Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3045

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3045



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FABRIS

Abrogazione del comma 8 dell'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di arresto in flagranza nei casi di lesioni e di omicidio colposo derivanti da incidente stradale

Presentata il 19 settembre 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Le strade italiane provocano ogni anno circa 5.500 morti, 6.000 feriti e poco meno di 20.000 invalidi gravi, con notevoli costi diretti e indiretti a carico dello Stato.
      Si tratta di una strage che falcia in due soli giorni lo stesso numero di italiani uccisi nei quattro anni di intervento in Iraq.
      A volte la causa dei più gravi sinistri va ricercata in momenti di disattenzione, sempre colpevoli e dunque da censurare, ma inseriti nel quadro di una condotta di guida che ogni cittadino - generalmente non educato dalla scuola, scarsamente controllato sulla strada, cosciente che non dovrà pagare nulla né essere in alcun modo punito anche per i reati stradali più gravi - può trovarsi a porre in essere.
      Altre volte, però, ci si trova di fronte a comportamenti aberranti - un abnorme eccesso di velocità fuori o dentro i centri urbani, la guida in stato di grave alterazione alcolica o da stupefacenti, la marcia contromano - che sono interamente da imputare al guidatore.
      Quando questi comportamenti provocano la morte o lesioni gravissime a una o più persone, essi suscitano in chi ne viene a conoscenza la condanna più decisa, seguita peraltro da un desolato stupore nel constatare che il colpevole, se non fugge, viene lasciato libero di rientrare tranquillamente a casa.
      In realtà l'articolo 381 del codice di procedura penale prevede che il colpevole di reati colposi punibili con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (e l'omicidio stradale è tra questi) possa essere arrestato - cioè privato della libertà personale in attesa delle decisioni del magistrato - quando l'autorità intervenuta subito dopo il fatto lo ritenga opportuno per evitare la fuga o la
 

Pag. 2

commissione di altri reati o l'inquinamento delle prove.
      Il comma 8 dell'articolo 189 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esclude però la possibilità dell'arresto facoltativo in flagranza per il conducente «che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose».
      Lo scopo di questa norma è certamente quello di indurre i responsabili dei sinistri stradali a preferire il dare aiuto al fuggire; ma il risultato è appunto che chi, anche se ubriaco o drogato, anche se procedendo contromano o a velocità folle, ha ucciso o ferito gravemente più persone sulla strada, non è suscettibile di arresto, mentre continua ad esserlo chi ha provocato la morte o il ferimento di una persona per colpa in una sala operatoria, in un cantiere edile, su una giostra non protetta o comunque altrove.
      Il disposto del citato comma 8 dell'articolo 189, sostanzialmente privo di equivalenti nella normativa dei Paesi occidentali, è comunque inaccettabile perché, da una parte, privo di contropartite utili per gli infortunati e, dall'altra, incapace di ampliare, come presumibilmente vorrebbe, gli standard di sicurezza stradale.
      Va infatti riconosciuto che:

          1) la certezza di evitare l'arresto toglie alle regole del codice della strada quell'effetto di deterrenza che è e resta, come insegnano i primi risultati derivanti dall'introduzione della patente a punti, il più efficace strumento di prevenzione;

          2) arrestare il colpevole è spesso il solo modo di evitare che commetta altri crimini;

          3) agli organi di polizia stradale si devono, come agli altri organi di polizia, riconoscere la facoltà, l'esperienza e l'oculatezza necessarie a decidere sull'arresto;

          4) il timore di essere fermati non indurrà alla fuga i colpevoli dotati di un normale senso morale, per i quali soltanto è giusto dettare norme di comportamento;

          5) la fuga potrebbe essere meglio evitata sottoponendo a più gravi sanzioni penali e amministrative chi non si ferma.

      Si ritiene dunque opportuno abolire l'attuale impedimento legale all'arresto facoltativo in flagranza di grave sinistro stradale e si può farlo semplicemente abrogando il citato comma 8 dell'articolo 189 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
      Va sottolineato che tale abrogazione non impedirebbe all'autorità di polizia stradale di valutare positivamente il comportamento del colpevole che si fermi, presti assistenza e si ponga a disposizione e permetterebbe comunque di procedere all'arresto nelle ipotesi di cui agli articoli 186 e 187 dello stesso codice della strada (guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti) come nei casi di responsabilità particolarmente grave, di possibile inquinamento delle prove, di pericolo di fuga o di reiterazione del comportamento dannoso.
      È poi da sottolineare al riguardo che in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale» (segnatamente l'atto Camera n. 2480) approvato dalla Camera dei deputati in data 27 giugno 2007 e trasmesso alla Presidenza del Senato della Repubblica in data 29 giugno 2007 è stato approvato un emendamento presentato dal gruppo Popolari UDEUR che prevede la risoluzione delle problematiche connesse all'arresto in flagranza quanto meno nelle ipotesi di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e psicotrope (articolo 16 dell'atto Senato n. 1677).

 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Arresto in flagranza nei casi di lesioni e di omicidio colposo derivanti da incidente stradale).

      1. Il comma 8 dell'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.

Art. 2.
(Entrata in vigore),

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su