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PDL 3062-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3062-A



 

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RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

presentata alla Presidenza il 21 novembre 2007

(Relatore: BIMBI)

sul

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 25 settembre 2007 (v. stampato Senato n. 1448)

presentato dal ministro per le politiche europee
(BONINO)

di concerto con il ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(DE CASTRO)

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)
 

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con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PECORARO SCANIO)

con il ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

con il ministro dei trasporti
(BIANCHI)

e con il ministro dell'interno
(AMATO)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 25 settembre 2007
 

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Onorevoli Colleghi! - La discussione del disegno di legge comunitaria per il 2007 interviene in un momento che costituisce un vero e proprio punto di svolta, a tre anni circa dall'entrata in vigore della legge 4 febbraio 2005, n. 11. L'attuale fase di prolungata transizione dell'assetto istituzionale dell'Unione europea determina la necessità di una valutazione compiuta dell'efficacia e della funzionalità dei meccanismi di trasposizione delle normative comunitarie nell'ordinamento nazionale. È dunque necessario avviare, nelle idonee sedi parlamentari, una riflessione sull'attuazione della legge n. 11 e sulla qualità, oltre che sulla tempestività, dei meccanismi nazionali di recepimento. Su questo punto, si è registrata una larga convergenza di tutte le forze politiche.
      Con la firma a Lisbona del Trattato di riforma si aprono poi nuovi scenari sia per il funzionamento complessivo delle istituzioni comunitarie sia per il loro rapporto con le istituzioni nazionali, a partire dai Parlamenti, anche con riguardo alla tutela dei diritti connessa al conferimento di efficacia giuridica vincolante alla Carta dei diritti.
      Questa linea di sviluppo - che interessa nel complesso le attività della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea - potrà delinearsi con progressiva chiarezza nel corso del tempo.
      La XIV Commissione ha infatti avviato un'indagine conoscitiva proprio al fine di effettuare una ricognizione dei rapporti tra l'ordinamento nazionale e quello comunitario, dopo l'entrata in vigore della legge n. 11 del 2005, e di valutare l'opportunità di eventuali modificazioni ed adeguamenti relativi alla legislazione vigente ed ai regolamenti parlamentari.
      La stessa Commissione ha inoltre intenzione di procedere ad una diversa organizzazione dei propri lavori e della propria articolazione interna, anche con la costituzione di Comitati permanenti, in maniera da potere seguire in modo più sistematico e puntuale sia la fase ascendente nel suo complesso sia le principali tematiche di interesse comunitario.
      La legge n. 11 interessa una vasta area di rapporti tra l'ordinamento nazionale e quello comunitario: la fase ascendente come la fase discendente, i vari livelli di governo statale, regionale e locale, i rapporti con la società civile, la stessa forma di governo.
      In questo quadro, l'esame del disegno di legge comunitaria annuale costituisce un momento particolarmente qualificante per porre in essere in concreto e con efficacia l'attuazione del diritto comunitario, in ottemperanza ai «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario», per utilizzare l'espressione contenuta nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.
      Merita poi ricordare che la stessa attuazione del diritto comunitario potrà risultare ancor più agevole ed efficace qualora ad essa corrisponda un adeguato esame in fase ascendente. E d'altro canto, proprio la fase ascendente rappresenta uno dei cardini per qualificare il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'ordinamento comunitario, così come previsto anche dai testi di riforma dei Trattati dell'Unione europea.
      Il disegno di legge annuale con cui il Parlamento recepisce la normativa nazionale evoca in primo luogo un elemento non positivo
 

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connesso: i procedimenti di infrazione aperti nei confronti dell'Italia. Sulla base delle informazioni fornite dal Governo, al 5 novembre 2007 risultano ufficialmente aperte nei confronti del nostro Paese complessivamente 223 procedure di infrazione: 168 riguardano casi di violazione del diritto comunitario, 55 la mancata attuazione di direttive nell'ordinamento italiano.
      Nel maggio del 2006, le procedure a carico dell'Italia erano 275 (206 per violazione del diritto comunitario e 69 per mancato recepimento). In particolare, è da sottolineare la diminuzione del numero di procedure per violazione del diritto comunitario. Il risultato positivo viene confermato anche dall'Internal Market Scoreboard (pubblicato dalla Commissione nel gennaio 2007), anche con riguardo alle procedure per mancato recepimento di direttive. Il tasso di direttive non recepite da parte dell'Italia è infatti diminuito dal 3,8 per cento al 2,2 per cento: è il risultato più consistente tra tutti gli Stati Membri.
      Più in generale, per quanto riguarda la legge n. 11, dopo una prima fase di rodaggio, appaiono chiari i meriti, ma anche i limiti, del quadro normativo per trasporre in ambito nazionale i principi normativi sovranazionali. In questo scorcio di legislatura si è infatti iniziato a cogliere alcune inadeguatezze della «via italiana» all'integrazione comunitaria, le questioni legate al coordinamento tra i diversi livelli di governo, il permanere di un pur sempre elevato contenzioso a nostro carico, il funzionamento di un meccanismo di trasposizione che ha proprio nella legge comunitaria il suo fulcro essenziale.
      Occorre richiamare, a tal fine, la stessa tempistica della sua approvazione parlamentare, che appare ancora incerta (come dimostra l'iter del disegno di legge di quest'anno) e tuttora collegata, in modo non del tutto razionale, all'esame della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che dovrebbe invece essere effettuato autonomamente all'inizio di ogni anno, così come suggerisce la stessa Relazione del Governo per il 2006, per consentire l'approvazione tempestiva di indirizzi parlamentari finalizzati alla definizione della posizione italiana di fronte alla Presidenza di turno - o alle presidenze in corso d'anno - del Consiglio dell'Unione europea.
      Occorre poi valutare con attenzione l'opportunità di introdurre una sessione comunitaria che assicuri tempi certi per l'esame delle disposizioni di recepimento delle norme comunitarie.
      Si tratta di nodi problematici che rinviano da un lato alla contrastata accettazione dei princìpi di funzionamento di un ordinamento sovranazionale da parte della cultura giuridica e politica nazionale, per molti aspetti legata, per lunghi decenni, ad una visione troppo formale della sovranità e, dall'altro, alla natura stessa del fenomeno dell'integrazione giuridica comunitaria, che pone in discussione le stesse distinzioni ed i legami fra interno ed esterno all'ordinamento giuridico statale.
      Un analogo disagio è del resto comune ad altri Paesi protagonisti del disegno comunitario: si pensi, ad esempio, al recente dibattito, avviato in Francia dalla Fondazione Schuman, sulla crisi del sistema francese delle «affaires européennes» e sulle insufficienze dei meccanismi di controllo offerti dal parlamentarismo iper-razionalizzato d'Oltralpe di fronte al moltiplicarsi - ed al sovrapporsi - delle politiche comunitarie di settore, spesso segnate da marcate divisioni compartimentali.
      La legge comunitaria annuale resta ancora lo strumento normativo privilegiato per il recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno e per la modifica di norme nazionali contrarie agli obblighi e alla disciplina europea. La sua introduzione ha infatti consentito di arrivare ad un tasso di recepimento delle direttive che quest'anno è pari al 98,44 per cento (nel 1990, all'indomani dell'approvazione della legge La Pergola, la percentuale era dell'80 per cento). Nonostante questo incoraggiante risultato, l'Italia si colloca tra gli ultimi posti nella graduatoria dei 27 Stati membri (al ventitreesimo posto, prima di Grecia, Lussemburgo, Portogallo e Romania), in base all'ultimo scoreboard fornito dalla Commissione europea. Un ulteriore elemento di riflessione attiene al contenzioso con le istituzioni comunitarie. Il Governo,
 

