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PDL 3199-A

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3199-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PECORARO SCANIO)

di concerto con il ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie

Presentato il 31 ottobre 2007

(Relatore: Camillo PIAZZA)


NOTA:  L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 22 novembre 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3199 e rilevato che:

                esso reca un contenuto omogeneo, limitato alla proroga al 31 marzo 2008 del termine (in scadenza il 30 ottobre 2007) fissato dall'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo n. 59 del 2005 ed alla definizione della relativa disciplina transitoria;

                nel prorogare il citato termine per entrambi gli adempimenti cui esso faceva riferimento (ovvero l'obbligo per gli impianti esistenti di attuare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e l'obbligo di rilasciare la suddetta autorizzazione) si interviene nuovamente su una scadenza già prorogata dall'originaria data del 30 ottobre 2004 per la conclusione dei procedimenti relativi agli impianti esistenti, al 30 aprile 2005 ed, infine, definita al 30 ottobre 2007 come termine ultimo concesso dalle autorità comunitarie agli Stati membri affinché gli impianti esistenti funzionino in maniera conforme alle prescrizioni della direttiva 96/61/CE;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

                alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1 dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare tale disposizione chiarendo che la proroga del termine incide sia sul termine contemplato dal secondo periodo sia su quello previsto dal terzo periodo dell'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo n. 59 del 2005, procedendo conseguentemente ad adeguare la rubrica («Differimento di termine») al titolo del decreto, che correttamente usa il plurale («differimento di termini»);

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire all'espressione «impianti già in esercizio» quella di «impianti esistenti» per la quale l'articolo 2, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n. 59 fornisce una precisa definizione normativa.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3199, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie»,

            ritenuto al riguardo, con riferimento all'articolo 2, comma 1-ter, che la necessità di assicurare il rispetto dei termini previsti dall'articolo 1 del provvedimento integri un caso di assoluta urgenza che autorizza il ricorso alla procedura d'urgenza nell'esercizio dei poteri sostitutivi prevista dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998,

            rilevato che il provvedimento reca norme riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente» che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione rimette alla competenza esclusiva dello Stato,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 180 del 2007, recante «Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale»;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

        esprime

NULLA OSTA
 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, così come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            rilevato che appare imprescindibile, attraverso il differimento recato dal provvedimento, evitare la chiusura dei numerosi impianti, stimati in oltre 8.500, soggetti alla richiesta di autorizzazione integrata ambientale;

            sottolineata la necessità di prevedere misure adeguate per fronteggiare l'inerzia degli organi competenti all'individuazione delle autorità preposte, e valutando quindi positivamente, in ultima istanza, il possibile esercizio da parte delle autorità centrali del potere sostitutivo;

            sollecitando la Commissione competente, in via generale, a valutare la possibilità di prevedere modalità adeguate per evitare eccessivi costi per adempimenti di carattere burocratico a carico delle imprese nella fase di predisposizione delle domande di autorizzazione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            considerato che il provvedimento in esame prevede un'importante proroga in materia di autorizzazione ambientale, valuti la Commissione di merito la possibilità di ampliare parzialmente l'ambito dell'intervento normativo prevedendo anche il differimento del termine di cui all'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «codice ambientale») al fine di porre le imprese interessate nelle condizioni di presentare in tempi congrui le domande di autorizzazione all'esercizio degli impianti di essiccazione ubicati nelle aziende agricole, che soltanto a partire dall'anno passato sono stati assoggettati alle disposizioni sulle emissioni nell'ambiente.

