti.
      Il personale dei centri accreditati è oggetto di formazione e di certificazione da parte dell'AICA.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Obiettivi).

      1. La Repubblica promuove la diffusione della cultura informatica in tutti gli ambiti sociali e ne favorisce la diffusione all'interno del sistema formativo, del mondo del lavoro e della pubblica amministrazione, per incrementare l'acquisizione e l'utilizzo di tali competenze informatiche attraverso un sistema di certificazione omogeneo a livello nazionale e in accordo con gli standard di settore definiti nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 2.
(Riconoscimento).

      1. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, riconosce le certificazioni rilasciate dall'Associazione italiana per l'informatica ed il calcolo automatico (AICA) secondo gli standard internazionali European Computer Driving Licence (ECDL) ed European Certification of Informatics Professionals (EUCIP), quali attestazioni ufficiali di competenze informatiche, in conformità a quanto previsto per i certificati di competenze ai fini dell'ottenimento di qualifiche professionali, rilasciate ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Equiparazione).

      1. Il possesso del certificato denominato «ECDL utente generico» (ECDL Core

 

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Level), per effetto del riconoscimento di cui all'articolo 2, attesta l'acquisizione delle competenze informatiche di base, previste all'interno di numerosi percorsi formativi e necessarie in molte professioni.
      2. Il possesso del certificato denominato «ECDL utente generico» (ECDL Core Level) e dei certificati denominati «ECDL Advanced-Office» comporta, oltre all'attestazione delle relative competenze, il rilascio di qualifiche professionali nel settore Information and Communication Technology (ITC), di «operatore informatico» corrispondente al 3o livello delle qualifiche professionali riconosciute a livello comunitario dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985.
      3. Il possesso dei certificati afferenti le aree di «ECDL specialista ITC» (ECDL Specialist Level Program), «EUCIP - livello base» (EUCIP Core Level), «EUCIP - livello elettivo» (EUCIP Elective Level), nonché dei titoli di studio previsti per i livelli 4o e 5o delle qualifiche professionali riconosciute a livello comunitario, ai sensi della citata decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, oltre all'attestazione delle relative competenze comporta il rilascio di qualifiche professionali o di certificati di specializzazione nel settore ITC.

Art. 4.
(Effetti).

      1. I soggetti che hanno conseguito le certificazioni previste dai programmi ECDL ed EUCIP hanno diritto:

          a) al riconoscimento del relativo credito formativo nei percorsi del sistema educativo-formativo;

          b) alla registrazione delle competenze acquisite nel «libretto formativo del cittadino», di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

          c) alla registrazione delle certificazioni nel Sistema informativo lavoro (SIL), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, da parte dei centri per l'impiego;

 

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          d) al rilascio da parte dei centri per l'impiego di attestati delle qualifiche professionali individuate ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 3;

          e) all'attribuzione di un punteggio, nella partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche, quantificato secondo i criteri di valutazione delle commissioni esaminatrici.

Art. 5.
(Istituzione del Comitato di indirizzo e controllo delle certificazioni informatiche).

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, il Comitato di indirizzo e controllo delle certificazioni informatiche, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante dell'AICA, e si avvale del supporto del Comitato nazionale per il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), istituito ai sensi dell'articolo 69, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
      2. Il Comitato verifica il rispetto degli standard internazionali prefissati nel rilascio delle certificazioni.
      3. Il Comitato definisce con propria deliberazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'equiparazione tra i livelli di certificazione ECDL, i titoli di studio e le qualifiche professionali previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 3. Lo stesso Comitato provvede all'aggiornamento dell'equiparazione che si renda necessario a seguito dell'evoluzione degli standard ECDL e dell'evoluzione delle qualifiche professionali.


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