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PDL 2782

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2782



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro della difesa
(PARISI)

e con il ministro della salute
(TURCO)

Ratifica ed esecuzione del III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo, fatto a Ginevra l'8 dicembre 2005

Presentato il 13 giugno 2007


      

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Onorevoli Deputati! - L'8 dicembre 2005 la Conferenza diplomatica delle Alte Parti contraenti delle Convenzioni di Ginevra del 1949 (convocata a Ginevra dal Governo svizzero, in qualità di depositario delle Convenzioni) ha adottato, con voto, un terzo Protocollo addizionale alle predette Convenzioni («Terzo Protocollo»). L'Italia, Alta Parte contraente delle Convenzioni, ha votato a favore dell'adozione del Terzo Protocollo e ha proceduto, tramite il proprio Rappresentante permanente presso le Organizzazioni internazionali di Ginevra, alla firma dello stesso nell'ambito della medesima Conferenza.

      Il Terzo Protocollo prevede il riconoscimento di un nuovo simbolo per il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Crescente, neutro e privo di connotazioni culturali, religiose o nazionali, che si aggiunge ai due già previsti dalle Convenzioni di Ginevra (la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa): un quadrato dai contorni rossi su sfondo
 

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bianco (articolo 2 del Terzo Protocollo), noto come «cristallo rosso». Va comunque precisato che tutti i simboli riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra godranno del medesimo status legale (articolo 2, paragrafo 1).

      Le Società nazionali delle Alte Parti contraenti potranno decidere di collocare i rispettivi simboli culturali, religiosi o nazionali all'interno del nuovo simbolo (eventualmente anche in combinazione tra di loro), nonché di utilizzare temporaneamente, in casi eccezionali e per facilitare il proprio lavoro, unicamente il nuovo simbolo (articolo 3).

      Allo stesso modo, il Comitato internazionale della Croce Rossa e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa potranno decidere di utilizzare il nuovo simbolo, sempre in casi eccezionali e al fine di facilitare il proprio lavoro (articolo 4).

      I simboli sino ad oggi in uso, la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa, hanno costituito un impedimento all'adesione da parte delle Società nazionali israeliana ed eritrea al Movimento internazionale delle Croci Rosse e delle Mezzelune Rosse.

      L'introduzione, quindi, del nuovo emblema addizionale permette di superare il problema e fornisce la garanzia dell'incolumità del personale umanitario impiegato in zone di operazioni militari, soprattutto in contesti di conflitti con forti connotazioni religiose.

      Il Protocollo ha, inoltre, un grande valore politico e simbolico, riunendo finalmente sotto lo stesso emblema le società nazionali facenti capo agli Stati firmatari, creando così le premesse perché esse possano svolgere i loro compiti umanitari senza alcuna restrizione.

      Il Terzo Protocollo è entrato in vigore il 14 gennaio 2007, sei mesi dopo il deposito di due strumenti di ratifica o di accessione presso il Governo elvetico (articolo 11). Allo stato attuale, 84 Stati hanno firmato il Terzo Protocollo e 9 Stati hanno proceduto alla sua ratifica.

      Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non si rende necessaria la relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.
 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il Terzo Protocollo riconosce un emblema distintivo addizionale e facoltativo, da aggiungere a quelli già previsti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai suoi due Protocolli del 1977 («Croce Rossa» e «Mezzaluna Rossa»).
        Esso tende a far superare le difficoltà che talvolta l'utilizzazione degli emblemi distintivi esistenti può porre alle società del «Movimento internazionale delle Croci Rosse e delle Mezzelune Rosse» (CICR, FICROSS e società nazionali) in determinati teatri bellici o di crisi, in cui la croce rossa o la mezzaluna rossa possono essere erroneamente percepite come simboli rappresentanti determinate posizioni politiche o religiose.

B) Analisi del quadro normativo.

        Lo strumento completa le disposizioni delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro due Protocolli addizionali del 1977, relative agli emblemi distintivi delle società del «Movimento», e si applica nelle medesime situazioni cui le dette disposizioni fanno riferimento.
        Le condizioni di utilizzazione e di rispetto dell'emblema del Terzo Protocollo (detto «cristallo rosso» e composto da un rombo rosso su fondo bianco), sono identiche a quelle già stabilite dalle Convenzioni e Protocolli in parola.
        Il Terzo Protocollo non pregiudica in alcun modo il riconosciuto diritto delle Parti di continuare ad utilizzare gli emblemi già esistenti. È riconosciuta espressamente la facoltà, per i servizi sanitari e per il personale religioso delle Forze armate delle Parti, di utilizzare il nuovo emblema, anche in via temporanea, ove tale utilizzo sia suscettibile di rinforzare la loro protezione.

C)  Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti e analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.

        Il Protocollo è conforme ai princìpi costituzionali e comunitari del nostro ordinamento e, poiché non stabilisce alcun obbligo, non richiede l'introduzione di alcuna normativa.
        Nessuna spesa deriva dall'attuazione dello strumento, neppure nell'ipotesi che la Croce Rossa italiana intenda avvalersi della possibilità di introdurre il nuovo emblema.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento.

        Il Protocollo in esame completa le disposizioni delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro due Protocolli addizionali del 1977, già ratificate dall'Italia, rispettivamente, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1739, e della legge 11 dicembre 1985, n. 762, riconoscendo un emblema distintivo addizionale e facoltativo (un rombo rosso su sfondo bianco), da aggiungere alla croce rossa e alla mezzaluna rossa, e prevedendone l'utilizzazione nelle medesime situazioni previste per gli stessi.
        Il Protocollo, adottato dalla Conferenza delle Alte Parti contraenti delle Convenzioni sopra citate l'8 dicembre 2005, è entrato in vigore il 14 gennaio 2007.

B) Ricognizione degli obiettivi e dei risultati attesi.

        Obiettivo del Protocollo è superare le difficoltà che l'utilizzazione degli emblemi distintivi esistenti possono comportare in alcune determinate situazioni di conflitto o di crisi, in cui la croce rossa o la mezzaluna rossa possono, erroneamente, essere percepite come simboli rappresentanti determinate posizioni politiche o religiose.

C)  Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.

        Nessuna spesa deriva dall'attuazione dello strumento.

D)  Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti.

        Al fine di attuare gli impegni previsti dall'accordo in esame, non è prevista la creazione di nuove strutture amministrative.

E) Impatto sui destinatari diretti.

        Al riguardo, si ritiene che i destinatari diretti delle attività proposte siano da rinvenire negli operatori sanitari o umanitari e nel personale religioso delle Forze armate delle Parti, ai quali è riconosciuta espressamente la facoltà di utilizzare il nuovo emblema anche in via temporanea, ove tale utilizzo sia suscettibile di rinforzare la loro protezione.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo, fatto a Ginevra l'8 dicembre 2005.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del Protocollo stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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