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PDL 3151

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3151



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

DILIBERTO, SGOBIO, LICANDRO, GALANTE, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, LONGHI, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER

Modifiche alla parte seconda della Costituzione. Istituzione dell'Assemblea nazionale e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nonché delle province

Presentata il 15 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - In molte occasioni questo Parlamento si è occupato di riforme e in molti casi sono stati esperiti dei tentativi di revisione della nostra Carta costituzionale: dalla Commissione Bozzi del 1983 sino alla revisione della parte seconda della Costituzione approvata nel corso dell'ultima legislatura, passando per i lavori della Commissione bicamerale presieduta dall'onorevole Massimo D'Alema nel 1997. Nella maggior parte dei casi questi tentativi sono falliti, con l'eccezione delle riforme del titolo V della parte seconda della Costituzione del 1999 e del 2001.
      Si è trattato in taluni casi di rendere la nostra Costituzione più moderna e capace di intervenire sullo stato di cose presente; in altri casi abbiamo assistito, invece, a tentativi di stravolgimento delle istituzioni democratiche delineate dai nostri Padri costituenti, frutto della Resistenza e della guerra di liberazione dall'oppressione nazi-fascista.
 

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      La nostra Costituzione rappresenta la più alta sintesi delle culture politiche che hanno liberato l'Italia e che sono state da sprone per la liberazione dal bisogno delle masse popolari durante tutto il novecento. Essa è avanzatissima sul piano della tutela dei diritti sociali e dei diritti civili; fonda la nostra Repubblica sul lavoro e garantisce a tutti il diritto alla salute e all'istruzione; tutela la libertà personale in tutte le sue forme e assicura a tutti la libertà di manifestazione del pensiero.
      Il legislatore costituente, all'indomani della caduta del fascismo e della fine della seconda guerra mondiale, scelse per l'Italia un sistema parlamentare, conferendo a due Camere con eguali funzioni il potere legislativo e attribuendo al Governo, legato alle prime da un rapporto di fiducia, il potere esecutivo.
      Decise anche di attuare il massimo decentramento possibile, istituendo le regioni e gli enti locali e valorizzando le loro funzioni.
      Si tratta di un sistema che ha permesso sinora alla democrazia italiana di crescere e di rafforzarsi e al dibattito politico di svolgersi attraverso i partiti nell'alveo di solide istituzioni democratiche.
      A quasi sessant'anni dall'entrata in vigore della nostra Carta fondamentale, tuttavia, è venuto il tempo di cercare di modificare taluni istituti garantendo alle istituzioni democratiche maggiore funzionalità, senza comprometterne la solidità e la rappresentatività.
      Negli ultimi anni si è sviluppato nel Paese un sentimento diffuso di avversione nei confronti della politica che deriva essenzialmente da un comprensibile sentimento di intolleranza verso ingiustificati privilegi, sprechi e malfunzionamento delle istituzioni. Se questo Parlamento non provvede a fornire tempestive risposte politiche a tale percezione da parte dell'opinione pubblica, a volte pure strumentalmente fuorviata, il rischio è di esporre la Repubblica a ondate di qualunquismo e a conseguenti possibili torsioni autoritarie del sistema.
      Questa proposta di legge costituzionale fa tesoro del dibattito sviluppatosi da ormai sessant'anni tra la politica e l'accademia, proponendo di snellire lo Stato per rispondere alle suddette esigenze, senza compromettere la natura democratica e parlamentare della nostra forma di governo.
      In particolare la presente proposta di legge costituzionale ha come obiettivo l'immediato superamento del cosiddetto «bicameralismo perfetto» attraverso la soppressione del Senato della Repubblica e la trasformazione della Camera dei deputati in Assemblea nazionale.
      Il sistema bicamerale vigente, infatti, con le stesse identiche funzioni attribuite ad entrambe le Camere, troppe volte si è tradotto in un freno alla possibilità del Parlamento di intervenire prontamente sulle questioni che più urgentemente interessavano il Paese, costringendo peraltro il Governo a ricorrere alla decretazione d'urgenza e determinando una dislocazione a livello governativo della funzione legislativa.
      La cosiddetta «navetta» tra le due Camere e i diversi, anche se in misura ridotta, criteri per l'elezione del Senato della Repubblica sono stati il più delle volte forieri di instabilità politica.
      La soppressione del Senato della Repubblica risponde, quindi, a questa esigenza, senza che tuttavia venga intaccato il nostro sistema parlamentare.
      La presente proposta di legge costituzionale istituisce, infatti, l'Assemblea nazionale, composta da 500 deputati, cui si aggiungono 8 membri eletti nella circoscrizione Estero, con un funzionamento analogo a quello dell'attuale Camera dei deputati.
      La presente proposta di legge costituzionale attribuisce altresì a tutti gli elettori che abbiamo compiuto, al momento dell'elezione, il diciottesimo anno di età, l'elettorato passivo nell'Assemblea nazionale, nel tentativo di svecchiare l'attuale classe politica e di assicurare ai più giovani pari possibilità di concorrere a definire la volontà generale.
      I senatori a vita, sempre di nomina presidenziale, sono trasformati in deputati di diritto e a vita.
 

