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PDL 3095

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3095


 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

e dal ministro della giustizia
(MASTELLA)

di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro della difesa
(PARISI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro del commercio internazionale
e per le politiche europee
(BONINO)

e con il ministro del lavoro e della previdenza sociale
(DAMIANO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006

Presentato il 27 settembre 2007

 

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Onorevoli Deputati! - La Repubblica di Moldova, dopo aver acquistato l'indipendenza a seguito della dissoluzione dell'ex URSS, ha avviato una serie di iniziative economico-commerciali con gli Stati dell'Europa occidentale. Tali iniziative hanno comportato una significativa rilevanza della sua presenza nel contesto europeo e italiano.
      In particolare, si sono intensificate le relazioni imprenditoriali e sociali con l'Italia e, giacché numerose imprese italiane si sono insediate in Moldova, si è costituita in Italia una folta colonia di cittadini moldavi con la conseguente apertura dell'ambasciata della Repubblica di Moldova nel nostro Paese.
      È stata quindi avvertita l'esigenza di disciplinare con un accordo diretto tra i Governi dei due Paesi l'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse dalle rispettive autorità giudiziarie ed è stato negoziato il presente Accordo il cui contenuto è stato condiviso da entrambe le Parti ed è stato trasfuso nel testo allegato alla presente relazione.
      Tale testo corrisponde in linea di massima agli accordi bilaterali stipulati dall'Italia.
      In particolare l'Accordo, che consta di 25 articoli ed è suddiviso in quattro titoli, risponde all'esigenza di promuovere la cooperazione giudiziaria in campo civile, garantendo la certezza del diritto, facilitando il riconoscimento reciproco delle decisioni e delle sentenze, favorendo l'avvicinamento delle disposizioni processuali, rimovendo gli ostacoli creati dalle disparità legislative tra i due ordinamenti.
      Le disposizioni generali, contenute nel titolo I, disciplinano l'ambito di applicazione dell'Accordo con la precisazione che lo stesso comprende anche il diritto commerciale, il diritto di famiglia e il diritto del lavoro (articolo 1). Con le stesse disposizioni si garantisce la parità di trattamento nei confronti dei cittadini di entrambe le Parti e dei loro beni sul territorio dell'altra Parte (articolo 2), si prevede l'esclusione dalla cautio judicatum solvi quando venga adita l'autorità giudiziaria nel territorio dell'altra Parte (articolo 3) e si assicurano il godimento del gratuito patrocinio e la dispensa dal pagamento di tasse o spese procedurali alle stesse condizioni dei cittadini residenti sul territorio dell'altra Parte (articolo 4).
      Si precisa, inoltre, che le disposizioni applicate alle persone fisiche riguardano anche le persone giuridiche che abbiano la propria sede principale o le loro filiali con attività principale nel territorio di una delle Parti contraenti (articolo 5).
      I documenti necessari per l'applicazione dell'Accordo sono esenti da legalizzazione (articolo 6).
      Nel titolo II si specificano, invece, gli istituti e gli strumenti dell'assistenza giudiziaria, che attengono all'esecuzione di atti istruttori, alla notificazione di atti giudiziari, allo scambio di informazioni normative e alla trasmissione di atti dello stato civile necessari durante un procedimento (articolo 7).
      È prevista la facoltà di opporre rifiuto alla richiesta di assistenza giudiziaria, qualora si ritenga che tale richiesta possa arrecare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza o all'ordine pubblico della Parte richiesta (articolo 8).
      Sono designate quali Autorità centrali i rispettivi Ministeri della giustizia per lo scambio degli atti (articolo 9); si prevede l'uso delle lingue madri e della lingua inglese o francese (articolo 10); quanto alle spese, si concede alla Parte richiesta la possibilità di ottenere il rimborso delle
 

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spese relative agli esperti, ai traduttori e ai testimoni, nonché di quelle sostenute per la notificazione o per la prova richiesta con l'osservanza di forme particolari (articolo 11).
      Si puntualizza poi il contenuto delle commissioni rogatorie (articolo 12) e si stabilisce che la Parte richiesta applichi nell'adempimento della commissione rogatoria la propria legge processuale, salvo che la Parte richiedente faccia espressa richiesta di applicazione della propria legge e purché questa non contrasti con la legge nazionale della Parte richiesta (articolo 13).
      Sono regolati con disposizioni specifiche le notificazioni degli atti, i poteri degli uffici consolari in materia di notificazione di atti e di audizione dei propri cittadini e la comparizione di questi ultimi innanzi alle autorità giudiziarie dell'altra Parte (articoli 14, 15 e 16).
      Le modalità e le procedure previste per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze sono stabilite nel titolo III.
      Sono riconosciute le sentenze definitive relative a cause civili e le disposizioni sui risarcimenti dei danni e nelle restituzioni contenute in sentenze civili, nonché le transazioni che pongano fine alle controversie e che siano state approvate dall'autorità giudiziaria (articoli 17 e 19).
      Vengono inoltre fissate in maniera puntuale le condizioni in presenza delle quali le sentenze e gli atti autenticati possono essere riconosciuti ed eseguiti.
      In particolare spetta all'autorità giudiziaria della Parte in cui la decisione deve essere eseguita la verifica della sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento (garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, rispetto dei princìpi del ne bis in idem e della litispendenza), in conformità ai princìpi fondamentali dell'ordinamento, della sicurezza e dell'ordine pubblico della Parte ove è richiesta l'esecuzione (articoli 17 e 18).
      Vengono inoltre indicati le modalità previste per la presentazione della domanda e dei documenti richiesti per ottenere il riconoscimento delle sentenze, nonché il procedimento che deve essere seguito (articoli 20, 21 e 22).
      Nel titolo IV è fissata la via diplomatica per la risoluzione di controversie generate dall'interpretazione e dall'applicazione dell'Accordo (articolo 23).
      Sono infine determinate le modalità di entrata in vigore dell'Accordo (articoli 24 e 25).
      Sono allegati al testo dell'Accordo i moduli da utilizzare in materia di notificazione di atti.

