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PDL 3178

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3178



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale
(DAMIANO)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

di concerto con il ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(DE CASTRO)

con il ministro per le politiche europee
(BONINO)

con il ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
(MELANDRI)

con il ministro dell'università e della ricerca
(MUSSI)

con il ministro per i diritti e le pari opportunità
(POLLASTRINI)

e con il ministro delle politiche per la famiglia
(BINDI)

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale

Presentato il 23 ottobre 2007
 

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Onorevoli Deputati! - Con l'Accordo su previdenza, lavoro e competitività, del 23 luglio scorso, tra Governo e parti sociali, è stato raggiunto un obiettivo di grande rilievo: l'individuazione, in piena condivisione, delle misure da intraprendere per promuovere una crescita economica duratura, equilibrata e sostenibile, dal punto di vista finanziario e sociale.
      I settori d'intervento sono stati riguardati attraverso una duplice prospettiva temporale.
      È stata valutata, cioè, la necessità di un intervento riformatore di estrema ampiezza e di particolare profondità, volto a rendere gli istituti presi in considerazione più aderenti alle istanze sociali ed economiche oggi presenti, e, nel contempo, si è provveduto a proiettare le modifiche delineate in un prossimo futuro nel quale le stesse verranno a contatto con dinamiche diverse delle quali dovranno reggere l'urto.
      In tal modo può dirsi che si è agito in modo strategico, in quanto sono stati elaborati una serie di interventi volti tutti all'ottenimento, con diverse tappe temporali, di un disegno riformatore unitario, cementato dall'obiettivo comune di una maggiore crescita ed equità.
      La rilevanza delle scelte operate è facilmente descrivibile: risiede, primariamente, nella piena condivisione dei settori d'intervento, selezionati attraverso i numerosi incontri che hanno dato vita all'Accordo, e nella valenza degli stessi, idonei, ciascuno pro quota, a connotare il percorso lavorativo di uomini e di donne. Si spazia, infatti, dal momento costitutivo del rapporto di lavoro alla sua estinzione, con riferimento al versante previdenziale.
      Non può, del resto, negarsi che poche attività hanno attinenze così strette con lo stesso percorso evolutivo dell'uomo quanto il lavoro, che accompagna l'individuo nella sua crescita e influisce fortemente nelle sue interrelazioni sociali.
      In questo senso può sicuramente affermarsi che una migliore qualità del lavoro non solo genera una migliore qualità della vita, ma che contribuisce alla crescita e al miglioramento dell'intero sistema-Paese.
      Le modifiche proposte nel presente disegno di legge vanno inserite nell'attuale panorama internazionale caratterizzato, oggi più che mai, da una parte, da un'accelerazione dei processi concorrenziali a fronte delle nuove realtà dei Paesi emergenti e, dall'altra, da una crescente richiesta di formazione, per la velocità con la quale si avvicendano le stesse regole tecnico-produttive.
      Nel contempo occorre tenere conto dell'incidenza della normativa comunitaria che contribuisce in modo sostanziale alla definizione di interventi riformatori nei settori in argomento e, spesso, anche all'attribuzione di una certa tabella di marcia.
      È evidente che il nostro Paese, per essere in grado di competere adeguatamente, dovrà dare il giusto rilievo a fattori quali la riqualificazione professionale e la capacità innovativa, tenendo conto anche dei cambiamenti demografici che rendono essenziale la partecipazione di tutte le risorse disponibili per contribuire alla crescita del Paese.
      In questo senso, risultano sicuramente fondamentali le misure dedicate ai soggetti cosiddetti «deboli» di un mercato del lavoro ormai «globalizzato»: per i giovani, che sono i più coinvolti da forme di lavoro discontinuo, vanno previste maggiori opportunità di impiego stabile e migliori prospettive previdenziali; per le donne, una più efficace attuazione dei princìpi di pari opportunità, un'adeguata offerta di servizi per l'infanzia e per la cura degli anziani, mentre, per i lavoratori al di sopra dei 50 anni di età, un maggiore coinvolgimento in programmi di riqualificazione con possibilità concrete di reimpiego.
      Questi princìpi si concretizzano, trasversalmente, in diversi interventi, contenuti nel presente disegno di legge, che spaziano dalla sfera della previdenza, al mercato del lavoro, alla competitività e all'inclusione sociale, tematiche queste da affrontare in maniera organica e coerente
 

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al fine di sfruttare al meglio le sinergie derivanti dal rafforzamento del binomio «crescita ed equità».
      Infine, occorre sottolineare il valore aggiunto di tale provvedimento, che risiede nell'ampio e sostanziale ruolo assunto dalla concertazione con le parti sociali nell'individuazione dei problemi da affrontare e delle soluzioni da proporre al Parlamento.
      Il capo I reca norme in materia previdenziale.
      All'articolo 1 viene eliminato il brusco innalzamento a 60 anni, dal 1o gennaio 2008, dell'età minima prevista, per l'accesso alla pensione di anzianità, dalla precedente legge di riforma del sistema pensionistico (legge 23 agosto 2004, n. 243).
      In sostituzione del cosiddetto «scalone» viene previsto un sistema che, da un lato, stabilisce in 58 anni (59 anni per i lavoratori autonomi) l'età minima per la pensione di anzianità, con trentacinque anni di contributi nel 2008, con aumento graduale del requisito anagrafico fino a 61 anni (62 anni per i lavoratori autonomi) dal 1o gennaio 2013 e, dall'altro lato, rende flessibile l'accesso al pensionamento, consentendolo anche al raggiungimento di «quote» date dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva. A decorrere dal mese di luglio 2009, quindi, sarà possibile andare in pensione al conseguimento di «quota 95» («quota 96» per i lavoratori autonomi), con un graduale innalzamento fino a «quota 97» («quota 98» per i lavoratori autonomi) a decorrere dall'anno 2013.

