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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3020 |
a) sostituire l'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica che, firmato a Roma il 2 marzo 1984, è sprovvisto di copertura finanziaria;
b) adattare i contenuti dell'Accordo alle nuove caratteristiche e ai bisogni scientifici e tecnologici, nonché alla crescente importanza che essi stanno assumendo nelle relazioni internazionali.
Illustrazione dell'Accordo.
Il testo è composto da un breve preambolo e da 11 articoli.
Il Preambolo esprime il comune desiderio di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica.
L'articolo 1 enuncia la finalità dell'Accordo, cioè lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in conformità alle legislazioni nazionali esistenti nei rispettivi Paesi.
L'articolo 2 incoraggia la cooperazione bilaterale attraverso la stipula di accordi fra le rispettive istituzioni pubbliche, universitarie e di ricerca.
L'articolo 3 promuove la cooperazione tra le Parti in ambito multilaterale attraverso la realizzazione di progetti congiunti nel quadro di programmi europei e internazionali.
L'articolo 4 descrive i vari settori prioritari di collaborazione.
L'articolo 5 enumera le attività che possono favorire la collaborazione.
L'articolo 6 tratta il tema del sostegno alla cooperazione che ciascuna parte deve fornire per assicurare le migliori condizioni possibili di lavoro per gli operatori del settore inviati dai rispettivi Governi.
L'articolo 7 stabilisce, con riferimento ai princìpi inclusi nell'Annesso dell'Accordo, come deve avvenire il trattamento dei risultati della ricerca congiunta dal punto di vista della protezione della proprietà intellettuale e dello scambio e trasferimento delle informazioni.
L'articolo 8 decide la costituzione di una Commissione mista bilaterale per le questioni di cooperazione scientifica e tecnologica ai fini dell'elaborazione dei Programmi esecutivi periodici.
L'articolo 9 dispone la risoluzione per via negoziale fra le Parti delle controversie
L'attuazione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica di Corea comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli.
Articolo 5.
Lettera a).
Per attuare la cooperazione scientifica e tecnologica si prevede lo scambio di esperti, ricercatori e tecnici.
Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si ritiene che il nostro Paese possa ospitare annualmente venti esperti o ricercatori per soggiorni di breve durata (10 giorni) ed altri venti per soggiorni di lunga durata (un mese), la cui spesa viene così suddivisa:
n. 20 esperti o ricercatori per un periodo di 10 giorni:
spese di soggiorno
(euro 120 al giorno x 20 persone x 10 giorni) = euro 24.000
n. 20 esperti o ricercatori per un periodo di un mese:
(euro 3.000 x 1 mese x 20 persone = euro 60.000
Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Corea n. 20 esperti, ricercatori o tecnici. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:
Biglietto aereo A/R Roma-Seoul
(euro 1.600 x 20 persone) = euro 32.000
Totale onere [lettera a)] euro 116.000
Lettere b) e c).
Per l'organizzazione congiunta di seminari, laboratori e conferenze, nonché per gli scambi di documentazione viene prevista la concessione di contributi per euro 350.000.
Totale onere [lettere b) e c)] euro 350.000
Lettere d) ed e).
Per consentire la realizzazione di centri congiunti di ricerca e laboratori e la collaborazione per corsi di formazione, si prevede l'erogazione di contributi per l'importo complessivo di euro 150.000.
Totale onere [lettere d) ed e)] euro 150.000
Lettera e).
Per intensificare la cooperazione fra le istituzioni universitarie e gli enti di ricerca dei due Paesi, si prevede il finanziamento di progetti di ricerca congiunti per una spesa complessiva di euro 100.000.
L'importo di euro 100.000 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.
Lettera f).
Per la concessione di borse di studio a ricercatori coreani, si prevede che l'Italia ne possa assegnare annualmente 40, del valore di euro 700 ciascuna, con la conseguente spesa:
(euro 700 x 40 borse) = euro 28.000
Totale onere (articolo 5) euro 744.000
Articolo 8.
Per redigere i programmi operativi di collaborazione scientifica, si prevede la costituzione di una Commissione mista che si riunirà alternativamente ogni due anni in Italia ed in Corea. Nell'ipotesi dell'invio a Seoul di tre funzionari, di cui due del Ministero degli affari esteri ed uno del Ministero dell'università e della ricerca, per un periodo di quattro giorni, la relativa spesa è così quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento
(euro 150 al giorno x 3 persone x 4 giorni) = euro 1.800
diaria per ciascun funzionario, euro 107 che viene ridotta di euro 36, corrispondente ad 1/3 della stessa. Ad euro 71 vanno aggiunti euro 28 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(euro 99 al giorno x 3 persone x 4 giorni) = euro 1.188.