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APPENDICE


        La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile.
        L'esiguità di casi rilevati porta a prevedere un modesto volume di collaborazioni giudiziarie annue tra l'Italia e la Repubblica di Moldova, in particolare del numero di comparizioni di testimoni o periti richiesti nonché traduzioni di documenti o atti.
        La quantificazione delle spese annue in applicazione dell'Accordo di che trattasi può essere stimata secondo la seguente specifica:

        Art. 11:

        Numero 5 (cinque) casi annui ipotizzati di comparizione di testimoni o periti:

        Spese di viaggio: Biglietto aereo A/R Roma-Chisinau (euro 1.000 x 5 pers.)  =  euro 5.000;

        Spese di soggiorno: (euro 150 al giorno x 5 pers. x 2 gg.)  =  euro 1.500;

        diaria per ciascun funzionario: euro 83 che viene ridotta di euro 28, corrispondente ad 1/3 della stessa. Ad euro 55 vanno aggiunti euro 21 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per un totale di euro 76 (euro 76 x 5 pers. x 2 gg.)  =  euro 760;

        spese per compensi (comprensive di onorari ed indennità) (euro 100 x 5 richieste x 2 esami x 2 gg.)  =  euro 2.000;

        spese per traduzioni degli atti  =  euro 2.250;

        Totale onere (articolo 11)  =  euro 11.510.

        Pertanto, l'onere complessivo da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia a decorrere dal 2007, ammonta ad euro 11.510.
        Si fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente ai periti, testimoni, interpreti, missioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.
        Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1.  Aspetti tecnico-normativi.

A)    Necessità dell'intervento normativo.

        La stipulazione del presente Accordo bilaterale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova risponde alla comune esigenza di promuovere l'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in campo civile, rimuovendo le disparità legislative tra i due ordinamenti e armonizzando i relativi elementi di collegamento così da facilitare i rapporti giuridici tra i cittadini e le imprese dei due Paesi, intensificatisi negli ultimi tempi.

B)    Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente.

        Il quadro normativo sul quale il presente Accordo incide, in gran parte armonizzandosi con lo stesso, è rappresentato dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

C)    Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.

        L'Accordo in questione è compatibile con i princìpi seguiti in ambito comunitario nei rapporti di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.

D)    Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        L'Accordo con la Repubblica di Moldova non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

E)    Analisi della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Il provvedimento, come sopra meglio illustrato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

 

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F)    Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        La materia non è suscettibile di delegificazione.

2.    Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)    Individuazione delle nuove definizioni normative nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non sono introdotte nuove definizioni normative nel testo.

B)    Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti operati sono corretti.

C)    Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella, tenuto conto del tipo di intervento proposto (accordo internazionale).

D)    Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse del testo normativo.

        L'Accordo non determina alcuna abrogazione di testi normativi.

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A)    Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

        Il presente Accordo internazionale disciplina la cooperazione internazionale in materia civile, in essa compresi il diritto commerciale, il diritto del lavoro e il diritto di famiglia. Vengono inoltre individuati gli strumenti per attuare in concreto l'assistenza giudiziaria e per consentire il riconoscimento delle sentenze e di altri atti, emessi nei due Stati. L'amministrazione coinvolta è innanzitutto quella del Ministero della giustizia. È inoltre interessato il Ministero degli affari esteri nella parte in cui è indicata la via diplomatica per la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle norme dell'Accordo.

B)    Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

        L'Accordo migliora la protezione giuridica dei cittadini e delle imprese italiane nei rapporti con le controparti moldave in conformità con i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

C)    Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

        L'Accordo in questione tende a rendere compatibile la normativa italiana con i princìpi internazionali seguiti in materia di assistenza e di cooperazione giudiziaria.

D)    Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

        Non sembrano ravvisarsi, allo stato, i presupposti in oggetto tenuto conto della natura dell'Accordo in questione.

E)    Aree di «criticità».

        Non si ravvisano, allo stato, aree di criticità.

 

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F)    Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

        Negativo.

G)    Strumento tecnico-normativo più appropriato.

        L'accordo internazionale appare lo strumento tecnico-normativo più rispondente alla materia trattata.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 11.510 a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

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      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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