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PDL 3256

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3256


DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 15 novembre 2007 (v. stampato Senato n. 1817)

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 novembre 2007


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DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Capo I
RISULTATI DIFFERENZIALI

Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato).

      1. Per l'anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 34.000 milioni di euro, al netto di 9.905 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2008, è fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2008.
      2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 9.050 milioni di euro per l'anno 2009 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2010, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di euro.
      3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
      4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di  programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, prioritariamente, nel 2008, a riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, a partire dalle fasce di reddito più basse, ed alla elevazione, anche per fasce, della quota di detrazione per spese di produzione del reddito, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 2.
(Riduzione della pressione fiscale).

      1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
      2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

      2. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 1 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.
      3. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 2 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
      4. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 è premesso il seguente:

      «01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

          a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

          b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41»;

          b) al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

          c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla seguente: «Ai»;

              2) le parole: «qualunque tipo di contratto» sono sostituite dalla seguente: «contratti»;

              3) le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

          d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

      «1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.
      1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.
      1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
      1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

      5. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2007.
    6. All'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5, alinea, dopo le parole: «lettere e), f), g), h) e i),» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»;

          b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      «5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno».
      7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
      8. All'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta».

      9. La disposizione di cui al comma 8 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
      10. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 12, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

      «4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis»;

          b) all'articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

      «6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis».

      11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
      12. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

          a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;

          b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.

      13. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2008.
      14. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 12 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
      15. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.
      16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    17. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal 1o gennaio 2007, dalla seguente:

«Tabella 3
(Art. 1, comma 345)

Zona
climatica
Strutture
opache
verticali
Strutture opache orizzontali Finestre
comprensive
di infissi
Coperture Pavimenti
A 0,72 0,42 0,74 5,0
B 0,54 0,42 0,55 3,6
C 0,46 0,42 0,49 3,0
D 0,40 0,35 0,41 2,8
E 0,37 0,32 0,38 2,5
F 0,35 0,31 0,36   2,2»

    18. Ai fini di quanto disposto al comma 15:

          a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

          b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;

          c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

      19. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto: 1 per cento».
      20. All'articolo 1-bis della Tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati».
      21. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il comma 15 è abrogato.
      22. Le disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.
      23. L'articolo 8 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
      2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
      3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84».

      24. Le disposizioni di cui al comma 23 hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008.
      25. All'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo le parole: «a favore dei discendenti» sono inserite le seguenti: «e del coniuge».

Art. 3.
(Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA).

      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 56, comma 2, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5»;

          b) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

      «Art. 61. - (Interessi passivi) - 1. Gli interessi passivi inerenti l'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
      2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15»;

          c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;

          d) all'articolo 66, comma 3, la parola: «96,» è soppressa;

          e) all'articolo 77, comma 1, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27,5 per cento»;

          f) all'articolo 83, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi»;

          g) all'articolo 84, comma 1:

              1) il secondo periodo è soppresso;

              2) al quarto periodo, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5»;

          h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole: «del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007» sono sostituite dalle seguenti: «del 95 per cento»;

          i) l'articolo 96 è sostituito dal seguente:

      «Art. 96. - (Interessi passivi) - 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
      2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.
      3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
      4. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto, se e nei limiti in cui, in tali periodi, l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati, sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. Presentando apposito interpello all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'impresa può richiedere la disapplicazione totale o parziale del limite quinquennale al riporto in avanti, dimostrando che l'indebitamento dipende da piani di riorganizzazione aziendale avviati o da avviare o dall'acquisizione di aziende prevalentemente con capitale di debito o dall'avvio di nuove iniziative economiche ovvero da altri elementi che renderebbero particolarmente oneroso procedere ad una ristrutturazione o rinegoziazione dei finanziamenti contratti; in deroga al comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate risponde entro il termine di sessanta giorni. La decorrenza del termine di sessanta giorni non si interrompe nel caso di richieste istruttorie avanzate dall'Agenzia delle entrate.
      5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo l del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.
      6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.
      7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale»;

          l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;

          m) all'articolo 101, il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite»;

          n) all'articolo 102:

              1) il comma 3 è abrogato;

              2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96»;

          o) all'articolo 102-bis, il comma 4 è abrogato;

          p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti: «Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Tra le spese qualificabili come spese di rappresentanza e sottoposte ai limiti di inerenza e congruità previsti dal predetto decreto, possono essere contemplate anche le perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento ai sensi delle sezioni II e III del presente capo. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50»;

      q) all'articolo 109:

              1) al comma 4, lettera b), le parole da: «Gli ammortamenti dei beni materiali» fino a: «, che hanno concorso alla formazione del reddito.», sono soppresse;

              2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi»;

              3) il comma 6 è abrogato;

          r) all'articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: «ventesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo»;

          s) l'articolo 122 è sostituito dal seguente:

      «Art. 122. - (Obblighi della società o ente controllante) - 1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi»;

          t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) è abrogata;

          u) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;

          v) dopo l'articolo 139 è inserito il seguente:

      «Art. 139-bis. - (Recupero delle perdite compensate) - 1. Nell'ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o società consolidante dal periodo d'imposta successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.
      2. Con il decreto di cui all'articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138»;

          z) all'articolo 172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96».

      2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), e z), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e, per i primi tre periodi d'imposta di applicazione della nuova disciplina degli interessi passivi, il limite del riporto in avanti dell'eccedenza non dedotta è esteso dal quinto al decimo periodo successivo a quello di competenza. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 1, lettera h), ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1o gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 1, lettera n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1o gennaio 2008. In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continuano ad applicarsi, per i beni entrati in funzione entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, le disposizioni dell'articolo 102, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge. La disposizione di cui al comma 1, lettera q), numero 1), ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma restando l'applicazione in via transitoria delle disposizioni dell'articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il contribuente ha tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostitutiva con aliquota dell'uno per cento; l'imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall'esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dal comma 1, lettera q), numero 1), decorre l'eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti princìpi contabili. La eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate, conseguente alle modifiche recate dalle lettere s) e t) del comma 1, ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1o settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell'utile relativo all'esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo, conseguente alle modifiche recate dalla lettera u) del comma 1, si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione degli articoli 124, comma 1, 125, comma 1, e 138, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
      3. Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.
      4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
      5. Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società disposta dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
      6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.
      7. A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.
      8. L'opzione prevista dal comma 7 non è esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata. In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 7 e le altre componenti del patrimonio netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell'opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime opzionale.
      9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 7 e 8, con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalità dell'opzione, al regime di imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.
      10. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1o gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
      11. Con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate all'Agenzia delle entrate.
      12. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma 11, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      13. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni»;

          b) all'articolo 173, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni»;

          c) all'articolo 175:

              1) al comma 1, le parole: «di aziende e» e le parole: «all'azienda o» sono soppresse;

              2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

              3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento»;

          d) all'articolo 176:

              1) al comma 1, le parole: «a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b)» sono soppresse;

              2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato»;

          3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.
      2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 18 per cento. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79»;

              4) al comma 3, le parole: «il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva» e le parole: «totale» e «parziale» sono soppresse;

              5) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,»;

              6) il comma 6 è abrogato.

      14. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 13, lettera d), numero 3), può essere richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di applicazione parziale dell'imposta sostitutiva, l'esercizio dell'opzione può essere subordinato al rispetto di limiti minimi.
      15. L'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche recate dalla presente legge, può essere recuperata a tassazione mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 18 per cento. L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell'esercizio dell'opzione. Si applicano le disposizioni del comma 2-ter, secondo periodo, dell'articolo 176 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
      16. L'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell'articolo 115 del predetto testo unico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le relative disposizioni attuative.
      17. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali) - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.
      2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma  1.
      3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.
      4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.
      5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai princìpi contabili adottati dall'impresa»;

          b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali) - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale»;

          c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. - (Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo l del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:

          a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;

          b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;

          c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.

      2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario.
      3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, e 14 agosto 1993, n. 344, e al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive.
      4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.
      5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata.
      6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 5 dell'articolo 4.
      7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

          a) interessi netti;

          b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;

          c) costi per servizi di produzione di banconote;

          d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;

          e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento;

          f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.

      8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.
      9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati»;

          d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

      «Art. 7. - (Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione) - 1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:

          a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;

          b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento.

      2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
      3. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.
      4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1o dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997»;

          e) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi»;

          f) all'articolo 11:

              1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: «pari a 5.000» e «fino a 10.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «pari a 4.600» e «fino a 9.200»;

              2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero 2) le parole: «di cui all'articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i compiti attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67»;

              3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

              4) al comma 4-bis, le parole: «euro 8.000», «euro 6.000», «euro 4.000» e «euro 2.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.350», «euro 5.500», «euro 3.700» e «euro 1.850»;

              5) al comma 4-bis1, le parole: «pari a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 1.850»;

          g) l'articolo 11-bis è abrogato;

          h) all'articolo 16, comma 1, le parole: «l'aliquota del 4,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,9 per cento».

      18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell'apposito prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell'IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.
      19. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento.
      20. A partire dal 1o gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1o gennaio 2010.
      21. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 23, le disposizioni del comma 20, primo e secondo periodo, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, non si applicano alle imprese ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, con un fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000:

          a) che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi da 242 e 249 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          b) le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007.

      22. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 21, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 21.
      23. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo destinato alle finalità di cui al comma 21, con dotazione nel limite di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le disposizioni di applicazione dei commi 21 e 22, anche al fine di stabilire le procedure per assicurare il rispetto del limite di stanziamento di cui al primo periodo.
      24. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 21 a 23 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
      25. All'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30».
      26. La disposizione di cui al comma 25 si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008.
      27. Il comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è abrogato. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma ed in considerazione dell'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, esistenti presso la contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 450 milioni per l'anno 2008 e 525 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
      28. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 280, secondo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «40»;

          b) al comma 281, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «50»;

          c) il comma 284 è abrogato.

      29. In attuazione del parere motivato della  Commissione delle Comunità europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 27:

              1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter,»;

              2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «azionisti di risparmio» sono inserite le seguenti: «e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter»;

              3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-ter»;

              4) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

      «3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato»;

          b) all'articolo 27-bis, commi 1, alinea, e 3, le parole: «al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 3-ter»;

          c) all'articolo 27-ter, comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3 e 3-ter».

      30. Le disposizioni di cui al comma 29 si applicano agli utili formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formatisi a partire dall'esercizio di cui al periodo precedente e di quelli formati in altri esercizi.
      31. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 43, lettera n), del presente articolo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3-ter dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 29, lettera a), numero 4), del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239.
      32. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti, è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 35, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.
      33. Il credito d'imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.
      34. L'agevolazione di cui al comma 32, spettante a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione, non si applica a quelle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale.
      35. Il credito d'imposta è commisurato all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di:

          a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie;

          b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.

      36. Il credito d'imposta, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
      37. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 32 a 36 e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d'imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.
      38. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 32 a 37 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
      39. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

      «8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

      40. L'efficacia della disposizione di cui al comma 39 è subordinata alla concessione di una deroga, ai sensi e alle condizioni dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, da parte dei competenti organi comunitari.
      41. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.
      42. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118.
      43. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

      «2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale»;

          b) all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), secondo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;»;

          c) all'articolo 47, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, salvo i casi in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87»;

          d) all'articolo 68, comma 4, nel primo periodo, le parole: «Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

          e) all'articolo 73:

              1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,»;

              2) al comma 3, terzo periodo, le parole: «istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,»;

          f) all'articolo 87, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          «c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'articolo 168-bis»;

          g) all'articolo 89, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87»;

          h) all'articolo 110:

              1) il comma 10 è sostituito dal seguente:

      «10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

              2) al comma 12-bis, le parole: «Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

          i) all'articolo 132, comma 4, secondo periodo, le parole: «residenti in uno Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

          l) all'articolo 167:

              1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

              2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto»;

              3) il comma 4 è abrogato;

              4) al comma 5, lettera b), le parole: «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

          m) all'articolo 168:

              1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

              2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto»;

          n) dopo l'articolo 168 è inserito il seguente:

      «Art. 168-bis. - (Paesi e territori che consentono un effettivo scambio di informazione) - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono individuati gli Stati e territori che consentono un effettivo scambio di informazione».

      44. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 26:

              1) nel comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti»;

              2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

          b) all'articolo 26-bis:

              1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;»;

              2) al comma 1, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

          «a-bis) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

          a-ter) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera a);

          a-quater) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato»;

          c) all'articolo 27, comma 4, lettera b), le parole: «sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico»;

          d) all'articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater), le parole: «in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

      45. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239,» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

          b) al comma 9, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239,» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».

      46. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5, comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

          b) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

          «a-bis) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

          a-ter) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera a);

          a-quater) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato»;

          c) all'articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti di:

          a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

          b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

          c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera a);

          d) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato».

      47. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, le parole: «effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati da soggetti residenti in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

          b) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da:

          a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

          b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

          c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera a);

          d) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato».

      48. Le disposizioni di cui ai commi da 43 a 47 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 49, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.
      49. La disposizione di cui al comma 43, lettera a), si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.
      50. Nel decreto di cui all'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera n) del comma 43 del presente articolo, sono altresì inclusi, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale, gli Stati o territori che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono elencati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, nonché nei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001 e n. 29 del 4 febbraio 2002. Sono altresì inclusi, per il medesimo periodo, nel decreto di cui al citato articolo 168-bis, gli Stati o territori di cui all'articolo 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi indicati.
      51. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2008»;

          b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008»;

          c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».

Art. 4.
(Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali).

      1. Si considerano contribuenti minimi, e sono assoggettati al regime previsto dalle disposizioni dei commi da 1 a 21, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

          a) nell'anno solare precedente:

              1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

              2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

              3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

          b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

      2. Agli effetti del comma 1 le cessioni all'esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
      3. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 4.
      4. Non sono considerati contribuenti minimi:

          a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

          b) i soggetti non residenti;

          c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

          d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

      5. I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
      6. L'applicazione del regime di cui ai commi da 1 a 21 comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Il versamento è effettuato in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del presente articolo. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
      7. Nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.
      8. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
      9. I contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.
      10. Sul reddito determinato ai sensi del comma 9 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
      11. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il presente regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito.
      12. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il presente regime e quelle generatesi nel corso del predetto regime possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 1 a 21 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
      13. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all'articolo 8-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
      14. I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
      15. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 1, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 1, lettera a), numero 1), comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.
      16. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime previsto dai commi da 1 a 21 a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime di cui ai predetti commi, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime di cui ai citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime di cui ai medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto dai commi da 1 a 21. Con i provvedimenti di cui al comma 19 possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma.
      17. I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
      18. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 4 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 1 a 21, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino il limite di cui al comma 1, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 15.
      19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
      20. Sono abrogati l'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l'articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 32-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21 del presente articolo, per il periodo d'imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dalla predetta disposizione. In tal caso la revoca di cui all'ultimo periodo del predetto articolo 32-bis, comma 7, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata e si applicano le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.
      21. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
      22. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2-quater, le parole: «ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali» sono soppresse.
      23. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria, è consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tale fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative somme. Le modalità di riversamento all'Erario o agli altri enti beneficiari sono stabilite con successivo decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.
      24. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, il termine di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2008.
      25. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:

      «Art. 44-bis. - (Semplificazione della dichiarazione annuale) - 1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento».

      26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 25, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate.
      27. Con il medesimo decreto di cui al comma 26 si provvede alla semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei seguenti criteri:

          a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;

          b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati;

          c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

      28. All'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo comma, le parole: «iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».
      29. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «ovvero rilasciata dai confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».
      30. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «ovvero rilasciata dai confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».
      31. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «polizza fidejussoria o fidejussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».
      32. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, primo periodo, lettera b), dopo le parole: «la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'1 per cento»;

          b) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: «non inferiore a 100» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 50»;

          c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

      «6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
      6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
      6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
      6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
      6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore»;

          d) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

          e) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento»;

          f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

      «4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis.
      4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica».

      33. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito, dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o novembre 2007. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.
      34. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto».

Art. 5.
(Esenzione dal canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni).

      1. Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è comminata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone RAI dovuto ed agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 6.
(Finanziamenti delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. Disposizioni in materia di confidi).

      1. All'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie costituitesi a norma del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 marzo 2001, n. 400, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento di cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400».
      2. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.
      3. All'articolo 13, comma 55, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo le parole: «consorziate e socie» sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia finanziaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:

          a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

          b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione».

Art. 7.
(Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite).

      1. Nei confronti degli italiani residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1o gennaio 2007, l'eventuale recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS.

Art. 8.
(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

      1. Per le società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti previsti dallo stesso comma 426, anche nei confronti delle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società.

Art. 9.
(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario).