      Peraltro, qualora, sulla base di specifica verifica da effettuare entro il 30 settembre 2012, le predette modifiche complessive ai requisiti di accesso al pensionamento di anzianità producano effetti finanziari tali da assicurare i risparmi programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dall'anno 2013, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2012, potrà essere stabilito il differimento della decorrenza dei requisiti anagrafici previsti dal 1o gennaio 2013.
      È comunque confermata la possibilità di accedere al pensionamento, a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni.
      È inoltre disposto che le disposizioni in materia di pensionamento di anzianità vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 243 del 2004 continuano ad applicarsi ai lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio 2007 e ad un numero massimo di 5.000 lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 15 luglio 2007.
      Il diritto a conseguire il pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti è anche previsto per i lavoratori dipendenti impegnati, al momento del pensionamento, in lavori o attività particolarmente faticosi o pesanti.
      Su tale materia, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi. I princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà ispirarsi nell'adozione dei decreti sono:

          inclusione tra i lavoratori usuranti degli addetti alle lavorazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; dei lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; degli addetti alla cosiddetta «linea catena»; dei conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;

          previsione di requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti con un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermo restando il requisito minimo di anzianità contributiva di trentacinque anni;

          previsione del requisito dello svolgimento dell'attività usurante, nel periodo

 

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transitorio, per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa e, a regime, per un periodo pari ad almeno la metà della vita lavorativa;

          precisa definizione della documentazione e degli elementi di prova attestanti l'esistenza dei requisiti richiesti e disciplina del relativo procedimento accertativo.

      Conformemente a quanto previsto nel Protocollo del 23 luglio 2007, l'adozione dei decreti legislativi seguirà la conclusione dei lavori della specifica Commissione appositamente costituita da Governo e parti sociali allo scopo di approfondire e definire tale problematica.
      Al comma 4 è prevista la ridefinizione a regime, da effettuare entro il 2011, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, della disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con quaranta anni di contribuzione ovvero al pensionamento di vecchiaia. Nel frattempo, viene transitoriamente introdotta una nuova disciplina delle decorrenze valida per i soggetti che accedono alle citate forme di pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2011, basato sulla creazione di quattro «finestre di uscita» annuali.
      Infine, al comma 5 è prevista la delega al Governo relativa all'armonizzazione dei regimi pensionistici con requisiti di accesso al trattamento pensionistico diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media del pensionamento.
      L'articolo 2 detta disposizioni in materia di razionalizzazione del sistema degli enti di previdenza, con l'intento di migliorare il servizio previdenziale nei confronti del cittadino e di contenere i costi di gestione attraverso l'ottimizzazione delle risorse. In particolare, si dispone che tale finalità venga perseguita mediante la creazione di modelli organizzativi idonei a realizzare sinergie e a conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie. Viene, inoltre, specificato che, in funzione delle economie rinvenienti dall'attuazione di uno specifico piano industriale - stimate in 3,5 miliardi di euro nell'arco del decennio - sarà corrispondentemente rideterminata l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che viene elevata di 0,09 punti percentuali a decorrere dal 1o gennaio 2011.
      L'articolo 3, in materia di revisione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico nel sistema contributivo, prevede l'istituzione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una Commissione con il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche ai criteri di calcolo dei coefficienti medesimi, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e delle procedure europee. Le modifiche proposte dovranno tenere conto: delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti medesimi; dell'incidenza dei percorsi lavorativi discontinui, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse; del rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività. Infine, tra i compiti della Commissione vi è quello di proporre meccanismi di solidarietà e di garanzia, nonché politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti.
      In fase di prima rideterminazione, i nuovi coefficienti di trasformazione sono quelli indicati nella tabella A di cui all'allegato 2 annesso al disegno di legge, che sostituisce la tabella A della legge n. 335 del 1995, con effetto dal 1o gennaio 2010.
      All'articolo 4 viene prevista una delega al Governo volta all'introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati del cosiddetto «Fondo volo» e delle gestioni previdenziali

 

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confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, al fine di concorrere a finanziare la manovra di modifica dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità e il pensionamento anticipato per gli addetti alle lavorazioni usuranti. In tal modo potrà determinarsi in maniera equa il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo. È, inoltre, specificato, tra i princìpi e criteri direttivi, che il contributo debba essere limitato nell'ammontare e nella durata e proporzionato al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione, conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.
      Per concorrere solidaristicamente al finanziamento degli interventi sulle pensioni di anzianità, all'articolo 5 è previsto il blocco della perequazione automatica, per il solo anno 2008, delle pensioni con importo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS.
      La norma di cui all'articolo 6 tende ad ancorare il beneficio in favore dei lavoratori esposti all'amianto ad una data certa, ovvero quella di avvio dell'azione di bonifica, con la conseguente fissazione alla medesima data del termine per il godimento del beneficio. In tal modo si interviene sull'attuale normativa in tema di benefìci in favore dei lavoratori esposti all'amianto, normativa che sconta l'assenza di un momento di accertamento conclusivo della situazione di rischio connessa alla suddetta esposizione, con conseguenti ricadute negative sui lavoratori aventi diritto.
      L'articolo 7, infine, persegue lo scopo, in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica, di incrementare, attraverso un aumento una tantum, le indennità dovute dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico. L'incremento avverrà tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
      Il capo II, comprendente il solo articolo 8, concerne gli interventi in materia di ammortizzatori sociali.
      I primi tre commi, in attesa della compiuta attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali, delineano alcuni interventi immediati in materia.
      Si prevede il miglioramento, nella durata, dell'indennità di disoccupazione ordinaria, elevandola a otto mesi per i lavoratori al di sotto dei 50 anni di età e a dodici mesi per i lavoratori ultracinquantenni. È riconosciuta la contribuzione figurativa piena, ovvero correlata all'ultima retribuzione, con conseguente relativa copertura previdenziale, per l'intero periodo di percezione dei trattamenti di disoccupazione, nel limite massimo delle relative durate legali. Si dispone, inoltre, il miglioramento dell'importo dell'indennità di disoccupazione ordinaria, la cui percentuale di commisurazione viene elevata al 60 per cento dell'ultima retribuzione per i primi sei mesi, al 50 per cento per il settimo e per l'ottavo mese, al 40 per cento per gli altri mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricola, ordinaria e speciale, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti. Viene rideterminata l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (escluso il settore agricolo), elevandola al 35 per cento per i primi centoventi giorni e al 40 per cento per i giorni successivi, per una durata massima di centottanta giorni; viene disposto l'aumento della perequazione relativa ai tetti delle indennità di mobilità dall'80 per cento al 100 per cento dell'inflazione.
      In particolare, viene prevista una delega al Governo per una progressiva riforma degli ammortizzatori sociali, da attuare entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      Tra i princìpi e i criteri direttivi della delega si evidenziano: una progressiva armonizzazione degli attuali istituti di disoccupazione ordinaria e di mobilità, con la creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo delle persone disoccupate senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro; una modulazione
 

