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PDL 3058

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3058



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ASTORE, PORFIDIA, POLETTI, LI CAUSI, SUPPA

Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di collocamento fuori ruolo e di collocamento a riposo dei professori universitari ordinari

Presentata il 21 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella riforma dell'accesso alla docenza universitaria un ruolo di cruciale importanza è svolto dalle norme in materia di età pensionabile dei professori ordinari.
      Due sono le esigenze più pressanti su cui si concorda per la riforma più generale del settore: per un verso, dare spazio ai più giovani e valenti studiosi che aspirano a svolgere l'attività di ricerca; per un altro verso, reperire per il mondo universitario le opportune risorse finanziarie, di cui in questo momento si avverte più che mai l'assoluta carenza.
      Lungi da discorsi retorici che producono solo vani risultati, l'uno e l'altro scopo possono essere conseguiti, più concretamente, attraverso una prima modifica virtuosa delle stesse norme che al momento regolano, in modo farraginoso e spesso sperequato tra le varie fasce di docenti, lo status dei professori delle nostre università.
      Ciò sempre in attesa dell'auspicata riforma di carattere più generale, della quale il provvedimento che si propone costituirebbe una virtuosa anticipazione.
      Allo stato, la normativa prevede un termine differenziato ai fini dell'età pensionabile dei professori universitari ordinari.
      Nel dettaglio, i professori universitari di prima fascia di cui all'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, già in servizio all'11 marzo 1980 o nominati a seguito di bandi anteriori all'11 marzo 1980, hanno diritto all'insegnamento pieno fino al compimento del settantaduesimo anno di età, con la possibilità di chiedere di continuare a prestare servizio in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni.
      Di contro, tutti gli altri professori universitari di prima fascia di cui all'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, hanno diritto all'insegnamento pieno fino al compimento
 

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del settantaduesimo anno di età, ma senza la possibilità di chiedere di continuare a prestare servizio in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni.
      Ciò determina un'evidente disparità di trattamento tra professori di una stessa fascia, che non appare in alcun modo giustificata e che si regge soltanto su un ormai anacronistico presupposto temporale.
      Consentire anche ai professori ordinari assunti dopo il 1980 di poter chiedere di continuare a prestare servizio in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni - oltre a rimediare a una situazione di grave ingiustizia - comporterebbe un cospicuo risparmio di spesa per l'erario, derivante dalla mancata corresponsione della pensione per ulteriori tre anni.
      La permanenza in servizio in posizione di fuori ruolo non precluderebbe, in ogni caso, fra l'altro, l'accesso alla carriera universitaria in qualità di ordinario, in quanto dei docenti collocati in posizione di fuori ruolo, come prevede espressamente la proposta di legge che si presenta, non si terrebbe conto nella determinazione del numero di professori ai fini dell'attribuzione dei posti di ruolo a materie d'insegnamento.
      Con riguardo alle singole disposizioni del citato articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge, esse prevedono quindi, in primo luogo, al comma 1, che i professori universitari ordinari, compiuto il settantesimo anno di età ovvero, in caso di richiesta di proroga, il settantaduesimo anno di età, assumono a domanda la qualifica di professori ordinari fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il settantacinquesimo anno di età.
      Il comma 2 precisa che con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui hanno compiuto il settantacinquesimo anno di età i professori di cui al comma 1 sono collocati a riposo.
      È fatta comunque salva la possibilità di anticipare il collocamento fuori ruolo. Il comma 3, infatti, prevede che i professori di cui al comma 1 possano chiedere di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e quello a riposo al compimento dei cinque anni dal predetto collocamento fuori ruolo. Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo anticipato sono disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali. L'anticipato collocamento fuori ruolo può essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino al momento del pensionamento ovvero, in caso di richiesta di proroga, fino al termine di questa.
      Il comma 4 chiarisce che i professori nella posizione di cui al comma 1 conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono inerenti allo stato di professore di ruolo. Agli stessi è erogato un trattamento economico pari a quello pensionistico, senza trattenute contributive e previdenziali. Le singole università divengono creditrici della gestione pensionistica dello Stato per le somme così corrisposte nel triennio di fuori ruolo.
      Onde consentire l'accesso alla carriera universitaria dei giovani studiosi, il comma 5 stabilisce che nella determinazione del numero di professori ai fini dell'attribuzione dei posti di ruolo a materie di insegnamento non si tiene conto dei professori collocati fuori ruolo.
      Al Ministro dell'università e della ricerca viene demandato, dal comma 6, il compito di adottare con regolamento, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, le norme di attuazione dell'articolo 19.
      Il comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta di legge provvede ad abrogare le disposizioni non più compatibili con le nuove norme: nella specie, l'articolo 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; la legge 7 agosto 1990, n. 239, e l'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
      Per quanto concerne i profili finanziari, le disposizioni contenute nella presente proposta di legge appaiono far conseguire all'erario un rilevante risparmio di spesa - non richiedendo, pertanto, una norma di
 