      1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2008».
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.
      3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2007 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
      4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.
      5. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per gli otto periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i nove periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
      6. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per l'anno 2008 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
      7. Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2008.
      8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
      9. All'articolo 33 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b)». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in un milione di euro per l'anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
      10. All'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento».
      11. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».
      12. All'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nel primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunicare trimestralmente, anche in forma telematica, all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle operazioni effettuate, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».
      13. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 17, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

              «c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali»;

          b) alla tabella A, punto 12:

              1) la voce: «benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo» è sostituita dalla seguente: «benzina: euro 359,00 per 1.000 litri»;

              2) nella voce «gasolio», le parole: «40 per cento aliquota normale» sono sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per 1.000 litri»;

          c) alla tabella A, punto 13:

              1) la voce: «benzina: 40 per cento aliquota normale;» è soppressa;

              2) la voce: «benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;» è sostituita dalla seguente: «benzina: 359,00 euro per 1.000 litri;»;

              3) nella voce «gasolio» le parole: «40 per cento aliquota normale;» sono sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per 1.000 litri;»;

          d) alla tabella A, dopo il punto 16, è aggiunto il seguente:

      «16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:

Carburanti per motori:
Benzina euro 359,00 per 1.000 litri
Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri
Gas di petrolio liquefatto (GPL)
esenzione
Gas naturale
esenzione
Combustibili per riscaldamento:
Gasolio euro 21,00 per 1.000 litri
GPL
zero
Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri cubi».

      14. Al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento, per il quale è applicata l'aliquota di accisa di cui al punto 16-bis della tabella A allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni.
      15. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 107.155.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza, per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.
      16. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.
      17. All'onere derivante dai commi 15 e 16, pari ad euro 115.000.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettere a) e d).
      18. A decorrere dal 1o gennaio 2008 il comma 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è abrogato.
      19. A decorrere dal 1o gennaio 2009 il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, è abrogato.
      20. All'articolo 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

      «7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione;».

      21. L'efficacia della disposizione di cui al comma 20 decorre dal 1o gennaio 2008.
      22. Per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale, mediante previsione nella legge finanziaria, è eventualmente rideterminata l'entità delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49, primo comma, numero 7-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica e l'equilibrio finanziario nei rapporti tra lo Stato e la regione.
      23. Al comma 15 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: «e nell'ambito della quota dell'accisa a loro riservata» sono soppresse.
      24. All'articolo 2, primo comma, della legge 1o dicembre 1948, n. 1438, recante disposizioni relative all'istituzione di una zona franca in una parte del territorio della provincia di Gorizia, al numero 7), le parole: «combustibili liquidi e» sono soppresse. Il potenziale valore globale delle agevolazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, relativo ai prodotti di cui alle tabelle A e B allegate alla medesima legge è ridotto di euro 50.123.520.
      25. Entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia provvede, ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, a modificare, coerentemente con quanto disposto al comma 24, le tabelle A e B allegate alla medesima legge vigenti alla data del 1o gennaio 2008. A decorrere dal 1o luglio 2008, in mancanza dell'emanazione del predetto provvedimento della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, è comunque soppresso dalle tabelle A e B allegate alla predetta legge n. 700 del 1975, nella formulazione in vigore al 1o gennaio 2008, ogni riferimento a prodotti energetici che, in relazione all'uso cui sono destinati, risultino sottoposti ad accisa.
      26. All'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, il comma 4 è abrogato.
      27. L'articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.
      28. All'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati.
      29. L'articolo 8-bis del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.
      30. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 10, comma 1, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:

          «e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito»;

          b) all'articolo 51, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)».

      31. All'articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: «fine assistenziale», sono inserite le seguenti: «e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale», e dopo le parole: «dell'articolo 51», sono inserite le seguenti: «e quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10».
      32. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      33. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
      34. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «7 milioni di lire», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».
      35. All'articolo 21, nota 3, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: «nonché a non vedenti» sono inserite le seguenti: «e a sordi».
      36. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
      37. All'articolo 1, comma 1-ter, lettera a), della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007, le parole: «euro 42,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 17,50».
      38. Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.
      39. Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.
      40. Alla lettera i-sexies) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative,».
      41. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 45, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
      42. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 45, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 41 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
      43. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
      44. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:

          a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;

          b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

      45. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite:

          a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;

          b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio;

          c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;

          d)  le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 41, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;

          e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 41 a 45;

          f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;

          g)  la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 41 e i divieti di cui al comma 42, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.

      46. Le disposizioni dei commi da 41 a 45 costituiscono per le regioni princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
      47. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) nel comma 2, dopo le parole: «ufficio competente» sono inserite le seguenti: «in via telematica»;

          b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ufficio competente,» sono inserite le seguenti: «in via telematica» e le parole: «una dichiarazione contenente i dati richiesti per» sono soppresse.

      48. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale le disposizioni introdotte dal comma 47 si intendono obbligatorie.
      49. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «se il percipiente dichiara» è inserita la seguente: «annualmente» e dopo le parole: «indica le condizioni di spettanza» sono inserite le seguenti: «, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni»;

          b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso.

      50. All'articolo 6, primo comma, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare,».
      51. Al comma 137 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «non sono rimborsabili», sono inserite le seguenti: «, né utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,»;

          b) il terzo periodo è soppresso.

      52. Nell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

          «a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;».

      53. Fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, la disposizione di cui al comma 52 si applica a partire dal 1o marzo 2008.

      54. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

              1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

              2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

              3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla»;

          b) il comma 6 è abrogato.

      55. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1o gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.
      56. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari derivanti dai commi da 10 a 12 dell'articolo 3 della presente legge.
      57. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.
      58. Il credito d'imposta di cui al comma 57, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
      59. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 57 spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze di richiesta.
      60. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 57 a 59.
      61. L'agevolazione di cui ai commi da 57 a 59, fermo restando il limite di cui al comma 58, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
      62. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
      63. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.
      64. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi.
      65. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 64 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.
      66. Il Fondo eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
      67. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
      68. Per la gestione del Fondo è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      69. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 64, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      70. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti è attribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti.
      71. La quota spettante ai sensi del comma 70 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è computata, a decorrere dall'anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con riferimento all'incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti di ciascuna regione rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
      72. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti. Il fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 70 al netto di quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al netto della quota di gettito eventualmente già spettante alla regione o provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta comunque l'80 per cento dell'incremento delle riscossioni nei porti nel territorio regionale.
      73. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture, sono definite le modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi.
      74. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, le parole: «dello 0,6 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,8 per mille».
      75. All'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al presente comma, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal presente comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici».
      76. Al comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, la lettera d) del predetto comma 109 si interpreta nel senso che le conseguenti attività estimali, incluse quelle già affidate all'Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall'Agenzia medesima».
      77. Per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, è autorizzato in favore del Corpo della Guardia di finanza un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
      78. Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.
      79. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 78, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
      80. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 78 e 79, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
      81. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2, dopo le parole: «un quinquennio» la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro» e dopo le parole: «lo scontrino fiscale» sono inserite le seguenti: «compiute in giorni diversi,».

Art. 10.
(Trasporto pubblico locale).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale, nella prospettiva del processo di riforma del settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2008.
      2. La disponibilità del fondo di cui al comma 1 è destinata per 220 milioni di euro all'adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni al fine di garantire l'attuale livello dei servizi, ivi incluso il recupero dell'inflazione, per 150 milioni di euro per le finalità di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per 130 milioni di euro per il finanziamento dell'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.
      3. Le risorse per l'adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni sono ripartite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      4. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.
      5. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

          «c-bis) per l'acquisto di elicotteri destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;

          c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo».

      6. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al comma 2, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al comma 2.
      7. Le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
      8. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

Art. 11.
(Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici).

      1. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Art. 12.
(Incentivazioni fiscali per il cinema).

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.
      2. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.
      3. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:

          a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;

          b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

              1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;

              2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

              3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

          c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:

              1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per 1'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

              2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

      4. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 3 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
      5. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.
      6. Gli apporti di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera filmica.
      7. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 2 e 6. I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
      8. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 1 e 3 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui al presente articolo, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.
      9. Le disposizioni applicative dei commi da 1 a 8 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
      10. L'efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
      11. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000.
      12. Le disposizioni applicative del comma 11 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
      13. Il credito d'imposta di cui al comma 11 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
      14. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo ed espressione di lingua originale italiana. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
      15. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
      16. Le disposizioni applicative dei commi 14 e 15 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
      17. Le agevolazioni previste dai commi 14 e 15 sono usufruibili entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010.
      18. Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche e, di conseguenza, una sempre migliore fruizione del prodotto cinematografico sul territorio, al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Tale contributo, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 12 del citato decreto legislativo, è finalizzato a favore degli interventi di cui al comma 3, lettera c), del citato articolo 12.
      19. L'efficacia dei commi da 11 a 15 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

Art. 13.
(Attribuzione di funzioni alla Agenzia delle entrate e dichiarazione sostitutiva unica).

      1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 3-bis, le parole: «dall'I.N.P.S.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia delle entrate»;

          b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
      2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le relative informazioni.
      3. È comunque consentita la presentazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.
      4. L'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione:

          a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria;

          b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

      5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo.
      6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1.
      7. Sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.
      8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
      9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.
      10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.
      11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.
      12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b), e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.
      13. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo»;

          c) all'articolo 4-bis:

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del presente comma»;

              2) al comma 2, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»;

          d) all'articolo 6:

              1) al comma 2, le parole: «comma 3» e «comma 6» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «comma 2» e «comma 12»;

              2) al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 9» e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono inserite le seguenti: «, l'Agenzia delle entrate»;

              3) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»;

              4) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «dall'Istituto nazionale della previdenza sociale» sono inserite le seguenti: «, dall'Agenzia delle entrate».

Art. 14.
(Disposizioni in materia di potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di controllo dell'amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario).

      1. Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, ai fini del contrasto all'evasione tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, di 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      2. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, è autorizzata la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:

          a) nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

          b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

          c) nel Corpo forestale dello Stato, che può avvalersi, per il reclutamento, della possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

          d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

          e) nell'Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, per 4 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

      3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con decreto del direttore generale n. 122 del 2005.
      4. Per le esigenze di rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore del Ministero dell'interno, la spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2008, 19,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge e, per la restante parte, pari a 9,1 milioni di euro per l'anno 2008, 7,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
      5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, per il mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, all'economia sommersa ed alle frodi fiscali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del predetto fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.
      6. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1o maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. A tali sezioni sono applicati i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una sezione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano ne assume la presidenza. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e di Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo.
      7. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 6, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.
      8. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l'attuazione dei commi 6 e 7 del presente articolo; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.
      9. Per l'attuazione dei commi 6, 7 e 8, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dal 1o maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.
      10. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.
      11. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 10 trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
      12. Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 15.
(Gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002).

      1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

          a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito;

          b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;

          c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

      2. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo restando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le convenzioni di cui al comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.
      3. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 1.
      4. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.
      5. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.
      6. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.
      7. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.

TITOLO III
INTERVENTI SULLE MISSIONI

Capo I.
MISSIONE 1 - ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 16.
(Indennità dei membri del Parlamento).

      1. Ai fini della determinazione delle quote di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 17.
(Norme sulla formazione e composizione del Governo).

      1. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri e il relativo riparto di attribuzioni sono stabiliti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.
      2. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Art. 18.
(Contenimento dei compensi ai Commissari straordinari di Governo).

      1. I compensi dei Commissari straordinari di Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti del 20 per cento dal 1o gennaio 2008.

Capo II.
MISSIONE 3 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

Art. 19.
(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali).

      1. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono modificate e integrate come segue:

          a) al comma 676, le parole: «per il triennio 2007-2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2007-2010»;

          b) al comma 677, le parole: «2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008, 2009 e 2010»;

          c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:

      «678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra»;

          d) dopo il comma 679 è inserito il seguente:

      «679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti»;

          e) il comma 681 è sostituito dai seguenti:

      «681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.
      681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista»;

          f) al comma 683, primo periodo, le parole: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,»;

          g) il comma 684 è sostituito dal seguente:

      «684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno»;

          h) il comma 685 è sostituito dal seguente:

      «685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno»;

          i) dopo il comma 685 è inserito il seguente:

      «685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria»;

          l) al comma 686, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno»;

          m) dopo il comma 686 è inserito il seguente:

      «686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti».

      2. La facoltà della regione autonoma Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale, prevista all'articolo 1, comma 663, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche nei confronti delle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 20.
(Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali).

      1. I contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza contrattuale.
      2. I contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite la CONSOB e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica la conformità dei contratti ai modelli di cui al predetto decreto.
      3. La regione o l'ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto.
      4. Il rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti.

Art. 21.
(Saldo finanziario ai fini del patto di stabilità interno).

      1. A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsti dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso articolo abbia conseguito al proprio termine esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 22.
(Esclusione dal patto di stabilità interno per gli enti commissariati).

      1. È prorogata per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno.

Art. 23.
(Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio).

      1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2008, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.

Art. 24.
(Disposizioni varie per gli enti locali).

      1. I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      2. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l'anno 2008.
      3. Il comma 10 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato ed è conseguentemente soppressa l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo 25.
      4. Dopo l'articolo 20.1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserito il seguente:

      «Art. 20.1.1 - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) - 1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai princìpi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.
      2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, già previsto dall'articolo 20-bis, comma 2, è fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio».

      5. Per l'anno 2008, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 25 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Art. 25.
(Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi).

      1. L'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 27. - (Natura e ruolo). - 1. Le comunità montane sono unioni di comuni costituite per l'esercizio di funzioni attribuite dalla legge ovvero conferite dai comuni, nonché per l'esercizio associato delle funzioni comunali, ai fini della valorizzazione delle zone montane. Esse possono estendersi in territori appartenenti anche a province diverse.
      2. La comunità montana ha un organo consiliare e un organo esecutivo le cui modalità di elezione sono disciplinate dallo statuto.
      3. La regione individua gli ambiti per la costituzione delle comunità montane, in modo da assicurare gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali, sulla base dei seguenti princìpi e criteri:

          a) previsione che la costituzione della comunità montana avvenga con provvedimento del presidente della Giunta regionale tra almeno sette comuni tra loro confinanti, non meno della metà dei quali debbono essere comuni situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri. Gli altri comuni debbono essere confinanti con almeno uno dei comuni aventi le predette caratteristiche altimetriche. La costituzione della comunità montana può avvenire tra meno di sette comuni qualora per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione della stessa con almeno sette comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;

          b) esclusione dalle comunità montane dei capoluoghi di provincia, dei comuni costieri e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

      4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
      5. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

          a) le modalità di approvazione dello statuto;

          b) la composizione degli organi rappresentativi, in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che i comuni non possono indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita da tutti i consiglieri dei comuni che eleggono i componenti dell'organo rappresentativo con voto limitato;

          c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

          d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;

          e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

      6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali».

      2. Le regioni provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 3 e 5, lettera b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente articolo.
      3. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, nei termini fissati, cessano comunque di appartenere alla comunità montana i comuni:

          a) capoluoghi di provincia;

          b) costieri;

          c) con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

          d) non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 3, lettera a), e 5, lettera b), dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente articolo.

      4. Entro il medesimo termine di cui al comma 2 sono soppresse le comunità montane che risultano costituite da meno di sette comuni, anche in conseguenza di quanto previsto dal comma 3.
      5. Le regioni provvedono, entro il 30 giugno 2008, a disciplinare gli effetti conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, e dalla soppressione delle comunità montane di cui al comma 4, comprese le determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle comunità montane, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni provvedono altresì a disciplinare, fino all'adozione o comunque in mancanza delle predette determinazioni, la successione in tutti i rapporti giuridici, ivi inclusi quelli di lavoro a tempo indeterminato, e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni cui si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.
      6. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa non inferiori a 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
      7. Il Fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
      8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro dell'interno presentano al Parlamento una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 26.
(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali).

      1. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dodici».
      2. All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86».

      3. All'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali»;

          b) i commi 4 e 6 sono abrogati;

          c) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          «c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per il comune avente maggiore popolazione tra quelli facenti parte dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o della comunità montana»;

          d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità» e il terzo periodo è soppresso.

      4. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

      «Art. 83. - (Divieto di cumulo) - 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.
      2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
      3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta».

      5. L'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

      «Art. 84. - (Rimborso delle spese di viaggio) - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
      2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
      3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».

      6. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1o aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.
      7. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.
      8. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 1 a 6, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 87.

Art. 27.
(Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni).

      1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
      2. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.
      3. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1o luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i princìpi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:

          a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i princìpi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

          b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

Art. 28.
(Sviluppo della montagna e delle isole minori).

      1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
      2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All'erogazione del Fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      3. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e ferme restando le contribuzioni per i progetti già approvati con i decreti del Ministro dell'interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004 e nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, le risorse iscritte sul Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono trasferite al Fondo di cui al comma 2, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.
(Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria).

      1. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.
      2. Le regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato di cui al comma 1, sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.
      3. All'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna regione. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute.
      4. In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo piano.

Art. 30.
(Condizioni di accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006).

      1. All'articolo 1, comma 796, lettera b), quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44».
      2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

Capo III.
MISSIONE 4 - L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Art. 31.
(Razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato dagli uffici locali all'estero).