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      Si prevede poi che il regolamento che disciplina il funzionamento dell'Assemblea nazionale debba essere approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti della stessa; si stabilisce, altresì, che deve prevedere delle norme che garantiscano i diritti dell'opposizione, in modo tale da potenziare la possibilità che nell'Assemblea trovino spazio le ragioni di tutti i cittadini, tramite l'operato dei partiti politici e dei gruppi parlamentari.
      All'Assemblea nazionale sono, poi, attribuite tutte le funzioni che nell'attuale sistema costituzionale spettano al Parlamento in seduta comune (elezione, giuramento e messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica; elezione di un terzo dei componenti della Corte costituzionale; elezione di un terzo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura).
      In caso di impedimento del Presidente della Repubblica, secondo la presente proposta di legge costituzionale, le funzioni sono esercitate dal Presidente dell'Assemblea nazionale.
      Il rapporto di fiducia, che nell'attuale sistema deve sussistere con entrambe le Camere, è invece attribuito alla sola Assemblea nazionale.
      La presente proposta di legge costituzionale sopprime, poi, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, organo costituzionale che in questi anni non ha prodotto alcun lavoro reale e che fu introdotto nella Costituzione come compensazione per la trasformazione del Senato della Repubblica in Camera esclusivamente elettiva.
      Sono poi apportate modifiche rilevanti al titolo V della parte seconda della Costituzione, attraverso la soppressione di tutte le province, con l'esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      Attualmente secondo quanto disposto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le funzioni più importanti delle province riguardano la difesa del suolo e delle risorse idriche, la viabilità, la caccia e la pesca, l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale e compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado e artistica, compresa l'edilizia scolastica.
      Si tratta, come si vede, di funzioni che vengono già svolte a livello interprovinciale o regionale (come nel caso degli ambiti territoriali ottimali idrici e per lo smaltimento dei rifiuti) o che possono essere meglio svolte dalle città metropolitane, quando saranno costituite, e dalle regioni, il cui ruolo è stato potenziato con la citata riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.
      La soppressione delle province, quindi, taglia gli sprechi che i cittadini devono sostenere per pagare emolumenti e strutture di supporto ad organi elettivi la cui funzione è, tuttavia, nell'ambito del nostro sistema costituzionale, molto limitata.
      Da ultimo, l'articolo 50, che sostituisce l'articolo 138 della Costituzione, provvede a modificare il sistema di revisione della stessa Costituzione e di approvazione delle leggi costituzionali. La soppressione del Senato della Repubblica, infatti, se da un lato rende più rapida l'attività legislativa del Parlamento, dall'altro lato esporrebbe la Costituzione, ad articolo 138 invariato, al rischio di essere continuamente modificata anche da maggioranze ridotte, perdendo la natura di Carta fondamentale. È per questo che la nuova formulazione dell'articolo 138 stabilisce che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali siano adottate dall'Assemblea nazionale con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e siano approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea nella seconda votazione.
      Il secondo comma del novellato articolo 138 dispone, poi, che le leggi stesse siano sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri dell'Assemblea o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 55. - Il Parlamento è costituito dall'Assemblea nazionale, eletta a suffragio universale e diretto».

Art. 2.

      1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 56. - L'Assemblea nazionale è eletta a suffragio universale e diretto.
      Il numero dei deputati dell'Assemblea azionale è di cinquecento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
      Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i diciotto anni di età.
      La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

      1. Gli articoli 57 e 58 della Costituzione sono abrogati.

Art. 4.

      1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 59. - È deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

 

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      Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».

Art. 5.

      1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 60. - L'Assemblea nazionale è eletta per cinque anni.
      La durata dell'Assemblea nazionale non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 6.

      1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 61. - L'elezione dell'Assemblea nazionale ha luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
      Finché non sia riunita la nuova Assemblea nazionale sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 7.

      1. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «Le Camere si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «L'Assemblea nazionale si riunisce»;

          b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «L'Assemblea nazionale»;

          c) il terzo comma è abrogato.

 

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Art. 8.

      1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 63. - L'Assemblea nazionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, a maggioranza dei due terzi, e l'Ufficio di presidenza».

Art. 9.

      1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 64. - L'Assemblea nazionale adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
      Le sedute sono pubbliche; tuttavia l'Assemblea nazionale può deliberare di adunarsi in seduta segreta, purché all'atto della deliberazione sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.
      Le deliberazioni dell'Assemblea nazionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o il regolamento prescriva una maggioranza speciale.
      I membri del Governo, anche se non fanno parte dell'Assemblea nazionale, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
      Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni nella formazione dell'ordine del giorno e in ogni altro momento dell'attività parlamentare».

Art. 10.

      1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 65. - La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato».

 

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Art. 11.

      1. All'articolo 66 della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «L'Assemblea nazionale».

Art. 12.

      1. Al secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, le parole: «Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene» sono sostituite dalle seguenti: «Senza autorizzazione dell'Assemblea nazionale».

Art. 13.

      1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dall'Assemblea nazionale».

Art. 14.

