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PDL 3226

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3226



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARTINELLO

Modifiche all'articolo 2 della legge 23 agosto 1993, n. 352, in materia di disciplina della raccolta dei funghi epigei

Presentata l'8 novembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende ridisciplinare la materia relativa alla raccolta dei funghi epigei, contenuta nella legge 23 agosto 1993, n. 352, come modificata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con l'obiettivo di snellire, semplificare e sburocratizzare la normativa relativa ad una pratica da sempre esistita (la raccolta dei funghi) e che non ha mai avuto bisogno di particolari regolamentazioni, in quanto è sempre stata svolta, nel corso dei secoli, nel rispetto di sagge consuetudini non scritte ma tramandate di generazione in generazione.
      Negli ultimi decenni, comunque, l'attività di raccolta dei funghi epigei è cresciuta in maniera notevole determinando la necessità di porre in essere delle regole e dei comportamenti al fine di tutelare il territorio e i relativi ecosistemi.
      A tale necessità si è provveduto con l'approvazione della citata legge n. 352 del 1993 e con la successiva emanazione di specifica normativa regionale.
      La presente proposta di legge intende snellire le procedure relative all'autorizzazione alla raccolta di funghi prevedendo che essa sia rilasciata mediante pagamento di un contributo determinato dalla regione.
      Prevedendo l'autorizzazione regionale per la raccolta dei funghi si fa un grande passo avanti nel campo della semplificazione
 

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dei procedimenti, favorendo il cittadino appassionato e attento alla tutela dell'ecosistema.
      Tale autorizzazione permette, infatti, di uniformare le procedure attraverso un unico versamento che autorizza alla raccolta dei funghi epigei sull'intero territorio regionale.
      Attualmente, invece, i tesserini sono rilasciati dagli enti locali esclusivamente per le proprie aree di competenza facendo sì che chi si vuole recare nel territorio di competenza di un altro ente locale, anche se situato nella medesima regione, deve presentare una nuova richiesta ed effettuare un altro pagamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 2 della legge 23 agosto 1993, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità ed i limiti per la raccolta dei funghi epigei, in conformità a quanto disposto dalla presente legge, determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. La raccolta dei funghi epigei è subordinata al pagamento di un contributo determinato da ogni regione, che costituisce autorizzazione alla raccolta e ha validità sul tutto il territorio regionale».


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