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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2782 |
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il Terzo Protocollo riconosce un emblema distintivo addizionale e facoltativo, da aggiungere a quelli già previsti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai suoi due Protocolli del 1977 («Croce Rossa» e «Mezzaluna Rossa»).
Esso tende a far superare le difficoltà che talvolta l'utilizzazione degli emblemi distintivi esistenti può porre alle società del «Movimento internazionale delle Croci Rosse e delle Mezzelune Rosse» (CICR, FICROSS e società nazionali) in determinati teatri bellici o di crisi, in cui la croce rossa o la mezzaluna rossa possono essere erroneamente percepite come simboli rappresentanti determinate posizioni politiche o religiose.
B) Analisi del quadro normativo.
Lo strumento completa le disposizioni delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro due Protocolli addizionali del 1977, relative agli emblemi distintivi delle società del «Movimento», e si applica nelle medesime situazioni cui le dette disposizioni fanno riferimento.
Le condizioni di utilizzazione e di rispetto dell'emblema del Terzo Protocollo (detto «cristallo rosso» e composto da un rombo rosso su fondo bianco), sono identiche a quelle già stabilite dalle Convenzioni e Protocolli in parola.
Il Terzo Protocollo non pregiudica in alcun modo il riconosciuto diritto delle Parti di continuare ad utilizzare gli emblemi già esistenti. È riconosciuta espressamente la facoltà, per i servizi sanitari e per il personale religioso delle Forze armate delle Parti, di utilizzare il nuovo emblema, anche in via temporanea, ove tale utilizzo sia suscettibile di rinforzare la loro protezione.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti e analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.
Il Protocollo è conforme ai princìpi costituzionali e comunitari del nostro ordinamento e, poiché non stabilisce alcun obbligo, non richiede l'introduzione di alcuna normativa.
Nessuna spesa deriva dall'attuazione dello strumento, neppure nell'ipotesi che la Croce Rossa italiana intenda avvalersi della possibilità di introdurre il nuovo emblema.
A) Ambito dell'intervento.
Il Protocollo in esame completa le disposizioni delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro due Protocolli addizionali del 1977, già ratificate dall'Italia, rispettivamente, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1739, e della legge 11 dicembre 1985, n. 762, riconoscendo un emblema distintivo addizionale e facoltativo (un rombo rosso su sfondo bianco), da aggiungere alla croce rossa e alla mezzaluna rossa, e prevedendone l'utilizzazione nelle medesime situazioni previste per gli stessi.
Il Protocollo, adottato dalla Conferenza delle Alte Parti contraenti delle Convenzioni sopra citate l'8 dicembre 2005, è entrato in vigore il 14 gennaio 2007.
B) Ricognizione degli obiettivi e dei risultati attesi.
Obiettivo del Protocollo è superare le difficoltà che l'utilizzazione degli emblemi distintivi esistenti possono comportare in alcune determinate situazioni di conflitto o di crisi, in cui la croce rossa o la mezzaluna rossa possono, erroneamente, essere percepite come simboli rappresentanti determinate posizioni politiche o religiose.
C) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.
Nessuna spesa deriva dall'attuazione dello strumento.
D) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti.
Al fine di attuare gli impegni previsti dall'accordo in esame, non è prevista la creazione di nuove strutture amministrative.
E) Impatto sui destinatari diretti.
Al riguardo, si ritiene che i destinatari diretti delle attività proposte siano da rinvenire negli operatori sanitari o umanitari e nel personale religioso delle Forze armate delle Parti, ai quali è riconosciuta espressamente la facoltà di utilizzare il nuovo emblema anche in via temporanea, ove tale utilizzo sia suscettibile di rinforzare la loro protezione.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo, fatto a Ginevra l'8 dicembre 2005.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del Protocollo stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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