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PDL 3195

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3195



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ALESSANDRI

Nuove disposizioni per la prevenzione del fenomeno del randagismo, la sterilizzazione degli animali di affezione e la riqualificazione dei ricoveri ad essi destinati

Presentata il 29 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Anche se è difficile avanzare stime attendibili sulla popolazione degli animali randagi presenti sul territorio italiano, secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della salute sulla base delle indagini svolte dalle regioni, relative agli anni 2005-2006, a fronte di una popolazione di cani di proprietà di 5.349.150 animali, i cani randagi in Italia sarebbero oltre 460.000, di cui 229.000 ospitati nei canili. Calabria, Campania, Sicilia, Puglia e Lazio deterrebbero il primato del maggior numero presunto di cani randagi, rispettivamente di 77.000, 69.070, 68.000 e 41.782 animali.
      Secondo la Lega anti vivisezione (LAV), tali cifre tendono a sottostimare la reale entità del fenomeno, giacché i cani randagi in Italia sarebbero almeno 1 milione, mentre circa 550.000 sarebbero i cani ospitati nei canili. Indipendentemente dalla reale entità del fenomeno, i dati disponibili testimoniano in ogni caso come, a fronte di una riduzione dei cani di proprietà (passati dai 5.516.449 del 2002 agli attuali 5.349.150), il fenomeno del randagismo segni un andamento in costante aumento, e non solo all'interno della popolazione canina.
      L'entità del randagismo e i problemi che tale fenomeno di regola comporta per l'igiene, l'ordine pubblico, la sicurezza e la tutela paesaggistico-ambientale del territorio, impongono una seria riflessione sugli interventi necessari a contenere le dimensioni del correlato degrado.
      Il punto di partenza di tale riflessione coincide necessariamente con il ritorno ai
 

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princìpi contenuti nella legge n. 281 del 1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
      Fino al 1991, anno di entrata in vigore della citata legge n. 281, i cani abbandonati o randagi, catturati dall'accalappiacani e richiusi nei canili comunali e sanitari, erano infatti legalmente soppressi dopo tre giorni. La legge n. 281 del 1991 ha modificato radicalmente tale procedura, introducendo il principio per cui i cani non possono essere soppressi. Un cane trovato a girovagare senza medaglietta e senza tatuaggio è considerato randagio. L'abbandono dell'animale costituisce reato punibile con sanzioni penali: il nuovo articolo 727 del codice penale considera, infatti, l'abbandono come reato di maltrattamento.
      Tale sostanziale trasformazione della legislazione in materia di animali di affezione è un chiaro sintomo dei mutamenti che il rapporto uomo-animale ha subìto nel corso del tempo, in coincidenza non solo del processo di maturazione della cultura collettiva sulle problematiche relative agli animali di affezione, ma anche del consolidamento delle innovazioni e dei nuovi strumenti atti a favorire la corretta convivenza nel più totale rispetto della vita animale.
      L'obiettivo di fondo della citata legge n. 281 del 1991 può infatti essere individuato nella regolamentazione dei rapporti uomo-animale con due indirizzi: da un lato, la tutela della salute pubblica e, dall'altro, il mantenimento del benessere animale, con il fine comune della prevenzione del randagismo.
      Con specifico riferimento alla tutela della salute pubblica, la medesima legge si è posta come obiettivo il contrasto all'eccessiva proliferazione canina, determinata dalla riproduzione naturale di cani liberi e vaganti, incontrollabile e incontrollata, che, come noto, rappresenta una delle cause principali del randagismo.
      Con specifico riferimento ai problemi relativi alla prevenzione del randagismo e del controllo delle nascite di cani e gatti, la legge n. 281 del 1991 prevede, all'articolo 2, comma 1, che «Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati».
      All'articolo 3 della medesima legge, commi 3 e 4, è previsto che le regioni adottino, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, un programma di prevenzione del randagismo avente ad oggetto interventi riguardanti:

          «a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;

          b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali» (comma 4).