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copertura finanziaria - per le ragioni seguenti:

          a) la proposta di legge differisce di tre anni, per i professori che chiedono di essere posti in posizione di fuori ruolo, l'erogazione dell'indennità di buonuscita, realizzando così un oggettivo risparmio per l'erario in termini di cassa;

          b) le singole università si avvarranno dei professori ordinari collocati in posizione di fuori ruolo, contenendo l'erogazione del trattamento economico nei limiti di quello pensionistico. È questo un risparmio di spesa oggettivo. Le singole università divengono quindi creditrici della gestione pensionistica dello Stato per le somme così corrisposte nel triennio di fuori ruolo e non sopportano, pertanto, il carico di un nuovo onere finanziario.

      In conclusione, dall'approvazione della presente proposta di legge si conseguirebbero tre risultati di grande rilievo, andando in tal modo oltre la vuota retorica di discorsi e di auspici generali che mai si realizzano, mentre il nostro sistema universitario della ricerca, infrastruttura fondamentale del «sistema-Paese», rimane fermo e inefficiente:

          1) si recuperano immediatamente risorse finanziarie che derivano da un risparmio di spesa sull'erogazione differita di pensioni, andando incontro così anche alle esigenze più generali di differimento dell'età pensionabile dei lavoratori dipendenti in genere;

          2) si liberano posti di docente, favorendo l'accesso dei giovani studiosi alla carriera accademica;

          3) si elimina l'odiosa disparità di trattamento tra i professori della stessa prima fascia, disparità non rispondente al precetto costituzionale di cui all'articolo 3 e determinata solo da un fattore cronologico che la nuova visione dell'amministrazione meritocratica vuole ormai che sia abbandonato.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

      «Art. 19. - (Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo.) - 1. I professori ordinari, compiuto il settantesimo anno di età ovvero, in caso di richiesta di proroga, il settantaduesimo anno di età, assumono a domanda la qualifica di professori ordinari fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il settantacinquesimo anno di età.
      2. Con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui hanno compiuto il settantacinquesimo anno di età i professori di cui al comma 1 sono collocati a riposo.
      3. I professori di cui al comma 1 possono chiedere di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e quello a riposo al compimento dei cinque anni dal predetto collocamento fuori ruolo. Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo anticipato sono disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali. L'anticipato collocamento fuori ruolo può essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino al momento del pensionamento ovvero, in caso di richiesta di proroga, fino al termine di questa.
      4. I professori nella posizione di cui al comma 1 conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle disposizioni vigenti sono inerenti allo stato di professore di ruolo. Agli stessi è erogato un trattamento economico pari a quello pensionistico, senza trattenute contributive e previdenziali. Le singole università divengono creditrici della gestione pensionistica dello Stato per le somme così corrisposte nel triennio di fuori ruolo.

 

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      5. Nella determinazione del numero di professori ai fini dell'attribuzione dei posti di ruolo a materie di insegnamento non si tiene conto dei professori collocati fuori ruolo.
      6. Il Ministro dell'università e della ricerca adotta con regolamento, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le norme di attuazione del presente articolo».

      2. L'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, la legge 7 agosto 1990, n. 239, e l'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono abrogati.


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