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oltre ai dati già richiamati, fornisce altresì la classificazione per settori delle procedure: il maggior numero di procedure riguarda la materia ambientale (64 procedure), seguita dal settore economia e finanze (41), dal settore sviluppo economico (21) e dal settore affari interni (18).
      Per quanto riguarda il solo mercato interno, sulla base dei dati della Commissione europea risulta che l'Italia, alla data del 1o ottobre 2006, con 153 procedure, rimane il paese con il maggior numero di procedure di infrazione. Un altro elemento di riflessione attiene allo stato di attuazione delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano. Per quanto il disegno di legge comunitaria 2007 sia volto a recepire un numero elevato di direttive (16, con gli allegati A e B), cui occorre aggiungerne 40 da attuare in via amministrativa, ne risultano 22 scadute ovvero in scadenza entro il 2007, che non risultano inserite negli allegati del provvedimento.
      A tale proposito occorre evidenziare l'opportunità di provvedere quanto prima ad un loro tempestivo recepimento, al fine di evitare di incorrere in eventuali procedure di infrazione a livello comunitario.
      Merita poi richiamare l'attenzione su un dato: anche quest'anno, come già per il disegno di legge comunitaria 2006, la relazione governativa al disegno di legge iniziale forniva alcuni elementi circa l'attuazione delle direttive da parte delle regioni, un ulteriore aspetto disciplinato dalla legge n. 11 che meriterà una specifica tematizzazione in sede di indagine conoscitiva.
      Si tratta di dati che devono essere comunicati annualmente (entro il 25 gennaio) al Dipartimento per le politiche comunitarie da parte della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Il disegno di legge comunitaria per il 2007 evidenzia che sono pervenuti i dati delle seguenti regioni: Abruzzo (1 direttiva recepita); Friuli Venezia Giulia (10 direttive recepite); Liguria (1 direttiva recepita); Lombardia (4 direttive recepite); Puglia (1 direttiva recepita); Provincia autonoma di Bolzano (4 direttive recepite); Provincia autonoma di Trento (3 direttive recepite).
      Il nostro sistema deve senz'altro spingere le regioni ad attuare le direttive nelle materie di propria competenza.
      Passando ad una disamina più puntuale dell'articolato, il Capo I riunisce le disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari che riproducono in larga misura le previsioni recate dalle leggi comunitarie degli anni precedenti e che potrebbero forse opportunamente confluire in una versione «consolidata» della legge n. 11 del 2005, così come ha prospettato lo stesso relatore del provvedimento al Senato.
      L'articolo 1 disciplina il procedimento per la emanazione dei decreti legislativi delegati all'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B. Come di consueto, per le direttive contenute nell'allegato B e per quelle contenute nell'allegato A che recano disposizioni sanzionatorie, è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ai fini di un più celere adeguamento della normativa italiana agli obblighi imposti in sede comunitaria, il comma 1 prevede che il termine per l'esercizio della delega debba, di norma, coincidere con la scadenza del termine di recepimento della direttiva. Tale soluzione potrebbe ridurre i ritardi fisiologici nel recepimento delle direttive che scadono anteriormente al termine della delega legislativa: ciò appare quanto mai opportuno se si considera l'accelerazione recente della Commissione europea nel dare avvio alle procedure d'infrazione per mancata attuazione, anche dopo solo due settimane dalla scadenza del termine di recepimento. Si tratta quindi di una novità importante, destinata a ripercuotersi positivamente sul numero delle procedure aperte nei confronti dell'Italia.
      Si muove nella stessa direzione la disposizione successiva che prevede, per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, che il Governo adotti i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Viene altresì confermato, dal comma 4, l'obbligo di accompagnare con
 