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graduale dei diversi trattamenti, nel rispetto delle oggettive differenze esistenti nelle situazioni lavorative; una piena copertura figurativa, basata sulla retribuzione, per tutti i trattamenti, in coerenza con la normativa comunitaria; una progressiva armonizzazione degli strumenti di integrazione salariale con la previsione di una specificità di funzionamento, che tenga conto della diversa natura della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria; una connessione con le politiche attive per il lavoro favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti che hanno difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mondo del lavoro (cosiddette «fasce deboli»); un potenziamento dei servizi per l'impiego al fine di rendere più efficace il collegamento tra l'erogazione dei trattamenti di disoccupazione e i percorsi di formazione e di inserimento lavorativo. A tal fine è previsto anche il coinvolgimento degli enti previdenziali preposti all'erogazione dei trattamenti affinché, attraverso forme di comunicazione informatica, forniscano all'amministrazione vigilante, ovvero il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati relativi ai lavoratori beneficiari delle misure di sostegno al reddito.
      Il capo III reca norme in materia di mercato del lavoro.
      In particolare, l'articolo 9 reca una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino dei servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e all'apprendistato.
      Con riferimento ai servizi per l'impiego, al comma 2, vengono specificati i princìpi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. In particolare si prevede il potenziamento dei sistemi informativi, la promozione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private volta a rafforzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ferma restando la centralità dei servizi pubblici; la revisione delle procedure amministrative che siano risultate poco efficienti.
      In materia di incentivi all'occupazione, volti al conseguimento di un più elevato tasso di «buona» occupazione, sono individuati, tra i princìpi e criteri direttivi ispiratori della delega, in primo luogo, l'incremento dei livelli di occupazione stabile, con particolare riferimento alle donne, ai giovani, ai lavoratori ultra-cinquantenni; la ridefinizione della disciplina del contratto di inserimento, tenuto conto dei princìpi e criteri direttivi di delega prima descritti. Particolare rilievo assume, inoltre, la previsione del complessivo riordino in materia di lavoro part-time, con la finalità di incentivare la promozione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato, e di agevolare le richieste di trasformazione di rapporti da tempo pieno a tempo parziale provenienti da soggetti, lavoratori o lavoratrici, impegnati in comprovati compiti di cura.
      Infine, in materia di riordino dell'apprendistato - strumento cardine di formazione e lavoro - tra i princìpi e criteri direttivi di delega sono indicati il rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva e l'individuazione di standard nazionali di qualità della formazione nonché di meccanismi omogenei di attuazione dell'apprendistato professionalizzante, per garantirne l'uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale. È, inoltre, prevista l'adozione di misure idonee ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.
      L'articolo 10 detta disposizioni in materia di occupazione delle persone disabili prevedendo la sostituzione dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», degli articoli 12 e 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e l'introduzione dell'articolo 12-bis nel corpo della medesima legge n. 68 del 1999, nonché l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30».
      In particolare, la sostituzione dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, relativo all'attribuzione dell'assegno mensile agli invalidi civili che non svolgono attività lavorativa, è diretta a semplificarne
 

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la procedura di erogazione. È prevista, infatti, la sostituzione della certificazione rilasciata dai centri per l'impiego con la sola autocertificazione di non svolgimento di attività lavorativa; conseguentemente è prevista l'abrogazione dell'articolo 1, comma 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che aveva introdotto l'obbligo di iscrizione di tali soggetti nelle liste speciali del collocamento obbligatorio.
      Il nuovo articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, rubricato «Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative», prevede, tra l'altro, ferme restando la ratio e le modalità operative dell'articolo 12 vigente, concernente la stipula di convenzioni con cooperative sociali e liberi professionisti disabili per l'inserimento lavorativo di persone disabili, l'ampliamento della platea dei soggetti ospitanti, ovvero di coloro presso i quali il lavoratore disabile può essere inserito temporaneamente a fini formativi, ricomprendendovi anche le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155 del 2006, nonché i datori di lavoro privati non soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999.
      È altresì prevista l'introduzione, nel corpo della stessa legge n. 68 del 1999, dell'articolo 12-bis recante «Convenzione di inserimento lavorativo». Tale articolo individua un meccanismo diretto ad agevolare l'assunzione di persone disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo. A tal fine, si prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra centri per l'impiego, datori di lavoro tenuti all'obbligo di assunzione di persone disabili (soggetti conferenti) e soggetti destinatari (cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155 del 2006 e datori di lavoro non soggetti all'obbligo di assunzione). È prevista, inoltre, la sostituzione dell'articolo 13 della medesima legge n. 68 del 1999, con un nuovo articolo rubricato «Incentivi alle assunzioni». Tale articolo prevede la concessione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, di un contributo all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili, a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. In particolare, si dispone, a beneficio del datore di lavoro che assume, un contributo il cui importo varia da un massimo del 60 per cento a un minimo del 25 per cento del costo salariale, in considerazione dell'effettiva percentuale di riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile assunto.
      Infine, si prevede, contestualmente all'entrata in vigore della legge, l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003 in materia di «Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati».
      L'articolo 11 reca modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, attuativo della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro UNICE, CEEP e CES, sul lavoro a tempo determinato.
      Si prevede, in particolare, che, nel caso in cui, per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e di rinnovi, il rapporto di lavoro divenga a tempo indeterminato. A tale regola può derogarsi per una sola volta a condizione che il nuovo contratto a termine sia stipulato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato; in caso di mancato rispetto della descritta procedura, il nuovo contratto si considererà a tempo indeterminato.
      Tali regole, peraltro, non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
      Viene, poi, previsto che il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti
 