 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3199 Governo, recante conversione in legge del decreto-legge n. 180 del 2007: Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale;

            riconosciuto che l'ampio esame svolto dalla Commissione di merito ha consentito di introdurre, assai opportunamente, una serie di correttivi al testo governativo, intesi a programmare un nuovo e più stringente calendario di adempimenti per gli impianti esistenti, a valorizzare le prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore ed a rafforzare il ricorso ai poteri sostitutivi del Governo, anche attraverso la procedura d'urgenza di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            provveda la Commissione di merito ad inserire una disposizione intesa a porre in capo al Governo l'obbligo di riferire, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, circa l'attuazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie;

            rilevato che il decreto-legge in oggetto risponde alla necessità di ovviare alla scadenza, fissata alla data del 30 ottobre 2007, del termine previsto dall'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per l'adeguamento alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ottenuta dagli impianti soggetti alla disciplina del medesimo decreto legislativo; preso atto che allo stato non risultano conclusi la maggior parte dei relativi procedimenti, con la conseguente impossibilità per le imprese interessate di conformarsi

 

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alle prescrizioni dell'AIA entro la menzionata data, che il presente provvedimento d'urgenza differisce pertanto al 31 marzo 2008;

            considerata l'esigenza di regolare in via transitoria la prosecuzione dell'attività degli impianti contemplati dalla predetta disciplina, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale; valutato altresì la previsione di cui all'articolo 1, comma 1-bis, per cui i gestori degli impianti esistenti presentano la domanda di autorizzazione integrata ambientale entro il 30 gennaio 2008 all'autorità competente ovvero, qualora l'autorità competente non sia stata ancora individuata, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente;

            rilevato che il comma 1-ter dell'articolo 2 autorizza il Governo, al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 1, ad esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5; preso atto che tale previsione risponde all'esigenza di fronteggiare i ritardi nell'espletamento delle suddette procedure connessi anche alla mancata approvazione da parte delle regioni dei piani per la qualità dell'aria;

            considerato, ancorché il profilo esuli dalle specifiche competenze di questa Commissione, che il differimento dei termini prescritti dall'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo n. 59 del 2005, che ha dato attuazione alla direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, potrebbe esporre a procedura di infrazione per violazione della normativa comunitaria le autorità nazionali e regionali;

            rilevato altresì che appare inopportuno anche il differimento ad oltre il 31 ottobre 2007 del termine per la presentazione della richiesta, da parte delle imprese interessate, dell'autorizzazione integrata ambientale, e che eventualmente esporrebbe le autorità competenti alla predetta procedura di infrazione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 7



TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.

Art. 1.

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.

      1. Il decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

            al comma 1, dopo le parole: «"30 ottobre 2007"», sono aggiunte le seguenti: «, ovunque ricorrano,»;

            dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorità competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente".
        1-ter. All'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Differimento di termini».

        All'articolo 2:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto»;

            dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore, ove ne rilevino la necessità al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonché degli articoli 3, 7, come modificato dall'articolo 2-bis del presente decreto, e 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all'adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
        1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Governo

 

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è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5».

        Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 2-bis. - (Ulteriore modifica al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59). - 1. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: "per gli impianti nuovi" sono soppresse.
        Art. 2-ter. - (Relazione al Parlamento). - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per le politiche europee, presenta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto».

 

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Decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007
 

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine massimo di legge che le amministrazioni competenti devono assegnare per l'attuazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale negli impianti esistenti per i quali tale autorizzazione è concessa, nonché disciplinare in via transitoria la prosecuzione dell'attività degli stessi impianti, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Differimento di termine).

Articolo 1.
(Differimento di termini).

        1. All'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: «30 ottobre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».

        1. All'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: «30 ottobre 2007», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».

          1-bis. All'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorità competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente».
          1-ter. All'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

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Articolo 2.
(Normativa transitoria).

Articolo 2.
(Normativa transitoria).

        1. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli impianti già in esercizio, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente o delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate; tali autorizzazioni si ritengono implicitamente prorogate sino alla scadenza del termine fissato dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per l'attuazione delle relative condizioni.

        1. Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

          1-bis. Le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore, ove ne rilevino la necessità al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonché degli articoli 3, 7, come modificato dall'articolo 2-bis del presente decreto, e 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all'adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
          1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Governo è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5.
 

Articolo 2-bis.
(Ulteriore modifica al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59).
 

        1. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: «per gli impianti nuovi» sono soppresse.

 

Articolo 2-ter.
(Relazione al Parlamento).
 

        1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per le politiche europee, presenta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto.


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Articolo 3.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 30 ottobre 2007.

 

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Bersani, Ministro dello sviluppo economico.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.

 


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