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PDL 3022

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3022



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002

Presentato il 6 settembre 2007


      

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Onorevoli Deputati! - L'accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile s'inserisce in un quadro di più stretta collaborazione con i Paesi dell'America latina, che l'Italia persegue al fine d'intensificare la lotta al crimine. In particolare il Trattato costituisce un significativo progresso rispetto all'accordo di cooperazione stipulato, per le specifiche materie del terrorismo, della criminalità organizzata e della droga, a Roma il 16 ottobre 1992.
      L'ampiezza degli intenti è manifestata nelle norme generali ove le Parti s'impegnano a prestare l'assistenza più ampia: assistenza che riguarda la notificazione degli atti giudiziari, l'interrogatorio d'indagati e d'imputati, le attività d'acquisizione probatoria, il trasferimento di persone a fini probatori e le informazioni di carattere penale.
 

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      Esulano invece dall'accordo l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà e di condanne.
      L'assistenza è estesa, salvo eccezioni relative ad atti invasivi dei diritti dei singoli, anche a fatti che non costituiscono reato per la Parte richiesta.
      Le Parti s'impegnano a collaborare, senza indugio, secondo le regole processuali della Parte richiesta, anche se speciali prescrizioni possono essere domandate dalla Parte richiedente.
      Una disciplina di dettaglio è prevista per la trasmissione di atti e di oggetti, per la notificazione di atti e per la comparizione di persone.
      Non manca una regolamentazione delle spese, sostenute di regola, secondo quanto solitamente avviene in materia pattizia internazionale, dalla Parte richiesta.
      Intensa collaborazione è prevista per lo scambio d'informazioni con l'invio annuale delle sentenze emesse dall'autorità giudiziaria di una Parte nei confronti di cittadini dell'altra Parte e che risiedono nel proprio territorio e delle notizie del casellario giudiziale.
      Di seguito si illustra il contenuto delle singole disposizioni del Trattato.
      L'articolo I disciplina l'oggetto del Trattato e quindi la notificazione degli atti giudiziari, l'interrogatorio di indagati e imputati, le attività di acquisizione probatoria, il trasferimento di persone a fini probatori, le informazioni penali. Non rientrano invece nell'accordo l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà e di condanne.
      L'articolo II prevede l'assistenza anche quando i fatti non costituiscono reato per la Parte richiesta, salvo che si tratti d'esami sulle persone, di perquisizioni o di sequestri. In caso d'intercettazioni è richiesta la reciprocità normativa.
      L'articolo III disciplina i casi in cui è possibile rifiutare l'assistenza: si tratta delle consuete clausole in materia, quali la contrarietà ai princìpi generali della Parte richiesta, il pregiudizio alla sua sovranità e sicurezza, i casi di reati politici e militari, le discriminazioni di razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche e di condizioni personali o sociali.
      Gli articoli IV, V e VI si occupano delle forme dell'assistenza e quindi della sua redazione per iscritto e dell'inoltro per via diplomatica; della lingua da usare, ossia quella della Parte richiedente con traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta; dell'esenzione dalla legalizzazione degli atti ufficiali.
      L'articolo VII determina il contenuto necessario della domanda d'assistenza: devono essere indicati l'autorità giudiziaria che procede, le generalità dell'indagato, l'oggetto del procedimento, il motivo della domanda, le norme applicabili e ogni altra indicazione utile per il caso concreto. Se la domanda ha come oggetto l'acquisizione di prove, essa deve contenere l'esposizione sommaria delle indagini e, in caso d'interrogatorio, delle domande da porre.
      L'articolo VIII disciplina l'esecuzione delle rogatorie che avviene secondo le regole della Parte richiesta. Se la domanda incontra difficoltà non può restare tout court inevasa, ma dev'essere prontamente informata l'Autorità richiedente. Di regola l'assistenza va data senza indugio.
      L'articolo IX stabilisce che, in caso di consegna di atti, è possibile la consegna di copie autenticate, a meno di espressa richiesta degli originali.
      La richiesta di notificazione di atti, regolata dall'articolo IX del Trattato, dev'essere inoltrata almeno novanta giorni prima della scadenza.
      Un'articolata disciplina è prevista in caso di comparizione di persone, prevedendosi: nel caso di comparizione nella Parte richiesta, la possibilità d'applicare misure coercitive secondo la normativa di questa stessa Parte (articolo XII), nel caso di comparizione nella Parte richiedente, l'impossibilità di sottoporre l'interessato a misure coercitive o sanzioni (articolo XI): tuttavia, se si tratta di persona già privata della libertà personale, essa è provvisoriamente trasferita se vi acconsente e il trasferimento non prolunga la privazione della libertà. La persona trasferita non può essere assoggettata a misure restrittive
 