      1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro il mese di giugno 2008, sono individuate le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell'azione degli uffici all'estero, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre quella relativa all'utilizzazione degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
      2. Il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, viene conseguentemente adeguato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 1 e 2, previa verifica ed accertamento, è destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che per l'anno 2008 è integrato di 45 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 è integrato di 42,5 milioni di euro.
      4. Nel medesimo fondo confluiscono, altresì, le entrate accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 568, della citata legge n. 296 del 2006, nel maggior limite di 40 milioni di euro, nonché quota parte delle dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici all'estero.
      5. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
      6. Con riferimento alle politiche di sostegno agli italiani nel mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero, di cui ai programmi n. 4.8 e n. 4.9, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa ulteriore di:

          a) 12,5 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e all'assistenza dei connazionali;

          b) 5,5 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Art. 32.
(Organizzazione del vertice «G8» in Italia e esecuzione della decisione comunitaria n. 2007/436/CE/Euratom).

      1. Per l'organizzazione del vertice «G8» previsto per l'anno 2009 è stanziata la somma di euro 30 milioni per l'anno 2008.
      2. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione stessa.

Art. 33.
(Collettività italiane all'estero).

      1. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale ad esse rivolte, ivi comprese la realizzazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, della Conferenza dei giovani italiani nel mondo e del Museo della emigrazione italiana, nonché la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero e le misure necessarie al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008.

Capo IV.
MISSIONE 5 - DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Art. 34.
(Sviluppo professionale delle Forze armate).

      1. Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementati di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
      2. Allo scopo di continuare ad assicurare le capacità operative dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1238, della citata legge n. 296 del 2006, è incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2008.
      3. La dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della citata legge n. 296 del 2006 è determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2008, dei quali 7 milioni da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina militare di Taranto e 1 milione da destinare al rilancio del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza.
      4. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

Art. 35.
(Misure a sostegno di personale operante in aree militari e nei poligoni di tiro e incremento del fondo bonifiche delle aree militari).

      1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.
      2. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206.
      3. La dotazione del Fondo istituito all'articolo 1, comma 898, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.
      4. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, è ridotta dell'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Capo V.
MISSIONE 6 - GIUSTIZIA

Art. 36.
(Razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica).

      1. Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio 2008 ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Contestualmente si procede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
      2. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi complessivi delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria.

Art. 37.
(Misure in favore della giustizia minorile).

      1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle comunità dell'amministrazione della giustizia minorile, previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, al personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza è corrisposta, in presenza di articolazioni di orario, l'indennità di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, con modalità e criteri che sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
      2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato in favore del Ministero della giustizia uno specifico stanziamento di euro 307.000 per l'anno 2008.

Capo VI.
MISSIONE 7 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Art. 38.
(Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

      1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dal 1o febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso. Resta fermo il divieto di cumulabilità previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 39.
(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).

      1. Per 1'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di parte corrente per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
      2. Per l'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di parte corrente per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia di Stato, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro da ripartire secondo le modalità previste nel comma 1.
      3. Per evitare eccessive limitazioni alle prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere dall'anno 2008 sono stanziati 10 milioni di euro, da destinare al personale delle forze di Polizia di Stato.

Art. 40.
(Sicurezza della navigazione).

      1. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da iscrivere nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da ripartire, per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreto del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.
      2. Al fine di sviluppare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Art. 41.
(Assunzioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica).

      1. Al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 1, nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate.

Capo VII.
MISSIONE 8 - SOCCORSO CIVILE

Art. 42.
(Chiusura dell'emergenza conseguente al sisma nelle regioni Umbria e Marche del 1997).

      1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

      «7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni del presente decreto e dei piani e programmi predisposti in attuazione delle ordinanze emanate, durante la vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dai commissari delegati»;

          b) al comma 7 dell'articolo 3, le parole: «alla fine dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012»;

          c) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

      «Art. 10-bis. - (Misure per i territori interessati dal sisma del dicembre 2000) - 1. Alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito del sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni della provincia di Terni, continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e l'articolo 6 dell'ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile»;

          d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è inserito il seguente:

      «5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell'interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi. La determinazione e l'erogazione avvengono assumendo come base di calcolo le certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006 e i relativi importi sono progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio»;

          e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente: «Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, le spese necessarie per le attività previste dal presente comma sono determinate ed erogate assumendo come base di calcolo la spesa sostenuta nel 2006 ed i relativi importi sono progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio»;

          f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:

      «5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 sono versate nelle contabilità speciali di cui al comma 5 ed utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare».

      2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), si provvede nei limiti delle risorse di cui alla lettera f) del medesimo comma 1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si provvede nei limiti di euro 13,6 milioni per l'anno 2008, di euro 11,4 milioni per l'anno 2009, di euro 9,2 milioni per l'anno 2010, di euro 7 milioni per l'anno 2011 e di euro 4,8 milioni per l'anno 2012.
      3. I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilire nei limiti di 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Capo VIII.
MISSIONE 9 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Art. 43.
(Pesca e vittime del mare).

      1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, nonché di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti suddetti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.
      2. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.

Art. 44.
(Dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia).

      1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2008, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il terzo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.
      2. Le disponibilità già destinate al fondo per le crisi di mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 30 milioni di euro, per essere direttamente riassegnate, per l'anno 2008, ad integrazione della dotazione del fondo di cui al comma  1.

Art. 45.
(Rafforzamento della filiera agroenergetica).

      1. All'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunta la seguente lettera:

          «f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste».

Art. 46.
(Interventi per il settore dell'apicoltura).

      1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 47.
(Sospensione temporanea delle esecuzioni forzose in danno di imprenditori agricoli della regione Sardegna).

      1. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della decisione 97/612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed uno dalla regione Sardegna. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 48.
(Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all'acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio).

      1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.
      2. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia.
      3. L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 1.
      4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 3 al Presidente del Consiglio dei ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
      5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con gli enti locali, promuove l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.
      6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

Art. 49.
(Interventi nel settore dell'irrigazione).

      1. Per le attività di progettazione delle opere previste nell'ambito del Piano irriguo nazionale di cui all'articolo 1, comma 1058, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sull'autorizzazione prevista dallo stesso comma 1058 per i medesimi anni ed è altresì autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2010 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1060, lettera c), della stessa legge. È inoltre autorizzato, per la prosecuzione del suddetto Piano, l'ulteriore contributo di euro 100 milioni per la durata di quindici anni a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede mediante riduzione dei contributi annuali previsti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che conseguentemente vengono soppresse.

Capo IX.
MISSIONE 10 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Art. 50.
(Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili).

      1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.
      2. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. L'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.

Art. 51.
(Disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica).

      1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a far data dal 1o gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale.
      2. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «iniziative a vantaggio dei consumatori» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie».

Art. 52.
(Norme per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili).

      1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 2 a 12. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      2. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e di potenza elettrica superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
      3. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza elettrica non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 2, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
      4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: «Il Ministro delle attività produttive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012».
      5. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1  MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma 1, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.
      6. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 1 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
      7. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.
      8. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:

          a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al presente articolo nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;

          b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;

          c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 1 e 2;

          d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

      9. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007.
      10. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui al presente articolo a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.
      11. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce:

          a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 3;

          b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 3, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 7, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

      12. A decorrere dal 1o gennaio 2008 sono abrogati:

          a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

          b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

      13. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 1, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 5. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 2.
      14. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 1 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.
      15. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.

Art. 53.
(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili).

      1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «o altro soggetto istituzionale delegato» sono sostituite dalle seguenti: «o dalle province delegate»;

          b) al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico» sono inserite le seguenti: «, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»;

          c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima»;

          d) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: «In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

          e) al secondo periodo del comma 4, le parole: «, in ogni caso,» sono soppresse e, dopo le parole: «a seguito della dismissione dell'impianto» sono aggiunte le seguenti: «o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale»;

          f) al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)»;

          g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività»;

          h) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dei comuni e delle comunità montane. La definizione del corrispettivo dovuto agli enti locali per la volontaria assegnazione di diritti di utilizzo di aree demaniali è rimessa alla commissione provinciale di cui all'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327»;

          i) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali».

      2. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
      3. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      4. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 è allegata la seguente tabella:

«Tabella A
(Articolo 12)

Fonte
Soglie
1.  Eolica   60 Kw
2.  Solare fotovoltaica   20 Kw
3.  Idraulica 100 Kw
4.  Biomasse 200 kW
5.  Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW».

Art. 54.
(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili).

      1. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
      2. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:

          «f-bis) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

          f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;

          f-quater) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;

          f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;

          f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) e che i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;

          f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili».

      3. Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultino necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Art. 55.
(Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili).

      1. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.
      2. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.
      3. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.
      4. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 2, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 1, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza nei sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvede entro gli ulteriori sei mesi con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
      5. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.
      6. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, ed apparecchi, e interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013.

Art. 56.
(Impianti fotovoltaici).

      1. Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.

Capo X
MISSIONE 11 - COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

Art. 57.
(Partecipazione a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
      2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di euro 318 milioni per l'anno 2008, di euro 468 milioni per l'anno 2009, di euro 918 milioni per l'anno 2010 e di euro 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
      3. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Art. 58.
(Sostegno all'imprenditoria femminile).

      1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 847, dopo le parole: «da piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili».

Art. 59.
(Comitato nazionale italiano per il microcredito).

      1. Il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, istituito dall'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha personalità giuridica di diritto pubblico e continua a svolgere la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo.
      2. Il Comitato è dotato di un fondo comune, unico ed indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in via esclusiva le sue attribuzioni istituzionali. La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Comitato. Il fondo comune è costituito da contributi volontari degli aderenti o di terzi, donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali e da altri enti pubblici o privati, da beni e da somme di danaro o crediti che il Comitato ha il diritto di acquisire a qualsiasi titolo secondo le vigenti disposizioni di legge. Rientrano anche nel fondo contributi di qualunque natura erogati da organismi nazionali od internazionali, governativi o non governativi, ed ogni altro provento derivante dall'attività del Comitato.
      3. In favore del Comitato è autorizzata per ciascuno degli anni 2008 e 2009 la spesa di 1 milione di euro da destinare al suo funzionamento.

Art. 60.
(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità).

      1. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione europea vigente alla data della rinegoziazione. Gli eventuali aumenti del costo degli interessi conseguenti all'allungamento e alla rinegoziazione del mutuo sono a carico dei singoli beneficiari delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 786 del 1985.
      2. Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ed ai relativi regolamenti di attuazione.
      3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Capo XI
MISSIONE 13 - DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Art. 61.
(Interventi a favore dell'industria cantieristica e delle imprese armatoriali).

      1. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 14 milioni di euro per l'anno 2009.
      2. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008, di 21 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010.
      3. Per il completamento degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2008. Le modalità di concessione del contributo sono quelle previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2004.
      4. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, l'efficacia del comma 3 è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, nonché alle condizioni o limitazioni eventualmente imposte dalla stessa nella relativa decisione di autorizzazione.
      5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2008.
      6. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è integrato di 4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno 2009.
      7. A decorrere dal 1o gennaio 2008, è istituito, presso il Ministero dei trasporti, un fondo destinato a interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa vigente. La dotazione iniziale di tale fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 ed a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
      8. Il fondo ha la funzione di provvedere all'erogazione di un contributo per attività di ricerca e definizione degli opportuni standard di efficienza energetica e ambientale alla luce delle tecnologie innovative disponibili, per l'individuazione degli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che riducono l'efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo, per campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunità tecnologiche praticabili e sulle migliori pratiche riguardanti soluzioni già attuate, nonché per favorire gli investimenti e compensare i maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e impiantistici, componenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi di gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di carena che consentono una maggior efficienza energetica della nave in rapporto alla sua capacità di trasporto o la riduzione delle emissioni in atmosfera, in navigazione e in porto, oltre quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e comunitaria.
      9. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indici e gli standard energetici e ambientali necessari per conseguire le finalità di cui ai commi 7 e 8, ivi incluse le modalità di verifica e certificazione da parte dell'ente tecnico, da definire in coerenza con la normativa internazionale e comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio e l'entità del medesimo in funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati.
      10. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefici di cui ai commi da 7 a 9, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 7. Il contributo non può superare il 30 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali ed il 40 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici, con l'eccezione delle attività per studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all'utilizzo della corrente di terra, per le quali viene riconosciuto fino al 100 per cento dei costi di investimento e dei costi operativi.
      11. Il Ministero dei trasporti promuove la realizzazione di accordi con le autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per l'approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati e compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.
      12. All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «in traffico internazionale» sono soppresse.
      13. All'articolo 56, comma 1, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «della predetta sezione I» sono inserite le seguenti: «e del capo VI del titolo II».
      14. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del predetto testo unico, ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale.
      15.  Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 14 anche al fine di assicurare che la riduzione delle entrate per il bilancio dello Stato non superi complessivamente la somma di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
      16.  L'efficacia del comma 14 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei trasporti provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.

Art. 62.
(Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l'intermodalità e l'utilizzo di mezzi meno inquinanti).

      1. Le annualità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono ridotte di 56.368.535 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 euro per il 2013.
      2. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 452.311.525 nell'anno 2008.
      3. Gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.
      4. L'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è abrogato.
      5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è ridotta della somma di 713.000 euro a decorrere dal 2008.
      6. Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto, di cui al decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
      7. L'autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale disposto dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è soppressa.
      8. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro - Reggio Calabria e per migliorare la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.
      9. La programmazione degli interventi di cui al comma 8 e la ripartizione delle relative risorse sono approvate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e, per gli interventi infrastrutturali, del Ministro delle infrastrutture.
      10. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuate con decreto del Ministro dei trasporti le risorse necessarie per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, nonché per gli interventi di continuità territoriale da e per tale aeroporto e per l'adeguamento del servizio cargo da e per l'aeroporto di Catania.
      11. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2005, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002.
      12. Con decreto del Ministro dei trasporti sono definite condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto al comma 11. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti di cui al presente comma decorre il biennio di attuazione delle misure di cui al medesimo comma 11.
      13. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, che residuano dall'attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo sono utilizzate ai fini di quanto disposto dal comma 11 del presente articolo.
      14. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002 prosegue per un ulteriore triennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché agli articoli 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
      15. Il triennio di cui al comma 14 decorre dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002.
      16. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 14, sul Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
      17. Per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.
      18. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, gli interventi previsti dal comma 1044 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono rifinanziati nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e 2 milioni di euro per l'anno 2010.
      19. Il contributo, previsto all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovrà essere utilizzato, prioritariamente, ai fini della riduzione del cofinanziamento nel limite del 35 per cento del contributo statale previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 giugno 2005 e dalla conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data 21 dicembre 2006.
      20. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali, intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, di 49 milioni di euro per l'anno 2011, di 56 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4 milioni di euro per l'anno 2013.
      21. Per il proseguimento degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1038, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010.
      22. Il capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., delle ferrovie Apulo Lucane S.r.l., delle ferrovie del Sud-Est S.r.l. è aumentato nel 2008 rispettivamente di 10 milioni di euro per una spesa complessiva di 30 milioni di euro.
      23. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, per l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformità alla direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.
      24. È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.

Capo XII
MISSIONE 14 - INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA

Art. 63.
(Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo).

      1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A valere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 1 milione di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 50 milioni di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministero delle infrastrutture.

Art. 64.
(Giochi del Mediterraneo del 2009).

      1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2009, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009.

Art. 65.
(Fondo di garanzia per le opere pubbliche).

      1. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP).
      2. La dotazione iniziale del Fondo e le successive variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
      3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario dei lavori, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da realizzare mediante:

          a) contratti di concessione di cui all'articolo 53, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

          b) contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 173 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

      4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.
      5. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fissa con proprio regolamento limiti, condizioni, modalità e caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione.
      6. Dalle disposizioni di cui ai precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      7. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell'articolo 71 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 66.
(Interventi per i Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009).

      1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del mondo di nuoto di Roma nel 2009.

Art. 67.
(Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria).

      1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
      2. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.
      3. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.
      4. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
      5. All'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20 miliardi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «23 miliardi di euro».
      6. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, sono autorizzate le spese di:

          a) 200 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato al potenziamento delle «unità di risveglio dal coma»;

          b) 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinata al potenziamento e alla creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN);

          c) 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci.

      7. All'articolo 1, comma 796, lettera n), secondo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, dopo le parole: «Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato» sono inserite le seguenti: «per 600 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semi residenziali,» e le parole: «100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti,».

Art. 68.
(Modifiche delle modalità di gestione dell'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale).

      1. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.a. possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture dall'ANAS S.p.a. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.
      2. Le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.a., ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.a. e la regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società, quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.a.. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, ovvero ad esse direttamente connesse.

Art. 69.
(Contributo per il sistema ferroviario metropolitano regionale veneto).

      1. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

Capo XIII
MISSIONE 15 - COMUNICAZIONI

Art. 70.
(Sostegno alle imprese editrici e TV locali).

      1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e reso noto sul sito internet del Dipartimento stesso, debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.
      2. In applicazione dell'articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, è attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa.
      3. A decorrere dalle domande relative all'anno 2007, le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono rimborsate direttamente all'impresa, nella misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al netto dell'IVA. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalità e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 1.
      4. Il finanziamento annuale previsto per le TV locali dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Art. 71.
(Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre).

