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PDL 3292

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3292



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 6 dicembre 2007 (v. stampato Senato n. 1872)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

dal ministro dell'interno
(AMATO)

e dal ministro della giustizia
(MASTELLA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 dicembre 2007
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 1o novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1o NOVEMBRE 2007, N. 181

        All'articolo 1:

            prima del comma 1, sono inseriti i seguenti:

        «01. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "5-bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno da pubblicare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi".

        02. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: "risorse economiche sufficienti," sono inserite le seguenti: "derivanti da fonti lecite e dimostrabili,".
        03. All'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: "risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari," sono inserite le seguenti: "derivanti da fonti lecite e dimostrabili,".
        04. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che costituisce causa di cancellazione anagrafica"»;

            al comma 1:

        dopo la lettera a), è inserita la seguente:

            «a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. I provvedimenti di allontanamento adottati nei confronti di cittadini dell'Unione o di loro familiari, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, nonché per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, come previsto dal presente articolo e dagli articoli 20-bis e 21, non possono essere motivati da ragioni estranee ai comportamenti individuali della persona di cui si dispone l'allontanamento"»;

        la lettera d) è sostituita dalla seguente:

            «d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

        "7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonché i

 

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provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione di cui al comma 5, sono adottati dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a dieci anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni"»;

        la lettera e) è sostituita dalla seguente:

            «e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

        "7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a cinque anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
        7-ter. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare, sia essa cittadino dell'Unione europea o familiare di cittadino dell'Unione europea che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza.
        7-quater. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive

 

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modificazioni, nonché di misure di prevenzione disposte da autorità straniere o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.
        7-quinquies. Il cittadino dell'Unione nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di allontanamento con divieto di reingresso, ai sensi dei commi 7, 7-bis e 7-ter, può presentare domanda di revoca del divieto dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento con divieto di reingresso. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.
        7-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 7, 7-bis e 7-ter e all'articolo 21 sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di soggiorno del cittadino dell'Unione o del suo familiare"»;

        alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"»;

        alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano comunque, ai fini della convalida del provvedimento di allontanamento, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"»;

            al comma 2, al capoverso «Art. 20-bis», dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il questore può disporre il trattenimento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea»;

            dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, le parole: "umiliante e offensivo" sono sostituite dalle seguenti: "umiliante o offensivo".
        2-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Qualora il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, deduca in giudizio elementi di fatto in termini gravi, precisi e concordanti, incombe alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento".

 

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        2-quater. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, al comma 5, le parole: "del soggetto leso" sono soppresse»;

            al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:

        «0a) al comma 1, dopo le parole: "quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato" sono inserite le seguenti: "ai sensi degli articoli 6, 7 e 13"»;

            alla lettera a), le parole: «presso il consolato italiano del Paese di cittadinanza dell'allontanato» sono sostituite dalle seguenti: «presso un consolato italiano»;

            al comma 4, lettera d), capoverso 8, primo periodo, le parole: «alle fasi essenziali del» sono sostituite dalla seguente: «al».

        Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 1-bis. - 1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

            a) con la reclusione fino a tre anni chiunque incita a commettere o commette atti di discriminazione di cui all'articolo 13, n. 1, del Trattato di Amsterdam;

            b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per i motivi di cui alla lettera a)".

        Art. 1-ter. - 1. Agli articoli 13, 13-bis e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "tribunale ordinario in composizione monocratica"».

 

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DECRETO-LEGGE 1o NOVEMBRE 2007, N. 181
 

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Decreto-legge 1o novembre 2007, n. 181, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2007
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

            Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

            Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte a consentire l'allontanamento dal territorio nazionale di soggetti la cui presenza contrasti con esigenze imperative di pubblica sicurezza;

            Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31  ottobre 2007;

            Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

Articolo 1.
 

        01. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

        «5-bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno da pubblicare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi».

          02. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: «risorse economiche sufficienti,» sono inserite le seguenti: «derivanti da fonti lecite e dimostrabili,».

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          03. All'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: «risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari,» sono inserite le seguenti: «derivanti da fonti lecite e dimostrabili,».
          04. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che costituisce causa di cancellazione anagrafica».