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a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, abbia diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine nonché che identico diritto lo abbia il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. In entrambi i casi, il diritto di precedenza potrà essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro, rispettivamente, sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estinguerà entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
      In via transitoria, al fine di consentire un graduale e adeguato inserimento della nuova disciplina, viene disposto che i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge continuino fino al termine previsto dal contratto e che il periodo di lavoro già effettuato alla medesima data si computi, insieme ai periodi successivi di attività, ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al nuovo comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001, decorsi quindici mesi da tale data.
      L'articolo 12, in materia di lavoro a tempo parziale, reca modifiche alla disciplina dettata per tale istituto dal decreto legislativo n. 61 del 2000, come modificato dal decreto legislativo n. 276 del 2003.
      In particolare, sono introdotte modifiche all'articolo 3, comma 7, del predetto decreto legislativo, nel senso di attribuire alla contrattazione collettiva la facoltà di stabilire le clausole flessibili relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa. Altra significativa modifica è recata dal comma 9 del medesimo articolo 3, laddove si prevede, comunque, per i soggetti impegnati in attività di cura, la necessità di un accordo individuale nel caso di un'eventuale variazione della collocazione temporale della prestazione stessa in conformità a quanto disposto dai contratti collettivi.
      È, inoltre, previsto il diritto di precedenza, per il lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale, in caso di assunzioni a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni.
      L'articolo 13 reca l'abrogazione delle norme previste dal decreto legislativo n. 276 del 2003 concernenti il lavoro intermittente o a chiamata (articoli da 33 a 40).
      L'articolo 14 reca interventi per il settore dell'edilizia, attraverso la sostituzione del comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995, recante disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile nel settore edile.
      In particolare, la modifica proposta ha la finalità di rendere certa, nel settore dell'edilizia, l'agevolazione contributiva concessa ai sensi della normativa vigente, in quanto viene stabilito che, pur in assenza dell'emanazione del decreto annuale di conferma o di rideterminazione della riduzione stessa, rimangono vigenti le riduzioni già previste nell'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali. In tal modo si vuole rendere strutturale l'agevolazione contributiva per il settore.
      Si prevede, inoltre, che, in funzione antielusiva delle regole e delle disposizioni lavoristiche, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro, nel settore edile, comunichi all'INPS l'orario di lavoro stabilito.
      Infine, si prevede che le imprese operanti nel settore edile - in considerazione della particolare tipologia di attività - siano esentate dall'osservanza dell'obbligo di assunzione di soggetti disabili, ai sensi della legge n. 68 del 1999, per quanto concerne il personale da adibire ad attività di cantiere e per i lavoratori addetti al trasporto.
      Al capo IV sono dettate le norme in materia di mercato agricolo.
      In particolare, l'articolo 15 prevede la riforma della normativa in materia di disoccupazione agricola, disponendo, per gli operai agricoli a tempo determinato ed equiparati, che l'importo giornaliero dell'indennità
 

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ordinaria di disoccupazione, fissato nella misura del 40 per cento della retribuzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989, venga corrisposto per il numero di giornate di iscrizione nei relativi elenchi nominativi. È inoltre previsto che ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, necessario per poter accedere alle prestazioni pensionistiche, l'INPS detragga dall'importo dell'indennità di disoccupazione, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9 per cento della medesima per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate.
      Il successivo articolo 16 prevede incentivi per nuove assunzioni in agricoltura, disponendo, in via sperimentale, per l'anno 2008, l'attribuzione, ai datori di lavoro agricoli, di un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata di lavoro ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente.
      L'articolo 17 reca disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, prevedendo, in chiave di incentivazione per il settore agricolo interessato da un'alta percentuale di infortuni sul lavoro, una riduzione dei contributi dovuti all'INAIL, in misura non superiore al 20 per cento, per quelle imprese, operanti da almeno due anni, «virtuose», in quanto risultino in regola con tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, e che non abbiano registrato infortuni nel biennio antecedente alla richiesta del beneficio di che trattasi.
      L'articolo 18 prevede la destinazione di parte dell'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per il finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.
      L'articolo 19 reca disposizioni in materia di riordino delle provvidenze in caso di calamità naturali, attraverso la sostituzione del comma 6 dell'articolo 21 della legge n. 223 del 1991.
      L'articolo 20, infine, dispone in materia di compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria.
      Il capo V reca norme in materia di competitività.
      In particolare, l'articolo 21, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, in materia di regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, detta una nuova disciplina volta a realizzare una riduzione del costo del lavoro al fine di sostenere la competitività e di migliorare la retribuzione di premio di risultato, rendendola peraltro interamente pensionabile.
      Viene, quindi, prevista, l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, con una dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
      Si prevede, inoltre, che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno stabilite le modalità di attuazione dello sgravio, con particolare riguardo al monitoraggio degli accordi, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. È quindi prevista l'istituzione di un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, cui partecipano le parti sociali, con il compito di monitorare l'andamento degli accordi di produttività agevolati e la coerenza dell'attuazione della normativa con gli obiettivi definiti nel Protocollo del 23 luglio 2007 nonché le caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale.
      Le agevolazioni in esame verranno applicate per il triennio 2008-2010 e saranno confermate in esito alla citata valutazione, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica. A tal fine, come si è detto, si prevede uno specifico incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
 

