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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3165 |
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il presente disegno di legge completa il quadro della cooperazione giudiziaria in materia penale con l'Argentina.
Il Protocollo addizionale modifica la Convenzione di Roma del 1987 in materia di estradizione e mira a risolvere il problematico stato dei rapporti relativo alle domande di estradizione per l'esecuzione delle sentenze contumaciali.
In sostanza, il contenuto del Protocollo nulla innova rispetto al quadro normativo già esistente nell'ordinamento nazionale, tuttavia incide sul contenuto della Convenzione base, che è stata recepita sul piano interno con la legge 19 febbraio 1992, n. 219, modificandola.
Il testo del Protocollo appare pertanto del tutto coerente sia con la struttura del giudizio in contumacia come attualmente disciplinato, sia con i più recenti orientamenti internazionali in materia di cooperazione giudiziaria nel settore penale, indirizzati ad una più efficace azione di contrasto alla criminalità transnazionale, sia pure nel pieno rispetto dei diritti di difesa.
B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.
Il Protocollo incide sul disposto della citata legge n. 219 del 1992 e pertanto richiede per la sua approvazione un analogo strumento legislativo.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Trattandosi di materia rientrante a pieno titolo nella giustizia penale non si evidenziano particolari problemi riguardanti la compatibilità con la normativa regionale e locale.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative, introdotte nel testo e verifica della correttezza dei riferimenti normativi e delle modificazioni o integrazioni delle disposizioni vigenti.
Non vengono date nuove definizioni normative, anche se alcuni concetti espressi hanno dovuto necessariamente tenere conto della diversità dei sistemi giuridici italiano e argentino.
A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.
L'Accordo si inserisce nell'ambito della cooperazione giudiziaria tra l'Italia e l'Argentina completandone il quadro delle relazioni in materia di assistenza giudiziaria penale.
B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.
I soggetti attivi del provvedimento sono le rispettive autorità di giustizia e i soggetti passivi sono i cittadini condannati dei due Paesi dei quali viene richiesta l'estradizione.
C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.
Obiettivo principale dell'Accordo è l'aggiornamento alle evoluzioni giuridiche intercorse dalla precedente regolamentazione risalente alla Convenzione del 1987.
D) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.
In considerazione della natura dell'intervento normativo e dell'ambito dello stesso, non appaiono ravvisabili particolari presupposti organizzativi necessari per l'attuazione del medesimo intervento, né in seno all'amministrazione della giustizia né in seno all'organizzazione giudiziaria, risultando evidentemente idoneo l'attuale quadro organizzativo.
E) Aree di criticità.
Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto al punto D), aspetti di criticità.
La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estrazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 1987.
Ai fini di una stima sia pure approssimativa dei suddetti oneri, si è tenuto conto dei dati forniti dal competente ufficio del Ministero della giustizia relativamente alle estradizioni attive con la Repubblica argentina negli ultimi sette anni, in applicazione della Convenzione sopra indicata.
L'esiguità dei casi rilevati, pari a sette (in media un'estradizione attiva all'anno), porta a prevedere che in applicazione del Protocollo in oggetto le richieste di estradizione attiva potranno essere stimate in un caso all'anno. Poiché sono a carico dello Stato richiedente le spese del trasporto, la quantificazione della spesa è la seguente:
Articolo 1:
Spese di viaggio per il trasferimento di un estradato:
Biglietto aereo Buenos Aires-Roma solo andata
(euro 750 x 1 persona) = | euro 750 |
Accompagnatori:
Si può ipotizzare un numero di due unità per ciascun trasferimento, considerando mediamente tre giorni di missione; l'onere annuo è così determinato: Spese di missione:
| euro 900 |
diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 111 che viene ridotta di euro 37, corrispondente ad 1/3 della stessa.
Ad euro 74 vanno aggiunti euro 29 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per un totale di euro 103
| euro 618 |
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Buenos Aires (euro 1.100 x 2 persone) = | euro 2.200 |
Totale onere | euro 4.468 |
Pertanto, l'onere complessivo da porre a carico del bilancio dello Stato da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia, a decorrere dal 2007, ammonta ad euro 4.468, in cifra tonda ad euro 4.470.
Si fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente alle persone da estradare, agli accompagnatori, alle missioni e alla loro durata costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria e che abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 4.470 a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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