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PDL 2174

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2174




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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'IPPOLITO VITALE

Interventi in favore della produzione, distribuzione e proiezione dei film di cortometraggio e mediometraggio

Presentata il 25 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! -    Il cinema italiano continua a perdere colpi rispetto allo strapotere del piccolo schermo e del cinema americano. Il fenomeno non è, tuttavia, da attribuire alla mancanza di professionalità, tanto che proprio il cinema americano, che fa della più rigorosa professionalità la sua bandiera, riesce ad assicurarsi sempre più spesso i nostri professionisti, costumisti, scenografi.
      Il cinema è mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale; di conseguenza le attività di produzione, di distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante interesse generale.
      In Italia la Direzione generale per il cinema, istituita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 2000, a seguito della riforma del Ministero per i beni e le attività culturali (e attualmente disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2004) rappresenta la struttura operativa di riferimento; tale struttura utilizza le somme stanziate per le attività cinematografiche dal Fondo unico per lo spettacolo e ha come obiettivo quello di promuovere lo sviluppo e la diffusione del cinema italiano e dell'industria cinematografica nazionale.
      La presente proposta di legge intende incentivare la produzione e la distribuzione dei film di cortometraggio e mediometraggio, inserendoli nel circuito di esercenza esistente senza stravolgerne gli usi.
      Il tutto andrebbe a favore delle giovani generazioni di registi, sceneggiatori, attori, professionalità varie e maestranze del campo, con vantaggi dal punto di vista
 

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occupazionale - in un mercato difficile come quello del cinema italiano - ed espressivo in una nazione che ha una tradizione storica di altissimo livello.
      La proposta di legge si compone di otto articoli e ha come finalità proprio la promozione della produzione e della distribuzione cinematografiche attraverso una serie di incentivi destinati alla produzione, distribuzione e proiezione dei film di cortometraggio e mediometraggio.
      Tali incentivi riguardano la fase della produzione attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto a valere sulle somme stanziate dal Fondo unico per lo spettacolo destinato, appunto, ai giovani registi emergenti di età non superiore a 35 anni.
      La proposta di legge prevede inoltre agevolazioni fiscali per le imprese di produzione e distribuzione dei film di cortometraggio e mediometraggio che reinvestono gli utili nella produzione di nuovi film.
      Infine, per diffondere l'uso di proiettare film di cortometraggio e mediometraggio nelle sale cinematografiche, sono previsti incentivi fiscali anche per gli esercenti delle sale, al fine di mettere in moto un meccanismo per cui, aumentando la domanda, aumenta di conseguenza anche la produzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Per la realizzazione di interventi volti alla promozione della produzione e della distribuzione cinematografiche, lo Stato prevede, fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 117 della Costituzione, appositi incentivi destinati alla produzione, distribuzione e proiezione dei film di cortometraggio e mediometraggio.

Art. 2.
(Definizione di film di cortometraggio e mediometraggio).

      1. Per film di cortometraggio si intende il film di lunghezza non inferiore a 290 metri ovvero il film girato in pellicola di durata massima pari a 16 minuti.
      2. Per film di mediometraggio si intende il film girato in pellicola di durata massima pari a 40 minuti.

Art. 3.
(Obbligo di proiezione di film di cortometraggio).

      1. I film di cortometraggio sono inseriti nel circuito di esercenza cinematografica esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. I gestori delle sale cinematografiche sono obbligati alla proiezione di film di

 

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cortometraggio per almeno 250 giorni all'anno, ferma restando la normale attività di proiezione di film di lungometraggio.

Art. 4.
(Obbligo di proiezione di film di mediometraggio).

      1. I film di mediometraggio sono inseriti nel circuito di esercenza cinematografica esistente alla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere proiettati due per volta nelle sale cinematografiche, al fine di equiparare la durata complessiva della proiezione a quella di un film di lungometraggio.
      2. I gestori delle sale cinematografiche sono obbligati alla proiezione di film di mediometraggio per almeno 250 giorni all'anno e con le modalità previste dal comma 1.

Art. 5.
(Agevolazione fiscale).

      1. Il 50 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, che abbiano la contabilità ordinaria impiegata, rispettivamente, nella produzione di nuovi film di cortometraggio e mediometraggio, dichiarati nazionali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e nella coproduzione maggioritaria italiana, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES).
      2. L'agevolazione di cui al comma 1 deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire.

 

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Art. 6.
(Contributi per film di cortometraggio e mediometraggio).

      1. Ai registi di età non superiore a 35 anni, che presentano domanda alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, corredata della sceneggiatura per la messa in scena dei film di cui all'articolo 2, previa valutazione della commissione competente, è concesso un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta.
      2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a valere sulle somme stanziate annualmente per il settore cinematografico dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS).
      3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito imponibile ai fini del pagamento dell'IRPEF e dell'IRES.

Art. 7.
(Incentivi alla proiezione).

      1. I gestori delle sale cinematografiche hanno diritto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 3 e 4, a un contributo forfetario pari allo 0,10 per cento del totale stanziato annualmente per il settore cinematografico dal FUS.
      2. I gestori delle sale cinematografiche hanno inoltre diritto, per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari all'1 per cento, sul totale degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in

 

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5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    


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