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      Le norme che si intende abrogare con le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 21, ovvero l'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e l'articolo 27, comma 4, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, prevedono l'esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, e dunque dalla «pensionabilità», degli emolumenti erogati a titolo di premio di risultato. Con le modifiche normative proposte la retribuzione erogata a titolo di premio di risultato sarà, pertanto, interamente imponibile ai fini previdenziali e, dunque, pensionabile.
      La disposizione di cui all'articolo 22 è volta alla detassazione di una quota delle risorse contrattate per i premi di risultato. A tale scopo si prevede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero la detassazione delle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello, di cui al precedente articolo 21, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro, per il medesimo anno.
      L'articolo 23, al fine di realizzare una riduzione del costo del lavoro e di sostenere la competitività, reca l'abrogazione dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, prevedendo l'abolizione della contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario.
      Il capo VI reca misure in favore dei giovani.
      In particolare, all'articolo 24 sono previste delle misure a sostegno del reddito e dell'occupazione, volte, attraverso l'istituzione di Fondi di rotazione, a consentire ai giovani, di età inferiore ai 25 anni ovvero ai 29 anni se laureati, l'accesso al credito in modo da poter fronteggiare i momenti di difficoltà scaturenti dalla discontinuità dell'attività lavorativa prestata. I Fondi in questione, ovvero il Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei lavori parasubordinati, il Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani e in particolare delle donne, il Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, sono alimentati da un finanziamento non ricorrente, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.
      Il successivo articolo 25 detta disposizioni a sostegno dei giovani ricercatori universitari prevedendo un incremento di 8 milioni di euro del fondo di finanziamento delle università statali ed enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.
      L'articolo 26 reca disposizioni in materia di totalizzazione dei contributi assicurativi e di riscatto della laurea ai fini pensionistici, volte a rendere più facile e conveniente il riscatto della durata dei corsi universitari.
      Con riguardo alla totalizzazione, si intende compiere un altro passo in direzione di una piena utilizzabilità, ai fini pensionistici, di tutti i periodi contributivi maturati nel corso della vita lavorativa. A modifica del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, concernente norme in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, viene pertanto ridotto da sei anni a tre anni la durata minima degli «spezzoni» contributivi da poter sommare agli altri al fine della liquidazione di un'unica pensione e viene consentita la possibilità di totalizzare periodi assicurativi anche ai soggetti che abbiano maturato già autonomamente il diritto al trattamento previdenziale.
      Per quanto concerne il riscatto della laurea, attraverso le modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, si prevede, per i periodi per i quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo, che il contributo da riscattare possa essere versato ai regimi previdenziali di appartenenza in un'unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
      La facoltà di riscatto è ammessa, inoltre, anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, con versamento all'INPS di un contributo pari, per ogni anno da riscattare, al livello
 

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minimo imponibile annuo previsto per le gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato ovvero detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso. I periodi riscattati diventano utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione.
      L'articolo 27 dispone in materia di aumento delle aliquote contributive e di computo per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS. Proseguendo sulla scia dell'intervento già attuato con il comma 770 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), nell'intento di rafforzare la posizione pensionistica dei lavoratori parasubordinati, vengono ulteriormente elevate le aliquote contributive e di computo delle prestazioni per i soggetti iscritti alla predetta gestione.
      In particolare, l'aliquota contributiva e di computo per gli iscritti che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, attualmente fissata al 23 per cento, è aumentata gradualmente, a decorrere dall'anno 2008, di un punto percentuale l'anno, fino a raggiungere il 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Per i soggetti iscritti anche ad altre gestioni l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota di computo sono invece stabilite in misura pari al 17 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2008 (attualmente è del 16 per cento).
      È inserita una norma che impegna l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata dell'INPS, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima.
      Il capo VII detta norme in materia di occupazione femminile.
      In particolare, l'articolo 28, al fine di sistematizzare la materia e di conferire organicità alle relative disposizioni, prevede una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della normativa in materia di occupazione femminile, disciplina oggi frammentata all'interno di diversi provvedimenti normativi. Tra i princìpi e criteri direttivi di delega rientra anche il rafforzamento dei diversi livelli di governo con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti.
      Con l'articolo 29, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sono modificate, per l'anno 2008, le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, concernenti l'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni dovute ad eventi transitori, in modo tale da calibrarle rispetto a particolari e anomale fattispecie venutesi a creare nell'attuale tessuto produttivo.
      L'articolo 30 è finalizzato a fornire una prima risposta alle esigenze occupazionali del settore portuale, in particolare attraverso modifiche alla disciplina in materia di fornitura del lavoro portuale temporaneo. Si prevede, per l'anno 2008, l'erogazione, per i lavoratori del settore, di un'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalla normativa vigente, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare. La copertura per tali indennità è prevista nell'ambito delle risorse destinate, per l'anno 2008, agli strumenti per il sostegno al reddito dei lavoratori e, in particolare, agli ammortizzatori sociali in deroga.
      Il capo IX reca le norme finali.
      In particolare, si prevede, all'articolo 31, la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi adottati ai sensi delle deleghe conferite dalla legge e, infine, all'articolo 32, la norma di copertura finanziaria.

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DISEGNO DI LEGGE

Capo I
NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 1.
(Modifica dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato)

      1. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalle Tabelle A e B contenute nell'Allegato n. 1 alla presente legge.
      2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) il comma 6 è così modificato:

              1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento, dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni»;

 

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              2) alla lettera b) il numero 2 è sostituito dal seguente:

          «2) con un'anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge»;

              3) l'ultimo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente:

          «Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno.»;

          b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

          «7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro l'anno 2012, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti di somma di età anagrafica e anzianità contributiva e di età anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge, qualora sulla base di specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti dall'applicazione della Tabella B siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B.»;

 

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          c) al comma 8, le parole: «1o marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «20 luglio 2007»;

          d) dopo il comma 18, è inserito il seguente:

          «18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;

          e) il comma 19 è così modificato:

              1) le parole: «10.000 domande di pensione» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 domande di pensione»;

              2) le parole: «di cui al comma 18» ove ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 18 e 18-bis».