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la relazione tecnica gli schemi di decreto legislativo comportanti conseguenze finanziarie, già contemplato in via generale dalla legge n. 468 del 1978. Il comma prevede altresì che il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, debba sottoporre i testi (corredati delle necessarie informazioni integrative) a un nuovo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro 20 giorni. Viene così introdotto il cosiddetto «doppio parere», limitatamente ai provvedimenti di recepimento delle direttive indicate. Analoga disposizione è prevista con riguardo alle disposizioni recanti sanzioni penali.
      La XIV Commissione ha altresì recepito una condizione contenuta nella relazione della Commissione Bilancio, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione: la procedura aggravata connessa ai profili finanziari dovrà comunque essere applicata a tutta una serie di schemi di decreti legislativi in attuazione di direttive specificamente individuate.
      Viene parimenti riproposta la cosiddetta clausola di cedevolezza, di cui all'articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005, secondo cui i decreti legislativi di attuazione di direttive, adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, ai sensi del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, qualora queste ultime non abbiano provveduto ad emanare proprie norme attuative, costituiscono un intervento «suppletivo, anticipato e cedevole», nel senso che entrano in vigore solo alla scadenza del termine per l'attuazione stabilito dalla stessa direttiva e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.
      Con riguardo alle Regioni, occorre ricordare che il disegno di legge comunitaria 2007 non reca più il capo riguardante i princìpi fondamentali della legislazione concorrente, inserito, quale Capo III, nella legge comunitaria per il 2006 in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge n. 11 del 2005. Nel corso dell'esame preliminare in sede di Conferenza Stato-regioni del presente disegno di legge, i rappresentanti regionali avevano infatti sottolineato il problema della definizione dei princìpi fondamentali ai quali devono attenersi le regioni nell'attuazione delle direttive comunitarie in materia di legislazione concorrente regionale.
      Accanto a tale nodo problematico, occorre segnalare che la struttura ed i contenuti del disegno di legge in esame non sembrano ancora rispondere compiutamente a quanto stabilito dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005. Il provvedimento infatti, al pari delle leggi comunitarie degli anni precedenti, non contiene le disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, delegano il Governo ad adottare decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni, emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.
      Sono poi previsti: obblighi di informazione al Parlamento da parte del Governo, nel caso di mancato esercizio di deleghe in attuazione dei vincoli comunitari; un obbligo di relazione semestrale dal Governo al Parlamento sullo stato di attuazione da parte di Regioni e province autonome.
      L'articolo 2 detta princìpi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie, in gran parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie. È stato introdotto, alla lettera c), relativa alle sanzioni, un ulteriore criterio di delega volto a prevedere la riassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione alle amministrazioni competenti per la loro irrogazione. Tale disposizione nasce dall'esigenza, più volte rappresentata dalle amministrazioni competenti in sede di attuazione della delega, di poter usufruire degli introiti, sia pure eventuali, delle sanzioni che le medesime sono chiamate ad irrogare. La norma, in ogni caso, riguarda esclusivamente le sanzioni di nuova istituzione che
 

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non risultano, quindi, già acquisite all'erario. Durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato inoltre introdotto, alla lettera h), un ulteriore principio innovativo, di «attuazione unitaria» delle direttive che riguardino le stesse materie e di quelle che, pur riguardando materie diverse, comportino modifiche degli stessi atti normativi. Tale principio può operare qualora non siano previsti diversi termini di recepimento delle direttive.
      L'articolo 3 conferisce una ormai consueta delega biennale ad adottare sanzioni per la violazione di disposizioni comunitarie, mentre l'articolo 4 riproduce, senza modifiche sostanziali, una disposizione già contenuta nelle precedenti leggi comunitarie in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie. Esso prevede la riassegnazione delle entrate derivanti dalle tariffe - determinate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 - alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli. La Commissione ha valutato anche un'osservazione contenuta nel parere del Comitato per la legislazione, volta a riformulare la disposizione come periodo o comma aggiuntivo alla citata norma della legge n. 11 del 2005, in modo da farle acquisire una valenza generale. Infatti, si tratta di una norma che viene puntualmente riprodotta nelle ultime leggi comunitarie. Tuttavia, si è in fine ritenuto di accogliere l'indicazione del Governo, alla luce delle lievi differenze lessicali riscontrate nelle formulazioni adottate in ciascun anno. Anche questo aspetto potrà comunque essere ulteriormente approfondito nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge n. 11.
      L'articolo 5 delega il Governo all'emanazione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. In particolare, si fa riferimento ai princìpi ed ai criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificata, tra le altre, dalla legge 28 novembre 2005 n. 246 (legge di semplificazione per l'anno 2005).
      La previsione di tale delega può sicuramente rappresentare uno strumento utile per operare un'azione periodica di coordinamento e di riordino del sistema normativo nazionale. La novità del presente disegno di legge consiste nella previsione dello strumento dei codici di settore accanto a quello dei testi unici, al fine di operare un assestamento della materia dando luogo, in singole materie, ad un complesso di norme stabili ed armonizzate. A tal fine è stato inoltre eliminato il limite della mera raccolta delle norme esistenti, prevedendo la possibilità di introdurvi anche disposizioni innovative.
      In particolare è stata accolta un'osservazione del Comitato per la legislazione, riferita al comma 2 dell'articolo 5, ove si riaprono i termini di esercizio della delega prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge comunitaria 2005 (legge n. 29 del 2006). Poiché non si procedeva alla modifica testuale della relativa norma, la Commissione ha valutato positivamente l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella.
      Il Capo I si conclude con l'articolo 6 che, nel testo trasmesso dal Senato, introduce delle modifiche alla legge n. 11 del 2005.
      In particolare, introduce alla lettera a) il comma 4-bis all'articolo 2 della legge n. 11 del 2005 secondo cui il CIACE (Comitato interministeriale per gli affari comunitari) può avvalersi, entro un numero massimo di 20 unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni, con preferenza per coloro che abbiano lavorato come esperti distaccati per l'Unione europea o presso organismi dell'Unione. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere indicato il limite di queste unità.
      In questo caso, contro le eventuali obiezioni di tipo polemico incentrate sui costi di tali operazioni, merita precisare che la misura introdotta appare assolutamente condivisibile perché mira a rafforzare una struttura essenziale per l'efficacia
 

