|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 3197 |
a) non tiene conto dell'enorme sacrificio a cui sono soggetti durante il loro lunghissimo periodo di permanenza all'estero e della loro vita lavorativa;
b) non tiene conto dell'investimento che essi fanno nei loro paesi di origine;
c) non tiene conto del loro contributo, in termini economici, a migliorare fortemente l'economia locale dei paesi di origine.
Tale imposizione fiscale colpisce duramente, per le ragioni esposte, e disincentiva i nostri connazionali residenti all'estero a investire nelle loro proprietà nei comuni di origine.
In verità, il legislatore deve prendere anche atto che i comuni di origine hanno raramente saputo utilizzare queste enorme risorse che, invece di aiutare a risanare i bilanci comunali, sono state fonte di corruzione e di clientelismo.
Lo stesso decreto legislativo n. 504 del 1992 presenta seri profili di incostituzionalità, che lo stesso legislatore avrebbe dovuto modificare, e comporta un forte aggravio economico a carico dei proprietari di un immobile, specie dei proprietari residenti all'estero, peraltro non commisurato alla capacità contributiva degli stessi soggetti.
La presente proposta di legge si prefigge quindi di abolire, per quanto concerne i cittadini italiani residenti all'estero, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, l'ICI che grava su un bene primario ed essenziale, ovvero la prima casa di abitazione. Un bene fondamentale in modo particolare per milioni di nostri concittadini residenti all'estero, che spesso acquistano la prima casa a costo di enormi sacrifici.
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i-bis) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato; si considera direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata».
2. All'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole: «e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,» sono soppresse.
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
|