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PDL 3166

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3166



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CATANOSO

Modifica all'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui

Presentata il 18 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Un numeroso gruppo di circa 8.000 vigili del fuoco discontinui, con rapporto d'impiego a tempo determinato, vive uno stato di profondo disagio in quanto è rimasto escluso dalla procedura selettiva per titoli e accertamento dell'idoneità motoria, per la copertura di circa 800 posti per l'anno 2007 nella qualifica di vigile del fuoco, per la stabilizzazione del personale volontario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      Ci si riferisce, in particolare, al personale che ha superato il limite di età oppure che non ha potuto conseguire il requisito minimo di 120 giorni di servizio al 1o gennaio 2007, così come previsto dal decreto del Ministro dell'interno 30 luglio 2007 recante: «Criteri, sistema di selezione e modalità abbreviate per il corso di formazione relativo alla procedura selettiva per la stabilizzazione, nella qualifica di vigile del fuoco, del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che risulti iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio».
      Com'è noto, la filosofia cui si ispira la stabilizzazione del precariato nel pubblico impiego è, in primo luogo, quella di riconoscere il lavoro svolto dal personale a tempo determinato che negli anni ha limitato il forte disagio organico.
      In seconda analisi, occorre sottolineare che il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, recante norme sul reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'articolo 6, comma 1, lettera d), prevede, quale requisito anagrafico
 

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per l'iscrizione al relativo elenco, un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 45 anni.
      Ciò premesso, la presente proposta di legge intende modificare la legge 10 agosto 2000, n. 246, sul potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrando la disciplina in materia di vigili volontari discontinui attualmente dettata dall'articolo 12, comma 2, il quale stabilisce che il Ministero dell'interno - nei bandi di concorso per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco - prevede la partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari discontinui con anzianità di servizio di almeno un anno ed un'età anagrafica sino a 37 anni.
      A giudizio di chi scrive, tale norma si pone in antitesi rispetto alla citata lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004, poiché se il personale in questione è idoneo all'iscrizione all'elenco fino all'età di 45 anni, lo stesso può effettuare il servizio presso i comandi provinciali dislocati sul territorio.
      Per questi motivi, il mondo del precariato dei vigili del fuoco protesta in merito alla mancata assunzione del personale anziano, ovvero quello con un'età superiore a 37 anni; gli ultratrentasettenni, come sostiene il sindacato di categoria Confsal-vigili del fuoco, rimarrebbero esclusi dall'assunzione nonostante la volontà confirmatoria del legislatore che ha approvato una norma per stabilizzare tale personale, norma approvata «una tantum» e non più ripetibile.
      La soluzione politico-legislativa qui proposta è finalizzata a consentire la stabilizzazione - in deroga alle disposizioni vigenti - ma limitatamente al solo anno 2008, dei vigili del fuoco volontari discontinui i quali, pur avendo un'età anagrafica superiore a 37 anni alla data della procedura selettiva, hanno espletato fino a un massimo di tre anni di servizio. A tale fine, il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando gli anni effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo.
      In conclusione, alla luce di quanto premesso e tenuto conto delle fondamentali aspettative di un ristretto numero di volontari, si auspica una rapida approvazione del provvedimento in esame.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è inserito il seguente:

      «2-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, e limitatamente all'anno 2008, è consentita la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali, pur avendo un'età anagrafica superiore a 37 anni alla data della procedura selettiva, hanno espletato fino a un massimo di tre anni di servizio. Il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando gli anni effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo».


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