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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3254 |
1) estendere l'obbligo di pubblicità sul web ad una serie di informazioni che sono, ormai ritenute di interesse pubblico, al fine di consentire il controllo dell'opinione pubblica e dei singoli portatori di interessi qualificati sull'operato delle amministrazioni pubbliche e di costituire un effettivo strumento di democrazia: l'elenco dei bandi di gara, delle negoziazioni svolte e degli esiti delle procedure, i bilanci, i bandi di concorso per le assunzioni, le graduatorie, i criteri di selezione per gli incarichi (da leggere in connessione con la disposizione che, nello stesso disegno di legge, ha dettato i criteri procedurali per ogni nomina in amministrazioni pubbliche), i criteri per l'assegnazione di benefìci e di contributi e le relative graduatorie, il trattamento economico degli organi di indirizzo politico-amministrativo, dei dirigenti, dei consulenti e dei membri di commissioni e di collegi;
2) estendere tali obblighi anche alle regioni e agli enti locali, finora obbligati soltanto «nei limiti delle risorse tecnologiche disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa», in quanto, sotto il primo profilo, ormai tutte le regioni e la gran parte degli enti locali hanno un proprio sito istituzionale e, pertanto, l'inserimento e l'aggiornamento di nuovi dati non comportano l'investimento di risorse aggiuntive rispetto a quelle già impiegate; sotto il secondo profilo, la tutela dell'autonomia normativa di tali enti non può impingere nella necessità di salvaguardare interessi primari della collettività attribuiti, proprio per la loro importanza, alla potestà dello Stato, quali la libertà di concorrenza (con riferimento, ad esempio, alla pubblicità delle procedure di gara), il coordinamento informatico dei dati ai diversi livelli di governo, la garanzia di un livello minimo e uniforme di accessibilità, anche telematica, ai servizi delle amministrazioni;
3) estendere alcuni di tali obblighi (e segnatamente quelli relativi alla pubblicità della struttura, delle procedure di gara e di concorso, dei servizi forniti in rete, dei criteri e delle graduatorie per benefìci e contributi, del trattamento economico dei vertici, dei consulenti e degli incaricati) anche alle società controllate dallo Stato, ai gestori e agli incaricati di pubblici servizi.
Vengono fatti salvi i limiti alla divulgazione contenuti nelle normative a tutela dei dati sensibili e della sicurezza e difesa nazionali. Inoltre, la norma prevede l'adeguamento a tali disposizioni per le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti istituzionali, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
Il comma 2 dell'articolo in esame fissa il termine per l'adeguamento alle nuove disposizioni da parte delle amministrazioni, nei limiti delle ordinarie dotazioni di risorse umane, strumentali e finanziarie delle stesse, mentre il comma 3 fissa il termine per l'adeguamento da parte dei gestori e degli incaricati di pubblici servizi. Infine, il comma 4 prevede che il monitoraggio sull'attuazione dell'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, come da ultimo sostituito dall'articolo 4 in oggetto, venga svolto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
L'articolo 5, rubricato «Divieto di finanziamento dei partiti politici e dei gruppi parlamentari da parte di società concessionarie di servizi pubblici», sostituisce il primo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, recante «Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici», estendendo alle società concessionarie di servizi pubblici, nonché ai soggetti da queste controllati ovvero
1. Nei settori connessi con la carica contestualmente ricoperta, non possono esercitare attività professionali o di lavoro autonomo ovvero svolgere funzioni di gestione, comunque denominate, in società o in attività private di rilievo imprenditoriale:
a) gli amministratori di enti locali, di cui all'articolo 77, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel territorio da essi amministrato;
b) gli amministratori, i presidenti, i liquidatori, i sindaci o i revisori, i direttori generali o centrali di associazioni o enti che gestiscono servizi di qualunque genere per conto dello Stato, degli enti locali o delle altre amministrazioni pubbliche, o ai quali lo Stato, gli enti locali o le amministrazioni pubbliche contribuiscono in via ordinaria, direttamente o indirettamente.
2. Non possono svolgere funzioni o ricoprire incarichi di presidente, amministratore, sindaco o revisore né analoghe funzioni di responsabilità, comunque denominate, né assumere incarichi di consulenza di qualsiasi natura in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società partecipate da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o da enti pubblici economici, nonché in enti sottoposti a vigilanza da parte delle medesime amministrazioni pubbliche:
a) i parlamentari nazionali;
b) i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
c) gli amministratori di enti locali, di cui all'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il divieto di cui al comma 2 si estende all'anno successivo alla cessazione dalla carica. Per gli amministratori di enti locali l'estensione del divieto all'anno successivo alla cessazione dalla carica è limitato alle nomine e alle designazioni da parte di organi di governo dell'ente locale presso il quale l'amministratore ha svolto il proprio incarico, di altri enti locali della stessa regione e della regione medesima.
