Frontespizio Pareri

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3044-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3044-A



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 19 settembre 2007 (v. stampato Senato n. 1772)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro dei trasporti
(BIANCHI)

di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

e con il ministro della salute
(TURCO)

Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 settembre 2007

(Relatore: VELO)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XII (Affari sociali).
La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 25 settembre 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 3044.
 

Pag. 2


torna su
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3044 e rilevato che:

                esso reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare la materia della sicurezza nella circolazione stradale;

                riproduce quasi integralmente alcune disposizioni contenute nel disegno di legge recante «Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale» (S. 1677/A), già approvato dalla Camera, del quale l'Assemblea del Senato ha avviato la discussione congiuntamente al disegno di legge di conversione in esame, salvo che per i contenuti dell'articolo 2, comma 3 (introduzione del divieto di trasporto di minori di anni 4 su motoveicoli), dell'articolo 6, commi 1 e 6 (in materia di educazione stradale e di sanzioni, per i gestori di, locali pubblici che non adempiono ad obblighi informativo posti a loro carico) e dell'articolo 7 (volto ad esplicitare il principio generale della retroattività delle norme sanzionatone più favorevoli);

                reca, all'articolo 2, comma 1, capoverso 2-bis, una disposizione destinata a produrre effetti a partire solo dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, così da ingenerare dubbi sulla piena rispondenza al requisito della «immediata applicabilità», previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

                la tecnica della novellazione - agli articoli 1, comma 1, lettere c) e d); 2, comma 1, lettera a), e comma 2; 4, comma 2; 5, comma 1, lettera d) - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire coli una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

                ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti agli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

 

Pag. 3


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 3044 Governo, di conversione del decreto legge n. 117 del 2007, recante Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, approvato, senza modificazioni, dal Senato;

            rilevato che le disposizioni da esso recate, appaiono riconducibili alla materia «ordine pubblico e sicurezza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, intendendosi il termine «sicurezza», secondo la costante giurisprudenza costituzionale, come comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza delle persone anche non direttamente afferenti l'ordine pubblico;

            considerato, inoltre, che, con riferimento alle disposizioni che intervengono sul sistema sanzionatorio penale nonché sui profili attinenti alla tutela giurisdizionale, rileva l'ambito materiale attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa);

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 4


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            sul disegno di legge C. 3044,

        esprime

NULLA OSTA

        nel presupposto che all'attuazione del provvedimento si faccia fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


Frontespizio Pareri
torna su