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PDL 3139

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3139



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

DI SALVO, D'ANTONA, NICCHI, LEONI, FUMAGALLI, BANDOLI, BUFFO, ZANOTTI, SASSO, TRUPIA, SCOTTO, AURISICCHIO, ATTILI, BARATELLA, LOMAGLIO, MADERLONI, PETTINARI, ROTONDO, CIALENTE

Modifiche agli articoli 56, 57 e 92 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Governo

Presentata il 10 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Assume sempre maggiore forza la polemica contro i costi impropri della politica. Inchieste sulla stampa e sulle televisioni nazionali e locali, come anche libri di grande successo, hanno evidenziato fatti e comportamenti che hanno colpito negativamente l'opinione pubblica. In specie, le istituzioni parlamentari sono state oggetto di molteplici e pesanti censure.
      Indubbiamente, l'ondata antipolitica che investe il Paese è motivo di seria preoccupazione per chi ha a cuore la tenuta delle istituzioni democratiche. Mentre un'analisi approfondita richiederebbe tempo e risposte sofisticate, è necessario adottare con immediatezza atti incisivi e simbolici, che possano dare all'opinione pubblica un messaggio forte, e avviare una positiva inversione di tendenza. A tale fine, soprattutto uno è il punto cruciale d'intervento: il numero dei componenti del Parlamento e del Governo.
      La polemica è antica. Che trovi o meno riscontro nell'esperienza comparata, e nell'analisi politologica, è ormai passato il messaggio che il Paese non ha bisogno di quasi mille rappresentanti del popolo, tanto meno se più costosi rispetto alle analoghe istituzioni di altri Paesi. Come anche, a fronte degli esecutivi snelli che nella recente esperienza Paesi come la Spagna e la Francia hanno messo in campo, desta un'impressione fortemente
 

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negativa il numero di ben 102 componenti del Governo in carica, che supera, se pure di poco, tutti quelli che l'hanno preceduto.
      Presentiamo dunque una proposta di legge costituzionale che avanza la più semplice delle soluzioni: ridurre il numero dei componenti del Parlamento e del Governo. Nelle espressioni verbali, sono tutti d'accordo. È il caso di verificare nei fatti.
      Preferiamo presentare la proposta di legge costituzionale in oggetto al di fuori di qualsivoglia connessione con riforme di più ampia portata. Anzitutto per la convinzione che al popolo italiano il tema delle grandi riforme che ossessivamente il ceto politico pone all'ordine del giorno non interessi affatto, sembrando anzi ai più un modo per mantenere occultamente lo status quo e per confermare privilegi e affini, mentre è altissima la sensibilità sul problema degli sprechi e dei costi eccessivi, e il secco taglio dei numeri darebbe indiscutibilmente una risposta. Inoltre, per la volontà di togliere ogni alibi di difficoltà e complessità posto per le procedure di revisione costituzionale: la doppia lettura per introdurre qualche cifra e nient'altro è cosa che si può fare in modo agevole e rapido.
      Quindi la presente proposta di legge costituzionale prevede: quattrocento deputati, duecento senatori, quindici Ministri come tetto massimo, un numero non superiore al doppio di quello dei Ministri per gli altri soggetti che, a qualsiasi titolo, compongono il Governo.
      L'approvazione con legge costituzionale è indispensabile per il numero dei parlamentari. Non è così per il Governo, per cui si potrebbe procedere con legge ordinaria. Avanziamo contestualmente, con un'altra proposta di legge (atto Camera n. 3140), anche la proposta di ritornare alla riforma del 1999, su cui è intervenuto lo «spacchettamento» di Berlusconi prima e di Prodi poi. La riforma costituzionale non è peraltro inutile, in quanto rende il testo irreversibile e insuperabile con legge ordinaria, e dunque rende impossibili eventuali futuri «spacchettamenti».
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta» e «dodici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «quattrocento» e «otto»;

          b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».

      2. Al secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione, le parole: «trecentoquindici» e «sei» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «duecento» e «quattro».
      3. Al primo comma dell'articolo 92 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «e dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «e di un numero di ministri non superiore a quindici»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il numero totale dei soggetti che ad altro titolo fanno parte del Governo non può superare il doppio del numero dei ministri».


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