4. Alle disposizioni di cui al comma 2 si applicano le esclusioni di cui all'articolo 1, secondo e terzo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60.
5. Alle incompatibilità relative ad amministratori di enti locali e ai soggetti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano gli articoli 68, 69 e 70 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Alle incompatibilità relative ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 e seguenti della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.
7. Entro trenta giorni dal determinarsi di una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 2, i parlamentari nazionali hanno l'onere di optare fra il mandato parlamentare e la carica incompatibile. Nel caso in cui l'opzione non sia esercitata nel termine stabilito, il mandato non elettivo cessa ed è fatto divieto di corrispondere il relativo compenso.
8. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 2, che versano in una delle situazioni di incompatibilità previste dal medesimo comma 2 hanno l'onere di optare per una delle cariche fra loro incompatibili. In caso di mancato esercizio dell'opzione entro il predetto termine, l'interessato decade dall'incarico non elettivo ed è in ogni caso fatto divieto di corrispondergli il relativo compenso.
1. Tutte le assunzioni di personale da parte di società in cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche congiuntamente, detengono, direttamente o indirettamente, il controllo, sono effettuate attraverso meccanismi che assicurino la trasparenza delle procedure e l'efficace e appropriata selezione dei candidati. A tale fine le procedure di selezione si attengono ai seguenti criteri:
a) puntuale individuazione dei fabbisogni di personale e conseguente redazione dei profili di competenza rispondenti alle esigenze delle posizioni da ricoprire;
b) procedura di sollecitazione pubblica delle candidature che garantisca un grado di conoscibilità commisurato all'ambito territoriale di attività dell'ente;
c) pubblicazione sul sito internet aziendale, in una sezione dedicata e accessibile dello stato e degli esiti della procedura di cui alla lettera b) del presente comma, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 54, comma 1, lettera f), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo sostituito dall'articolo 4 della presente legge.
2. Tutte le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto del principio delle pari opportunità di accesso tra donne e uomini, nonché tra i cittadini dell'Unione europea.
3. Al di fuori dai casi previsti dal comma 1 del presente articolo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione societaria, promuovono l'adozione di procedure di assunzione di personale secondo i criteri stabiliti dai commi 1 e 2 del presente articolo.
1. Anche al fine di attuare il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a pubblicare con le caratteristiche stabilite dall'articolo 53 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il proprio bilancio e il proprio rendiconto di esercizio sul proprio sito istituzionale e a trasmetterlo, in via telematica, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, evidenziando le spese per il funzionamento degli organi, le spese per il personale e le spese per i servizi.
1. Al fine di tutelare la libertà di concorrenza e di attuare il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, nonché di assicurare
«Art. 54. - (Contenuto dei siti delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, delle società assoggettate al controllo pubblico, dei gestori e degli incaricati di pubblici servizi). - 1. I siti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali sensibili, di quella sul segreto di Stato, e con esclusione della divulgazione di notizie lesive alla sicurezza e alla difesa nazionali, contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:
a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento e ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando
e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
f) l'elenco completo di tutti i bandi di gara e di concorso, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ove prevista, le negoziazioni svolte e gli esiti delle relative procedure;
g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima;
h) l'ultimo bilancio, preventivo e consuntivo, entro tre mesi dall'approvazione;
i) i bandi di concorso per le assunzioni, lo stato delle relative procedure e le graduatorie per tutta la durata della loro validità, nonché, in ogni caso, i criteri di selezione per il conferimento di incarichi anche temporanei e le relative graduatorie;
l) i criteri per l'assegnazione di benefìci e di contributi e le relative graduatorie;
m) il trattamento economico degli organi di indirizzo politico-amministrativo, dei dirigenti, dei consulenti e dei membri di commissioni e di collegi.
2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g), entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle amministrazioni pubbliche sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che già dispongono dei propri siti realizzano, nei limiti delle ordinarie dotazioni di risorse umane, strumentali e finanziarie, quanto previsto dall'articolo 54, comma 1, lettere f), h), i), l) e m), del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le società e gli enti previsti dal comma 5 dell'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, realizzano quanto previsto nel medesimo comma 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie assicura la verifica del rispetto e il monitoraggio sull'attuazione dell'articolo 54 del citato codice di cui al
1. L'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società da queste controllate, nonché da parte di soggetti concessionari di servizi pubblici, di soggetti controllati da questi ultimi ovvero di soggetti che controllano concessionari di servizi pubblici, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari».
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dalle leggi 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni, 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, nonché dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, e dal codice dei contratti pubblici
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