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funzionale del Dipartimento per le politiche comunitarie, con personale particolarmente qualificato e competente. Di fronte alla crescente «rinazionalizzazione» delle politiche legislative comunitarie ed alla correlata «europeizzazione» di tanti settori della legislazione nazionale occorre avere il coraggio di reagire con riguardo alla formazione di personale specializzato, alla scarsa presenza di funzionari italiani non soltanto nelle istituzioni dell'Unione europea ma anche nella costellazione di organismi, associazioni, reti d'interessi organizzati che opera quotidianamente a Bruxelles.
      È stata accolta una condizione contenuta nel parere della Commissione Bilancio volta a precisare che il limite massimo di disponibilità è dato dalle risorse finanziarie disponibili sul fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      Sul tema del CIACE e del personale specializzato nelle questioni comunitarie potrà essere importante rivalutare le misure previste dall'articolo 19, commi 1 e 2, del testo originario del disegno di legge finanziaria per il 2008, intese a promuovere lo scambio di esperienze tra la pubblica amministrazione italiana e le istituzioni comunitarie, anche nella fase di accesso agli uffici delle stesse, attraverso l'organizzazione di seminari per la formazione specifica in materie comunitarie rivolti a cittadini italiani vincitori di concorsi banditi dalle istituzioni comunitarie, e l'attivazione di tirocini finalizzati all'inserimento di tali vincitori presso le singole istituzioni comunitarie o presso uffici delle pubbliche amministrazioni italiane, anche delle regioni e degli enti locali, preposti alla cura dei rapporti istituzionali con i servizi della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea.
      Nel corso dell'esame in Commissione è stata inserita una nuova disposizione volta a modificare l'articolo 3, comma 5, della legge n. 11, sì da prevedere termini certi per le comunicazioni del Governo alle Camere circa l'attività del Consiglio dell'Unione europea. Si è quindi previsto che il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, debba riferire alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere in quella sede, almeno quindici giorni prima. Si è altresì previsto che il Governo debba, su richiesta delle Camere, riferire ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, almeno quindici giorni prima.
      Particolare rilievo assume altresì la lettera c), introdotta nel corso dell'esame in sede referente al Senato, a seguito di una proposta emendativa del relatore, che modifica l'alinea del comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 11 del 2005, prevedendo che alcune informazioni, ora contenute nella relazione governativa allegata al disegno di legge comunitaria, vengano inserite in una apposita nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre di ogni anno, per accrescere la «leggibilità» del testo normativo. La XIV Commissione ha accolto l'osservazione del Comitato per la legislazione volta a chiarire che il termine di riferimento è il 31 dicembre dell'anno precedente.
      Si tratta, in particolare, dei seguenti elementi informativi: i dati sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione con riguardo in particolare, alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana; l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; l'indicazione dell'eventuale omissione dell'inserimento di direttive il cui termine di recepimento sia scaduto o scada nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa; l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 11 del 2005, nonché gli estremi degli eventuali regolamenti d'attuazione già adottati; l'elenco degli atti normativi regionali e delle province autonome attuativi delle direttive comunitarie, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome.
 

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      La lettera d) inserisce il nuovo articolo 11-bis che reca, in via generale, un'autorizzazione permanente al Governo all'attuazione in via regolamentare - ex articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 - delle disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite con decreto legislativo. Viene in tale modo recepita un'esigenza già espressa nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2006 presso la XIV Commissione. La Commissione ha approvato una riformulazione più precisa della disposizione.
      Nel corso dell'esame in Commissione sono state poi introdotte - oltre ad una modificazione dell'articolo 15, con un richiamo espresso all'attività del CIACE quale oggetto della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea - due disposizioni all'articolo 15-bis della legge n. 11 del 2005, concernenti le informazioni dal Governo al Parlamento su procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l'Italia. La Commissione ha ritenuto di contemperare due esigenze: l'esigenza di una più ampia disponibilità di elementi informativi da parte del Parlamento circa le procedure di infrazione in corso e quella relativa ai limiti dati dalla tutela della riservatezza dei terzi. In questo senso, è stato introdotto l'obbligo per il Governo di trasmettere al Parlamento - unitamente agli elenchi semestrali delle procedure in atto - anche la documentazione intercorsa con la Commissione europea, relativa alle procedure di infrazione in corso, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale relativa alla tutela della riservatezza nonché del segreto professionale e d'ufficio.
      Sempre nella prospettiva di migliorare la fruibilità del testo della legge comunitaria e di esplicitare gli obiettivi di superamento del contenzioso presso le istituzioni comunitarie, il testo approvato dal Senato prevede l'inserimento di un comma 3-bis all'articolo 15-bis della legge n. 11 del 2005, integrandone il dettato con la previsione di un ulteriore obbligo informativo in capo al Governo nei confronti del Parlamento. In forza di tale disposizione, il Governo ha l'obbligo di comunicare al Parlamento tutte le informazioni inerenti gli atti avviati dagli organismi comunitari nei confronti dell'Italia (sentenze della Corte di Giustizia e degli altri organi giurisdizionali, cause sollevate in via pregiudiziale, procedure di infrazione, procedimenti di esame di aiuti di Stato) che siano alla base di disegni di legge, di decreti-legge o di schemi di decreti legislativi presentati in Parlamento.
      La lettera i) inserisce nella legge n. 11 del 2005 un nuovo articolo, il 16-bis, che riproduce il contenuto dei commi da 1213 a 1223 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), che vengono abrogati. Si tratta di misure concernenti l'adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali dello Stato derivanti, in particolare, dalle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia, dalle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo originate dalla violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (e dei relativi Protocolli addizionali). In particolare, il testo del disegno di legge trasmesso dal Senato riproduceva - riportandola nella sede propria della legge n. 11 - la disciplina, già contenuta nella legge finanziaria per il 2007, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario.
      Nel corso dell'esame in XIV Commissione sono stati recepiti alcuni emendamenti approvati dalla I Commissione, volti a precisare i termini di applicabilità alle Regioni speciali ed alle province autonome di Trento e di Bolzano della disciplina sul diritto di rivalsa da parte dello Stato e sulla procedura relativa agli aiuti di Stato.
      In primo luogo, è stato previsto che, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, i decreti ministeriali che fissano la misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati e soprattutto che in caso di mancata intesa provveda il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
 