        1. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza»;

            a) identica;

              a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
          «1-bis. I provvedimenti di allontanamento adottati nei confronti di cittadini dell'Unione o di loro familiari, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, nonché per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, come previsto dal presente articolo e dagli articoli 20-bis e 21, non possono essere motivati da ragioni estranee ai comportamenti individuali della persona di cui si dispone l'allontanamento»;

            b) al comma 4 le parole: «solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza»;

            b) identica;

            c) al comma 5 le parole: «possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza,»;

            c) identica;

            d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

            d) identico:

        «7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonché i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione di cui al comma 5 sono adottati dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza»;

        «7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonché i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione di cui al comma 5, sono adottati dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a dieci anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni»;


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            e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

            e) identico:

        «7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

        «7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a cinque anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

        7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino dell'Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza»;

        7-ter. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare, sia essa cittadino dell'Unione europea o familiare di cittadino dell'Unione europea che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza.
          7-quater. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione disposte da autorità straniere o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.
          7-quinquies. Il cittadino dell'Unione nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di allontanamento con divieto di reingresso, ai sensi dei commi 7, 7-bis e 7-ter, può presentare domanda di revoca del divieto dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda,

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  entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento con divieto di reingresso. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.
          7-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 7, 7-bis e 7-ter e all'articolo 21 sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di soggiorno del cittadino dell'Unione o del suo familiare»;

            f) al comma 8 le parole: «è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione fino a tre anni»;

            f) al comma 8 le parole: «è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione fino a tre anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

            g) al comma 9 le parole: «nel provvedimento di cui al comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «nei provvedimenti di cui ai commi 7 e 7-bis,» e le parole: «quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,» sono sostituite dalle seguenti: «quando il provvedimento è fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza,».

            g) al comma 9 le parole: «nel provvedimento di cui al comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «nei provvedimenti di cui ai commi 7 e 7-bis,» e le parole: «quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,» sono sostituite dalle seguenti: «quando il provvedimento è fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza,»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano comunque, ai fini della convalida del provvedimento di allontanamento, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

        2. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

        2. Identico:

        «Art. 20-bis. - (Allontanamento del cittadino dell'Unione o di un suo familiare sottoposto a procedimento penale). - 1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

        «Art. 20-bis. - (Allontanamento del cittadino dell'Unione o di un suo familiare sottoposto a procedimento penale). - 1. Identico.

 

        1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il questore può disporre il trattenimento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea.

        2. Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, nell'ipotesi dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.

        2. Identico.


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        3. Per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, può procedersi all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto, per qualsiasi causa, non sia sottoposto a misura cautelare detentiva».

        3. Identico».

 

        2-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, le parole: «umiliante e offensivo» sono sostituite dalle seguenti: «umiliante o offensivo».
        2-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. Qualora il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, deduca in giudizio elementi di fatto in termini gravi, precisi e concordanti, incombe alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento».

        2-quater. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, al comma 5, le parole: «del soggetto leso» sono soppresse.

        3. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

        3. Identico:

          0a) al comma 1, dopo le parole: «quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato» sono inserite le seguenti: «ai sensi degli articoli 6, 7 e 13»;

            a) al comma 2, dopo le parole: «che non può essere inferiore ad un mese.» sono inserite le seguenti: «Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso il consolato italiano del Paese di cittadinanza dell'allontanato.»;

            a) al comma 2, dopo le parole: «che non può essere inferiore ad un mese.» sono inserite le seguenti: «Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano.»;

            b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

            b) identica.

        «2-bis. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2, è punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro».

        4. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

        4. Identico:

            a) al comma 1 le parole: «di cui all'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 20, comma 7,»;

            a) identica;

            b) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: «pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la»;

            b) identica;


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            c) al comma 4 le parole: «di cui all'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 20, comma 7-bis, e all'articolo 21»;             c) identica;

            d) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

            d) identico:

        «7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

        «7. Identico.

        8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato».         8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato».
 
Articolo 1-bis.
          1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

            «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

            a) con la reclusione fino a tre anni chiunque incita a commettere o commette atti di discriminazione di cui all'articolo 13, n. 1, del Trattato di Amsterdam;

            b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per i motivi di cui alla lettera a)».

 
Articolo 1-ter.
          1. Agli articoli 13, 13-bis e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tribunale ordinario in composizione monocratica».

Pag. 20-21

Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 1o novembre 2007.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Amato, Ministro dell'interno.
Mastella, Ministro della giustizia.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.


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