      3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1o gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto dai sottoindicati criteri:

          a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le

 

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modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243;

          b) i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui alla successiva lettera c), possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;

          c) i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui alla lettera b), devono aver svolto nelle attività di cui alla lettera medesima:

              1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;

              2) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;

          d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche con riferimento alla dimensione

 

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e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;

          e) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria è di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;

          f) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d) emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla lettera e), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

      4. Il Governo si impegna, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, a stabilire entro il 2011, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime.
      5. In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue:

          a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora

 

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risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione possono accedere al pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito dall'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

          b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1o luglio dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1o ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1o gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1o aprile dell'anno successivo;

          c) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1o ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1o gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1o aprile dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1o luglio dell'anno successivo;

          d) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

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      6. Il Governo, allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività.

Art. 2.
(Razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali).

      1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) limitatamente agli enti previdenziali pubblici, creazione di modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali.».
      2. Ai fini di cui al comma 1, il Governo presenta entro il 31 dicembre 2007 un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.
      3 Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dal comma 1 del presente articolo, i provvedimenti di carattere organizzatorio

 

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e di preposizione ad uffici di livello dirigenziale degli enti previdenziali pubblici resisi vacanti sono condizionati al parere positivo delle amministrazioni vigilanti e del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato alla verifica della coerenza dei provvedimenti agli obiettivi di cui al comma 1 del citato articolo 28.
      4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, a decorrere dal 1o gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata di 0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonché quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima data, in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento.
      5. In funzione delle economie rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, da accertarsi con il procedimento di cui all'ultimo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al comma 4, a decorrere dall'anno 2011. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per l'accertamento delle economie riscontrate in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, rispetto alle previsioni della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici quali risultanti dai bilanci degli enti medesimi.
 

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Art. 3.
(Coefficienti di trasformazione).

      1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dieci esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sei indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure europee, che tengano conto:

          a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti medesimi;

          b) dell'incidenza dei percorsi lavorativi discontinui, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e garanzia; nonché di proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;

          c) del rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività.

      2. La Commissione di cui al comma 1 inoltre valuta nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilità di medio-lungo periodo del sistema pensionistico. Dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione non devono

 

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derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      3. In fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 11, della medesima legge, la Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 è sostituita, con effetto dal 1o gennaio 2010, dalla Tabella A contenuta nell'Allegato n. 2 alla presente legge.
      4. All'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da «il Ministro del lavoro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è rideterminato ogni tre anni il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.».
      5. Il Governo procede con cadenza decennale alla verifica della sostenibilità ed equità del sistema pensionistico con le parti sociali.

Art. 4.
(Contributo di solidarietà per gli iscritti ed i pensionati dei fondi speciali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti norme finalizzate all'introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo volo, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

          a) previsione di un contributo limitato nell'ammontare e nella durata;

          b) ammontare della misura del contributo in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente

 

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alla legge 8 agosto 1995, n. 335, ed alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 5.
(Sospensione dell'indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo).

      1. Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Art. 6.
(Benefici previdenziali per esposizione all'amianto).

      1. Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

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      2. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 1, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.
(Rivalutazione indennizzi per danno biologico).

      1. In attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad un massimo di 50 milioni di euro, è destinata all'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dallo stesso INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico di cui al citato articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT, delle retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007.
      2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

 

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Capo II
NORME IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Art. 8.
(Interventi in materia di ammortizzatori sociali).

      1. Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1o gennaio 2008 la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. È riconosciuta la contribuzione figurativa per l'intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste dal presente comma. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al sessanta per cento per i primi sei mesi ed è fissata al cinquanta per cento per i successivi due mesi e al quaranta per cento per gli ulteriori mesi. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
      2. Per i trattamenti di disoccupazione non agricola in pagamento dal 1o gennaio 2008 la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo

 

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1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è rideterminata al trentacinque per cento per i primi 120 giorni e al quaranta per cento per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni. Per i medesimi trattamenti, il diritto all'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.
      3. Con effetto dal 1o gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
      4. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito.
      5. La delega di cui al comma 4 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione

 

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di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

          b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori ed alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

          c) previsione per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

          d) progressiva estensione ed armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

          e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

          f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

          g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

          h) potenziare i servizi per l'impiego, in connessione con l'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione ed inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di

 

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forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

Capo III
NORME IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

Art. 9.
(Delega al Governo in materia di mercato del lavoro).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:

          a) servizi per l'impiego;

          b) incentivi all'occupazione;

          c) apprendistato.

      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

          a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una velocizzazione e semplificazione dei dati utili per la gestione complessiva del mercato del lavoro;

 

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          b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto conto della centralità dei servizi pubblici, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

          c) programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dell'invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese;

          d) promozione del patto di servizio come strumento di gestione adottato dai servizi per l'impiego per interventi di politica attiva del lavoro;

          e) revisione delle procedure amministrative.

      3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

          a) incrementare i livelli di occupazione stabile;

          b) migliorare, in particolare, il tasso di occupazione delle donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni;

          c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b), la disciplina del contratto di inserimento;

          d) prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato;

          e) prevedere, nell'ambito del complessivo riordino della materia, incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato ed agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su

 

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richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura;

          f) prevedere specifiche misure volte all'inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili.

      4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

          a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva;

          b) individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti;

          c) con riferimento all'apprendistato professionalizzante individuazione di meccanismi in grado di garantire l'attuazione uniforme ed immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina;

          d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.

Art. 10.
(Disposizioni in tema di occupazione delle persone con disabilità).

      1. L'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. (Assegno mensile) - 1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione

 

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della pensione di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
      2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS.»

      2. Il comma 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.
      3. La legge 12 marzo 1999, n. 68, è così modificata:

          a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative) - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

 

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      2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

          a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

          b) computabilità ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);

          c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

          d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

              1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

              2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

              3) descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.