      1. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia), di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2008.
      2. Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2008.

Art. 72.
(Modifiche al testo unico della radiotelevisione).

      1. All'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle ore di maggiore ascolto, alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e, nel caso dei soggetti operanti a pagamento, alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere da essi prevalentemente emesso. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee e all'adattamento o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. All'interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti introiti destinata alle opere europee, le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano almeno il 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In merito all'obbligo di programmazione di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi in pay-per-view l'adeguamento graduale al suddetto obbligo»;

          b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. L'Autorità adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione un regolamento che definisce le modalità di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei princìpi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza».

      2. All'articolo 51, comma 3, lettera d), del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) le parole: «da 1.040 euro a 5.200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.165 euro a 51.646 euro»;

          b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media».

Art. 73.
(Sviluppo del mercato postale).

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente:

      «5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello occupazionale delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale può prorogare gli accordi in essere con operatori privati già titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156».

Capo XIV
MISSIONE 16 - COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Art. 74.
(Sostegno all'internazionalizzazione del sistema economico italiano).

      1. Le somme disponibili al 31 dicembre 2007 relative alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 3 della legge 31 marzo 2005, n. 56, nel limite massimo rispettivamente di euro 12 milioni e di euro 2 milioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio statale nell'anno 2008 e successivamente riassegnate nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
      2. Per l'anno 2008, una quota pari a 50 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, quale disponibilità impegnabile per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.
      3. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è integrato di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 130 milioni di euro per l'anno 2009.

Capo XV
MISSIONE 17 - RICERCA E INNOVAZIONE

Art. 75.
(Promozione e sicurezza della rete trapiantologica).

      1. Per consentire ai centri regionali per i trapianti di cui all'articolo 10 della legge 1o aprile 1999, n. 91, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
      2. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla legge, il Centro nazionale per i trapianti, istituito con legge 1o aprile 1999, n. 91, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, fatta salva la disciplina prevista dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, può:

          a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali;

          b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi compresa quella di cui all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibile.

Art. 76.
(Ricerca e formazione nel settore dei trasporti).

      1. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca e alla formazione interuniversitaria, prevedendo anche degli aiuti volti alla formazione in materia trasportistica in ambito internazionale, in una prospettiva multidisciplinare e multilaterale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.
      2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1042, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
      3. Per realizzare un sistema informativo del Ministero dei trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le Autostrade del mare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Art. 77.
(Contributo al Programma nazionale di ricerche aerospaziali).

      1. Il contributo annuo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è incrementato di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

Art. 78.
(Disposizioni in favore dei giovani ricercatori).

      1. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata ai progetti di ricerca presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index, e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà non italiani, che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.
      2. L'attuazione del comma 1 è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      3. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 1, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

Art. 79.
(Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario).

      1. All'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel primo periodo, le parole: «Per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2007» e le parole: «non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale,» dalle seguenti: «non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 è destinata».
      2. All'articolo 1, comma 815, della legge n. 296 del 2006, le parole: «per ciascuno degli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalla seguente: «annui».

Capo XVI
MISSIONE 18 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Art. 80.
(Misure a tutela del territorio e dell'ambiente e sui cambiamenti climatici).

      1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, tenuto conto dei piani di bacino, adotta piani strategici e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori. A tal fine sono utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come determinate dalla Tabella F della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.
      2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall'anno 2008 sono destinate al fondo di cui al presente comma risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.
      3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare nel termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma.
      4. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi all'acquisto dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.
      5. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
      6. Per l'istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008.
      7. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le regioni interessate attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche su proposta delle regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Art. 81.
(Realizzazione di aree verdi per ridurre l'emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità).

      1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di CO2, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità.
      2. Al fine di sostenere le azioni e le politiche finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1o giugno 2002, n. 120, nonché ai fini di cui alla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, la somma di 2 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui al comma 1 è destinata all'istituzione e alla gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e alla gestione dell'Inventario nazionale delle foreste di carbonio.

Capo XVII
MISSIONE 20 - TUTELA DELLA SALUTE

Art. 82.
(Disposizioni sulla spesa e sull'uso dei farmaci).

      1. In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora per tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.
      2. Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, la Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, subentrata nelle competenze della Commissione unica del farmaco, valuta, oltre ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del medicinale, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase seconda.
      3. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa.
      4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.
      5. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 3 e 4 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.
      6. L'adempimento ai fini dell'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata nell'esercizio 2007, s'intende rispettato alle seguenti condizioni:

          a) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata, alla verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate nell'anno 2007, negli importi definiti e comunicati alle regioni dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera l), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2005, ovvero, per le regioni che hanno sottoscritto un accordo con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, negli importi programmati nei piani di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico. La verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure adottate dalle regioni è effettuata dal predetto Tavolo di verifica degli adempimenti, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco;

          b) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento per la spesa farmaceutica non convenzionata, alla verifica dell'idoneità e della congruità del processo attuativo dei Piani di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera adottati dalle regioni. La predetta verifica è effettuata congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco.

      7. Per il consolidamento e il rafforzamento delle strutture e dell'attività dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
      8. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute.

Art. 83.
(Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario).

      1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2008.
      2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
      3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

Art. 84.
(Personale della associazione italiana della Croce rossa. Assunzioni presso le amministrazioni pubbliche nella provincia autonoma di Bolzano).

      1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività che la associazione italiana della Croce rossa svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo la associazione italiana della Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      2. Nei confronti del personale di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 146, commi 5, 6 e 7, della presente legge. Per i soggetti in possesso dei prescritti requisiti che non possono essere stabilizzati per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della associazione italiana della Croce rossa, nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni, si procede ad un graduale assorbimento del personale presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle procedure previste per le altre pubbliche amministrazioni e dei vincoli di contenimento delle spese di personale cui sono sottoposti i predetti enti, sulla base di un protocollo da stipulare con le regioni nelle competenti sedi istituzionali, su proposta del Ministero della salute di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con tale protocollo sono anche definiti gli aspetti relativi al rinnovo delle convenzioni di cui al comma 1, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso la proroga dei contratti di lavoro in essere.
      3. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, nell'ambito delle procedure e nei limiti dell'autorizzazione alle assunzioni di cui al presente comma, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche da destinare agli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato e degli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano».

Art. 85.
(Modifica all'articolo 4 della legge n. 281 del 1991).

      1. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, al comma 1, primo periodo, la parola: «incruenti» è soppressa.

Art. 86.
(Vaccinazione HPV e partecipazione dell'Italia ad iniziative internazionali relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri).

      1. A valere sulle risorse dell'apposito fondo da ripartire istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 131 della presente legge, una quota delle medesime risorse pari al 50 per cento per l'anno 2008 è destinata alla concessione, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del vaccino.
      2. È autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni, di cui 40 milioni per l'anno 2008, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 e 34 milioni per l'anno 2049, finalizzata al sostegno dell'Italia al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo del millennio, attraverso la partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo, e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali.

Art. 87.
(Quota fissa di partecipazione).

      1. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita.
      2. Per le finalità di cui al comma 1 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 834 milioni di euro per l'anno 2008. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.
      3. A tal fine il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è ridotto di 326 milioni di euro per l'anno 2008.

Art. 88.
(Misure per promuovere la qualità nell'erogazione dell'assistenza protesica).

      1. Il Ministero della salute promuove l'adozione da parte delle regioni di programmi finalizzati ad assicurare qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida adottate con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      2. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007 incrementato del tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006, sono incrementati del 9 per cento.
      3. Dall'applicazione dell'articolo 1, comma 409, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono escluse le attività di informazione ed aggiornamento relative alla assistenza protesica su misura realizzate in coerenza con i programmi regionali di cui al comma 1 ovvero accreditate nei programmi di educazione continua in medicina.

Capo XVIII
MISSIONE 21 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI

Art. 89.
(Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali).

      1. Il quarto ed il quinto periodo del comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotti dall'articolo 1, comma 1143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai seguenti: «Gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali per i quali non risultino avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione sono riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Le risorse finanziarie relative agli interventi riprogrammati possono essere trasferite, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, da una contabilità speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, titolari delle predette contabilità speciali, sono tenuti a comunicare alla Direzione generale centrale competente gli interventi per i quali non siano state avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini della riprogrammazione degli stessi».
      2. Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziate ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 78 del 2001 è incrementata di 200.000 euro a decorrere dal 2008. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 11 della medesima legge 7 marzo 2001, n. 78, è autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Art. 90.
(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche).

      1. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «una sola volta»;

          b) all'articolo 21, al comma 1, la lettera b) è abrogata e dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. L'autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità»;

          c) all'articolo 21, comma 2, le parole: «comunque non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».

      2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere a) e c), entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.
      3. Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), entrano in vigore dal 1o gennaio 2009 e prendono in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.
      4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.
      5. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:

          a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

          b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

      6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 5 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 5. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.
      7. Al fine di incentivare il buon andamento e l'imprenditorialità delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione».

Art. 91.
(Disposizioni in materia di istituzioni culturali).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
      2. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3,4 milioni di euro.
      3. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l'onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico.
      4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005, anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.
      5. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 3 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte per importi superiori.
      6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.

Art. 92.
(Festival pucciniano).

      1. Per le celebrazioni del 150o anniversario della nascita di Giacomo Puccini è autorizzato, per l'anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore della Fondazione festival pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini.

Art. 93.
(Restauro archeologico di teatri).

      1. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri è stanziata per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali la somma di 1 milione di euro.

Capo XIX
MISSIONE 22 - ISTRUZIONE SCOLASTICA

Art. 94.
(Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola).

      1. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:

          a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;

          b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;

          c) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è sostituito dal seguente: «Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998»;

          d) l'assorbimento del personale di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.

      2. Le economie di spesa di cui all'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), del presente articolo sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a d), del presente articolo, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.
      4. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi,», fermo restando il rispetto dei princìpi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 3 del presente articolo e dal presente comma.
      5. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 unità».
      6. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.
      7. Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.
      8. L'atto di indirizzo di cui al comma 7 contiene riferimenti relativi a:

          a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione dell'offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998;

          b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;

          c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti-studenti;

          d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica effettiva, necessari per predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;

          e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;

          f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie all'aumento complessivo dell'efficienza del servizio di istruzione nell'ambito territoriale di riferimento;

          g) modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.

      9. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 7, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti regionali e provinciali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, delle regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con il compito di:

          a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo di cui al comma 7, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;

          b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.

      10. Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle amministrazioni competenti. L'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
      11.  I piani di cui al comma 9 sono adottati fermo restando, per la parte di competenza, quanto disposto dall'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
      12.  L'ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 9, ne riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e predispone una relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
      13.  Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 12 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.
      14.  Entro la fine dell'anno scolastico 2010/2011, sulla base del monitoraggio condotto ai sensi del comma 12 e della valutazione degli effetti di tale sperimentazione di cui al comma 8, lettera g), il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato all'estensione all'intero territorio nazionale del modello organizzativo adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 7, tenendo conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.
      15.  Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il settore dell'istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 13 può trovare applicazione l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 95.
(Risorse per attività di supporto al settore della scuola).

      1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2008, un importo fino ad un massimo del 15 per cento della predetta autorizzazione di spesa è finalizzato: ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della pubblica istruzione; all'attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale dell'Italia nell'Europa e nel mondo.

Capo XX
MISSIONE 23 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Art. 96.
(Strumenti per elevare l'efficienza e l'efficacia del sistema universitario nazionale).

      1. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, comprensiva degli importi indicati all'articolo 149, commi 8 e 14, della presente legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei.
      2. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tale piano è volto a:

          a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei;

          b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica;

          c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;

          d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati;

          e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano.

      3. Al fine di incrementare l'assegno di dottorato di ricerca il FFO è aumentato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Capo XXI
MISSIONE 24 - DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA

Art. 97.
(Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa).

      1. È istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali.
      2. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il contributo, di cui all'articolo 1, comma 1269, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.
      3. Col medesimo Fondo di cui al comma 1, sono finanziate una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l'organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.

Art. 98.
(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici).

      1. Per l'anno 2008 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.
      2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 1 avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.
      3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

      4. Per le finalità del presente articolo, il Fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008.

Art. 99.
(Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori).

      1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai princìpi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.
      2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

      «Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione, possono richiedere singolarmente o collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all'articolo 1342 del codice civile, che all'utente non è dato contrattare e modificare, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
      2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le ulteriori associazioni di consumatori, di investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire ai sensi del presente articolo.
      3. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.
      4. Con la sentenza di condanna il giudice determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.
      5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
      6. La definizione del giudizio rende improcedibile ogni altra azione ai sensi del presente articolo nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie.
      7. Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti, costituisce presso lo stesso tribunale apposita camera di conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l'azione di gruppo e del convenuto, e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori, che la presiede. A tale camera di conciliazione tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
      8. In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 7, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.
      9. La sentenza di condanna di cui al comma 4, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 7 e 8, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, richiesta dal singolo consumatore o utente, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile.
      10. La sentenza di condanna di cui al comma 4, ovvero l'accordo transattivo di cui al comma 5, devono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti interessati.
      11. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell'azione di gruppo.
      12. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali. In ogni caso, il compenso dei difensori del promotore della azione collettiva non può superare l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia».

      3. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 100.
(Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico).

      1. L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della parternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

      «Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.
      2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
      3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
      4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.
      5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.
      6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».

      2. L'articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.
      3. L'articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

      «Art. 31. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
      2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore».

      4. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

      «Art. 36. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
      2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
      3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia».

      5. L'articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

Art. 101.
(Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali).

      1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

          a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

          b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

          c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

          d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

          e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

          f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.

Art. 102.
(Modifica dell'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

      1. All'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le seguenti lettere:

          «c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

          c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269».

Art. 103.
(Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne).

      1. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.

Art. 104.
(Fondo per le non autosufficienze).

      1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009.

Art. 105.
(Misure in favore di soggetti con disabilità grave).

      1. Una quota non inferiore al 4 per cento dei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del servizio civile nazionale è riservata allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
      2. Nell'ambito dei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del servizio civile nazionale è stabilita una quota di riserva non inferiore al 30 per cento in favore dei progetti aventi finalità di assistenza diretta o indiretta a persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale grave.

Capo XXII
MISSIONE 25 - POLITICHE PREVIDENZIALI

Art. 106.
(Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare).

      1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.
      2. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 1.
      3. Al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e di altre norme speciali in materia, nonché del comma 1 del presente articolo, non costituiscono disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito ai fini del calcolo del limite del 3 per cento di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e di quello eventualmente stabilito con il decreto di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 40.
      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di cui al comma 1, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al medesimo comma 1.
      5. A decorrere dal 1o gennaio 2008 non si applicano le percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.

Art. 107.
(Gestioni previdenziali).

      1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2008:

          a) in 416,42 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

          b) in 102,89 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

      2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2008 in 17.066,81 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.217,28 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
      3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 910,22 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,56 milioni di euro e di 59,39 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

Art. 108.
(Trasferimenti all'INPS).

      1. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60 milioni di euro per l'esercizio 2006, sono utilizzate:

          a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2006, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;

          b) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2006 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 107,83 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

Art. 109.
(Accantonamento di risorse per la previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione).

      1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2008, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 110.
(Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo).

      1. Ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPS su conforme parere del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

Art. 111.
(Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151 del 2001 nonché dell'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140).

      1. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto.

Art. 112.
(Definizione di contenziosi con l'INPS).

      1. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a venti rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento all'INPS fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 113.
(Risorse per l'attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale).

      1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite complessivo di 1.548 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.
      2. Per l'anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, ai soggetti in cerca di prima occupazione è riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.
      3. La disposizione di cui al comma 2 è attuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
      4. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni per l'anno 2008.
      5. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, entro il limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2008, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Capo XXIII
MISSIONE 26 - POLITICHE PER IL LAVORO

Art. 114.
(Sostegno all'attività di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia Lavoro e ISFOL).

      1. Per l'anno 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegna a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
      2. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008».
      3. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di svolgere le proprie funzioni istituzionali nonché di completare i processi di stabilizzazione previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge, a decorrere dall'anno 2008 il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto medesimo è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante riduzione:

          a) per gli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          b) a decorrere dall'anno 2010, delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 115.
(Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro).

      1. Le risorse stanziate per l'applicazione dell'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008 sono così utilizzate:

          a) euro 1.734.650,70, per il finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro;

          b) euro 1.015.000, per l'incremento di organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, pari a sessanta unità.

Art. 116.
(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali).

      1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura al- meno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.
      2. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo del comma 1 è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
      3. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
      4. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi delle crisi aziendali per cessazione di attività, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2008 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
      5. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e dopo le parole: «nonché di 37 milioni di euro per il 2007» sono inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2008».

Art. 117.
(Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà).

      1. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 118.
(Sicurezza sui luoghi di lavoro).

      1. All'articolo 1, comma 2, lettera p), alinea, della legge 3 agosto 2007, n. 123, le parole: «,  da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL,» sono soppresse.
      2. All'articolo 1 della citata legge 3 agosto 2007, n. 123, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

      «7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera p), è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2008».

