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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2733 |
1. La Repubblica:
a) garantisce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere;
b) promuove i diritti e le libertà fondamentali della persona transgenere e la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
c) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale, nonché di discriminazione della persona transgenere;
d) predispone interventi volti a garantire il diritto alla salute delle persone transgenere ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione e secondo la definizione contenuta nel Preambolo della Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, quale «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non solo assenza di malattia o di infermità».
1. Ai sensi della presente legge, si intende per persona transgenere l'individuo che presenta le seguenti caratteristiche:
a) totale, prevalente o parziale identificazione verso il genere sessuale opposto a quello attribuito alla nascita;
b) disagio profondo nel continuare a vivere nel proprio sesso cariotipico e genere anagrafico, e desiderio persistente o già messo in atto, anche parzialmente, di vivere come ruolo sociale e di genere con identità di genere opposta a quella di nascita;
c) assenza di patologie psichiatriche che determinano l'incapacità di intendere e di volere.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per «transgenere»: la condizione che rientra nella diagnosi di «disforia di genere»;
b) per «disforia di genere»: la condizione di disagio determinata dal contrasto tra genere sessuale di nascita e interiorità psichica e affettiva, così denominata dalla Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati, decima edizione, (ICD-10) dell'Organizzazione mondiale della sanità;
c) per «test di vita reale»: la fase della durata di almeno un anno, prevista dai protocolli internazionali per il trattamento della disforia di genere, durante la quale la persona transgenere sperimenta la propria vita nella dimensione del genere di elezione, prima di procedere a trattamenti medico-chirurgici non reversibili;
d) per «terapia ormonale sostitutiva»: la terapia basata sulla somministrazione di estrogeni, progestinici, antiandrogeni e testosterone in base alla transizione da maschio a femmina, o viceversa.
1. Le persone transgenere che hanno compiuto il diciottesimo anno di età possono ottenere il cambio dell'identificativo di genere e del nome qualora, ai sensi della presente legge, sia certificata la condizione personale corrispondente alle caratteristiche e alle predisposizioni psicologiche che dimostrino una totale, prevalente
1. Qualora la persona transgenere intenda cambiare il solo nome, può attivare le procedure previste del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, come modificato dell'articolo 10 della presente legge.
1. È istituita, presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di riconoscimento di genere, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. La Commissione è un organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata di concerto dal Ministro della salute, dal Ministro per i diritti e le pari opportunità e dal Ministro della solidarietà sociale, e da altri sei componenti scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano una esperienza pluriennale nel campo della diagnosi della disforia di genere. Le deliberazioni della Commissione sono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.
4. Il presidente e gli altri componenti della Commissione durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e dei nuovi componenti.
5. Con apposito regolamento, adottato dalla Commissione entro due mesi dalla data della sua costituzione, sono disciplinate
1. In ogni capoluogo di regione è istituita la Commissione regionale per il riconoscimento di genere (CR) composta da professionalità appartenenti al campo della medicina con competenze specifiche nella diagnosi della disforia di genere e nelle terapie per l'adeguamento fisico della persona al suo genere di elezione, nonché da rappresentanti di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nel campo della transessualità e delle problematiche legate alla condizione transgenere e da rappresentanti dell'Osservatorio nazionale dell'identità di genere secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 5.
2. La CR rilascia il certificato di pieno riconoscimento di genere (CPRG) e le autorizzazioni a tutte le operazioni chirurgiche di adeguamento di genere sia per i caratteri sessuali secondari, quali la rinoplastica, la mastectomia aggiuntiva o demolitiva, le terapie ormonali e ogni intervento ritenuto importante per la piena salute della persona transgenere sia per i caratteri sessuali primari, in particolare il cambiamento chirurgico dei genitali.
3. La CR agisce anche come centro di coordinamento di tutte le realtà comunali e provinciali che si dedicano alla tutela della salute delle persone transgenere.
4. La CR opera in stretta collaborazione con i servizi ospedalieri, le aziende sanitarie locali, i centri universitari o le
1. La rettificazione di attribuzione del genere è eseguita in forza di sentenza del giudice di pace che attribuisce all'istante un genere sessuale diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, previo rilascio del CPRG da parte della CR. Il giudice di pace competente è quello nel cui territorio si trova il luogo di residenza della persona interessata.
2. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione del genere, il giudice di pace ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
1. La sentenza del giudice di pace dà diritto alla rettificazione del genere e del nome.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro
1. Per tutti i casi contemplati dalla presente legge, l'iscrizione del nuovo genere e del nuovo nome sui registri di stato civile produce l'immediata cancellazione del nome e del genere dati alla nascita con riferimento ad ogni tipo di documentazione, sia su supporto cartaceo sia telematico, con assoluto divieto per chiunque di usarlo, richiamarlo in atti o divulgarlo in ogni forma o modo.
2. Ferme restando le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, l'uso personale o da parte di terzi del nome precedente alla rettificazione è perseguibile a norma degli articoli 494, 495 e 496 del codice penale, fatta salva la sussistenza di ulteriori fattispecie delittuose.
1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
a) al comma 1 dell'articolo 89, dopo le parole: «origine naturale» sono inserite le seguenti: «o perché, nel solo caso del nome, ha ottenuto il certificato di pieno riconoscimento di genere»;
b) al comma 1 dell'articolo 93, dopo le parole: «origine naturale» sono inserite le seguenti: «o perché, nel solo caso del nome, l'interessato ha ottenuto il certificato di pieno riconoscimento di genere».
1. Il divieto di cui all'articolo 85 del testo unico di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applica a coloro che sono in possesso della tessera rilasciata dalla Commissione regionale per il riconoscimento di genere, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 della presente legge.
1. La sentenza di accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del genere di cui all'articolo 7 produce lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile vigenti in materia e della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
1. In presenza di figli minorenni, ove uno dei genitori sia transgenere, il tribunale per i minorenni è competente in
1. Chiunque ha ottenuto il cambio di genere e di nome ai sensi della presente legge ed è in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'adozione e l'affidamento dei minori può avviare le relative procedure dalla data della sentenza di accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del genere di cui all'articolo 7. L'avvenuta modificazione del genere e del nome non può costituire in alcun modo fattore discriminante ai fini della valutazione del giudice in merito all'idoneità degli adottanti.
1. In caso di cambio di genere e di nome ai sensi della presente legge, l'interessato può accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita secondo le norme vigenti in materia.
1. In caso di cambio di genere e di nome ai sensi della presente legge, gli enti previdenziali provvedono ad adeguare il trattamento pensionistico e il regime degli ammortizzatori sociali sulla base del genere assegnato, a far data dall'inizio della vita lavorativa.
1. La presente legge non modifica i diritti di eredità e l'asse ereditario.
1. Ogni titolo di studio, diploma o attestato di partecipazione rilasciato al termine di corsi di formazione o professionali, effettuato presso enti pubblici o privati deve essere nuovamente emesso con l'indicazione del nuovo nome ed eventualmente del nuovo genere, mantenendo la data della prima emissione e previa restituzione all'interessato dell'esemplare recante l'indicazione del genere e del nome precedentemente posseduti.
2. In caso di smarrimento o furto dell'attestazione originale, ovvero qualora gli enti coinvolti non abbiano conservato nei loro archivi copia dei diplomi o riconoscimenti emessi, il nuovo attestato deve essere emesso utilizzando i dati di cui al presente articolo in proprio possesso, previa consegna di una copia conforme di denuncia di smarrimento o furto presso le autorità preposte. Il diritto è esteso a chi ha ottenuto il cambiamento del solo nome ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, come modificato dall'articolo 10 della presente legge.
1. In caso di cambio di genere e di nome ai sensi della presente legge, le polizze assicurative, i contratti relativi alle utenze, i prestiti personali, i mutui e qualsiasi contratto pubblico o privato sono
1. Alla condizione transgenere nonché ad ogni variazione di identità di genere, in quanto dati sensibili, si applicano le disposizioni di tutela e protezione stabilite dal citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per quanto concerne genere, abitudini sessuali e salute. A partire dall'inizio del percorso di transizione fino al suo compimento sono garantiti tutti i diritti previsti dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in materia di tutela e di protezione dei dati sensibili e dei dati personali.