      3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
      4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.»;

 

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          b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

      «Art. 12-bis. (Convenzioni di inserimento lavorativo) - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, ed i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro.
      2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all'unità più vicina.
      3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

          a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;

          b) durata non inferiore a tre anni;

          c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. È consentito il conferimento di più commesse di lavoro;

          d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone

 

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disabili da parte del soggetto destinatario.

      4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 155 del 2006; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) non avere in corso procedure concorsuali;

          b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni;

          c) essere dotati di locali idonei;

          d) non avere proceduto nei 12 mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, esclusi quelli per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;

          e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.

      5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti può:

          a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;

          b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.

 

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      6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.
      7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo»;

          c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. (Incentivi alle assunzioni) 1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, pubblicato sulla GUCE L 337/3 del 13 dicembre 2002, le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4 e nei limiti delle disponibilità ivi indicate:

          a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;

          b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,

 

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abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

          c) in ogni caso, l'intensità lorda del contributo all'assunzione deve essere calcolata sul costo salariale da corrispondere al lavoratore disabile per un periodo di un anno successivo all'assunzione.

      2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo.
      3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalità di cui al comma 2.
      4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008, annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute ammissibili secondo le modalità ed i criteri definiti nel decreto di cui al comma 5.
      5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4.
      6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente

 

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utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      8. Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
      9. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, comunicano annualmente, con relazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui al comma 4.
      10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste».

      4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 11.
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

      1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 2 dopo le parole: «inferiore a sei mesi» sono inserite le seguenti: «nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis,»;

 

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          b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

      «4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
      4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
      4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
      4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello

 

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stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
      4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro».

      2. L'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è così modificato:

          a) le lettere c) e d) del comma 7 sono sostituite dalle seguenti:

              «c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

              d) con lavoratori di età superiore a 55 anni»;

          b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10;

          c) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis,».

      3. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2003, n. 276, le parole: «all'articolo 5, commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, commi 3 e seguenti».
      4. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

          a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo;

          b) il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi 15 mesi dalla medesima data.

 

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Art. 12.
(Norme in materia di lavoro a tempo parziale).

      1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 3, comma 7:

              1) nel primo periodo, le parole: «le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9,» sono sostituite dalle seguenti: «i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9,» e la parola: «concordare» è sostituita dalla seguente: «stabilire»;

              2) nel terzo periodo, le parole da: «I contratti collettivi» fino alla parola: «stabiliscono:» sono sostituite dalle seguenti: «I predetti contratti collettivi stabiliscono:»;

          b) al comma 8, la parola: «L'esercizio» è sostituita dalle seguenti: «L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti,»;

          c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Nel caso in cui i contratti collettivi dispongano ai sensi del comma 7 è comunque richiesto l'accordo individuale del lavoratore o della lavoratrice qualora il contratto di lavoro a tempo parziale sia stato motivato da comprovati compiti di cura»;

          d) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:

      «Art. 12-ter. - (Diritto di precedenza). - 1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto

 

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a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale».

Art. 13.
(Abrogazione dell'istituto del lavoro intermittente).

      1. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.

Art. 14.
(Interventi per il settore dell'edilizia).

      1. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo precede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli Istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento».

      2. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro nel settore edile comunica all'Istituto nazionale di previdenza sociale l'orario di lavoro stabilito.

 

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      3. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore».

Capo IV
NORME IN MATERIA DI MERCATO AGRICOLO

Art. 15.
(Riforma della normativa in materia di disoccupazione agricola).

      1. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1o gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento.
      2. Ai fini dell'indennità di cui al comma 1, sono valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in altri settori, purché in tal caso l'attività agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda.
      3. Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, valido per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) detrae

 

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dall'importo dell'indennità di cui al comma 1 spettante al lavoratore, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9 per cento della medesima per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate. Ai fini dell'accredito figurativo utile per la pensione di anzianità restano confermate le norme vigenti.

Art. 16.
(Incentivi per nuove assunzioni in agricoltura).

      1. In via sperimentale, per l'anno 2008, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, e n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, i datori di lavoro agricolo hanno diritto ad un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente pari a 1 euro ovvero 0,30 euro, rispettivamente nelle zone di cui all'obiettivo 1 e nelle zone di cui all'obiettivo 2, come individuate dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.
      2. Il Governo, all'esito della sperimentazione, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, procede alla verifica delle disposizioni di cui al comma 1, anche al fine di valutarne l'eventuale estensione, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica, alla restante parte del territorio nazionale.

Art. 17.
(Interventi in materia di sicurezza sul lavoro).

      1. Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1o gennaio 2008, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) applica, alle condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi

 

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dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti di 20 milioni di euro annui, le quali:

          a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza ed igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;

          b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

          c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

Art. 18.
(Finanziamento della formazione in agricoltura).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, l'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, è ridotta dal 2,75 per cento al 2,45 per cento; l'importo derivante dalla riduzione di 0,3 punti percentuali della predetta aliquota contributiva è destinato al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.
      2. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua effettuano l'intero versamento contributivo, pari al 2,75 per cento delle retribuzioni, all'INPS che, dedotti i costi amministrativi e secondo le modalità operative di cui al comma 3 dell'articolo 118 della legge 23

 

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dicembre 2000, n. 388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento al Fondo paritetico interprofessionale indicato dal datore di lavoro.
      3. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali l'obbligo di versare all'INPS l'intero contributo di cui al comma 2. In tal caso, la quota dello 0,30 per cento di cui al comma 1 segue la stessa destinazione del contributo integrativo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

Art. 19.
(Riordino delle provvidenze in caso di calamità naturali).

      1. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

      «6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefìci di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004».

 

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Art. 20.
(Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali).

      1. Il secondo ed il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, aggiunti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, sono sostituiti dai seguenti: «A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e tutte le sanzioni conseguenti. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori ed ai diretti interessati, anche tramite i Centri assistenza agricola. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale».

