Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2555

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2555



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ACERBO, PERUGIA, MUNGO, CARUSO, AURISICCHIO, BARANI, BURGIO, CACCIARI, CARDANO, COSTANTINI, CRISCI, D'AMBROSIO, DE ANGELIS, DE CRISTOFARO, DEIANA, FIANO, FOLENA, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, HOLZMANN, IACOMINO, LO MONTE, LOCATELLI, LONGHI, MANTOVANI, MARTINELLO, NICCHI, MARIO RICCI, ROCCHI, SINISCALCHI, SPERANDIO

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili in favore degli enti per l'edilizia residenziale pubblica

Presentata il 26 aprile 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e i vari enti per l'edilizia residenziale pubblica, comunque denominati in seguito alle diverse leggi regionali di trasformazione, svolgono sostanzialmente il ruolo di gestori di un patrimonio immobiliare a fini non lucrativi, in quanto la destinazione di tali beni è quella di promuovere, e quindi di assicurare, il diritto alla casa per le categorie sociali più svantaggiate.
      Tali enti regionali hanno, in particolare, lo scopo istituzionale di realizzare e di gestire alloggi, mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, da destinare al soddisfacimento delle necessità abitative dei cittadini meno abbienti. Al di là del nomen iuris che assumono, essi sono tutti enti economici forniti di personalità giuridica. La natura non imprenditoriale è altresì desumibile dalla circostanza che il canone di locazione degli alloggi è determinato a priori da criteri previsti dalle leggi regionali sulla base di indici di natura «sociale».
      La destinazione latamente pubblica e sociale di queste istituzioni rende meritevole equiparare gli IACP e gli altri enti per l'edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, a tutti gli altri soggetti per i quali è prevista l'esenzione ai sensi della
 

Pag. 2

lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Va ricordato che una norma simile è già contenuta nell'articolo 7, comma 4, della proposta di legge del medesimo gruppo di Rifondazione Comunista (atto Camera n. 1081) sulla disciplina dell'intervento pubblico nelle politiche abitative. Si ritiene, nondimeno, che questa specifica disposizione possa avere una trattazione separata, nonostante il bisogno generale di una riforma complessiva della normativa sulle politiche abitative. La finalità che la nostra proposta di legge si prefigge è infatti quella di garantire un aumento della disponibilità di alloggi pubblici a fronte di una ormai frequente alienazione di case da parte degli enti per l'edilizia residenziale pubblica comunque denominati. Riteniamo pertanto necessario favorire gli enti per l'edilizia residenziale pubblica: occorre liberare i fondi che tali istituzioni destinano direttamente o indirettamente all'imposta comunale sugli immobili (ICI) per finanziare le ristrutturazioni degli alloggi. Grazie alla disciplina proposta tali enti sono esentati dal pagamento dell'ICI anche per tutti gli immobili strumentali che vengono utilizzati come sedi di uffici. Appare infatti oltre modo iniqua la normativa vigente nella parte in cui include tra i soggetti destinatari di esenzione dall'ICI le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ma esclude i soggetti per l'edilizia residenziale pubblica.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,» sono inserite le seguenti: «dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica o dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati,».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su