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dei Ministri. In tal modo, tra l'altro, potrà prendere parte al Consiglio dei Ministri il Presidente della Regione interessata.
      Dopo un articolato dibattito in Commissione è stato poi deciso di rinviare alla normativa di attuazione statutaria la definizione delle procedure relative al diritto di rivalsa nei confronti di Regioni speciali e province autonome. Per ragioni di continuità ordinamentale è stato peraltro previsto che, fino all'entrata in vigore delle specifiche norme di attuazione, anche a Regioni speciali e province autonome si applichino le disposizioni relative alle regioni ordinarie.
      Analogamente è stata inserita una disposizione sulle procedure da seguire nella dichiarazione preventiva richiesta ai destinatari degli aiuti di Stato, quale condizioni per potersi avvalere degli aiuti medesimi. La disposizione introdotta dalla XIV Commissione stabilisce pertanto che, per gli aiuti di Stato istituiti dalle regioni e dalle province autonome, le modalità per la dichiarazione nonché le procedure di recupero dei medesimi aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea sono disciplinate nell'esercizio delle competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti. Fino all'effettiva adozione di tali disposizioni da parte delle regioni e delle province autonome si applicano le disposizioni di legge statale che riguardano in via generale le procedure sugli aiuti di Stato.
      Il Capo II contiene, come di consueto, le disposizioni particolari di adempimento e i criteri specifici di delega. Si tratta di due tipologie di norme: le prime sono quelle di diretta esecuzione degli obblighi comunitari predisposte per provvedere ad un'attuazione immediata di una direttiva (o di una parte di essa), ovvero per porre fine ad una procedura d'infrazione o per ottemperare ad una sentenza della Corte di giustizia; le seconde sono quelle che recano criteri specifici di delega, ad integrazione di quelli generali di cui all'articolo 2.
      L'articolo 7, in materia di controlli e di frodi alimentari, è stato modificato con una disposizione che, recependo una condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio, prevede che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali volto ad aggiungere altri settori merceologici oltre all'ortofrutta per i controlli di conformità alle norme di commercializzazione deve essere adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      La modificazione approvata dalla XIV Commissione al comma 6 dell'articolo 8 sulle norme di commercializzazione applicabili alle uova, recepisce un'osservazione presente nel parere del Comitato per la legislazione, che ha rilevato la presenza di richiami a disposizioni comunitarie non più vigenti.
      L'articolo 9, introdotto dal Senato, è volto a modificare due disposizioni della legge comunitaria per il 2006 concernenti rispettivamente le procedure di trasformazione delle olive e l'istituto per gli studi sulla sicurezza ed il centro satellitare dell'Unione europea. L'articolo 10 riguarda la classificazione delle carcasse bovine.
      Particolare rilievo assume l'articolo 11 che modifica all'articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, in materia di protezione del diritto dell'autore di un'opera d'arte e di un manoscritto sulle successive vendite dell'originale.
      La disposizione in esame modifica l'articolo 150, comma 2, lettera a), rendendo più aderente la formulazione della normativa nazionale alla normativa comunitaria di riferimento. La novella è volta, pertanto, a porre rimedio a tale disallineamento normativo, recependo letteralmente quanto previsto sul punto dalla normativa comunitaria.
      L'articolo 12 introduce la definizione di «articoli di puericultura» nel vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 904 del 1992. La nozione di articolo di puericultura comprende, ai sensi di tale disposizione, «qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei
 

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bambini, ovverosia destinato alla cura delle attività giornaliere dei bambini e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca». Merita richiamare la particolare delicatezza della disposizione, finalizzata ad ottemperare alla procedura di infrazione n. 2006/0792 avviata dalla Commissione europea, con relativa lettera di messa in mora, nei confronti del nostro Paese per la mancata attuazione di una specifica direttiva comunitaria. La definizione di tali prodotti, contenuta nel presente articolo, risulta prima facie più estesa rispetto a quella contenuta nella suddetta direttiva.
      L'articolo 13 è stato inserito durante l'esame in sede referente presso la 14a Commissione al Senato; esso novella l'articolo 2449 del codice civile, modificando la disciplina prevista per la nomina delle cariche sociali in società per azioni partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici. Il testo vigente è attualmente oggetto di una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea (procedura n. 2104 del 2006). La modificazione apportata recepisce, anche in questo caso, un'osservazione contenuta nel parere del Comitato per la legislazione per un migliore coordinamento del testo.
      L'articolo 14 conferisce la delega al Governo, da esercitarsi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge per apportare le opportune modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con il quale è stata recepita la direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.
      Durante la discussione al Senato si è notato come la relazione illustrativa del Governo si limiti a considerare tale delega «necessaria al fine di un più corretto adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria», senza specificare quali siano gli aspetti della normativa attuativa che andrebbero migliorati e senza proporre principi e criteri di delega. Inoltre l'articolo in questione non precisa le modalità procedurali per l'adozione delle disposizioni legislative integrative e correttive.
      Appare pertanto auspicabile la formulazione di princìpi e di criteri specifici di delega. Dovrebbe altresì risultare chiaro che le disposizioni di cui al comma 1 siano adottate nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché nel rispetto delle procedure indicate nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
      Il comma 2 è stato modificato in ottemperanza al parere della Commissione Bilancio, in modo da prevedere che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      L'articolo 15 conferisce al Governo una delega di sei mesi per adottare uno o più decreti legislativi recanti norme correttive di numerose disposizioni normative relative alla materia valutaria, alla luce delle norme introdotte dal regolamento (CE) n. 1889/2005, del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa. L'articolo prevede anche una delega di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti legislativi. Sono quindi indicati alcuni princìpi e criteri direttivi relativi alle predette deleghe.
      L'articolo 16 contiene la delega al Governo di un anno per l'emanazione di un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname nella Comunità europea, denominato FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade). Il citato regolamento si propone di contrastare il fenomeno dell'importazione illegale di legname e prodotti derivati nella Comunità da Paesi terzi. Il regolamento prevede la firma di accordi bilaterali tra l'Unione europea e i singoli Paesi esportatori, a seguito dei quali si introdurrà un sistema di licenze di esportazione tale da assicurare che il legno ottenuto legalmente, in conformità alla legislazione nazionale del Paese produttore,
 