      3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Capo XXIV
MISSIONE 27 - IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

Art. 119.
(Politiche migratorie nazionali e comunitarie).

      1. È autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi europei in materia migratoria. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
      2. Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

Capo XXV
MISSIONE 28 - SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

Art. 120.
(Fondo per le aree sottoutilizzate).

      1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 863, le parole: «di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 100 milioni per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015»;

          b) al comma 866, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili».

Art. 121.
(Incentivi all'occupazione).

      1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo  2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
      2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
      3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1o gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
      4. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
      5. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

          a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

          b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

          c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

          d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1o novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.

      6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
      7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

          a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;

          b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

          c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

      8. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
      9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del presente articolo è istituito un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Entro il 31 luglio 2008 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
      10. L'efficacia del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 122.
(Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra).

      1. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite dell'85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:

          a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale programma sarà disciplinata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con le regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

          b) la costituzione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, senza oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare il fenomeno e di individuare tutte le iniziative e le scelte utili a governare il processo di mobilità dal sud verso il nord del Paese e a favorire i percorsi di rientro;

          c) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start up, definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle predette agevolazioni, che saranno autorizzate entro i limiti fissati alla sezione 5.4 della predetta Disciplina, saranno disciplinati con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

          d) interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a Poli di innovazione situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. I rapporti tra Governo e regione e le modalità di erogazione delle predette risorse finanziarie sono regolate dalle delibere del CIPE di assegnazione delle risorse e da appositi accordi di programma quadro;

          e) la creazione di un fondo denominato «Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE», da destinare alla «riserva nuovi entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

          f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

          g) interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.

      2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1 è adottato entro il mese di febbraio 2008.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 1 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.
      4. Il finanziamento previsto all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripristinato a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 per l'importo di 1.500.000 euro.

Art. 123.
(Contributo compensativo).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.
      2. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 1 provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:

          a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

          b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

Art. 124.
(Contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani).

      1. Il comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

      «340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342».

      2. Il comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

      «341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:

          a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

          b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

          c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

          d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

      341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1o gennaio 2008 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.
      341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.
      341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter».

      3. Il comma 342 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

      «342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Capo XXVI
MISSIONE 30 - GIOVANI E SPORT

Art. 125.
(Promozione dello sport).

      1. Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per lo sport di cittadinanza», al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010.
      2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo sono adottati dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      3. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
      4. Il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP) di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Capo XXVII
MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 126.
(Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi).

      1. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, conformemente alle modalità e allo schema pubblicati sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip s.p.a.
      2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip s.p.a., individua, sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui al comma 1, per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed elaborati attraverso l'utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.
      3. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi del comma 2 sono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 1, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip s.p.a., quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
      4. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip s.p.a., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.
      5. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza.
      6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 1, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonché le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip s.p.a. per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip s.p.a., in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici.
      7. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 545 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze allega al Documento di programmazione economico-finanziaria una relazione sull'applicazione delle misure di cui al presente articolo e sull'entità dei risparmi conseguiti.

Art. 127.
(Costituzione del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano).

      1. Al fine di migliorare l'utilizzazione delle risorse e di recare maggiori benefici ai cittadini ed agli operatori di settore, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di un Polo finanziario e di un Polo giudiziario a Bolzano, avente una dotazione di 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

          a) acquisizione da parte dell'Agenzia delle entrate di immobili adiacenti ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo finanziario;

          b) trasferimento degli uffici giudiziari nell'edificio di piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia, per dare vita al Polo giudiziario.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, individua, con decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del fondo.

Art. 128.
(Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili).

      1. A decorrere dall'anno 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1600 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.
      2. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.
      3. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 2.
      4. All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali sono tenute, a decorrere dal 1o gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da Consip s.p.a. a livello territoriale.
      2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.
      2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia».

      5. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 78 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotti dal comma 4 del presente articolo.
      6. In relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.
      7. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

          a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

          b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

          c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

      8. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 7 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.
      9. Qualora gli interventi di cui al comma 7 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.
      10. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.
      11. I piani triennali di cui al comma 7 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
      12. Le amministrazioni di cui al comma 7, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 7 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:

          a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

          b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

      13. Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dal presente articolo.
      14. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «quattro membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «due membri».
      15. Fino al 2 agosto 2009 l'organo collegiale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 è costituito dal presidente e da tre membri; fino alla predetta data, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 129.
(Contenimento dei costi della giustizia militare).

      1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1o maggio 2008:

          a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

          b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare di appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;

          c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità.

      2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti, rispettivamente, da cinque a tre, di cui almeno uno con funzioni di cassazione o di appello, e da due a uno, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica è conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.
      3. I procedimenti pendenti al 1o maggio 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1 si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti.
      4. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.154 unità;

          b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello, con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, nonché delle funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza, con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti, sia a domanda sia d'ufficio, sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i trasferimenti dei magistrati componenti del Consiglio della magistratura militare hanno esecuzione dalla cessazione del mandato in corso del Consiglio stesso;

          c) sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari militari per effetto della soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici;

          d) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, viene individuato un numero di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, non superiore a quello corrispondente alle dotazioni organiche degli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1, che transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa, e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario, i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

      5. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione è composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da un sostituto procuratore generale militare»;

          b) l'articolo 11 è abrogato.

      6. All'articolo 1 della citata legge n. 561 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: «uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente»;

          b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola: «eletto»;

          c) al comma 4, le parole: «sei componenti, di cui tre elettivi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro componenti, di cui due elettivi».

      7. Il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, decorre per la magistratura militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 4, lettera c), del presente articolo.
      8. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

Art. 130.
(Destinazione delle somme sequestrate all'avvio e alla diffusione del processo telematico).

      1. All'articolo 262 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato».

      2. All'articolo 676 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: «alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate» sono inserite le seguenti: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262».
      3. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono destinate agli investimenti per l'avvio e la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.

Art. 131.
(Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese).

      1. A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente».
      2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.
      3. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 2 è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.
      4. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente comma devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010.
      5. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 4 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
      6. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 4 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell'Agenzia stessa.
      7. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 4 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.
      8. I commi da 4 a 7 non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
      9. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai princìpi di cui al presente articolo, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti nel presente articolo. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri del presente articolo, è versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.
      10. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
      11. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

Art. 132.
(Programma pluriennale di alloggi di servizio del Ministero della difesa).

      1. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497.
      2. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa:

          a) procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:

              1) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio;

              2) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;

              3) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto;

          b) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa;

          c) può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio ed è esonerato dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera b), sostituiti da apposita dichiarazione;

          d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio, nonché la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma di cui al presente articolo fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.

      3. Il Ministro della difesa, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sullo schema di regolamento è sentito il COCER e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
      4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono sospese le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.
      5. L'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato. Gli immobili originariamente individuati per essere destinati alle procedure di vendita di cui al citato decreto-legge rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.

Art. 133.
(Contenimento degli uffici di diretta collaborazione).

      1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente».
      2. Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo le procedure ordinarie.

Art. 134.
(Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali).

      1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

          b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

          c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

          d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

          e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

          f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

          g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.

      2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.
      3. Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 1, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 1 e 2, è stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che debbono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.
      4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di scadenza dei termini per l'emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 1, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi dello stesso comma 1.
      5. Sugli schemi di decreto di cui al comma 4 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
      6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
      7. A decorrere dal 1o gennaio 2008, è abrogato l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. Sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28.
      8. A decorrere dalla data di cui al comma 7, dall'attuazione del presente articolo deve derivare il miglioramento dell'indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In caso di accertamento di minori economie, rispetto ai predetti obiettivi di miglioramento dell'indebitamento netto, si applica il comma 621, lettera a), dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

Art. 135.
(Riduzione del costo degli immobili in uso alle amministrazioni statali).

      1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 204 è sostituito dal seguente:

      «204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi»;

          b) il comma 206 è sostituito dal seguente:

      «206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato è determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato»;

          c) al comma 207, la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono»;

          d) al comma 208, le parole: «nell'atto di indirizzo di cui» sono soppresse.

      2. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 140 milioni di euro per l'anno 2008, 80 milioni di euro per l'anno 2009 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Capo XXVIII
MISSIONE 33 - FONDI DA RIPARTIRE

Art. 136.
(Otto per mille e cinque per mille).

      1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008.
      2. Al comma 1237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro».
      3. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 6, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

          a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

          b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

          c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

      4. I soggetti di cui al comma 3 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
      5. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma  4.
      6. Per le finalità di cui ai commi da 3 a 5 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009.

Capo XXIX
DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE VALIDE PER TUTTE LE MISSIONI

Art. 137.
(Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali).

      1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:

          a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri;

          b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;

          c) sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;

          d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

      2. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.
      3. Nelle società di cui al comma 1 in cui le amministrazioni statali detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.
      4. Le società di cui al presente articolo adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip s.p.a., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.
      5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 1, lettera b), alle società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      6. Ai fini di quanto disciplinato dal presente articolo, alle società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.
      7. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

Art. 138.
(Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche).

      1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.
      3. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente articolo e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
      5. All'articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

      «15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».

Art. 139.
(Attività di liquidazione dell'Agenzia Torino 2006).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
      2. La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma dell'articolo 13, comma 1-bis, della citata legge n. 285 del 2000.

Art. 140.
(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche).

      1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.
      2. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.
      3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 1.
      4. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 1, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.
      5. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 4, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 4, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.
      6. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 4 e 5 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

Art. 141.
(Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti e dei trasferimenti correnti per le imprese).

      1. A decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo. L'articolo 46 della citata legge n. 448 del 2001 cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.
      2. A decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere efficacia. Le disponibilità dei fondi da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese, di cui ai predetti commi, sono destinate alle finalità di cui alle disposizioni normative indicate nell'elenco 3 della medesima legge n. 266 del 2005.

Art. 142.
(Riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di ricognizione).

      1. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le parole: «settimo esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo esercizio successivo».
      2. Con cadenza triennale, a partire dall'anno 2008, e con le modalità di cui al comma 3, si provvede all'analisi ed alla valutazione dei residui passivi propri di conto capitale di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati dall'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
      3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione dei residui passivi di cui al comma 2, da attuare in sede di Conferenza permanente prevista dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e da concludere entro il 30 aprile, con l'individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i presupposti di cui al medesimo comma 2, si dovrà procedere alla eliminazione.
      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato l'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del comma 3, che sono conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione dei fondi è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 143.
(Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale).

      1. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), le autorità portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.
      2. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 1 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale.
      3. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al comma 2 comporta che, nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 144.
(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei conti).

      1. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
      2. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale indispensabile per competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma.
      3. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 2.
      4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento del limite di cui al comma 2 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 2, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 2, primo periodo. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito.
      5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.
      6. A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai commi 4 e 5 si applicano senza eccezione le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al comma 2.
      7. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI radiotelevisione italiana Spa sono rese note alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
      8. Il primo, secondo e terzo periodo dell'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.
      9. Gli atti delle amministrazioni dello Stato, comportanti spese ai sensi del comma 2 del presente articolo, sono trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
      10. Il presidente della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato accerta, prima della registrazione o della ricusazione del visto, l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito web dell'amministrazione. Il visto è comunque ricusato nel caso di mancata pubblicazione.
      11. Le disposizioni dei commi 9 e 10 costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
      12. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».
      13. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      14. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
      15. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 14 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.
      16. Dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al quarto periodo del presente comma sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in uno degli uffici del Ministero presso cui presta servizio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, tra gli uffici e le strutture di cui al primo periodo, quelli per i quali sussistono contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.
      17. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.
      18. L'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato. I componenti già nominati in attuazione della predetta disposizione alla data del 1o ottobre 2007 rimangono in carica fino alla fine del mandato. I componenti nominati successivamente cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge, terminando dalla medesima data ogni corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
      19. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione del presente articolo con quelle in atto già svolte, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell'Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.
      20. A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti.
      21. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico».
      22. All'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007»;

          b) le parole: «nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2008».

Capo XXX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 145.
(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni).

      1. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».
      2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      3. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

      «Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi.
      2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.
      3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.
      5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
      6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.
      7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.
      8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.
      9. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      10. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».

      4. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 35 per cento.
      5. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in sede di contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.
      6. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le amministrazioni di cui al comma 5 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.
      7. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.
      8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui all'articolo 149, comma 4.

Art. 146.
(Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze).

      1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.
      2. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

      «5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».

      3. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543,» sono soppresse.
      4. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
      5. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:

          a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;

          b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

      6. Le amministrazioni di cui al comma 5 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.
      7. Entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

          a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 5 e 6, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

      8. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 7, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 7, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 7, lettera b).
      9. Per le finalità di cui ai commi da 5 a 8, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
      10. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 4, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 4.
      11. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 per lo stesso personale della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.
      12. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.
      13. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.
      14. Per l'anno 2010, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.
      15. Le assunzioni di cui al comma 14 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      16. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l'anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 14 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
      17. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2011».
      18. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.
      19. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
      20. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e librari, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive cento unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
      21. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi 19 e 20 del presente articolo nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
      22. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 19 a 21, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.
      23. Allo scopo di assicurare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali e di amministrazione generale, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 426 e 427 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differita al 1o gennaio 2010. Il regolamento di cui al comma 427 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicura in ogni caso la permanenza della direzione territoriale dell'economia e delle finanze e della ragioneria territoriale dello Stato nelle province con una popolazione superiore a 250.000 abitanti.
      24. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
      25. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 3) della lettera c), le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483».

      26. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:

          a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;

          b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;

          c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.

      27. L'indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 26 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006.
      28. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 26, lettera a).
      29. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale di posizione economica C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvede all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato.
      30. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

          a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

          b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

          c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».

      31. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

          a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

          b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento».

Art. 147.
(Estensione del diritto al collocamento obbligatorio).

      1. Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

Art. 148.
(Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

      1. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.
      2. Gli accordi di cui al comma 1 definiscono modalità e criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.
      3. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 1, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 1 vengono definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
      4. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 1, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 2, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 1 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
      5. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituita la banca dati informatica finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
      6. La banca dati di cui al comma 5 costituisce base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 149.
(Integrazione di risorse per rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse per rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco).

      1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.
      2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, per il personale docente del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.
      3. Per le finalità indicate al comma 1, le risorse previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
      4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 3 sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.
      5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 3, al fine di migliorare l'operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      6. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.
      7. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
      8. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 6 e 7, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente, 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università, ricompresi nel fondo di cui all'articolo 96, comma 1, della presente legge.
      9. Le somme indicate ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      10. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
      11. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
      12. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
      13. Le somme di cui ai commi 11 e 12, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      14. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle università, incluso quello di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui all'articolo 96, comma 1, della presente legge. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 150.
(Fondi speciali e tabelle).

      1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010, restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
      2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
      3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
      4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
      5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
      6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2008, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
      7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

Art. 151.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

      1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
      2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
      3. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.
      4. La presente legge entra in vigore il 1o  gennaio 2008.

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Tabella 1
(Articolo 52, comma 2)

 
Fonte
Coefficiente
1 Eolica
1,00
1-bis Eolica offshore  
1,10
2 Solare **   
**
3 Geotermica  
0,90
4 Moto ondoso e maremotrice  
1,80
5 Idraulica  
1,00
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo  
1,10
7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *   
*
7-bis Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo *   
*
8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente  
0,80

        * È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.
        ** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Tabella 2
(Articolo 52, comma 3)

 
Fonte
Entità della tariffa
(euro cent/kWh)
1 Eolica  
22
2 Solare **   
**
3 Geotermica  
20
4 Moto ondoso e maremotrice  
34
5 Idraulica diversa da quella del punto precedente  
22
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo  
22
7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *   
*
8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente  
18

        * È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.
        ** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.


Elenco n. 1.
(Articolo 131, comma 1)

Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate

2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
        Regio decreto 5 dicembre 1938, n. 1928.
        Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, articolo 1.
        Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60, articolo 3.
        Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, articolo 44.
        Legge 1o dicembre 1986, n. 831, articolo 8.
        Legge 23 dicembre 1986, n. 898, articolo 3, comma 7.
        Legge 25 febbraio 1992, n. 215.
        Legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 4, comma 10-quinquies.
        Legge 13 luglio 1999, n. 226, articolo 8, comma 8-bis.
        Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 2.
        Legge 6 marzo 2001, n. 64, articolo 11, comma 1, lettera c).
        Legge 23 novembre 2001, n. 410, articolo 4.
        Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 2, comma 49.
        Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 27, comma 4.
        Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, articolo 10, comma 35.
        Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 166.
        Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 84.
        Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
        Legge 15 giugno 1984, n. 246, articolo 5.
        Legge 10 marzo 1986, n. 61, articolo 4.
        Legge 5 marzo 1990, n. 46, articolo 8.
        Legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 20.
        Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, articolo 4, comma 7.
        Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 47.
        Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, articolo 14.
        Legge 12 dicembre 2002, n. 273, articolo 32.
        Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 86, comma 3, e articolo 60, comma 3.
        Legge 23 agosto 2004, n. 239, articolo 1, comma 110.
        Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 337.

4. MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
        Legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 16.

5. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
        Legge 12 ottobre 1956, n. 1214, articolo 2.
        Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, articolo 126.

8. MINISTERO DELL'INTERNO
        Legge 27 ottobre 1973, n. 628, articolo 3.
        Legge 15 novembre 1973, n. 734, articoli 6 e 8.
        Legge 7 agosto 1990, n. 232, articolo 18.
        Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 101, comma 4.
        Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, articolo 9, comma 2.
        Decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, articolo 3, comma 2.
        Legge 16 giugno 1998, n. 191, articolo 2, comma 32.
        Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, commi 1 e 2.
        Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11.

9. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
        Legge 13 marzo 1993, n. 59, articolo 9, comma 2.
        Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 26, comma 5.
        Legge 30 aprile 1999, n. 136, articolo 27, comma 1.
        Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 114, comma 1.

11. MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
        Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 47.
        Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 41.
        Decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, articolo 6.

12. MINISTERO DELLA DIFESA
        Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 12, commi 4, 6 e 7.
        Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, articolo 21.
        Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, articolo 9, comma 2.
        Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 43, comma 16.

13. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
        Legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 17, comma 3.
        Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, articolo 4, commi 5, 7 e 8; decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 1997, n. 31492, articoli 1 e 2.
        Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 59, comma 2.
        Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 93, comma 8.

14. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
        Legge 30 marzo 1965, n. 340, articolo 2.
        Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 83.
        Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8.
        Legge 12 luglio 1999, n. 237, articolo 4, comma 2.
        Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articolo 117.
        Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, articolo 4, comma 3.
        Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110.

15. MINISTERO DELLA SALUTE
        Legge 29 dicembre 1990, n. 407, articolo 5, comma 12.
        Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, articolo 11, e decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 50, articolo 10.
        Decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, articolo 8, comma 3.
        Decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, articolo 5, comma 2, lettera a).
        Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 92, comma 5.
        Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, articolo 18, comma 3.

16. MINISTERO DEI TRASPORTI
        Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, articoli 21, 37 e 44.
        Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 5, e decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, articolo 14.
        Legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63.
        Legge 20 dicembre 1974, n. 684, articolo 13.
        Legge 14 giugno 1989, n. 234, articolo 24.
        Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 101 e 208.
        Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 47.
        Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, articolo 5.
        Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, articolo 63.


Allegato A
(Articolo 134, comma 3)

1.    Ente italiano montagna (EIM) - Istituito con legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1279.

2.    Istituto agronomico per l'Oltremare (IAO) - Istituito con regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1939, n. 737.

3.    Unione italiana di tiro a segno (UITS) - Istituita con regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143.

4.    Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) - Istituita con regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261.

5.    Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) - Istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005.

6.    Ente irriguo umbro toscano - Istituito con legge 18 ottobre 1961, n. 1048.

7.    Unione accademica nazionale (UAN) - Istituita con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2895.

8.    Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» - Istituita con regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, convertito dalla legge 27 dicembre 1937, n. 2254.

9.    Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) - Istituita con regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585.

10.  Ente opere laiche palatine pugliesi - Istituito con regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, convertito dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000.

11.  Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III».

12.  Pio istituto elemosiniere.


Allegato 1
(Articolo 150, comma 7)

MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI DI SPESA
(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)

AMMINISTRAZIONE
Missione
Programma
Esigenze
anni
pregressi
2008
(compresi
anni
pregressi)
2009 2010 Anno
terminale
  (importi in migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  45.000 30.000 30.000  
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia   30.000 15.000 15.000  
Garanzia dei diritti dei cittadini   30.000 15.000 15.000  
1. Legge 24 marzo 2001, n. 89 - Fondo per l'equa riparazione dei danni subiti per violazione del termine di durata ragionevole del processo (17.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2829) 15.000 30.000 15.000 15.000 P
Politiche previdenziali   15.000 15.000 15.000  
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati   15.000 15.000 15.000  
2. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 486 - INPS, INPDAP, INAIL. Ricongiunzione posizioni pregresse personale enti disciolti (18.1.2 - Interventi - cap. 1687) - 15.000 15.000 15.000 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE   423.077 - -  
Politiche previdenziali   423.077 - -  
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati   423.077 - -  
1. Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 43, comma 1 - Oneri derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità (1.1.2 - Interventi - cap. 4345) 3.167 3.167 - - 2008

P = onere permanente.

Segue: Allegato 1

AMMINISTRAZIONE
Missione
Programma
Esigenze
anni
pregressi
2008
(compresi
anni
pregressi)
2009 2010 Anno
terminale
  (importi in migliaia di euro)
2. Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 640, articolo 1 - Oneri per pensionamenti anticipati (1.1.2 - Interventi - cap. 4354) 783 783 - - 2008
3. Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, articolo 23-bis - Rivalutazione delle pensioni riguardanti i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia ed altri oneri pensionistici (1.1.2 - Interventi - cap. 4356) 2.536 2.536 - - 2008
4. Legge 16 luglio 1997, n. 230, articolo 3 - Somma da trasferire al Fondo spedizionieri doganali (1.1.2 - Interventi - cap. 4357) 1.414 1.414 - - 2008
5. Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 43, comma 1 - Quota parte delle prestazioni derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità (1.1.2 - Interventi - cap. 4361) 34.576 34.576 - - 2008
6. Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 3, comma 5 - Sgravi contributivi (1.1.2 - Interventi - cap. 4363) 137.292 137.292 - - 2008
7. Legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 37 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri (1.1.2 - Interventi - cap. 4364) 239.845 239.845 - - 2008
8. Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 166, articolo 4 - Altri interventi in materia previdenziale (1.1.2 - Interventi - cap. 4367) 3.464 3.464 - - 2008
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   25.000 - -  
Giustizia   25.000 - -  
Giustizia civile e penale   25.000 - -  
1. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico in materia di spese di giustizia (1.2.1 - Funzionamento - cap. 1424) 25.000 25.000 - - 2008

Segue: Allegato 1

AMMINISTRAZIONE
Missione
Programma
Esigenze
anni
pregressi
2008
(compresi
anni
pregressi)
2009 2010 Anno
terminale
  (importi in migliaia di euro)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI   153.719 169.744 169.744  
L'Italia in Europa e nel mondo   153.719 169.744 169.744  
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali   153.719 169.744 169.744  
1. Legge 17 agosto 1957, n. 848, articolo 2 - Contributo alle spese ONU (1.4.2 - Interventi - cap. 3393/03) - 153.719 169.744 169.744 P
MINISTERO DELL'INTERNO   1.281 256 256  
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali   1.281 256 256  
Trasferimenti a carattere generale ad enti locali   1.281 256 256  
1. Legge 1o agosto 2003, n. 206, articolo 2 - Ristoro minori entrate ICI: disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori (2.3.2 - Interventi - cap. 1316) 1.025 1.281 256 256 P
Totale   648.077 200.000 200.000  

PROSPETTO DI COPERTURA

Prospetto di Copertura
(Articolo 151, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

  2008 2009 2010
  (importi in milioni di euro)
1) ONERI DI NATURA CORRENTE
Nuove o maggiori spese correnti
Articolato: 10.343 6.749 8.227
Razionalizzazione P.A. 5.661 3.684 3.951
Eccedenze di spesa 623 200 200
Altri interventi 4.030 2.827 4.038
Effetti indotti 28 38 38
Tabella «A» 629 1.246 1.510
Tabella «C» 305 155 615
Minori entrate nette: 1.657 3.905 2.697
Totale oneri da coprire 12.934 12.055 13.048
2) MEZZI DI COPERTURA
Nuove o maggiori entrate
Articolato: 1.839 2.211 4.011
Riduzione spese correnti
Articolato: 2.107 2.531 2.628
Razionalizzazione P.A. 716 914 1.116
Previdenza 549 549 519
Altri interventi 356 804 702
Effetti indotti (effetto netto) 485 263 291
Totale mezzi di copertura 3.946 4.741 6.639

Segue: Prospetto di copertura

  2008 2009 2010
  (importi in milioni di euro)
Utilizzo miglioramento risparmio pubblico 8.988 7.313 6.410
Totale copertura 12.934 12.055 13.048
A - Miglioramento risparmio pubblico a LV 12.882 9.307 26.556
Margine 3.894 1.994 20.147

Risparmio pubblico Assestamento emendato 2007

21.277    
Risparmio pubblico a LV 2008 34.159    
Risparmio pubblico a LV 2009 30.584    
Risparmio pubblico a LV 2010 47.833    

BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in milioni di euro)

  Assestato 2007 +
Decreto-legge
n. 81 del 2007
Iniziali 2008 2009 2010
  Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Competenza
Entrate
30.510 30.510 33.010 33.010 33.010 33.010
Rimborsi IVA
22.400 22.400 28.400 28.400 28.400 28.400
Anticipo concessionari
4.610 4.610 4.610 4.610 4.610 4.610
Tit. III-Fondo Amm.ti titoli di Stato
3.500 3.500 0 0 0 0

Spesa corrente

31.120 31.120 36.360 36.374 36.360 36.160
Rimborsi IVA (compresi i pregressi)
22.400 22.400 28.400 28.400 28.400 28.400
Spese di giustizia
0 0 0 14 0 0
Debiti pregressi Poligrafico dello Stato
0 0 200 200 200 0
Anticipo concessionari
4.610 4.610 4.610 4.610 4.610 4.610
FSN-saldo IRAP
670 670 0 0 0 0
Rimborso imposte dirette pregresse
3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150
Entrate erariali Sicilia e Sardegna
290 290 0 0 0 0

Spesa in conto capitale

8.700 11.886 5.700 5.700 5.700 0
Disavanzi USL
0 3.186 0 0 0 0
Fondo globale
3.000 3.000 0 0 0 0
Rimborso IVA Autovetture
5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 0

Totale spesa

39.820 43.006 42.060 42.074 42.060 36.160
Tab. C - FSN - Irap 2003
- - 830 830 - -
Eccedenza di spesa:
Spese di giustizia (UNEP) - - 25 25 - -

Totale spesa con legge finanziaria

39.820 43.006 42.915 42.929 42.060 36.160


TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

MINISTERI 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze 148.387 766.695 784.452
Ministero del lavoro e della previdenza sociale - 840 838
Ministero della giustizia 57.351 66.574 76.349
Ministero degli affari esteri 67.478 69.244 68.775
Ministero della pubblica istruzione 91.060 - -
Ministero dell'interno 81.043 95.165 95.902
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 355 - -
Ministero per i beni e le attività culturali 17.171 14.589 32.145
Ministero della salute 47.021 44.783 202.045
Ministero dei trasporti 5.417 7.277 10.056
Ministero dell'università e della ricerca 18.415 11.379 11.383

Segue: Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

MINISTERI 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
Ministero della solidarietà sociale 237.393 263.763 321.881
Totale tabella A . . . 771.091 1.340.309 1.603.826
Di cui regolazione debitoria . . . - - -
Di cui limite d'impegno . . . - - -


TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

MINISTERI 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze 260.144 260.156 204.198
Ministero degli affari esteri 3.000 3.000 3.000
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 200 200 200
Ministero per i beni e le attività culturali 10.000 41.888 41.888
Totale tabella B . . . 273.344 305.244 249.286
Di cui regolazione debitoria . . . - - -
Di cui limite d'impegno . . . - - -


TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Presidenza del Consiglio dei ministri
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:
- Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2185)
303.422 257.289 257.289
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115) 453.882 432.963 486.211
Totale missione 757.304 690.252 743.500
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (2.1.2 - Interventi - cap. 2820) 8.636 8.803 8.803

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:
- Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (2.3.6 - Investimenti - cap. 7513/P)
5.250 5.347 5.347
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive:
- Art. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (2.4.2 - Interventi - cap. 2701)
830.000 - -
Totale missione 843.886 14.150 14.150
L'Italia in Europa e nel mondo
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2 - Interventi - cap. 1539) 274 280 280

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale
Legge n. 81 del 1986: Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunità europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lomè l'8 dicembre 1984, nonché dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985 (3.2.2 - Interventi - cap. 1647) 350.000 350.000 350.000
Totale missione 350.274 350.280 350.280
Soccorso civile
Protezione civile
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
- Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7446/P)
218.761 222.852 222.852
- Art. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7446/P) 78.726 80.346 80.346

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile:
- Art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (6.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2184)
39.341 40.101 40.101
- Art. 3: Attività e compiti di protezione civile (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7447) 535.168 391.294 391.294
Totale missione 871.996 734.593 734.593
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sostegno al settore agricolo
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1.2 - Interventi - cap. 1525) 249.281 253.212 253.212
Totale missione 249.281 253.212 253.212
Diritto alla mobilità
Sostegno allo sviluppo del trasporto
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee:
- Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1.2 - Interventi - cap. 1723)
3.762 3.834 3.834
Totale missione 3.762 3.834 3.834

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
Comunicazioni
Sostegno dell'editoria
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2183 e 11.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7442) 381.954 336.369 331.369
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2.2 - Interventi - cap. 1575) 3.838 3.912 3.912
Totale missione 385.792 340.281 335.281
Ricerca e innovazione
Ricerca di base e applicata
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:
- Art. 4: Istituzione Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (12.1.2 - Interventi - cap. 1707/P)
16.312 16.627 16.627
Totale missione 16.312 16.627 16.627

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia
Protezione sociale per particolari categorie
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corrisponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (17.1.6 - Investimenti - cap. 7256) 24.948 25.461 25.461
Garanzia dei diritti dei cittadini
Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.2.2 - Interventi - cap. 1733) 21.591 21.959 21.959
Sostegno alla famiglia
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
- Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2102)
280.000 280.000 280.000
Promozione dei diritti e delle pari opportunità
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio      

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
- Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2108)
45.000 45.000 5.000
Totale missione 371.539 372.420 332.420
Politiche previdenziali
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
- Art. 74, comma 1: Previdenza complementare dipendenti pubblici (18.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2156)
133.376 135.951 135.951
Totale missione 133.376 135.951 135.951
Politiche economico-finanziarie e di bilancio
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.1.2 - Interventi - cap. 3935) 14.489 14.769 14.769

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (1.1.2 - Interventi - cap. 3901)
127.539 134.747 134.747
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:
- Art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (1.2.2 - Interventi - cap. 1702)
3.838 3.912 3.912
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.2.2 - Interventi - cap. 1613)
2.123 2.159 2.159
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ (1.2.6 - Investimenti - cap. 7330)
1.665 1.699 1.699
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4.2 - Interventi - cap. 1560) 12.474 12.715 12.715

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):
- Art. 14, comma 1: Accise gas metano (1.5.2 - Interventi - cap. 3823)
95.954 97.806 97.806
Totale missione 258.082 267.807 267.807
Giovani e sport
Attività ricreative e sport
Decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri:
- Art. 1, comma 19, lettera a): Adeguamento struttura Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni in materia di sport (22.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2111 e 22.1.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7450)
176.428 167.825 144.825
Incentivazione e sostegno alla gioventù
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento      

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
- Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2106)
139.700 119.700 119.700
Decreto-legge n. 297 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2007: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio:
- Art. 6, comma 2: Agenzia nazionale per i giovani (22.2.2 - Interventi - cap. 1597)
- - 600
Totale missione 316.128 287.525 265.125
Turismo
Sviluppo e competività del turismo
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (23.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2194) 49.994 50.359 50.359
Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
- Art. 2, comma 98, lettera a): Turismo (23.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2107)
62.604 62.764 62.764
Totale missione 112.598 113.123 113.123

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (24.1.2 - Interventi - cap. 5217) 14.393 14.688 14.688
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.1.2 - Interventi - cap. 1680)
158.526 161.485 161.485
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:
- Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (24.1.2. - Interventi - cap. 1321)
11.795 11.978 11.978
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (24.1.2 - Interventi - cap. 5200) 21.110 21.517 21.517

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:
- Art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (24.1.2 - Interventi - cap. 5223)
3.358 3.423 3.423
Totale missione 209.182 213.091 213.091
Fondi da ripartire
Fondi da assegnare
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3026) 38.738 39.486 39.486
Fondi di riserva e speciali
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:
- Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (25.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3003)
- - -
Totale missione 38.738 39.486 39.486
Totale Ministero 4.918.250 3.832.632 3.818.480

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Competitività e sviluppo delle imprese
Incentivazione per lo sviluppo industriale
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:
- Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (2.1.2 - Interventi - cap. 2275)
21.110 21.517 21.517
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2 - Interventi - cap. 2280)
1.132 1.154 1.154
Totale missione 22.242 22.671 22.671
Ricerca e innovazione
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.1.6 - Investimenti - cap. 7630) 191.908 195.857 195.857
Totale missione 191.908 195.857 195.857
Totale Ministero 214.150 218.528 218.528

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Politiche previdenziali
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:
- Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (1.1.2 - Interventi - cap. 4332)
768 782 782
Totale missione 768 782 782
Politiche per il lavoro
Regolamentazione e vigilanza del lavoro
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):
- Art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (2.1.1 - Funzionamento - cap. 5025)
2.916 2.952 2.952
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 80, comma 4: Formazione professionale (2.2.2 - Interventi - cap. 4161)
1.919 1.956 1.956