      Quindi, la legge n. 281 del 1991 ha sancito la competenza delle regioni in materia di prevenzione del randagismo, di cui alle riportate lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3; inoltre, ha previsto, come già ricordato, all'articolo 2, comma 1, che il controllo della popolazione dei cani e dei gatti possa essere effettuato presso i servizi veterinari delle odierne aziende sanitarie locali (ASL).
      Tali disposizioni, che trovano la loro ragione d'essere nell'intenzione del legislatore di coinvolgere direttamente le amministrazioni locali in ordine ai programmi di controllo e di prevenzione del randagismo, hanno consentito alle regioni di adottare specifiche normative di dettaglio atte a rendere operativi i princìpi statuiti dalla legge n. 281 del 1991.
      Se, quindi, non può essere messa in discussione la competenza delle regioni nella definizione e nell'attuazione degli interventi in materia di prevenzione e di gestione del fenomeno del randagismo previsti

 

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dalla legge n. 281 del 1991, è per altro verso innegabile che permane una responsabilità dello Stato in merito alla garanzia della realizzabilità dei princìpi contenuti nella medesima legge.
      In coerenza a tale orientamento, la presente proposta di legge prevede due distinti interventi volti a prevenire il fenomeno del randagismo e a favorire la sterilizzazione degli animali di affezione.
      L'articolo 1, in particolare, attribuisce al Ministero della salute il compito di adottare, con cadenza annuale, un piano nazionale di sterilizzazione degli animali di affezione, destinato a finanziare le spese sostenute per sottoporre a tale intervento gli animali ricoverati nei canili sanitari e nei canili rifugio o detenuti dai privati. La soluzione proposta intende, in sostanza, rendere sistemica l'iniziativa già sperimentata nel 2003, quando il Ministero della salute, con decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2003, ha proceduto al riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle disponibilità del fondo istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 luglio 2002, n. 174, concernente la sterilizzazione degli animali di affezione.
      Le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della presente proposta di legge, sono di regola ripartite tra le regioni, sulla base delle priorità stabilite dal piano nazionale di sterilizzazione, previa individuazione delle aree maggiormente interessate dal fenomeno del randagismo. Il Ministero della salute, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e degli obiettivi annualmente perseguiti, può tuttavia riservare parte del fondo a misure finanziarie di sostegno alle campagne di sterilizzazione degli animali di affezione rivolte ai proprietari privati.
      L'articolo 2 provvede, invece, al rifinanziamento, per una cifra pari a 500.000 euro annui, del fondo istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 281 del 1991, al fine di promuovere gli interventi di riqualificazione dei canili comunali e dei rifugi. Le maggiori risorse stanziate dovranno essere ripartite tra le regioni in proporzione al numero degli animali di affezione vaganti nel rispettivo territorio o mantenuti all'interno dei canili comunali e dei rifugi e sulla base dei progetti di riqualificazione presentati, d'intesa con i comuni territorialmente competenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Piano nazionale di sterilizzazione degli animali di affezione).

      1. Ai fini della prevenzione del fenomeno del randagismo e del controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite, il Ministero della salute, in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, procede annualmente all'approvazione di un piano nazionale di sterilizzazione degli animali di affezione, di seguito denominato «piano», destinato a finanziare le spese sostenute per sottoporre a tale intervento gli animali ricoverati nei canili sanitari e nei canili rifugio o detenuti dai privati.
      2. Il piano è approvato dal Ministro della salute con proprio decreto, da emanare entro il 28 febbraio di ciascun anno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      3. Sulla base dei dati trasmessi dalle regioni, il piano individua le aree maggiormente interessate dal fenomeno del randagismo, stabilisce i criteri per l'assegnazione delle risorse stanziate a valere sul fondo di cui al comma 5 e procede al riparto delle risorse disponibili tra le regioni, sulla base delle priorità emerse.
      4. Il Ministero della salute, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e degli obiettivi annualmente perseguiti, può riservare parte del fondo di cui al comma 5 a misure finanziarie di sostegno alle campagne di sterilizzazione degli animali di affezione rivolte ai proprietari privati.
      5. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute cui è attribuita una

 

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dotazione di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.
      6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a 750.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.
(Interventi a sostegno della riqualificazione delle aree destinate al ricovero degli animali di affezione).

      1. Al fine di promuovere gli interventi di riqualificazione dei canili comunali e dei rifugi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, il fondo istituito ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.
      2. Le maggiori risorse stanziate ai sensi del comma 1 sono ripartite annualmente tra le regioni con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, in proporzione al numero degli animali di affezione vaganti nel rispettivo territorio o mantenuti all'interno dei canili comunali e dei rifugi di cui al medesimo comma 1 e sulla base dei progetti di riqualificazione presentati, d'intesa con i comuni territorialmente competenti.
      3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle

 

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proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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