|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 2915 |
a) selezione degli argomenti che necessitano di essere indagati;
b) individuazione dei dati necessari per comprendere i differenziali di genere, i ruoli di donne e di uomini e i rispettivi contributi alle varie sfere della vita;
c) valutazione dei concetti, delle definizioni e dei metodi comunemente usati, alla luce delle «questioni di genere»;
d) sviluppo di nuovi concetti, definizioni e metodi, che tengano conto del differenziale di genere;
e) raccolta, elaborazione e presentazione delle statistiche in una forma che renda accessibile e facilmente leggibile la differenza di genere;
f) sviluppo di progetti di diffusione, allo scopo di rendere più conosciute le informazioni statistiche.
Gli indicatori, in particolare, devono essere rivisti alla luce dell'esperienza nazionale e internazionale, e rielaborati in modo da coprire un'informazione differenziata secondo il genere.
La presente proposta di legge intende assicurare che l'informazione statistica sia fornita in modo da tener conto delle metodologie sensibili al genere e consentire all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di svolgere un ruolo pilota nei confronti di tutte le attività di ricerca e raccolta dati da parte di tutti i soggetti della pubblica amministrazione.
L'ISTAT ha già realizzato le principali azioni di adeguamento per la produzione di statistiche di genere, e dunque per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati, almeno con riferimento alla disaggregazione dei dati secondo il sesso e per lo svolgimento di indagini specifiche in aree tematiche sensibili. Ciò nonostante è imprescindibile compiere un ulteriore sforzo coinvolgendo tutti i soggetti a fornire dati disaggregati uomini/donne al fine di completare tale processo di armonizzazione dei contenuti e delle metodologie di produzione dell'informazione statistica. Poiché, malgrado l'esigenza di un sempre maggiore dettaglio territoriale e di genere dell'informazione statistica ufficiale, trovano priorità e certezza di realizzazione i soli progetti statistici derivanti direttamente o indirettamente da regolamenti o da direttive comunitari (tra cui le rilevazioni statistiche economiche e di contabilità nazionale) e dalla normativa nazionale, sono attualmente a rischio elaborazioni e produzioni nuove, in aree non coperte e a forte domanda di informazione statistica, che collocherebbero l'Italia all'avanguardia nella sperimentazione e che sarebbero essenziali per la produzione e la definizione delle politiche ai diversi livelli gestionali e di governo.
La presente proposta di legge mira dunque a realizzare una sorta di «circolo virtuoso» tra statistiche sociali e statistiche di genere, e a fare in modo che dal rispettivo rafforzamento derivi un miglioramento complessivo dell'informazione statistica.
Si consideri, infine, il forte valore anche simbolico che assumerebbe l'approvazione di questo provvedimento legislativo nel corso del 2007, anno europeo per le pari opportunità.
L'articolo 1 della proposta di legge evidenzia come insieme alle modalità di raccolta e alla successiva fase di produzione ed elaborazione dei dati derivanti direttamente da documenti amministrativi o da precedenti rilevazioni, sia possibile migliorare anche il livello di qualità della diffusione e della comunicazione delle informazioni statistiche, che riveste centrale importanza e che attualmente avviene solo di rado separatamente per uomini e donne. L'offerta di informazione esistente, infatti, può già essere direttamente prodotta con la differenziazione per genere, attraverso la diffusione di metodi e standard comuni, l'armonizzazione degli archivi amministrativi e la valorizzazione delle fonti organizzate pubbliche e private (archivi, registri cartacei o informatici, basi di dati), ed eventualmente la modifica o la nuova impostazione della modulistica utilizzata. Nella produzione di informazioni statistiche, infatti, è centrale la raccolta di dati direttamente presso le persone fisiche o attraverso i documenti amministrativi derivanti dall'attività istituzionale delle amministrazioni o mediante fonti organizzate pubbliche e private ove, relativamente alle persone fisiche, il sesso e l'età degli individui quali variabili strutturali delle unità della popolazione, sono nella quasi totalità dei casi già previsti nel questionario o nel documento amministrativo, e consentono perciò un trattamento statistico finalizzato alla produzione di statistiche disaggregate secondo il genere.
L'articolo 2 contiene una lista delle macro-aree tematiche con esclusione di quelle aree nelle quali la produzione di statistiche secondo indicatori sensibili al genere è già obbligatoria in base ai regolamenti europei. Tra queste, sono comprese tutte le statistiche riguardanti il lavoro e l'economia, inclusi i dati relativi ai differenziali salariali, all'inoccupazione e alla disoccupazione di lunga durata, agli orari di lavoro.
1. Gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale inserita nel programma statistico nazionale, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.
2. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare:
a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e a uomini;
b) l'uso di indicatori sensibili al genere.
3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN) anche mediante direttive del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e provvede all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.
1. L'ISTAT e il SISTAN assicurano la realizzazione, con cadenza periodica, di indagini sociali ed economiche secondo un approccio di genere nelle seguenti macro-aree tematiche:
a) formazione continua, uso di nuove tecnologie e fruizione culturale;
b) conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, tra lavoro e famiglia, reti di aiuto;
c) partecipazione sociale e politica;
d) presenza di donne e di uomini nei luoghi decisionali;
e) salute e stili di vita;
f) fecondità e natalità;
g) criminalità;
h) violenze;
i) reddito e povertà;
l) condizioni di vita delle immigrate e degli immigrati per provenienza.
2. La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 1 della presente legge e del comma 1 del presente articolo.
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità il Comitato consultivo per le statistiche di genere, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) formula proposte per l'armonizzazione degli indicatori e delle metodologie sensibili al genere con quelli utilizzati dalle organizzazioni internazionali;
b) favorisce l'avvio di sperimentazioni finalizzate alla definizione di metodologie e di indicatori relativi alla misurazione di fenomeni sociali ed economici non ancora compiutamente indagati;
c) favorisce e promuove la realizzazione e la diffusione di statistiche di genere anche attraverso il censimento di tutte le ricerche e le pubblicazioni di interesse per l'informazione statistica ufficiale inserita nel programma statistico nazionale, realizzate anche da soggetti che non fanno parte del SISTAN;
d) effettua ricognizioni della normativa vigente finalizzate alla rilevazione di
e) formula suggerimenti e proposte finalizzate all'individuazione di nuove esigenze informative, di tematiche emergenti nonché di analisi, studi, ricerche e metodologie di particolare interesse in un'ottica di genere.
3. Il Comitato individua gli indicatori all'interno delle macro-aree tematiche previste all'articolo 2, comma 1.
4. Il Comitato è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, che lo presiede; da due rappresentanti designati dal CNEL, indicati dalle parti sociali; da due rappresentanti dell'ISTAT e da due esperti individuati sulla base delle specifiche professionalità nel settore legislativo e degli studi di genere.
5. Il Comitato predispone annualmente per il Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto sull'attività svolta e su quella da svolgere nell'anno successivo, ai fini della sua successiva presentazione al Parlamento.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità definisce, con proprio decreto, la composizione, la durata e le modalità organizzative di funzionamento del Comitato.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, integra la relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche produttive nel quadro del documento di programmazione economico-finanziaria, con appendici statistiche illustrative dell'analisi
1. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della medesima legge e di sostenere la realizzazione delle indagini previste dall'articolo 2, l'assegnazione di cui all'articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è integrata, a partire dall'esercizio 2007-2009, di euro 4,8 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore dell'ISTAT. Per gli anni successivi al 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato sono valutati nella misura massima di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e il relativo finanziamento è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|