2. Eventuali concessioni di utilizzo dei propri dati sensibili offerte in data anteriore al rilascio del CPRG decadono, salvo interessino concessione di diritti in corso. In tale ultimo caso, i dati contenuti nelle concessioni sono modificati mediante l'indicazione del nuovo nome e del genere di elezione.
3. Qualsiasi ulteriore elemento di protezione dei dati sensibili e dei dati personali delle persone transgenere non previsto
1. Il rilascio del CPRG o il cambio del solo nome non incidono su titoli o cariche onorifici concessi precedentemente al riconoscimento, né determinano la decadenza della persona da eventuali cariche o gradi militari ovvero dai relativi benefìci acquisiti in precedenza.
1. Negli ambienti di socializzazione a tempo parziale la persona transgenere ha diritto al rilascio di documenti scolastici o aziendali senza valore legale, quali l'indirizzo di posta elettronica, il tesserino di riconoscimento, la targhetta identificativa, il libretto scolastico o universitario, recanti l'indicazione del nome e del genere verso cui è in transizione dietro presentazione della tessera rilasciata dalla CR o dietro presentazione di una autocertificazione nella quale l'interessato dichiara che ogni responsabilità evidenziata con il nome transitorio corrisponde al codice o matricola identificativa aziendale o scolastica relativa alla propria persona.
2. L'utilizzo dei bagni o di eventuali spogliatoi deve garantire anche alla persona transgenere dignità e riservatezza. Ai responsabili di aziende, scuole, università, palestre è demandato il compito di individuare la migliore soluzione possibile che non sia discriminante, ascoltata la persona in transizione. L'utilizzo dei bagni e di eventuali spogliatoi seguono le indicazioni del genere di elezione.
3. Per quanto attiene alle visite ambulatoriali o di pronto soccorso, degenze in
1. La CR certifica la diagnosi di disforia di genere e autorizza la presa di incarico a vita della persona transgenere da parte del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli interventi di natura chirurgica e ormonale ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, facendosi carico, sotto il profilo finanziario e realizzativo, di tutte le cure necessarie. È posto a carico del SSN l'eventuale supporto psicologico o psicoterapeutico, qualora ritenuto necessario. Lo stesso diritto di cura e supporto è garantito alla persona transgenere che ha ottenuto la certificazione necessaria da strutture accreditate ai sensi del comma 4 dell'articolo 6.
2. Tutti i farmaci estrogeni, progestinici, antiandrogeni, testosteronici che presentano dosaggi adeguati alla terapia ormonale sostitutiva per persone transgenere devono riportare fra le indicazioni terapeutiche la condizione «transgenere», secondo l'inquadramento nosologico della condizione. Il compito di approntare le indicazioni è affidato alla Agenzia italiana del farmaco che vi provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Il Ministero della salute, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica, effettua una verifica annuale dei dati statistici relativi alle persone transgenere che si sono rivolte alle strutture del SSN. È assicurata la diffusione e l'accesso ai dati statistici raccolti ai sensi del presente articolo.
1. Alle persone transgenere sono riconosciute pari opportunità in tutti gli ambiti previsti dalle norme vigenti in materia. Il licenziamento e ogni tipo di discriminazione sul lavoro o nell'assunzione dovuti alla condizione transgenere sono vietati.
2. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della giustizia, verifica lo stato di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e presenta a tale fine una relazione annuale al Parlamento.
3. È fatto divieto di rifiutare la stipula di contratti di locazione e di compravendita di unità immobiliari ad uso abitativo a causa della condizione transgenere di uno dei contraenti.
4. Il presente articolo si applica ad ogni ambito previsto dai codici civile, penale, di procedura civile e di procedura penale.
1. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, promuove ogni attività e campagna informativa idonea a valorizzare e tutelare i diritti delle persone transgenere, anche tenendo conto delle esperienze maturate dalle principali associazioni nazionali e internazionali impegnate nella tutela e nella protezione dei diritti delle persone transgenere, con particolare riferimento al diritto di non essere escluse dal mondo del lavoro per il fatto di essere transgenere.
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