Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3183

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3183



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARAGNANI

Norme in materia di reclutamento e di trattamento economico dei professori universitari

Presentata il 24 ottobre 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! Nel nostro Paese, ormai da troppo tempo, vi è un generale senso di insoddisfazione per il modo in cui sono governati il sistema accademico nazionale e le singole istituzioni universitarie.
      È dunque necessario un ripensamento complessivo dell'università. Essa deve ispirarsi ad alcuni princìpi imprescindibili, se si vuole realizzare un'università di qualità.
      Un primo passo in questo senso consiste nel garantire che il reclutamento dei docenti avvenga secondo criteri di trasparenza e di riconoscimento del merito: due princìpi troppo spesso sacrificati alle logiche del potere accademico o agli interessi di potentati locali.
      A tal fine, la presente proposta di legge intende ripristinare, con gradualità e senza modificare lo status giuridico dei docenti di ruolo, il diritto di ciascuna facoltà di poter liberamente scegliere i propri docenti tra quanti sono abilitati. Ciò consentirà di eliminare progressivamente il meccanismo degli attuali concorsi, restituendo alle università la responsabilità della scelta del proprio corpo di insegnanti che, in regime di concorrenza, sarà selezionato il più possibile in base al merito e alle specifiche esigenze dell'ateneo.
      L'idoneità alla docenza, conseguita per singole discipline scientifiche, si ottiene a livello nazionale sulla base della valutazione dei titoli scientifici dei candidati e delle attitudini alla didattica. Qualora si tratti di soggetti di altissima qualificazione e di chiara fama scientifica o professionale, può essere conferita anche senza prove.
      Le commissioni preposte alla selezione sono costituite da docenti di ruolo nelle università italiane, abilitati nella disciplina alla quale si riferisce la valutazione di idoneità. I componenti della commissione - incaricati per quattro anni e non rinnovabili
 

Pag. 2

nel loro ruolo - sono nominati attraverso sorteggio fra coloro che sono stati eletti in una votazione di ambito nazionale su base uninominale. Il numero degli eletti tra i quali verrà effettuato il sorteggio sarà di tre volte superiore al numero di commissari da nominare.
      Le commissioni così istituite a livello nazionale redigeranno almeno una volta all'anno un elenco di candidati idonei alla docenza (con il dettaglio della valutazione dei titoli) da cui le facoltà potranno liberamente attingere per le chiamate. Ad ulteriore rafforzamento della trasparenza delle procedure concorsuali si prevede che le idoneità alla docenza debbano essere approvate dalle commissioni di concorso con la maggioranza di due terzi dei loro componenti.
      Gli idonei chiamati alla docenza sottoscrivono contratti individuali con le università, le quali possono definire meccanismi retributivi premiali per i docenti che si siano dimostrati più efficaci nella didattica o nella ricerca. In tal modo, i criteri del merito e della concorrenza, oltre a governare il rapporto tra diversi atenei, potranno valere anche all'interno di ciascuna università per stimolarne la crescita e il miglioramento.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Status giuridico dei docenti e accesso alla docenza).

      1. L'idoneità alla docenza, di prima e di seconda fascia, è conseguita per singoli raggruppamenti scientifici, a livello nazionale, sulla base della valutazione dei titoli scientifici dei candidati e delle attitudini alla didattica. Può essere conferita anche senza prove a studiosi di altissima qualificazione e di chiara fama scientifica o professionale.
      2. Le commissioni nazionali preposte alla valutazione dell'idoneità sono costituite, per ogni raggruppamento scientifico, da non più di sette commissari, scelti tra docenti di ruolo di prima fascia nelle università italiane.
      3. I componenti di ciascuna commissione nazionale sono incaricati per quattro anni e sono nominati mediante estrazione a sorte fra coloro che risultino designati, in misura pari a tre volte il numero dei commissari da nominare, dal corpo dei docenti di ruolo, attraverso un sistema di voto nazionale su base uninominale. L'incarico di componente di una commissione nazionale non è rinnovabile.
      4. Le commissioni nazionali approvano, almeno una volta l'anno e con la maggioranza dei due terzi dei componenti, un elenco di candidati idonei alla docenza, determinando anche il relativo punteggio di idoneità.
      5. Nessun candidato può partecipare alle prove di idoneità per più di tre volte per ciascuna fascia, né può ripetere la prova di idoneità per la medesima fascia prima che siano trascorsi almeno due anni dalla partecipazione alla prova precedente.
      6. L'idoneità alla docenza rimane valida per cinque anni. Qualora il soggetto dichiarato idoneo non abbia ricevuto alcun

 

Pag. 4

incarico di docenza nei cinque anni, l'idoneità può essere rinnovata sulla base di una valutazione della produzione scientifica nel frattempo prodotta.
      7. Le università conferiscono, sulla base delle previsioni dei rispettivi statuti, gli incarichi di ruolo di docenza, di prima e di seconda fascia, a docenti compresi nella lista di idonei per il corrispondente raggruppamento scientifico.

Art. 2.
(Trattamento economico dei docenti).

      1. Il trattamento economico dei docenti universitari, determinato secondo la disciplina vigente, può essere integrato dal contratto individuale in relazione al conseguimento di specifici obiettivi nell'attività didattica e di ricerca.
      2. Ogni università, nell'ambito della propria autonomia statutaria, prevede meccanismi di differenziazione della componente individuale della retribuzione dei docenti, sulla base di criteri di merito.
      3. Il contratto individuale può prevedere, in particolare, un riconoscimento economico ai docenti che partecipino a specifici progetti didattici o di ricerca che ricevano finanziamenti da soggetti privati.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su