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possa essere introdotto nell'Unione europea. Questa è anche la strada per evitare ricorsi all'Organizzazione mondiale del commercio che prevede, invece, l'eliminazione di qualsiasi ostacolo o barriera alla libera circolazione delle merci.
      L'articolo 17 sostituisce il vigente articolo 2 del decreto legislativo n. 273 del 2003, prorogando al 31 dicembre 2008 il regime temporaneo IVA, instaurato dalla direttiva 77/388/CEE, applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici. La Commissione ha modificato la rubrica dell'articolo, accogliendo un'indicazione contenuta nel parere del Comitato per la legislazione.
      L'articolo 18 delega il Governo a modificare la disciplina sanzionatoria per l'indebito conseguimento di misure di sostegno dello sviluppo rurale al fine di applicare i principi di proporzionalità della sanzione in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza, in applicazione del regolamento (CE) n. 1975/2006.
      L'articolo 19, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1995, ampliando la possibilità di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa. In questa ipotesi la novella è determinata dall'esigenza di conformarsi ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 dicembre 2002, n. C-395/2000.
      L'articolo 20 contiene una delega di sei mesi al Governo, per l'emanazione di un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, che ha dato attuazione alla direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale. Le disposizioni correttive si rendono necessarie al fine di rispondere ai rilievi di compatibilità comunitaria sollevati dalla Commissione europea con la lettera di messa in mora del 12 ottobre 2006, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2316.
      L'articolo 21 conferisce al Governo apposita delega legislativa di sei mesi per apportare integrazioni e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, attuativo delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, al fine di correggere le disposizioni già oggetto della procedura di infrazione n. 2006/4482 del 12 ottobre 2006 e di modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari, nonché per apportare le modifiche necessarie a consentire un più efficace funzionamento dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si tratta di un tema su cui la XIV Commissione ha richiamato in più occasioni l'attenzione del Governo. L'emendamento approvato nel corso dell'esame è volto a chiarire che le modifiche alla normativa vigente in tema di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché di smaltimento dei rifiuti devono mirare, in particolare, a favorire la semplificazione delle procedure e l'individuazione di opportuni criteri di rappresentanza dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
      L'articolo 22 delega il Governo a dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. La norma prevede, altresì, princìpi e criteri specifici per la delega, i quali prevedono: che il recepimento avvenga novellando il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, con il quale è stata trasposta, tra le altre, la direttiva 92/3/EURATOM, abrogata dalla direttiva 2006/117/EURATOM; autonome fattispecie delittuose per le condotte di abbandono e di traffico illecito di rifiuti e di sorgenti radioattive.
      L'articolo 23 dispone il recepimento della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
 

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direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia ed alle modificazioni del capitale sociale.
      L'articolo 24 contiene una delega per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.
      La modificazione dell'articolo 24, concernente le revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, è volta a prevedere - in ottemperanza al parere della Commissione Bilancio - che dall'attuazione di tale articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
      L'articolo 25, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, delega il Governo ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002, estendendo l'obbligo di applicazione dei princìpi contabili internazionali alla redazione del bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione. È stata accolta l'osservazione contenuta nel parere del Comitato per la legislazione, volta a stabilire che la modificazione della normativa civilistica di bilancio serve a raggiungere l'adeguamento - e non il semplice avvicinamento - alle disposizioni previste dai princìpi contabili internazionali compatibilmente con le opzioni consentite dalle direttive, assicurando un congruo periodo interinale per l'adeguamento.
      Anche con riferimento a tale articolo è stato previsto - come pure, in modo analogo, per l'articolo 26 - che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
      L'articolo 26 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di attuazione del Regolamento (CE) n. 423/2007 concernente restrizioni alle transazioni connesse con beni e tecnologie a duplice uso, suscettibili cioè di impieghi civili e militari, alle forniture di assistenza tecnica o finanziaria, di intermediazione o di investimento relativi agli stessi beni e tecnologie, nei confronti dell'Iran, in quanto utilizzabili nei programmi di sviluppo nucleare e di sistemi di lancio di armi nucleari.
      L'articolo 27, introdotto nel corso dell'esame presso la 14a Commissione del Senato, conferisce, al comma 1, una delega al Governo per la definizione delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, di cui al regolamento (CE) n. 882 del 2004. I controlli in oggetto (inerenti ai rischi sia per gli esseri umani sia per gli animali) sono quelli «intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti alle norme sulla salute e sul benessere degli animali».
      Il comma 2 dell'articolo 27 pone una norma transitoria, intesa alla copertura in via immediata - cioè, anche prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo - dei costi dei controlli svolti ai sensi della nuova disciplina comunitaria. Il comma specifica che, in tale periodo transitorio, continuano ad applicarsi (per le tipologie di controlli già contemplati nella previgente normativa comunitaria) le tariffe previste dal decreto legislativo n. 432 del 1998 - o quelle eventualmente rideterminate con disposizione regionale -, qualora esse siano superiori ai limiti minimi stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004.
      Il profilo maggiormente innovativo, rispetto al passato, del disegno di legge comunitaria 2007 è rappresentato dall'introduzione di un Capo III (articoli 28-32) che raccoglie, per la prima volta, le disposizioni occorrenti per dare attuazione, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, alle decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il cosiddetto «terzo pilastro» dell'Unione europea) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 4 febbraio 2005, n. 11, fissando i principi generali e i criteri direttivi di delega che, peraltro, in gran parte ripetono quelli del Capo I. È un'innovazione senz'altro positiva.
 

