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PDL 3075

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3075



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FABRIS

Istituzione dell'Ordine del Tricolore

Presentata il 26 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di attribuire ai partecipanti alla seconda guerra mondiale un riconoscimento analogo a quello attribuito ai combattenti della guerra 1914-1918 dalla legge 18 marzo 1968, n. 263. L'istituzione dell'«Ordine del Tricolore» deve essere considerato un atto dovuto, da parte del nostro Paese, verso coloro che hanno dato un significativo contributo per la conquista della libertà, attesa anche l'aspettativa che nutrono fortemente, ancora oggi, gli ex combattenti della seconda guerra mondiale.
      Una analoga iniziativa fu approvata nella XIII legislatura da un ramo del Parlamento (si veda atto Senato n. 4779), ma purtroppo, la scadenza naturale della stessa impedì la conclusione dell'iter legislativo. Allo stesso modo, non si è concluso l'iter di altri progetti di legge in materia, avviato dalla Camera dei deputati nella XIV legislatura (atti Camera n. 577 e abbinati).
      L'articolo 1 istituisce un nuovo ordine onorifico, l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di cavaliere.
      L'articolo 2 prevede che tale onorificenza sia conferita:

          a) a coloro che hanno prestato servizio militare per almeno tre mesi, anche a più riprese, in zona di operazioni, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945 ed invalidi, o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà;

          b) ai combattenti della guerra 1940-1945; ai mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945 che fruiscono di pensioni di guerra; agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.

 

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      L'articolo 3 determina le caratteristiche dell'insegna, realizzata in bronzo, del nuovo Ordine e rinvia a un decreto del Ministro della difesa l'indicazione dei dettagli.
      L'articolo 4 prevede che il Capo dell'Ordine del Tricolore sia il Presidente della Repubblica e che l'Ordine sia retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede, da due generali e da un ammiraglio in rappresentanza di ciascuna Forza armata, dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane, dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci e dal presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
      L'articolo 5 prevede che le onorificenze siano conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa domanda presentata dagli interessati al Ministero della difesa.
      L'articolo 6 prevede che le domande e i documenti necessari per ottenere l'onorificenza siano esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.
      L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria.
      L'articolo 8 reca la data di entrata in vigore della legge.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'Ordine del Tricolore).

      1. È istituito l'Ordine del Tricolore, di seguito denominato «Ordine», comprendente l'unica classe di cavaliere.
      2. L'onorificenza che attesta l'appartenenza all'Ordine ha le caratteristiche di cui all'articolo 3.

Art. 2.
(Soggetti destinatari).

      1. L'onorificenza è conferita a coloro che hanno prestato servizio militare, per almeno tre mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945 ed invalidi, o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, nonché ai combattenti della guerra 1940-1945, ai mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945 titolari di pensione di guerra e agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.

Art. 3.
(Insegna).

      1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce gigliata in bronzo con al centro il tricolore.
      2. L'insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri trentasette, composto da una striscia verticale azzurra, fiancheggiata da due strisce verticali riportanti i colori della bandiera italiana.

 

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      3. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro di seta sono definiti con decreto del Ministro della difesa.

Art. 4.
(Composizione dell'Ordine).

      1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
      2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede, da due generali e da un ammiraglio, in rappresentanza delle Forze armate, dal presidente nazionale dell'Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal presidente nazionale dell'Associazione nazionale combattenti e reduci e dal presidente nazionale dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia. Il funzionamento del consiglio di cui al presente comma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
      3. Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Art. 5.
(Conferimento dell'onorificenza).

      1. L'onorificenza dell'Ordine è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
      2. Per ottenere l'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

 

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Art. 6.
(Esenzione da tributi).

      1. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10.500.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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