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (2.2.6 - Investimenti - cap. 7682)
5.000 5.000 5.000
Totale missione 9.835 9.908 9.908
Totale Ministero 10.603 10.690 10.690
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Giustizia
Amministrazione penitenziaria
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
- Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1.2 - Interventi - cap. - 1768)
4.798 4.890 4.890
Totale missione 4.798 4.890 4.890

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2 - Interventi - cap. 1160)
116 118 118
Totale missione 116 118 118
Totale Ministero 4.914 5.008 5.008
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
L'Italia in Europa e nel mondo
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:
- Art. 12: Mezzi finanziari per il fuzionamento dell'Istituto (1.2.2 - Interventi - cap. 2201)
2.687 2.739 2.739
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2.1 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170 e 1.2.2 - Interventi - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) 742.224 748.923 748.923

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (1.2.2 - Interventi - cap. 2210) 2.207 2.249 2.249
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (1.3.2 - Interventi - cap. 3749) 960 978 978
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (1.3.2 - Interventi - cap. 4052) 268 274 274
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.3.2 - Interventi - capp. 4061, 4063) 2.687 2.739 2.739
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1o giugno 1966 (1.4.2 - Interventi - cap. 4131) 2.399 2.445 2.445
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.4.2 - Interventi - cap. 1163)
5.949 6.064 6.064
Legge n. 91 del 2005: Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA):
- Art. 1, comma 1: Contributo volontario al fondo di cooperazione tecnica dell'AIEA (1.4.2 - Interventi - cap. 3421)
3.454 3.521 3.521

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
Integrazione europea
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea (PESC), relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (1.5.2 - Interventi - cap. 4534) 4.798 4.890 4.890
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali
Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari (1.6.2 - Interventi - cap. 3105) 2.303 2.347 2.347
Totale missione 769.936 777.169 777.169
Totale Ministero 769.936 777.169 777.169
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Ricerca e innovazione
Ricerca per la didattica
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2 - Interventi - cap. 1261)
3.026 3.167 3.167
Totale missione 3.026 3.167 3.167

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
Istruzione scolastica
Istituzioni scolastiche non statali
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963, relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (1.9.2 - Interventi - cap. 2193) 362 370 370
Totale missione 362 370 370
Fondi da ripartire
Fondi da assegnare
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b)): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (5.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 1270/P) 188.208 191.631 191.631
Totale missione 188.208 191.631 191.631
Totale Ministero 191.596 195.168 195.168

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
MINISTERO DELL'INTERNO
Ordine pubblico e sicurezza
Contrasto al crimine
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (3.1.1 - Funzionamento - cap. 2674) 14.981 15.270 15.270
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
- Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.1.1 - Funzionamento - capp. 2668, 2815)
2.879 2.935 2.935
Prevenzione generale e controllo del territorio
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (3.3.1 - Funzionamento - cap. 2543) 14.980 15.270 15.270
Totale missione 32.840 33.475 33.475
Soccorso civile
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995      

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
(articolo 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.2.1 - Funzionamento - cap. 1916) 17.368 17.703 17.703
Totale missione 17.368 17.703 17.703
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1.2 - Interventi - cap. 2309)
506 108 108
Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri:
- Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1.2 - Interventi - cap. 2311)
17.856 17.856 17.856
Totale missione 18.362 17.964 17.964
Totale Ministero 68.570 69.142 69.142

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ricerca e innovazione
Ricerca in materia ambientale
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
- Art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (2.1.2 - Interventi - cap. 3621 e 2.1.6 - Investimenti - cap. 8831)
81.560 83.171 83.171
Totale missione 81.560 83.171 83.171
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.2.2 - Interventi - cap. 1644) 34.269 34.931 34.931
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.5.2 - Interventi - cap. 1646/P) 11.717 11.824 11.828
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari      

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
di fauna e flora minacciati di estinzione (1.5.1 - Funzionamento - capp. 1388, 1389/P) 468 473 473
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2 - Interventi - cap. 1551)
71.836 72.756 72.756
Totale missione 118.290 119.984 119.988
Totale Ministero 199.850 203.155 203.159
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Casa e assetto urbanistico
Politiche abitative
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (2.2.2 - Interventi - cap. 1690) 208.220 212.241 212.241
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):
- Art. 3, comma 108: Fondo per l'edilizia a canone speciale (2.2.2 - Interventi - cap. 1691)
9.791 9.981 9.981
Totale missione 218.011 222.222 222.222
Totale Ministero 218.011 222.222 222.222

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
MINISTERO DELLA DIFESA
Difesa e sicurezza del territorio
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:
- Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (1.1.1 - Funzionamento - cap. 4840)
24.478 24.951 24.951
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2 - Interventi - cap. 1352)
2.988 782 782
Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):
- Art. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell'IHO (1.5.2 - Interventi - cap. 1345)
68 69 69
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari      
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti      

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:
- Art. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (1.6.1 - Funzionamento - cap. 1253)
41.123 41.917 41.917
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
- Art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (1.6.2 - Interventi - cap. 1360) (1.6.6 - Investimenti - cap. 7145)
12.763 13.011 13.011
Totale missione 81.420 80.730 80.730
Totale Ministero 81.420 80.730 80.730
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2 - Interventi - cap. 2200)
5.319 5.421 5.421
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.1.2 - Interventi - cap. 2083) 98.061 99.808 99.808

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.2.1 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418 e 1.2.2 - Interventi - capp. 1476, 1477, 1488)
13.939 14.206 14.206
Totale missione 117.319 119.435 119.435
Totale Ministero 117.319 119.435 119.435
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Ricerca e innovazione
Ricerca in materia di beni e attività culturali
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1 - Funzionamento - capp. 2040, 2041, 2043) 4.080 4.158 4.158
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (2.1.2 - Interventi - cap. 4132) 816 831 831
Totale missione 4.896 4.989 4.989

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Sostegno e vigilanza ad attività culturali
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (1.1.2 - Interventi - cap. 3630) 2.670 2.722 2.722
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2 - Interventi - cap. 3670)
29.458 30.027 30.027
Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO:
- Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (1.1.2 - Interventi - cap. 1442)
- 300 300
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2 - Interventi - capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624 e 1.2.6 - Investimenti - capp. 8570, 8571, 8573, 8721) 516.817 573.242 573.242

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (1.4.1 - Funzionamento - cap. 3610) 2.303 2.347 2.347
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (1.4.1 - Funzionamento - cap. 3611) 1.102 1.123 1.123
Totale missione 552.350 609.761 609.761
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza
Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO:
- Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (3.2.6 - Investimenti - cap. 7305)
- 3.500 3.500
Totale missione - 3.500 3.500
Totale Ministero 557.246 618.250 618.250

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
MINISTERO DELLA SALUTE
Ricerca e innovazione
Ricerca per il settore della sanità pubblica
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:
- Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1.2 - Interventi - cap. 3392)
335.873 340.780 340.780
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2.1.2 - Interventi - cap. 3443) 98.206 99.813 99.813
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (2.1.2 - Interventi - cap. 3447) 64.162 65.401 65.401
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2 - Interventi - cap. 3412)
5.469 5.575 5.575
Totale missione 503.710 511.569 511.569
Tutela della salute
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità (1.1.2 - Interventi - cap. 4320) 19.239 19.611 19.611

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (1.1.2 - Interventi - cap. 3453) 29.746 30.320 30.320
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:
- Art. 1, comma 2: Finanziamento interventi in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo (1.2.2 - Interventi - cap. 5340)
4.934 5.009 5.009
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (1.3.2 - Interventi - cap. 3457) 4.894 4.988 4.988
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:
- Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.4.2 - Interventi - cap. 3458 e 1.4.6 - Investimenti - cap. 7230)
44.305 45.161 45.161
Totale missione 103.118 105.089 105.089
Totale Ministero 606.828 616.658 616.658

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
MINISTERO DEI TRASPORTI
Ordine pubblico e sicurezza
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (2.1.1 - Funzionamento - cap. 2121) 5.906 5.990 5.990
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- Art. 2, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (Legge n. 41 del 1982) (2.1.1 - Funzionamento - cap. 2179)
1.984 1.996 1.996
Totale missione 7.890 7.986 7.986
Diritto alla mobilità
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.4.2 - Interventi - cap. 1952)
336 342 342

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (1.4.2 - Interventi - cap. 1921) 61.410 62.596 62.596
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (1.7.2 - Interventi - cap. 1850) 614 626 626
Totale missione 62.360 63.564 63.564
Ricerca e innovazione
Ricerca nel settore dei trasporti
Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):
- Art. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell'INSEAN (3.1.2 - Interventi - cap. 1801/P)
6.838 6.912 6.912
Totale missione 6.838 6.912 6.912
Totale Ministero 77.088 78.462 78.462

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
L'Italia in Europa e nel mondo
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica
Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (3.1.6 - Investimenti - cap. 7291) 4.602 4.697 4.697
Totale missione 4.602 4.697 4.697
Ricerca e innovazione
Ricerca scientifica e tecnologica di base
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.2.2 - Interventi - cap. 1679)
9.588 9.804 9.804
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (2.2.6 - Investimenti - cap. 7236) 1.813.955 1.846.777 1.846.777
Totale missione 1.823.543 1.856.581 1.856.581

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
Istruzione universitaria
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (1.1.2 - Interventi - cap. 1709) 11.333 11.484 11.484
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (1.1.2 - Interventi - cap. 1695) 153.931 146.711 146.711
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:
- Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (1.1.6 - Investimenti - cap. 7273/P)
31.332 31.977 31.977
Sistema universitario e formazione post-universitaria
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (1.3.2 - Interventi - cap. 1690) 93.453 95.792 95.792
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (1.3.2 - Interventi - cap. 1692) 130.223 132.738 132.738
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:
- Art. 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (1.3.2 - Interventi - cap. 1694)
6.907.998 7.039.825 7.039.825
Totale missione 7.328.270 7.458.527 7.458.527
Totale Ministero 9.156.415 9.319.805 9.319.805

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia
Assistenza sociale, promozione dei diritti e misure di sostegno per particolari categorie sociali - Trasferimenti ad enti territoriali, previdenziali e assistenziali
Legge n. 285 del 1997: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza:
- Art. 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (1.1.2 - Interventi - cap. 3527)
44.467 44.467 44.467
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:
- Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (1.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3671)
1.603.074 1.308.437 1.308.987
Totale missione 1.647.541 1.352.904 1.353.454
Totale Ministero 1.647.541 1.352.904 1.353.454

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Promozione del made in Italy
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.2.2 - Interventi - cap. 2500)
36.450 36.760 36.760
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:
- Art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (1.2.2 - Interventi - cap. 2530)
104.035 95.851 95.851
- Art. 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (1.2.2 - Interventi - cap. 2531) 79.683 80.835 80.835
Totale missione 220.168 213.446 213.446
Totale Ministero 220.168 213.446 213.446
Totale Generale 19.059.905 17.933.404 17.919.806


TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI interventi
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI
TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella - indicate, per ciascuna missione, secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché l'eventuale settore della tabella F in cui si riflettono.

Tabella D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
L'Italia in Europa e nel mondo
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:
- Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (3.1.6 - Investimenti - cap. 7493) (Settore n. 27)
3.200.000 2.000.000 300.000
Totale missione 3.200.000 2.000.000 300.000
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma      

Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:
- Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.1.6 - Investimenti - cap. 7439) (Settore n. 21)
20.000 - -
Totale missione 20.000 - -
Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
- Art. 11-quaterdecies, comma 20: Diga foranea di Molfetta (1.5.6 - Investimenti - cap. 7157)

2.000 - -
Opere pubbliche e infrastrutture
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (10.1.6 - Investimenti - cap. 7464) (Settore n. 17)
- - 1.600.000
Totale missione 2.000 - 1.600.000

Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010
  (migliaia di euro)
Politiche per il lavoro
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (2.2.6 - Investimenti - cap. 7202) (Settore n. 27)
800.000 - -
Totale missione 800.000 - -
Sviluppo e riequilibrio territoriale
Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delllo Stato (legge finanziaria 2003):
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (5.3.6 - Investimenti - cap. 8425) (Settore n. 4)
1.100.000 7.400 11.700
Totale missione 1.100.000 7.400 11.700
Totale generale 5.122.000 2.007.400 1.911.700


TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.


N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella - indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché l'eventuale settore di riferimento nella tabella F.


TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella - indicate, per ciascuna missione, nei vari programmi, secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).
I limiti di impegno figurano nella tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.
La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, né l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.
Per quanto sopra la tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.
Nella colonna «Limite impegno» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

     1) non impegnabili le quote degli anni 2009 ed esercizi successivi;

     2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2009 e successivi;

     3) interamente impegnabili le quote degli anni 2009 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2007 e quelli derivanti da spese di annualità.


ELENCO MISSIONI

  3. - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
  4. - L'Italia in Europa e nel mondo
  5. - Difesa e sicurezza del territorio
  6. - Giustizia
  7. - Ordine pubblico e sicurezza
  8. - Soccorso civile
  9. - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
10. - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
11. - Competitività e sviluppo delle imprese
12. - Regolazione dei mercati
13. - Diritto alla mobilità
14. - Infrastrutture pubbliche e logistica
15. - Comunicazioni
17. - Ricerca e innovazione
18. - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19. - Casa e assetto urbanistico
23. - Istruzione universitaria
26. - Politiche per il lavoro
28. - Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. - Politiche economico-finanziarie e di bilancio
32. - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
33. - Fondi da ripartire


INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

  1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
  2. - Interventi a favore delle imprese industriali
  3. - Interventi per calamità naturali
  4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
  5. - Credito agevolato al commercio
  6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
  7. - Provvidenze per l'editoria
  8. - Edilizia residenziale e agevolata
  9. - Mediocredito centrale - SIMEST spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi


N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 7, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 26.


Tabella F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore
Economia e finanze
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:
- Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Settore n. 6) Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia (2.1.6 - Investimenti - cap. 7490)
5.000 5.000 - -   3
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
- Art. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (2.1.6 - Investimenti - cap. 7499)
160.102 160.102 - -    
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 893: Fondo investimenti enti locali (Settore n. 27) Interventi diversi (2.1.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7448)
15.000 15.000 - -   3
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali
Interno
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994:
(Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 - Investimenti - cap. 7232)
116.203 116.203 - -   3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:
- Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo
(Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 - Investimenti - cap. 7239)
100.000 100.000 - -   3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 27: Fornitura gratuita libri di testo
(Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 - Investimenti - cap. 7243)
103.291 103.291 - -   3
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale
Economia e finanze
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
- Art. 5, comma 3-bis: Contributo RCA Sicilia
(Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 - Investimenti - cap. 7517)
86.000 86.000 86.000 972.000 2023 3
- Art. 5, comma 3-ter: Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana
(Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 - Investimenti cap. 7507/p)
10.000 10.000 10.000 120.000 2022 3
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
- Art. 1, comma 114, terzo periodo: Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana
(Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 - Investimenti - cap. 7507/p)
10.000 10.000 10.000 110.000 2020 3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 833: Regione siciliana
(Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 - Investimenti - cap. 7507/p)
60.000 60.000 - -   3
Totale missione 665.596 665.596 106.000 1.202.000    
L'Italia in Europa e nel mondo
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale
Affari esteri
Legge n. 182 del 2002: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere generale del Consiglio atlantico a Bruxelles:
- Art. 1, comma 1: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere generale del Consiglio atlantico a Bruxelles
(Settore n. 27) Interventi diversi (1.4.6 - Investimenti - cap. 7247)
1.026 - - -    
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
Economia e finanze
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:
- Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
(Settore n. 27) Interventi diversi (3.1.6 - Investimenti - cap. 7493)
8.898.000 6.897.500 5.298.000 -   3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
- Art. 1, comma 98: Iniziativa G8 per la cancellazione del debito dei Paesi poveri
(Settore n. 27) Interventi diversi (3.2.6 - Investimenti - cap. 7259)
4.000 - - -    
Totale missione 8.903.026 6.897.500 5.298.000 -    
Difesa e sicurezza del territorio
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari
Difesa
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
- Art. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico
(Settore n. 27) Interventi diversi (1.6.6 - Investimenti - cap. 7129)
6.992 6.992 6.992 16.126 2011 3
Totale missione 6.992 6.992 6.992 16.126    
Giustizia
Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile
Giustizia
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):
- Art. 46, comma 1: Fondo unico per gli investimenti
(Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (1.4.6 - Investimenti - cap. 7020)
130.000 100.000 - -    
Totale missione 130.000 100.000 - -    

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Ordine pubblico e sicurezza
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
- Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza
(Settore n. 27) Interventi diversi (5.1.6 - Investimenti - capp. 7833, 7834)
14.380 14.380 14.380 143.800 2020 3
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
Trasporti
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 978: Potenziamento infrastrutture Corpo delle capitanerie di porto
(Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle Capitanerie di porto (2.1.6 - Investimenti - cap. 7885)
3.000 3.000 - -   3
- Art. 1, comma 1039: Potenziamento componente aereonavale Corpo delle capitanerie di porto
(Settore n. 27) Interventi diversi (2.1.6 - Investimenti - cap. 7852)
7.000 7.000 - -   3
Totale missione 24.380 24.380 14.380 143.800    