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      Sui contenuti di questo nuovo Capo si è svolta, sia al Senato che presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati, un'intensa ed articolata discussione che testimonia positivamente la centralità che le tematiche del terzo pilastro dell'Unione europea stanno assumendo anche nell'agenda parlamentare nazionale.
      Si tratta, in particolare, di quattro decisioni quadro relative alla lotta contro la corruzione nel settore privato (articolo 29), al riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o sequestro probatorio emessi da un altro Stato membro (articolo 30, il cosiddetto «mandato di sequestro europeo»), al ravvicinamento delle normative nazionali in materia di confisca di beni, strumenti e proventi di reato (articolo 31), all'applicazione, anche alle sanzioni pecuniarie, del principio del riconoscimento reciproco (articolo 32).
      In considerazione dell'autonomia e della specificità della materia oggetto della iniziativa, è ovvio che le disposizioni attuative di tali decisioni quadro sono state raggruppate in un capo autonomo, composto di cinque articoli.
      L'articolo 28 conferisce la delega al Governo per l'attuazione degli strumenti sopra indicati e ne prevede il termine di esercizio, stabilito in dodici mesi; disciplina inoltre il procedimento per la formazione dei decreti legislativi, la cui proposta è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee e al Ministro della giustizia, con il concerto del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e delle altre amministrazioni di volta in volta interessate, in relazione all'oggetto della decisione quadro da attuare.
      Stante il carattere sensibile della materia della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, il disegno di legge prevede sempre la sottoposizione dello schema di decreto legislativo al parere dei competenti organi parlamentari e l'obbligo, per il Governo, nell'ipotesi in cui non intenda conformarsi a tali pareri, di ritrasmettere i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni.
      Il termine per l'espressione del parere parlamentare è stato portato da 40 a 60 giorni nel corso dell'esame nelle Commissioni.
      L'articolo 29, modificato nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, definisce i princìpi ed i criteri direttivi nell'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, da realizzare assicurando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
      I princìpi di delega fissano, al comma 1, lettera a), i criteri direttivi per l'introduzione nel libro II, titolo VIII, del codice penale di una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di colui che, nell'ambito di attività professionali, solleciti intenzionalmente o riceva, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetti la promessa di tale vantaggio. La punibilità, secondo i criteri direttivi, va estesa anche a colui che dà o promette l'utilità di cui alla lettera a).
      Si dettano altresì i princìpi direttivi per la introduzione, fra i reati societari di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dell'anzidetta fattispecie criminosa, con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti delle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il reato.
      I criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco di beni o di sequestro probatorio sono stabiliti dall'articolo 30. Le norme di delega mirano a consentire la esecuzione nel territorio di uno Stato membro del provvedimento di sequestro emesso dall'autorità di altro Stato membro, per finalità probatorie ovvero quando è funzionale alla confisca di beni o anche di documenti che costituiscono prova, quando essi si trovino nel territorio dello Stato di esecuzione.
 

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      Con l'articolo 31 vengono invece definiti i princìpi ed i criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, secondo, anzitutto, il principio della obbligatorietà della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli autori del reato, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti. In base alla delega occorre poi, in particolare: prevedere la possibilità di disporre la confisca su cose appartenenti a persona diversa dall'autore, soltanto nei casi di agevolazione colposa; prevedere l'applicabilità della confisca nei casi in cui il reato è stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti di requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa, soltanto se i suddetti beni siano stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni opportune per la messa in sicurezza impartite dall'autorità amministrativa, o comunque alla messa in sicurezza.
      Si prevede altresì di adeguare la disciplina della confisca nei confronti delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di prevedere che in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.
      Infine, l'articolo 32 detta i criteri direttivi per l'attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie.
      Fra i princìpi di delega è da ricordare la possibilità per l'autorità italiana competente di rifiutare l'esecuzione, qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
      Circa i dibattiti che ha sollevato e sta sollevando questo capo III, occorre esprimere un particolare apprezzamento per queste discussioni poiché attestano i nuovi, inediti profili che sta assumendo il dibattito sull'integrazione comunitaria nel Paese: la realizzazione e attuazione del terzo pilastro rappresenta infatti la sfida più grande per le classi parlamentari in Italia, perché investe direttamente la cultura dei diritti fondamentali, l'idea di sovranità, la visione della cittadinanza.
      Si tratta di una svolta, rispetto a cui la legge comunitaria è un tassello per un diritto europeo integrato, sfuggendo ai pericoli della parcellizzazione e senza alcuna pretesa assolutistica. È da auspicare che anche le Regioni concorrano ancor più alla prospettiva degli Stati Uniti d'Europa.
      Conclusivamente, occorre sottolineare come risultino tuttora attuali le lezioni di Febvre, che metteva in guardia da due rischi per l'Europa, come idea e come storia del suo progressivo farsi. Il primo rischio è quello di una sua integrazione che si svolga sotto l'egemonia di un solo Stato o di alcune potenze. Il secondo rischio è costituito dal continuo ritorno della frammentazione e dei conflitti locali o su base etno-culturale.

Franca BIMBI, Relatore.

