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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2066-bis |
1. La presente legge è volta a potenziare e a migliorare gli strumenti di contrasto alla violenza sessuale, anche al fine di attuare una maggiore tutela delle vittime dei reati sessuali.
1. All'articolo 609-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali senza il suo consenso è punito con la reclusione da cinque a dieci anni»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena è aumentata di un terzo, se da siffatta condotta del colpevole deriva:
1) danno alla donna in stato di gravidanza;
2) danno al feto, in maniera diretta o indiretta;
3) contagio di malattie gravi o gravissime;
4) gravidanza;
5) sindrome post traumatica da stress».
1. Sono istituiti, presso gli ospedali sede di pronto soccorso, nuclei specializzati per le vittime di violenze sessuali, in funzione ventiquattro ore al giorno, con personale fornito di adeguata preparazione in campo medico-legale e psicologico. Tali nuclei specializzati comprendono almeno uno psicologo e un ginecologo.
2. Ciascun nucleo specializzato di cui al comma 1 accoglie la vittima della violenza sessuale, la aiuta a superare lo choc e ad affrontare la procedura necessaria per le indagini, comprendente visita ginecologica e accertamenti medici, visita medico-legale, raccolta e adeguata conservazione dei reperti, in modo da consentire la denuncia della violenza sessuale entro i sei mesi successivi, nonché ogni altra attività utile.
3. Presso i commissariati e i posti di polizia di pubblica sicurezza e presso i comandi dell'Arma dei carabinieri è disponibile l'elenco completo dei nuclei specializzati di cui al comma 1.
4. Presso ciascuna procura della Repubblica è istituito un pool di magistrati specializzato nel perseguimento di tutti i reati collegati alla sfera delle violenze, degli abusi e dei maltrattamenti sessuali.
1. Il patrocinio per le vittime di reati di violenza sessuale è a totale carico dello Stato.
2. È istituito presso ogni tribunale della Repubblica un albo speciale in cui sono iscritti gli avvocati che si occupano di reati
1. All'articolo 609-septies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i delitti di violenza sessuale sui minori, la decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione penale inizia dal giorno in cui la vittima raggiunge la maggiore età».
1. Per la formazione e l'aggiornamento professionali del personale adibito agli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di 200 milioni di euro.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2007, a 300 milioni di euro per l'anno 2008 e a 700 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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