Capo V
NORME IN MATERIA DI COMPETITIVITÀ

Art. 21.
(Fondo per sgravio su retribuzione di secondo livello).

      1. Con effetto dal 1o gennaio 2008 è soppresso l'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione

 

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di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle predette risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

          a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente articolo ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;

          b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;

          c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a).

      2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del

 

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flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. Ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del presente articolo con gli obiettivi definiti nel «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, è istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione delle parti sociali. L'eventuale conferma dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010 è subordinata alla predetta verifica ed effettuata, in ogni caso, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica. A tal fine è stabilito uno specifico incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
      3. È abrogata la disposizione di cui all'articolo 27, comma 4, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 22.
(Detassazione della retribuzione di risultato).

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui all'articolo 21, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno.

 

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Art. 23.
(Soppressione della contribuzione aggiuntiva su lavoro straordinario).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 il contributo di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.

Capo VI
MISURE IN FAVORE DEI GIOVANI

Art. 24.
(Norme in materia di accesso dei giovani al credito).

      1. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 25 anni, ovvero 29 se laureati, di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali, a decorrere dal 1o gennaio 2008 sono istituiti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i seguenti Fondi:

          a) Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, al fine di consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere, in assenza di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili per 12 mesi con restituzione posticipata a 24 o 36 mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti;

          b) Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani, al fine di incentivarne le attività innovative, con priorità per le donne;

          c) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento

 

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generazionale delle piccole imprese, dell'artigianato, del commercio e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione e l'avvio di nuove attività in tali ambiti.

      2. La complessiva dotazione iniziale dei Fondi di cui al comma 1 è pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.
      3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per le politiche giovanili e le attività sportive, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento dei Fondi di cui al comma 1.

Art. 25.
(Integrazione di emolumenti per assegni e contratti di ricerca).

      1. Allo scopo di provvedere all'integrazione degli emolumenti spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in servizio presso le università statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il fondo di finanziamento ordinario delle predette università statali ed enti pubblici di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Art. 26.
(Totalizzazione dei contributi assicurativi e riscatto della durata dei corsi universitari di studio ai fini pensionistici).

      1. In attesa di una complessiva riforma dell'istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono adottate,

 

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a decorrere dal 1o gennaio 2008, le seguenti modifiche legislative:

          a) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, le parole: «di durata non inferiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non inferiore a tre anni»;

          b) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono soppresse le parole: «che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale».

      2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo, possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1o gennaio 2008»;

          b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

      «5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione

 

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generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.
      5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis, sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione».

      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che sono corrispondentemente ridotte.

Art. 27.
(Interventi in materia di previdenza per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

      1. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1o gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.
      2. Nel rispetto dei princìpi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Istituto

 

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nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede all'approvazione di apposite delibere intese a:

          a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata di cui al comma 1, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima, al fine di pervenire, secondo princìpi di gradualità, a decorrere dal 1o gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 1;

          b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione separata in analogia a quanto disposto dall'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle relative modalità ed effetti.

Capo VII
NORME IN MATERIA DI OCCUPAZIONE FEMMINILE

Art. 28.
(Riordino della normativa in materia di occupazione femminile).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro per i diritti e le pari opportunità e del Ministro delle politiche per la famiglia, in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione

 

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femminile, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare;

          b) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale;

          c) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;

          d) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative ma anche di quelle di accompagnamento ed inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita;

          e) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;

          f) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;

          g) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.

 

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Capo VIII
DISPOSIZIONI DIVERSE IN TEMA DI LAVORO

Art. 29.
(Indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi).

      1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2008, le indennità ordinarie di disoccupazione di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro ed anche in deroga ai primi due periodi dell'articolo 13, comma 10, del citato decreto-legge n. 35 del 2005 esclusivamente in base ad intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individua, altresì, l'ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori ed il numero dei beneficiari, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.

Art. 30.
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di fornitura di lavoro portuale temporaneo).

      1. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

      «15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), è riconosciuta un'indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione

 

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salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato dal numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti Autorità portuali o, laddove non istituite, dalle Autorità marittime».

      2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal comma 1, nel limite massimo di 12 milioni di euro, si provvede per l'anno 2008 nell'ambito delle somme destinate dalla legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per il medesimo anno agli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali in deroga.

Capo IX
NORME FINALI

Art. 31.
(Procedura per l'emanazione dei decreti legislativi).

      1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno

 

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dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Su di essi è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora i termini per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del termine per l'espressione del parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
      2. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al comma 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della
 

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presente legge con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

Art. 32.
(Copertura finanziaria).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 a valere sulle cui risorse è assicurata la copertura della presente legge, con corrispondente riduzione delle risorse medesime.
      2. Dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dai capi II, III e VII non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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ALLEGATO 1
(di cui all'articolo 1, comma 1)

TABELLA A

Anno
Età anagrafica
Lavoratori dipendenti
pubblici e privati
Lavoratori autonomi
iscritti all'INPS
2008 58 59
2009 - dal 01/01/2009 al 30/06/2009
58
59


TABELLA B

  Lavoratori dipendenti
pubblici e privati
Lavoratori autonomi
iscritti all'INPS
  (1)
Somma di età anagrafica e anzianità contributiva
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1 (2)
Somma di età anagrafica e anzianità contributiva
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/2009 95 59 96 60
2010 95 59 96 60
2011 96 60 97 61
2012 96 60 97 61
dal 2013 97 61 98 62

 

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ALLEGATO 2
(di cui all'articolo 3, comma 3)

«TABELLA A

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Divisori Età Valori
22,627 57 4,419%
22,035 58 4,538%
21,441 59 4,664%
20,843 60 4,798%
20,241 61 4,940%
19,635 62 5,093%
19,024 63 5,257%
18,409 64 5,432%
17,792 65 5,620%
tasso di sconto = 1,5%

».


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