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PDL 2267-A

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2267-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 13 febbraio 2007 (v. stampato Senato n. 1134)

presentato dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

e dal ministro della difesa
(PARISI)

di concerto con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

e con il ministro del commercio internazionale
(BONINO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 14 febbraio 2007

(Relatore: MATTARELLA)


NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 26 settembre 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2267 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003», come risultante dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2-bis,

            richiamato il parere favorevole espresso da questo Comitato il 20 giugno 2007 sul testo del disegno di legge n. 2267 Governo,

            rilevato che le disposizioni dell'articolo 2-bis sono riconducibili in misura prevalente alla materia «difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera d), della Costituzione,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione Difesa,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2267 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003»;

        ritenuto che:

            l'articolo 2-bis del citato nuovo testo risulti sostanzialmente conforme all'osservazione formulata dalla IV Commissione nella seduta del 18 luglio 2007;

            tuttavia, tale articolo, a differenza di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, anziché riferirsi ad «intese intergovernative», si riferisce ad «intese governative»;

            valutata pertanto la necessità, al fine di evitare eventuali problemi interpretativi, di qualificare le «apposite intese» di cui all'articolo 2-bis del presente provvedimento in modo conforme a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 2-bis, siano sostituite le parole: «governative per» con le seguenti: «intergovernative che dettagliano».


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

NULLA OSTA


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive commercio e turismo)

NULLA OSTA
 

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TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
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TESTO
della Commissione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003.

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003.

      Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

      Identico.

 

Art. 3.
(Intese intergovernative).
 

      1. Ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, sono stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, di cui al citato articolo 5 dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.


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Art. 3.
(Copertura finanziaria).

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 16.610 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      Identico.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  

Art. 4.
(Entrata in vigore).

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.


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