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Soccorso civile
Interventi per pubbliche calamità
Economia e finanze
Decreto-legge n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006: Definizione e proroga di termini nonché conseguenti disposizioni urgenti:
- Art. 39-duodecies, comma 1: Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici
(Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.1.6 - Investimenti - cap. 7451)
1.000 - - -    
Protezione civile
Economia e finanze
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:
- Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone
(Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p)
18.076 18.076 18.076 126.532 2017 3
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:
- Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi
(Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p)
24.273 24.273 24.273 218.464 2019 3
- Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati
(Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p)
1.549 1.549 1.549 14.463 2019 3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
- Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi
(Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p)
17.043 17.043 17.043 153.388 2019 3
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):
- Art. 4, comma 91: Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002 (limite impegno)
(Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p)
10.000 10.000 10.000 -   3
Decreto-legge n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative:
- Art. 20, comma 1: Proroga e completamento degli interventi a favore dei comuni colpiti da eventi sismici e altre calamità (limite impegno)
(Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p)
5.000 5.000 5.000 -   3
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
- Art. 1, comma 203: Prosecuzione interventi nei territori colpiti da calamità naturali
(Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p)
58.500 58.500 58.500 526.500 2019 3
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:
- Art. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione e bonifica acciaierie Genova-Cornigliano
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7449/p)
5.000 5.000 5.000 45.000 2020 3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
- Art. 11-quaterdecies, comma 1: Giochi del Mediterraneo
(Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7449/p)
2.000 2.000 2.000 22.000 2021 3
- Art. 11-quaterdecies, comma 1: Campionati mondiali di nuoto 2009
(Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7449/p)
2.000 2.000 2.000 24.000 2022 3
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
- Art. 1, comma 100: Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per interventi nei territori colpiti da calamità naturali
(Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p)
26.000 26.000 26.000 260.000 2020 3
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 1292: Campionati mondiali di nuoto Roma 2009 e Giochi del Mediterraneo Pescara 2009
(Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7449/p)
1.500 1.500 1.500 18.000 2022 3
Totale missione 171.941 170.941 170.941 1.408.347    

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione
Politiche agricole alimentari e forestali
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:
- Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi
(Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.1.6 - Investimenti - cap. 7439)
220.000 - - -    
Totale missione 220.000 - - -    
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Gestione risorse energetiche, regolamentazione generale ed autorizzazioni nel settore energetico
Sviluppo economico
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 363: Interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche
(Settore n. 27) Interventi diversi (1.1.6 - Investimenti - cap. 7655)
50.000 50.000 - -   3
Totale missione 50.000 50.000 - -    

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Competitività e sviluppo delle imprese
Incentivazione per lo sviluppo industriale
Sviluppo economico
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
- Art. 1, comma 95: Proseguimento del programma di sviluppo unità navali classe FREMM
(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (2.1.6 - Investimenti - cap. 7485)
135.000 135.000 135.000 1.530.000 2022 3
Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
- Art. 2, comma 77: Fondo per la competitività e lo sviluppo
(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (2.1.6 - Investimenti - cap. 7342/p)
100.000 - - -    
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 876: Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 16 della legge n. 266 del 1997
(Settore n. 27) Interventi diversi (2.1.6 - Investimenti - cap. 7342/p)
40.000 40.000 - -   3
- Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1o contributo quindicennale - scad. 2021)
(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (2.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p)
40.000 40.000 40.000 440.000 2021 3
- Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2o contributo quindicennale - scad. 2022)
(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (2.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p)
40.000 40.000 40.000 480.000 2022 3
- Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (3o contributo quindicennale - scad. 2023)
(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (2.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p)
- 40.000 40.000 520.000 2023 3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
- Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1o contributo quindicennale - scad. 2021)
(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (2.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p)
10.000 10.000 10.000 110.000 2021 3
- Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2o contributo quindicennale - scad. 2022)
(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (2.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p)
30.000 30.000 30.000 360.000 2022 3
- Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (3o contributo quindicennale - scad. 2023)
(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (2.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p)
- 30.000 30.000 390.000 2023 3
- Art. 1, comma 885: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1o contributo quindicennale - scad. 2021)
(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (2.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p)
50.000 50.000 50.000 550.000 2021 3
- Art. 1, comma 885: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2o contributo quindicennale - scad. 2022)
(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (2.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p)
600.000 - - - 2022  
- Art. 1, comma 885: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (3o contributo quindicennale - scad. 2023)
(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (2.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p)
- 450.000 - - 2023  
Riassetti industriali di settore e di area
Sviluppo economico
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:
- Art. 11, comma 9: Interventi reindustrializzazione e promozione industriale
(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (2.3.6 - Investimenti - cap. 7329)
39.000 - - -    

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 903: Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà
(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (2.3.6 - Investimenti - cap. 7490)
35.000 35.000 - -   3
Incentivi alle imprese
Economia e finanze
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):
- Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito
(Settore n. 9) Mediocredito centrale - Simest Spa (8.1.6 - Investimenti - cap. 7005/p)
50.000 50.000 - -   3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:
- Art. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito
(Settore n. 9) Mediocredito centrale - Simest Spa (8.1.6 - Investimenti - cap. 7005/p)
15.523 15.523 15.523 123.890 2011 3
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 228: Contributo per l'acquisto di veicoli a gas metano, GPL, elettrici
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (8.1.6 - Investimenti - cap. 7792)
79.200 79.200 - -   3
- Art. 1, comma 271: Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate
(Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (8.1.6 - Investimenti - cap. 7809)
377.000 763.000 - -   3
- Art. 1, comma 280: Credito d'imposta per spese ricerca ed innovazione
(Settore n. 13) Interventi nel settore della ricerca (8.1.6 - Investimenti - cap. 7811)
419.000 487.000 - -   3
Totale missione 2.059.723 2.294.723 390.523 4.503.890    

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Regolazione dei mercati
Interventi per promuovere la concorrenza
Sviluppo economico
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:
- Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia
(Settore n. 6) Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia (3.2.6 - Investimenti - cap. 7380)
5.000 5.000 - -   3
Totale missione 5.000 5.000 - -    
Diritto alla mobilità
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale
Trasporti
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 1035: Piano nazionale della sicurezza stradale
(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.1.6 - Investimenti - cap. 7391)
53.000 53.000 - -   3
- Art. 1, comma 1036: Sicurezza stradale e informazione agli utenti
(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.1.6 - Investimenti - cap. 7392)
15.000 15.000 - -   3
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario
Trasporti
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 1038: Sicurezza ferroviaria
(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.5.6 - Investimenti - cap. 7140)
15.000 15.000 - -   3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Sviluppo della mobilità locale
Trasporti
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:
- Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone
(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.6.6 - Investimenti - cap. 7250/p)
60.509 60.509 60.509 181.110 2011 3
- Art. 2, comma 10: Parco automobilistico Regione siciliana
(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.6.6 - Investimenti - cap. 7250/p)
516 516 516 1.032 2012 3
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 1016: Trasporto rapido di massa
(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.6.6 - Investimenti - cap. 7400)
10.000 10.000 - -   3
- Art. 1, comma 1031: Mobilità pendolari
(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.6.6 - Investimenti - cap. 7251)
100.000 100.000 - -   3
- Art. 1, comma 1046: Rottamazione traghetti
(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.6.6 - Investimenti - cap. 7613)
24.000 24.000 - -   3
Sostegno allo sviluppo del trasporto
Economia e finanze
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:
- Art. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato Spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova
(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1.6 - Investimenti - cap. 7123/p)
1.808 - - -    

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
- Art. 1, comma 84, primo periodo: Prosecuzione interventi «Sistema alta velocità/alta capacità»
(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1.6 - Investimenti - cap. 7124/p)
185.000 185.000 185.000 1.950.000 2021 3
- Art. 1, comma 84, secondo periodo: Finanziamento delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona
(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1.6 - Investimenti - cap. 7124/p)
15.000 15.000 15.000 150.000 2020 3
- Art. 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato Spa
(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1.6 - Investimenti - cap. 7122/p)
176.000 3.500.000 3.150.000 10.907.596 2011 3
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 964: Sistema AV/AC Torino-Milano-Napoli
(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1.6 - Investimenti - cap. 7124/p)
1.300.000 1.600.000 400.000 400.000 2021  
- Art. 1, comma 965: Raddoppio intero tracciato linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese)
(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1.6 - Investimenti - cap. 7123/p)
24.000 - - -    
- Art. 1, comma 974: Investimenti rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1.6 - Investimenti - cap. 7122/p)
1.600.000 - - -    
- Art. 1, comma 1026: ANAS
(Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (9.1.6 - Investimenti - cap. 7372)
1.560.000 1.560.000 - - 2009  
Totale missione 5.139.833 7.138.025 3.811.025 13.589.738    

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche
Infrastrutture
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
- Art.1, comma 78: Rifinanziamento legge n. 166 del 2002, interventi infrastrutture
(Settore n. 27) Interventi diversi (1.3.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7060/p)
143.270 143.270 143.270 2.079.000 2021 3
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (1o contributo quindicennale - scad. 2021)
(Settore n. 27) Interventi diversi (1.3.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7060/p)
93.500 93.500 93.500 1.028.500 2021 3
- Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (2o contributo quindicennale - scad. 2022)
(Settore n. 27) Interventi diversi (1.3.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7060/p)
98.500 98.500 98.500 1.182.000 2022 3
- Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (3o contributo quindicennale - scad. 2023)
(Settore n. 27) Interventi diversi (1.3.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7060/p)
- 98.500 98.500 1.280.500 2023 3
Sistemi ferroviari locali
Infrastrutture
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:
- Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino
(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.4.6 - Investimenti - cap. 7562)
10.876 18.076 - -   3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
- Art. 1, comma 949: Roma capitale
(Settore n. 25) Sistemazione aree urbane (1.4.6 - Investimenti - cap. 7369)
40.375 32.300 - -   3
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici
Infrastrutture
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (articolo 1)
(Settore n. 27) Interventi diversi (1.5.6 - Investimenti - cap. 7156)
15.494 15.494 15.494 123.948 2018 1
Sistemi stradali e autostradali
Infrastrutture
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona
(Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.7.6 - Investimenti - cap. 7483)
6.329 6.329 6.329 69.976 2016 3
- Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna
(Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.7.6 - Investimenti - cap. 7484)
6.329 6.329 6.329 69.976 2016 3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:
- Art. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali
(Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.7.6 - Investimenti - cap. 7485)
23.334 23.334 23.334 366.500 2017 3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
- Art. 1, comma 452: Interventi strutturali viabilità Italia-Francia
(Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.7.6 - Investimenti - cap. 7481)
3.000 5.000 5.000 30.000 2016 3
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
- Art. 1, comma 136: Spese per il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al polo esterno della Fiera di Milano
(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.7.6 - Investimenti - cap. 7499)
10.000 - - -    
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 981: Pedemontana di Formia
(Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.7.6 - Investimenti - cap. 7501)
5.000 5.000 5.000 55.000 2021 3
Opere pubbliche e infrastrutture
Economia e finanze
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica
(Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (10.1.6 - Investimenti - cap. 7464)
784.000 1.520.000 2.800.000 -   3
Totale missione 1.240.007 2.065.632 3.295.256 6.285.400    

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Comunicazioni
Radiodiffusione sonora e televisiva
Comunicazioni
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 927: Fondo per il passaggio al digitale
(Settore n. 27) Interventi diversi (1.1.6 - Investimenti - cap. 7596)
40.000 40.000 - -   3
Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche
Comunicazioni
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003):
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree
(Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (1.2.6 - Investimenti - cap. 7230)
30.000 - - -    
Totale missione 70.000 40.000 - -    
Ricerca e innovazione
Ricerca scientifica e tecnologica applicata
Università e ricerca
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree
(Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1.6 - Investimenti - capp. 7308, 7320)
60.000 60.000 60.000 90.000 2011 3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Ricerca scientifica e tecnologica di base
Università e ricerca
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree
(Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.2.6 - Investimenti - cap. 7245)
40.000 40.000 40.000 41.070 2011 3
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale
Sviluppo economico
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 841: Fondo per la competitività e lo sviluppo
(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (4.1.6 - Investimenti - cap. 7445)
360.000 360.000 - -   3
Ricerca di base e applicata
Economia e finanze
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 892: Progetti per la società dell'informazione
(Settore n. 27) Interventi diversi (12.1.6 - Investimenti - cap. 7579)
10.000 10.000 - -   3
Totale missione 470.000 470.000 100.000 131.070    

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile
Economia e finanze
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- Art. 28: Metanizzazione comuni montani Centro-Nord
(Settore n. 27) Interventi diversi (13.1.6 - Investimenti - cap. 7151/p)
3.165 5.165 - -   3
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
- Art. 1, comma 352: Fondo per l'efficienza energetica
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (13.1.6 - Investimenti - cap. 7076)
15.000 15.000 - -   3
Totale missione 18.165 20.165 - -    
Casa e assetto urbanistico
Edilizia abitativa e politiche territoriali
Economia e finanze
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
- Art. 1, comma 28: Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (14.1.6 - Investimenti - cap. 7536)
96.050 - - -    

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Politiche abitative
Infrastrutture
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 1154: Piano straordinario di edilizia residenziale pubblica
(Settore n. 8) Edilizia residenziale e agevolata (2.2.6 - Investimenti - cap. 7439)
30.000 30.000 - -   3
Politiche urbane e territoriali
Infrastrutture
Decreto-legge n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006: Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti:
- Art. 39-undecies, comma 1: Interventi per la ricostruzione del Belice
(Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.3.6 - Investimenti - cap. 7386/p)
5.000 - - -    
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 949: Roma capitale
(Settore n. 25) Sistemazione aree urbane (2.3.6 - Investimenti - cap. 7657)
172.125 137.700 - -   3
- Art. 1, comma 1010: Autorizzazione di spesa per concessione contributi edilizia privata nel Belice
(Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.3.6 - Investimenti - cap. 7386/p)
30.000 50.000 - - 2009  
Totale missione 333.175 217.700 - -    

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Istruzione universitaria
Sistema universitario e formazione post-universitaria
Università e ricerca
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria
(Settore n. 23) Università (compresa edilizia) (1.3.6 - Investimenti - cap. 7304)
10.000 - - -    
Totale missione 10.000 - - -    
Politiche per il lavoro
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione
Lavoro e previdenza sociale
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione
(Settore n. 27) Interventi diversi (2.2.6 - Investimenti - cap. 7202)
898.000 65.600 - -   3
Sostegno al reddito
Lavoro e previdenza sociale
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione
(Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 - Investimenti - cap. 7206)
98.000 65.600 - -   3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Lavoro e previdenza sociale
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione
(Settore n. 27) Interventi diversi (2.4.6 - Investimenti - cap. 7207)
49.000 32.800 - -   3
Totale missione 1.045.000 164.000 - -    
Sviluppo e riequilibrio territoriale
Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo
Sviluppo economico
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree
(Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (5.1.6 - Investimenti - cap. 8349)
131.964 290.460 290.460 1.709.383 2015 3
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 340: Misure a sostegno delle zone franche urbane
(Settore n. 27) Interventi diversi (5.1.6 - Investimenti - cap. 8430)
35.000 35.000 - -   3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate
Sviluppo economico
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree
(Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (5.2.6 - Investimenti - cap. 8348)
1.319.640 2.904.600 2.904.600 17.093.826 2015 3
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 340: Misure a sostegno delle zone franche urbane
(Settore n. 27) Interventi diversi (5.2.6 - Investimenti - cap. 8352)
15.000 15.000 - -   3
Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate
Sviluppo economico
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree
(Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (5.3.6 - Investimenti - cap. 8425)
3.047.196 7.094.340 3.831.280 41.243.571 2015 3
Totale missione 4.548.800 10.339.400 7.026.340 60.046.780    

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
- Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza
(Settore n. 27) Interventi diversi (1.3.6 - Investimenti - capp. 7849, 7850)
25.620 25.620 25.620 256.200 2020 3
Totale missione 25.620 25.620 25.620 256.200    
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
Economia e finanze
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (24.1.6 - Investimenti - cap. 7335)
32.817 32.817 32.817 295.353 2019 3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Infrastrutture
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 922: Progetti informatici
(Settore n. 27) Interventi diversi (3.2.6 - Investimenti - cap. 7122)
4.200 4.200 - -   3
Beni e attività culturali
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:
- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse
(Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (3.2.6 - Investimenti - cap. 7222)
20.000 - - -    
Totale missione 57.017 37.017 32.817 295.353    
Fondi da ripartire
Fondi da assegnare
Ambiente e tutela del territorio e del mare
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo:
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (4.1.6 - Investimenti - cap. 7090)
265.000 265.000 - -   3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2008 2009 2010 2011
e successivi
Anno
terminale
Limite
impegno
  (migliaia di euro)
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:
- Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (4.1.6 - Investimenti - cap. 7090)
100.000 100.000 - -   3
Politiche agricole alimentari e forestali
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):
- Art. 46, comma 4: Fondo investimenti
(Settore n. 27) Interventi diversi (6.1.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7003)
120.000 170.000 100.000 100.000   3
Totale missione 485.000 535.000 100.000 100.000    
Totale generale 25.679.275 31.267.691 20.377.894 87.978.704    


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