      1. Al primo comma dell'articolo 71 della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale».

Art. 15.

      1. All'articolo 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «ad una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «all'Assemblea nazionale» e le parole: «dalla Camera stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Assemblea stessa»;

          b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

 

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Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea nazionale, se il Governo o un decimo dei componenti dell'Assemblea medesima o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dall'Assemblea stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni»;

          c) al quarto comma, le parole: «della Camera» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale».

Art. 16.

      1. Al secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «Se le Camere, ciascuna» sono sostituite dalle seguenti: «Se l'Assemblea nazionale,»;

          b) la parola: «dichiarano» è sostituita dalla seguente: «dichiara».

Art. 17.

      1. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «all'Assemblea nazionale»;

          b) al secondo comma, le parole: «Se le Camere approvano» sono sostituite dalle seguenti: «Se l'Assemblea nazionale approva».

Art. 18.

      1. Al terzo comma dell'articolo 75 della Costituzione, le parole: «la Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «l'Assemblea nazionale».

 

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Art. 19.

      1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale»;

          b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «all'Assemblea nazionale che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce».

Art. 20.

      1. All'articolo 78 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «Le Camere deliberano» sono sostituite dalle seguenti: «L'Assemblea nazionale delibera»;

          b) la parola: «conferiscono» è sostituita dalla seguente: «conferisce».

Art. 21.

      1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale».

Art. 22.

      1. Al primo comma dell'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'Assemblea nazionale autorizza».

Art. 23.

      1. Al primo comma dell'articolo 81 della Costituzione, le parole: «Le Camere approvano» sono sostituite dalle seguenti: «L'Assemblea nazionale approva».

 

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Art. 24.

      1. Al primo comma dell'articolo 82 della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «L'Assemblea nazionale».

Art. 25.

      1. Al primo comma dell'articolo 83 della Costituzione, le parole: «dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Assemblea nazionale».

Art. 26.

      1. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente dell'Assemblea nazionale convoca la medesima»;

          b) al terzo comma, le parole: «Se le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «Se l'Assemblea nazionale è sciolta», la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua» e le parole: «delle Camere nuove» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale nuova».

Art. 27.

      1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea Nazionale»;

          b) al secondo comma, le parole: «della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «l'Assemblea nazionale è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».

 

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Art. 28.

      1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «all'Assemblea nazionale»;

          b) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Assemblea nazionale»;

          c) al quarto comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «all'Assemblea nazionale»;

          d) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale»;

          e) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Assemblea nazionale».

Art. 29.

      1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole da: «sentiti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sentito il suo Presidente, sciogliere l'Assemblea nazionale».

Art. 30.

      1. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: «in seduta comune sono soppresse».

Art. 31.

      1. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: «in seduta comune» sono soppresse.

 

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Art. 32.

      1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale»;

          b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «L'Assemblea nazionale»;

          c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «all'Assemblea nazionale»;

          d) al quinto comma, le parole: «di una o di entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale»;

          e) al quinto comma, le parole: «della Camera» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale».

Art. 33.

      1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale».

Art. 34.

      1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

Art. 35.

      1. Al secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «all'Assemblea nazionale».

 

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Art. 36.

      1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le regioni, le città metropolitane e i comuni».

Art. 37.

      1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;

          b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

Art. 38.

      1. Al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Assemblea nazionale».

Art. 39.

      1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera p) del secondo comma la parola: «, Province» è soppressa;

          b) al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.

Art. 40.

      1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;

          b) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

          c) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

 

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Art. 41.

      1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «le Province, » sono soppresse;

          b) al secondo comma, le parole: «le Province, » sono soppresse;

          c) al quarto comma, le parole: «alle Province, » sono soppresse;

          d) al quinto comma, la parola: «Province,» è soppressa;

          e) al sesto comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

Art. 42.

      1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

Art. 43.

      1. Al secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «all'Assemblea nazionale».

Art. 44.

      1. Al secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «all'Assemblea nazionale».

Art. 45.

      1. Al primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, le parole: «e senatori» sono soppresse.

 

Pag. 15

Art. 46.

      1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse;

          b) le parole: «Province e» sono soppresse.

Art. 47.

      1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato.

Art. 48.

      1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «in seduta comune» sono soppresse;

          b) al settimo comma, le parole: «aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore» sono sostituite dalle seguenti: «aventi almeno quarant'anni di età e in possesso dei diritti di elettorato attivo e passivo».

Art. 49.

      1. Al secondo comma dell'articolo 136 della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «all'Assemblea nazionale».

Art. 50.

      1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dall'Assemblea nazionale con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea nella seconda votazione.

 

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      Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri dell'Assemblea nazionale o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi».

Art. 51.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le province, con l'esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono soppresse.

Art. 52.

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 51, si provvede a regolare:

          a) il trasferimento delle competenze delle province alle città metropolitane o, in mancanza di esse, alle regioni;

          b) il trasferimento dei beni di proprietà delle province alle regioni;

          c) il trasferimento del personale dipendente dalle province alle regioni, che ne possono stabilire l'assegnazione ai comuni, con mantenimento di funzioni e di livelli.


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