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PDL 3212

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3212


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROMAGNOLI, ANGELI, BARBIERI, CALIGIURI, CATONE, CERONI, DE CORATO, DI VIRGILIO, FRANZOSO, GERMANÀ, LO MONTE, MISURACA, PELINO, RAZZI, TONDO

Istituzione di un fondo per il credito in favore degli italiani all'estero per lo sviluppo del commercio e dell'artigianato

Presentata il 5 novembre 2007

      

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Onorevoli Colleghi! - L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di affrontare il problema del credito per quelle centinaia di migliaia di operatori italiani che, grazie al loro lavoro e al loro coraggio, hanno fatto la storia del nostro Paese all'estero, e in modo particolare nel mondo occidentale.
      Oggi abbiamo una grande opportunità che vede un'Europa non più come l'avevano disegnata all'inizio degli anni sessanta i nostri padri, ma i cui confini, che non sono solo territoriali, bensì politici, economici, finanziari e commerciali, si sono ingranditi a tal punto che diventa difficile non ipotizzare da parte nostra una nuova e diversa strategia nei confronti dei nuovi Paesi entrati a fare parte dell'Unione europea.
      La storia di questa Europa, vale la pena ricordarlo, è iniziata dopo la fine del secondo conflitto mondiale in virtù del grande sacrificio e della forte emigrazione dei nostri connazionali - ai quali mai nessun governo ha saputo riconoscere i meriti loro ascrivibili - che con le loro rimesse hanno aiutato il Paese ad uscire dalle sue difficoltà nel dopoguerra. Si tratta oggi di ripagarli, usufruendo della loro esperienza e della loro competenza al servizio del nostro Paese. Oggi gli italiani in Europa sono oltre 5 milioni, anche se quelli registrati all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE) sono di numero inferiore; essi vanno considerati come una risorsa e non come un problema perché sono un bene prezioso, per il «sistema Italia»,
 

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per l'export, per la cultura, per la scienza, per il turismo di ritorno, da conservare e da sviluppare.
      Nel nostro Paese non esiste una struttura di riferimento che possa favorire il loro accesso al credito agevolato e consentire una più forte presenza dei prodotti italiani nei mercati dei Paesi nei quali essi vivono e risiedono, né la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto interventi per poter potenziare ed estendere la loro influenza in tali mercati.
      Pertanto con la presente proposta di legge ci prefiggiamo lo scopo di istituire un fondo, di durata triennale, in favore dei nostri concittadini all'estero, al fine di finanziare progetti relativi all'esportazione di prodotti commerciali e artigianali italiani.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di un fondo per il credito in favore degli italiani all'estero per lo sviluppo del commercio e dell'artigianato).

      1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un fondo per il credito in favore degli italiani all'estero per lo sviluppo del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato «fondo», destinato al finanziamento di progetti per l'esportazione dei prodotti commerciali e artigianali italiani.
      2. La dotazione finanziaria del fondo è pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dei quali il 51 per cento è finanziato dallo Stato e il 49 per cento da privati.
      3. Il limite massimo della richiesta di un prestito a valere sulle risorse del fondo è fissato in 50.000 euro.

Art. 2.
(Modalità di accesso al fondo).

      1. L'accesso alle risorse del fondo avviene su base competitiva in esito a bandi di selezione emanati dal Ministero degli affari esteri, a cui partecipano i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, singoli o associati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3.
      2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le associazioni del commercio e dell'artigianato più rappresentative a livello nazionale, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le procedure per l'emanazione dei bandi di selezione di cui al comma 1, le modalità di utilizzo delle risorse del fondo,

 

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i requisiti per accedere ai relativi finanziamenti e le procedure di restituzione dei prestiti.

Art. 3
(Beneficiari).

      1. Sono ammessi ai prestiti a valere sulle risorse del fondo i cittadini italiani residenti all'estero che dimostrano, mediante presentazione ai competenti uffici del Ministero degli affari esteri di adeguata documentazione, di essere in regola con le leggi in materia penale e fiscale vigenti nel Paese ospitante.

Art. 4.
(Restituzione del prestito).

      1. La restituzione del prestito a valere sulle risorse del fondo ha inizio a decorrere dall'anno successivo a quello di erogazione del prestito medesimo.
      2. Il tasso di interesse fisso annuo per la restituzione del prestito è stabilito in misura pari al 4,75 per cento.
      3. Le modalità e i tempi per la restituzione del prestito sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 5.
(Durata del fondo e relazione conclusiva).

      1. Il fondo ha durata triennale.
      2. Al termine del terzo anno dalla data d'istituzione del fondo, si procede alla verifica dell'attuazione delle finalità stabilite dall'articolo 1, comma 1, con le modalità previste dai commi 3 e 4 del presente articolo.
      3. Ai fini di cui al comma 2, i progetti finanziati a valere sulle risorse del fondo sono sottoposti a valutazione da parte di un esperto indipendente nominato da un'apposita commissione costituita da rappresentanti del Ministero degli affari esteri

 

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e delle associazioni del commercio e dell'artigianato più rappresentative a livello nazionale.
      4. Gli esiti della valutazione di cui al comma 3 sono comunicati, mediante apposita relazione, al Ministro degli affari esteri, che li esamina al fine di confermare la prosecuzione dei finanziamenti ovvero di procedere alla loro revoca e alla conseguente restituzione.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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