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PDL 2101-bis

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2101-bis



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MURA, BELISARIO, OSSORIO, PALOMBA

Disposizioni in materia di reati in ambito familiare e di violenza sessuale

Presentata il 21 dicembre 2006

(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 12 e 13 della proposta di legge n. 2101, deliberato dall'Assemblea il 17 ottobre 2007)

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di consentire una maggior efficacia delle azioni di contrasto dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, sono istituiti corsi di formazione e aggiornamento professionali, in materia di violenze sessuali, maltrattamenti e abusi, per le Forze di polizia, con particolare riferimento alla polizia giudiziaria.

Art. 2.

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio nazionale sui reati in ambito familiare e di violenza sessuale, di seguito denominato «Osservatorio», con il fine di analizzare, prevenire e contrastare i medesimi reati. La nomina dei componenti, nonché le disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Osservatorio, sono disposte con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e della solidarietà sociale.

Art. 3.

      1. L'Osservatorio è composto da:

          a) un rappresentante del Ministero dell'interno, designato dal Ministro dell'interno;

          b) un rappresentante del Ministero della giustizia, designato dal Ministro della giustizia;

          c) un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale, designato dal Ministro della solidarietà sociale;

          d) un rappresentante della Polizia di Stato, esperto nel settore dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale,

 

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indicato dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;

          e) un rappresentante dell'Arma dei carabinieri, esperto nel settore dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, indicato dal Comandante generale dell'Arma;

          f) tre rappresentanti designati dal coordinamento nazionale delle associazioni e dei centri antiviolenza.

Art. 4.

      1. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

          a) raccoglie i dati relativi ai reati in ambito familiare e di violenza sessuale commessi sul territorio nazionale e li elabora con riguardo alle modalità, ai contesti e ai territori cui fanno riferimento, anche al fine di individuare le zone che registrano una maggiore frequenza di tali reati, mettendo tale elaborazione a disposizione della magistratura, delle Forze dell'ordine, degli enti locali e delle sedi scientifiche, culturali ed operative;

          b) individua e propone gli interventi prioritari di prevenzione e di contrasto dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale;

          c) promuove e coordina campagne informative e campagne educative volte alla prevenzione dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, con particolare attenzione nei confronti delle scuole;

          d) predispone una relazione annuale sul fenomeno dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, che i Ministri dell'interno, della giustizia della solidarietà sociale illustrano alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 5.

      1. Gli interventi di cui all'articolo 4 sono illustrati in un programma, approvato dal Ministro dell'interno, di concerto

 

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con i Ministri della giustizia della solidarietà sociale, per la realizzazione del quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 200 milioni di euro per l'anno 2008 e di 500 milioni di euro per l'anno 2009.

Art. 6.

      1. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, i compensi spettanti ai componenti dell'Osservatorio.

Art. 7.

      1. All'articolo 609-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a tredici anni».

Art. 8.

      1. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;

          b) al secondo comma, le parole: «da sette a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni».

Art. 9.

      1. Il secondo comma dell'articolo 609-quater del codice penale è abrogato.

 

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Art. 10.

      1. All'articolo 609-quinquies del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».

Art. 11.

      1. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quindici anni»;

          b) il quarto comma è abrogato.

Artt. 12-13.

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Art. 14.

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dell'articolo 6, valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in 100.000.000 di euro per l'anno 2007, in 200.000.000 di euro per l'anno 2008 e in 500.000.000 di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente

 

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«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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