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PDL 3180

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3180


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROMAGNOLI, ALESSANDRI, ANGELI, BARANI, BARBIERI, CALIGIURI, CAMPA, CERONI, DI VIRGILIO, FOGLIARDI, FORLANI, FRANZOSO, GOISIS, IANNARILLI, LION, LO MONTE, LUCCHESE, MAZZOCCHI, OSVALDO NAPOLI, RAZZI, REINA, RIVOLTA, LUCIANO ROSSI, ROTONDO, TUCCI

Disposizioni per la tutela della qualità
della ristorazione italiana nel mondo

Presentata il 24 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La massiccia emigrazione italiana negli anni '50 e '60 poneva le premesse per una più qualificata presenza dell'arte culinaria negli anni che vanno dall'80 ai giorni nostri.
      Di fatto la cucina italiana in Europa, già apprezzata negli anni '70 e '80, ha trovato il modo di essere osannata come cucina di eccellenza per i suoi sapori, grazie soprattutto ai nostri chef e ai prodotti agro-alimentari regionali.
      Questi prodotti, purtroppo, non vengono sufficientemente fatti conoscere nonostante la valenza indiscussa della nostra cucina e la sapienza dei cuochi, con la loro grande volontà di emergere, abbiano fatto sì che i ristoranti italiani diventassero templi indiscussi e prestigiosi del mangiar bene.
      La presente proposta di legge prevede, al fine di garantire la conoscenza di tali prodotti, l'istituzione della scuola dell'arte della cucina italiana.
      In generale, con le disposizioni della stessa proposta di legge, si vuole richiamare all'attenzione delle autorità, sia regionali che private, la necessità di garantire
 

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una commercializzazione dei prodotti non solo attraverso la grande distribuzione ma anche tramite le decine di migliaia di ristoranti sparsi in Europa e negli altri continenti.
      La ristorazione italiana nel mondo, con il passare del tempo, ha iniziato a svilupparsi verso migliori condizioni di qualità sia per i prodotti utilizzati sia per il buon rapporto che si è saputo instaurare con i clienti, anche non italiani.
      Tale sviluppo è avvenuto in modo disarmonico, senza linee guida, schemi precisi e organizzati e senza una vera rete formativa, ma solo con improvvisazione e tentativi di un certo volontariato, non riuscendo a far decollare e promuovere il «sistema Italia».
      Attualmente, in tutto il mondo, vi sono circa 65.000 ristoranti che si definiscono «italiani»: nella sola Europa, inclusa la Russia, essi arrivano alla cifra di 26.000, quasi tutti gestiti da italiani.
      La presente proposta di legge vuole essere un reale strumento di diffusione della cucina e dei prodotti enogastronomici regionali, promuovendo una vera vetrina permanente dei ristoranti italiani all'estero, grazie anche all'istituzione della menzionata scuola dell'arte della cucina italiana e di appositi istituti professionali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica sostiene la diffusione e la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche nonché delle produzioni agroalimentari e industriali italiane, anche attraverso la rete dei ristoranti italiani all'estero.

Art. 2.

      1. Ai fini della presente legge, con la denominazione di «ristorante italiano» si intende l'esercizio aperto al pubblico che serve pietanze ispirate alla tradizione dell'arte culinaria italiana, nonché prodotti enogastronomici provenienti esclusivamente da aziende italiane, la cui produzione è fatta in Italia.
      2. Ai fini dell'attribuzione della denominazione di «ristorante italiano», devono altresì essere posseduti i seguenti requisiti:

          a) i cuochi che prestano la loro attività presso un esercizio di ristorazione con la denominazione di «ristorante italiano» devono essere cittadini italiani o comunitari in possesso di titolo rilasciato da un apposito istituto professionale riconosciuto dalle autorità italiane o comunitarie;

          b) un esercizio di ristorazione con la denominazione di «ristorante italiano» deve possedere un'esperienza minima di cinque anni nell'arte della cucina regionale.

      3. Presso il Ministero del commercio internazionale è istituito il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato «Comitato», che si avvale della collaborazione dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), in rappresentanza degli italiani

 

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che operano nel settore della ristorazione all'estero.
      4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

          a) predispone e coordina i programmi di attività derivanti dalle finalità di cui alla presente legge;

          b) attribuisce la denominazione di «ristorante italiano» per l'autenticità e per l'alta qualità, avendo come parametro lo standard presente in Italia per i ristoranti da un minimo di tre stelle a un massimo di cinque stelle;

          c) promuove azioni legali nei confronti delle contraffazioni e dell'abuso delle insegne e del titolo «italiano»;

          d) tutela e diffonde all'estero, attraverso la scuola di cui alla lettera f), le cucine regionali del nostro Paese;

          e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali e predispone e raccoglie le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione in tutti i ristoranti italiani;

          f) provvede all'istituzione della scuola dell'arte della cucina italiana, che promuove la divulgazione dei prodotti agroalimentari delle varie regioni italiane;

          g) promuove accordi tra le categorie economiche per la razionalizzazione delle forniture di prodotti alimentari di origine e di produzione nazionali e regionali ancorché siano utilizzati nei ristoranti italiani;

          h) favorisce la creazione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni e gli Stati membri dell'Unione europea interessati, di appositi istituti professionali di cucina, coordinandone i programmi e l'attività didattica, anche al fine di promuovere e valorizzare il patrimonio enogastronomico italiano;

          i) promuove e facilita l'attività di stage in Italia e all'estero di studenti e operatori del settore, in particolare presso

 

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istituti professionali e ristoranti italiani di alto prestigio;

          l) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori dei ristoranti italiani nel mondo, in particolare al fine di garantire una migliore conoscenza della lingua italiana;

          m) in accordo con le associazioni di categoria, costituisce e aggiorna la banca dati della ristorazione italiana all'estero.

Art. 3.

      1. L'attività di promozione dei prodotti enogastronomici italiani prevede il coinvolgimento dei Comites, dei ristoratori italiani che esercitano l'attività nei rispettivi Paesi esteri, delle istituzioni private, quali Confcommercio e Confesercenti, nonché delle camere di commercio italiane all'estero.
      2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono ad organizzare, con le istituzioni preposte nei diversi Paesi e coordinate dalle camere di commercio italiane all'estero, apposite manifestazioni per lo sviluppo e la conoscenza dei prodotti alimentari italiani, prevedendo altresì, lo svolgimento di seminari.

Art. 4.

      1. È istituita la Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, da tenere annualmente in uno dei Paesi membri dell'Unione europea.
      2. Nella Conferenza di cui al comma 1 è conferita la denominazione di «ristorante italiano» agli esercizi del settore.


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