PDL 2970
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2970
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato RICARDO ANTONIO MERLO
Istituzione dell'Albo dei radiodiffusori di informazione e cultura italiana all'estero e concessione di un contributo per la produzione di programmi di cultura italiana radiodiffusi all'estero
Presentata il 30 luglio 2007
Onorevoli Colleghi! - La radio, fin dalle sue origini, ha rappresentato un potente strumento al servizio dell'umanità, che non si arresta dinanzi ad alcuna frontiera.
La sua forza risiede nella sua pervasività, ossia nella possibilità di raggiungere anche l'ascoltatore più remoto, e nella sua capacità di avvicinarlo alle realtà e agli avvenimenti di tutto il mondo in tempo reale.
Fondamentale mezzo di diffusione e di conoscenza, la radio è il sistema di comunicazione e d'intrattenimento più utilizzato, grazie alla sua peculiarità di poter essere fruita in diverse situazioni: in mobilità, ad esempio in auto, come sottofondo in uffici e in negozi, come compagnia in casa e mentre si svolgono gli impegni più diversi.
Utilizzata con consapevolezza, nei Paesi che sono stati interessati dalla grande emigrazione di massa del secolo scorso, la radio e, in particolare, le trasmissioni radiofoniche in lingua italiana all'estero hanno offerto un importante contributo alla creazione di quel tessuto sociale all'interno del quale la collettività italiana all'estero si è organizzata e sviluppata, e ha potuto conservare e mantenere vivo il contatto con la madre patria, con la cultura e con la lingua italiane.
La diffusione dell'italianità si è così affermata, in tutti i suoi aspetti - da quello artistico a quello storico, da quello folklorico a quello politico - attraverso stimolanti programmi radiofonici di «servizio» alla comunità italiana, che hanno contribuito, anche, a diffondere e a mantenere viva la conoscenza della lingua d'origine; lingua che, per le nuove generazioni, non è più solo la lingua etnica dell'emigrante, ma rappresenta sempre di più la lingua della cultura e del lavoro.
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Infine, la concessione del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero ha reso ancora più evidente l'importanza e la valenza dell'informazione giornalistica politica, veicolata attraverso questo mezzo, forse più ancora che con la stampa, e ha consentito agli elettori italiani all'estero di aggiornarsi e di scegliere i propri candidati in vista del loro primo appuntamento politico nazionale.
La presente proposta di legge si prefigge di sostenere la produzione di programmi di cultura italiana radiodiffusi all'estero, con due intenti: il primo è quello di rafforzare la politica di promozione e di diffusione della lingua e della cultura italiane fuori dal territorio nazionale; il secondo è quello di venire incontro alla necessità degli operatori di questo settore e di consentire loro il necessario adeguamento ai cambiamenti di tecnologia che stanno verificandosi nel settore.
La presente proposta di legge, inoltre, da un lato prende in considerazione l'universale richiesta di maggiore italianità espressa dai Paesi terzi, dall'altro interviene per salvaguardare il lavoro di tanti operatori del settore giornalistico radiofonico all'estero, svolto, fino ad oggi, il più delle volte come una «missione», ossia gratuitamente e volontariamente.
L'introduzione di una forma di sostegno economico per la produzione di programmi di cultura italiana radiodiffusi all'estero è necessaria per riportare dignità a questo fondamentale lavoro, che è un servizio alla collettività italiana fuori dai confini nazionali.
La presente proposta di legge prevede, in sintesi, l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri, dell'Albo dei radiodiffusori di informazione e cultura italiana all'estero (ARE), al quale possono chiedere l'iscrizione associazioni, società o singoli individui che siano produttori di programmi di cultura italiana radiodiffusi all'estero da almeno tre anni.
In un secondo momento, gli iscritti all'ARE potranno fare richiesta del contributo governativo, dell'importo complessivo di 4 milioni di euro in ragione d'anno, contestualmente istituito all'articolo 2.
Sarà un successivo decreto del Ministro degli affari esteri che determinerà le modalità per la regolamentazione e per l'aggiornamento annuale dell'ARE e quelle per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissione al contributo di cui all'articolo 2 e per la predisposizione dei relativi piani di ripartizione. Questi ultimi saranno effettuati anche tenendo presenti la consistenza informativa del prodotto radiofonico, calcolata sulla base delle ore all'anno di radiodiffusione, e il reale apporto alla conoscenza dei fatti e della cultura italiani all'estero.
A questo proposito, si ritiene indispensabile l'espressione di pareri consultivi congiunti dei consolati e dei comitati degli italiani all'estero (Comites) competenti territorialmente, a supporto del lavoro del Ministero degli affari esteri, nella verifica dell'effettiva consistenza e valenza degli operatori richiedenti il contributo governativo.
Dopo decenni di prestazione di un servizio così importante per la società italiana sopranazionale, in forma di volontariato, l'introduzione del sostegno economico previsto dalla presente proposta di legge consentirà ai produttori di informazione e di programmi di cultura italiana radiodiffusi all'estero di affrontare la sfida del futuro, continuando a lavorare in questo settore con sempre maggiore professionalità e avvalendosi delle nuove tecnologie.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, l'Albo dei radiodiffusori di informazione e cultura italiana all'estero (ARE).
2. Possono chiedere l'iscrizione all'ARE associazioni, società o singoli individui che siano produttori di programmi di informazione e cultura italiana radiodiffusi all'estero da almeno tre anni.
3. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono determinate le modalità per la regolamentazione e per l'aggiornamento annuale dell'ARE.
Art. 2.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 è istituito un contributo statale dell'importo complessivo di 4 milioni di euro, in ragione d'anno, a favore dei produttori di programmi di cultura italiana radiodiffusi all'estero.
2. Il diritto al contributo statale di cui al comma 1 spetta ai soggetti che:
a) sono regolarmente iscritti all'ARE;
b) nell'anno per il quale richiedono il contributo, dimostrano la sussistenza di un accordo commerciale per la radiodiffusione di almeno 52 ore all'anno di programmi di cultura italiana da loro prodotti, con una emittente, legalmente riconosciuta dall'autorità governativa nazionale competente per le comunicazioni del Paese terzo;
c) presentano la relativa domanda entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno presso il consolato italiano competente territorialmente.
3. Il console, sentito il parere del comitato degli italiani all'estero (Comites)
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competente, trasmette al Ministero degli affari esteri, entro il 31 luglio di ogni anno, le domande pervenute ai sensi del comma 2, lettera
c).
4. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono determinate le modalità per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissione al contributo statale previsti dal comma 2 e per la predisposizione dei relativi piani di ripartizione, tenuto conto che la misura del contributo, per i soggetti che ne hanno diritto, è determinata anche in considerazione della consistenza informativa, calcolata sulla base delle ore all'anno di radiodiffusione, nonché del loro apporto alla conoscenza dei fatti e della cultura italiani.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.