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per fatti anteriori alla notificazione della citazione.
      Gli articoli XV e XVI si occupano dello scambio d'informazioni con l'invio annuale delle sentenze emesse dall'Autorità giudiziaria di una Parte nei confronti di cittadini dell'altra Parte che risiedono nel proprio territorio, nonché delle notizie del casellario giudiziale.
      L'articolo XVII prevede l'ufficialità delle richieste di una Parte per ottenere l'instaurazione di procedimenti penali davanti alle autorità giudiziarie dell'altra Parte.
      Le spese delle procedure d'assistenza sono a carico della Parte richiesta, eccetto i trasferimenti di persone detenute e le spese di viaggio dei testimoni e periti citati a comparire e quelle necessarie per le perizie, che vengono anticipate dalla Parte richiesta. Tale disciplina è data dall'articolo XVIII.
      L'ultima parte del Trattato (articolo XIX) prevede la ratifica e l'entrata in vigore dello stesso nel primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        L'Accordo è volto ad intensificare e facilitare l'assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Cile, superando i limiti imposti dal precedente Accordo firmato a Roma il 16 ottobre 1992, ratificato con legge 26 ottobre 1995, n. 477, che disciplinava esclusivamente la lotta al terrorismo e al traffico di droga.
        L'Accordo, una volta entrato in vigore, permetterà agli Stati di richiedere collaborazione giudiziaria per ogni tipo di reato.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'Accordo, o meglio, l'esecuzione dello stesso nell'ordinamento interno, non confligge e non incide sul quadro normativo vigente.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        L'Accordo, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        L'Accordo ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione, con riferimento alla sua esecuzione nell'ordinamento interno.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Ai sensi dell'articolo I, comma 1, dell'Accordo, le definizioni in esso utilizzate debbono essere interpretate ai sensi della Convenzione di Strasburgo, che le esplicita all'articolo 1.

 

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B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nello strumento, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        Non vi sono riferimenti normativi all'interno dell'Accordo.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        L'Accordo non ricorre alla novellazione di altri strumenti vigenti.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        La natura dell'Accordo non determina alcuna abrogazione.

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

        L'Accordo, volto ad intensificare e facilitare la cooperazione nei rapporti tra Italia e Cile nell'applicazione di ogni forma di collaborazione in materia penale, ha come destinatari diretti, da un lato, le amministrazioni della giustizia, e in particolare l'autorità giudiziaria competente per territorio di entrambi i Paesi, dall'altro, i soggetti cittadini dei due Paesi nei confronti dei quali viene instaurato un procedimento penale.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

        L'Accordo intende favorire la cooperazione internazionale penale tra i due Paesi firmatari al fine di una migliore amministrazione della giustizia, consentendo, nelle ipotesi previste dall'articolo III, riguardanti le rogatorie attive, il pagamento delle spese per detenuti, accompagnatori, testimoni o periti.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

        L'obiettivo generale è il soddisfacimento delle esigenze sopra prospettate, nei tempi e con le modalità contenute nel regime pattizio.

D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica, e sociale.

        In considerazione della natura dell'Accordo e dell'ambito dello stesso, non appaiono ravvisabili particolari presupposti organizzativi necessari per l'attuazione dello stesso, né in seno all'amministrazione della giustizia né in seno all'organizzazione giudiziaria, risultando evidentemente idoneo l'attuale quadro organizzativo.

E) Aree di criticità.

        Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto al punto che precede, aspetti di criticità.

F) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

        Premesso che la così detta «opzione nulla» risulterebbe di per sé contrastante con la necessità della conclusione dell'Accordo, non sono ravvisabili opzioni alternative alla conclusione dello stesso.

G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

        La conclusione di un accordo soggetto alla ratifica delle due Parti è l'unico strumento tecnico-normativo possibile sul piano internazionale e interno, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 80 della Costituzione.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX del Trattato stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.890 a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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