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PDL 2459-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2459-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

n. 2459, d'iniziativa dei deputati

SANNA, ASCIERTO, ASTORE, ATTILI, BAIAMONTE, BARANI, BIANCHI, BURTONE, CANCRINI, CARTA, CICU, COGODI, COSSIGA, DI GIROLAMO, FADDA, GARDINI, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, LUCÀ, LUCCHESE, MANCUSO, MARRAS, MATTARELLA, MEREU, MURGIA, OLIVERIO, OPPI, PALOMBA, PELLEGRINO, ROCCO PIGNATARO, PILI, PINOTTI, PIRO, PORCU, PORETTI, RAMPI, ROTONDO, SATTA, SCHIRRU, SCOTTO, SORO, VACCA, ZANOTTI

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici all'impiego nelle Forze armate

Presentata il 28 marzo 2007

(Relatore: COSSIGA)


NOTA: La IV Commissione permanente (Difesa), il 4 ottobre 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 2459. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2459 Sanna, recante disposizioni per l'ammissione di soggetti fabici nelle Forze armate, come risultante dall'emendamento approvato nel corso della seduta del 24 luglio 2007;

            considerato che le disposizioni da esso recate appaiono principalmente riconducibili alle materie «difesa e Forze armate» e «ordine pubblico e sicurezza» che l'articolo 117, secondo comma, lettere d) e h), della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
della proposta di legge
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TESTO
della Commissione
Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici all'impiego nelle Forze armate. Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici all'impiego nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.
Art. 1.
Art. 1.
      1. La carenza accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfato-deidrogenasi) non può essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento e dell'impiego operativo nelle Forze armate.       1. La carenza accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfato-deidrogenasi) non può essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento e dell'impiego operativo nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.
      2. Il Ministro della difesa provvede, con proprio decreto, in conformità con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonché la direttiva tecnica di cui al decreto del direttore generale della sanità militare del Ministero della difesa 5 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005, e ad adottare tutte le misure necessarie per dare attuazione alla presente legge.       Soppresso.


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