Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3119

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3119



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOATO

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

Presentata il 4 ottobre 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie - redatta nell'ambito del Consiglio d'Europa, aperta alla firma il 5 novembre 1992 ed entrata in vigore a livello internazionale il 1o marzo 1998 - di cui la presente proposta di legge autorizza la ratifica, riconosce come la «protezione delle lingue regionali o minoritarie storiche dell'Europa, alcune delle quali rischiano di scomparire col passare del tempo, contribuisce a conservare e a sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturali dell'Europa».
      Identica prospettiva ebbe in Italia l'approvazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 - il cui testo fu adottato sulla base della proposta di legge presentata con le firme di Franco Corleone (atto Camera n. 169 e abbinate), del proponente questa proposta di legge e dell'onorevole Ruffino, con relatore per la maggioranza l'onorevole Maselli, che rappresentava il risultato del lavoro comune fatto nella XIII legislatura dalla I Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera dei deputati - recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». Sotto il profilo normativo tale legge è interpretata quale atto che «accoglie» la Carta nell'ordinamento italiano. La tutela delle minoranze linguistiche è stata, fin dalla X legislatura, tema fondamentale della iniziativa dei Verdi affinché fosse data attuazione a uno dei princìpi fondamentali della nostra Carta costituzionale, con l'articolo 6 posto nella parte precedente la parte prima della Costituzione.
      Nella dichiarazione di voto finale, il 17 giugno 1998, il proponente della presente proposta di legge ebbe modo di sottolineare
 

Pag. 2

come la decisione dei Padri costituenti di attribuire «non allo Stato, ma alla Repubblica, il compito di promuovere, di tutelare con apposite norme le minoranze linguistiche» attribuisse doveri e opportunità conseguenti «sia allo Stato centrale, e per esso al Governo, sia a tutto il sistema delle autonomie regionali e locali, e direi di più, in forza del principio di sussidiarietà, anche in relazione alle formazioni sociali che sono previste e riconosciute nell'articolo 2 della Costituzione».
      La presente proposta di legge richiama il confronto parlamentare avviato nella XIV legislatura senza tuttavia che fosse approvata una legge di ratifica. La difesa delle tradizioni e della ricchezza culturali dell'Europa si coniuga con la tutela del diritto di adoperare una lingua regionale o minoritaria quale diritto imprescrittibile, afferma la Carta europea, che in nessun modo può essere ritenuto incompatibile con il riconoscimento delle lingue ufficiali. Di qui la piena coerenza che unisce tale proposta di legge con la proposta di legge costituzionale, presentata dal proponente nella scorsa legislatura (atto Camera n. 2289) e ripresentata nel corso dell'attuale (atto Camera n. 1782), per il riconoscimento in Costituzione della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica: proposta che, insieme ad altre, ha portato al testo unificato approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati il 28 marzo 2007. Nella relazione alla proposta di legge costituzionale a firma del proponente si affermava, infatti, come «tale nuova disposizione costituzionale, se approvata dal Parlamento, verrà opportunamente a completare il quadro dei princìpi costituzionali, in positivo e complementare riferimento all'articolo 6 della Costituzione», tanto che, con il secondo comma aggiuntivo all'articolo 12, si proponeva di introdurre anche il principio secondo cui «La Repubblica valorizza gli idiomi locali».
      È, dunque, nella osservanza di tali princìpi che il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie avviene in una dimensione pubblica. La loro tutela nell'esercizio delle funzioni pubbliche e nella vita economica e sociale, attraverso l'abolizione di disposizioni legislative incompatibili con il riconoscimento e lo sviluppo delle lingue regionali o minoritarie, si sviluppa entro un ambito costituzionale - legge sulle minoranze linguistiche, riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale, tutela e sviluppo delle lingue regionali o minoritarie - che rinvia alle norme esistenti nel diritto internazionale a tutela delle lingue e, nel contempo, giacché sarebbe paradossale che ciò non avvenisse, delle persone che identificano nel diritto ad esprimersi nella loro lingua il riconoscimento della libera convivenza civile e della tolleranza nel confronto fra culture ed idiomi diversi.
      Nella attuale fase storica e politica della vita europea, il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie appare come un atto di primario interesse affinché il riconoscimento delle peculiarità culturali e linguistiche si identifichi con il rafforzamento dell'Unione europea.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata «Carta».

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

Art. 3.
(Ambito di applicazione).

      1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni ivi contenute si applicano, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, secondo quanto contenuto nell'allegato A annesso alla presente legge.

Art. 4.
(Programmazione radiotelevisiva).

      1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la

 

Pag. 4

diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali e minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su
 

Pag. 5

Allegato A
(articolo 3)

DISPOSIZIONI DELLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE

        Articolo 8, paragrafo 1:

            a(i): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            b(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

            b(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

            b(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

            b(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

            c(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

            c(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

            c(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

            c(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

            d(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

            d(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

            d(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

            f(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            f(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

 

Pag. 6

            i: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 9, paragrafo 1:

            a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

            a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            a(iii): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

            a(iv): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

            b(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige;

            b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            b(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            c(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige;

            c(ii): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

            c(iii): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige;

            d: lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige.

        Articolo 9, paragrafo 2:

            c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.

        Articolo 10, paragrafo 1:

            a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

            a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            a(iii): lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino;

            a(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

            b: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

 

Pag. 7

            c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 10, paragrafo 2:

            a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese;

            d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            e: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 10, paragrafo 3:

            a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese;

            b: lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino.

        Articolo 10, paragrafo 4:

            a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

 

Pag. 8

        Articolo 10, paragrafo 5:

            lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 11, paragrafo 1:

            a(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            c(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            e(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

            e(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 11, paragrafo 2:

            lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 11, paragrafo 3:

            lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 12, paragrafo 1:

            a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

 

Pag. 9

            d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            e: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

            f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 12, paragrafo 3:

            lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 13, paragrafo 1:

            c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

        Articolo 13, paragrafo 2:

            a: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

            b: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

            c: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

            d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

            e: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige.

        Articolo 14:

            a: lingue delle popolazioni slovene e croate;

            b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

torna su
 

Pag. 10

 

Pag. 11

 

Pag. 12

 

Pag. 13

 

Pag. 14

 

Pag. 15

 

Pag. 16

 

Pag. 17

 

Pag. 18

 

Pag. 19

 

Pag. 20

 

Pag. 21

 

Pag. 22

 

Pag. 23

 

Pag. 24

 

Pag. 25

 

Pag. 26

 

Pag. 27

 

Pag. 28

 

Pag. 29

 

Pag. 30

 

Pag. 31

 

Pag. 32

 

Pag. 33

 

Pag. 34


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato Allegato
torna su