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Seoul
(euro 1.600 x 3 persone) = euro 4.800
Totale onere (articolo 8) euro 7.788.
Di detto onere, l'importo di euro 2.596 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.
Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, è così riassumibile:
Articolo 5 | |||
Articolo 8 | |||
Totale onere | |||
In cifra tonda | |||
Di detto onere l'importo di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 102.595 a decorrere dal 2009 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, mentre la restante parte è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di esperti, ricercatori, concessione di contributi, di borse di studio, al numero dei funzionari, riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.
Si rileva, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria e abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.
1. Aspetti tecnico-normativi.
A) Necessità dell'intervento normativo.
La collaborazione scientifica e tecnologica fra Italia e Corea del Sud è contemplata da un Accordo specifico del 1984.
L'evoluzione nel frattempo avutasi nel campo della ricerca scientifica e tecnologica in Corea del Sud e in Italia ha sempre più evidenziato la necessità di aggiornare e potenziare il suddetto strumento ai fini dell'esigenza di promuovere, sostenere, valutare ed aggiornare iniziative comuni in un contesto che evolve più rapidamente che in passato. Il nuovo strumento soddisfa tali esigenze.
B) Impatto costituzionale.
Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
L'Accordo non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. Inoltre l'articolo 7 e l'Annesso all'Accordo impegnano le Parti alla collaborazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti concessi.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
L'intervento risulta compatibile con la competenza delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
A) Motivazioni che hanno condotto alla stipula dell'Accordo.
Le ragioni che hanno condotto alla stipula dell'Accordo vanno ricercate nel sempre più intenso sviluppo delle relazioni tra i due Paesi, ed in particolare nella volontà da parte italiana e coreana di dare vita ad uno strumento giuridico aggiornato di cooperazione che permetta di sfruttare al massimo le potenzialità e le complementarità dei due Paesi nei settori di punta della ricerca scientifica e tecnologica internazionale.
B) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.
L'Accordo definisce il quadro delle relazioni e attività di cooperazione scientifica e tecnologica fra Italia e Corea del Sud. Esso coinvolge, per la parte italiana, come soggetti diretti il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'università e della ricerca. Come soggetti indiretti sono coinvolti, per la parte italiana, anche università e istituti di ricerca.
C) Obiettivi e risultati attesi.
Obiettivo generale dell'Accordo è il rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale. Pertanto, l'Accordo si propone di offrire un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra università, centri di ricerca e altri enti dei rispettivi Paesi coinvolti nella ricerca scientifica e tecnologica. Il nuovo Accordo vuole individuare i mezzi di copertura finanziaria, non previsti dal precedente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica del 2 marzo 1984.
D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni: valutazione degli effetti dell'Accordo sulle strutture e analisi delle risorse interne all'amministrazione necessarie per rendere operativo l'Accordo.
L'attuazione dell'Accordo rientra nella competenza spettante alla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca.
L'articolo 8 dell'Accordo prevede la creazione di una Commissione mista, che si riunirà, in date da concordare per le vie diplomatiche, alternativamente a Roma e Seoul, ed avrà il compito di controllarne lo stato di attuazione. Le risorse finanziarie necessarie ai Ministeri sopra menzionati per rendere operativo l'Accordo sono specificate nella relazione tecnico-finanziaria allegata.
Il contributo finanziario a ricercatori e docenti sarà corrisposto secondo le modalità proprie di simili interventi gestiti istituzionalmente
E) Impatto sui destinatari diretti ed indiretti: stima degli effetti immediati e differiti dell'Accordo sui soggetti interessati.
Una maggiore disponibilità di risorse garantirà maggiore continuità ed efficacia alla cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale sia nel breve che nel medio periodo. L'attività di cooperazione svolta da università, istituti di ricerca e altre organizzazioni troverà un punto di riferimento e un aiuto.
La Commissione mista sarà lo strumento di controllo sullo stato di attuazione dell'Accordo, e permetterà di operare correzioni e interventi aggiuntivi nel corso della sua applicazione.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 744.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 751.790 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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