 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

 

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        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 3062, al quale peraltro risultano approvati alcuni emendamenti dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta dello scorso 8 novembre, e rilevato che:

                esso reca - secondo il consueto e consolidato procedimento di adempimento degli obblighi comunitari e di adeguamento dell'ordinamento interno mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi - una pluralità di deleghe legislative al Governo per il recepimento di 16 direttive (1 con l'allegato A e 15 con l'allegato B), nonché una innovativa delega legislativa per l'attuazione di alcune decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (articolo 28);

                contiene inoltre numerose ulteriori disposizioni di delega riconducibili a due tipologie: un primo gruppo conferisce al Governo compiti di coordinamento normativo, per l'adozione di testi unici o codici di settore (articolo 5), ovvero a fini di adeguamento della disciplina interna a regolamenti comunitari concernenti il mercato delle valute (articolo 15), il settore delle importazioni di legname (articolo 16), la disciplina sanzionatoria in ambito agricolo (articolo 18), l'attuazione delle misure restrittive adottate in sede europea nei confronti dell'Iran (articolo 26) ed in materia di controlli sanitari (articolo 27); un secondo gruppo di disposizioni conferisce al Governo deleghe legislative per l'adozione di decreti integrativi e correttivi di precedenti decreti di attuazione di direttive comunitarie in materia di misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (articolo 14); in materia di traffico navale (articolo 20) nonché in relazione al settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (articolo 21); infine, l'articolo 25 delega il Governo a completare l'attuazione di numerose direttive concernenti la disciplina contabile e le imprese del settore creditizio ed assicurativo;

                nel conferimento delle deleghe concernenti le direttive indicate negli allegati al disegno di legge (nonché per le deleghe di cui agli articoli 22, 23 e 24), esso introduce l'innovativa previsione secondo cui i termini di esercizio sono individuati per relationem, e cioè definiti in coincidenza con quelli previsti dalle singole direttive per il recepimento ovvero, se già scaduti o prossimi alla scadenza, il termine è automaticamente fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (in dodici mesi nel caso in cui la direttiva non indichi un termine); tale previsione risulta sicuramente utile a prevenire il rischio che, in ragione del prolungarsi dell'iter parlamentare,

 

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siano fissati termini non compatibili con le prescrizioni comunitarie, ferma restando l'esigenza, più volte segnalata dal Comitato per la legislazione, di termini congrui in relazione ai previsti passaggi parlamentari nella procedura di adozione dei decreti;

                ripropone previsioni - già presenti in precedenti leggi comunitarie - che il Comitato aveva apprezzato in quanto idonee ad intensificare il rapporto tra Parlamento e Governo in fase di attuazione delle deleghe: si evidenzia, in particolare, la riproposizione del meccanismo del «doppio parere parlamentare» su schemi di decreti legislativi, limitatamente a quelli che prevedono sanzioni penali ovvero ai casi in cui il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione; analogo apprezzamento il Comitato esprime in ordine alla previsione che impone al Governo un obbligo di informare il Parlamento circa i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle deleghe (articolo 1, comma 7);

                reca rubriche la cui formulazione non appare sempre coerente con il contenuto dell'articolo cui si riferiscono (a titolo esemplificativo, si segnala che la rubrica dell'articolo 11 dovrebbe correttamente riferirsi alla «materia dei compensi dovuti agli autori di opere d'arte e di manoscritti sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima»; all'articolo 13 la rubrica dovrebbe essere integrata richiamando la «materia delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici»; agli articoli 15 e 16 le rubriche dovrebbero contenere un richiamo alla presenza di disposizioni di delega legislativa; all'articolo 17, la rubrica dovrebbe fare riferimento alla direttiva 2006/138/CE, che ha modificato la direttiva 2006/112/CE);

                adotta, in alcuni casi, espressioni imprecise o improprie (ad esempio, all'articolo 13, comma 1, capoverso articolo 2449, quarto comma, primo periodo, nonché al comma 2 del medesimo articolo, dovrebbe sostituirsi il riferimento al «capitale di rischio» con il riferimento al «mercato del capitale di rischio»; l'articolo 25, comma 1, lettera a), indica tra i principi e criteri direttivi della delega, la «modificazione della normativa civilistica di bilancio per avvicinarla alle disposizioni previste dai principi contabili internazionali»;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 8, comma 6 - il cui primo periodo richiama le «sanzioni di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1971, n. 419», mentre il secondo periodo dispone che «le rimanenti disposizioni della citata legge 3 maggio 1971, n. 419, e quelle della legge 10 aprile

 

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1991, n. 137, restano in vigore limitatamente agli adempimenti derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990» - si proceda ad aggiornare i riferimenti alla normativa comunitaria, atteso che il richiamato articolo 5 della legge n. 419 reca riferimenti a due risalenti regolamenti CEE del 1968 e del 1969, che risultano ormai non più in vigore; analogamente, si verifichi il richiamo al regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990 che risulta abrogato, con effetto dal 1o luglio 2007, dall'articolo 12 del regolamento n. 1028/2006;

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 4 - che dispone l'attribuzione delle entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 11 del 2005 a favore delle amministrazioni competenti allo svolgimento delle relative prestazioni - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in oggetto come periodo o comma aggiuntivo alla citata norma della legge n. 11 del 2005, in modo da farle acquisire una valenza generale;

            all'articolo 5, comma 2 - ove si riaprono i termini di esercizio della delega prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge comunitaria 2005 (legge n. 29 del 2006), senza procedere alla modifica testuale della relativa norma - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella alla citata disposizione;

            all'articolo 14 - ove si delega il Governo a modificare il decreto legislativo n. 214 del 2005, attuativo della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione al fine di evidenziare principi e criteri direttivi specifici connessi alla finalità della delega ivi enunciata;

            analogamente, all'articolo 16 - ove si conferisce al Governo una delega legislativa in materia di importazione di legname - dovrebbe valutarsi l'opportunità di articolare in modo più stringente i principi e criteri direttivi di cui alla lettera b), che si limita a prescrivere che le «sanzioni risultino dissuasive», nonché quello della lettera d) ove si prescrive la «determinazione dell'importo di una tassa e sua destinazione a integrale copertura delle spese necessarie», per i controlli nel settore, senza che risulti quindi esplicitamente indicato alcun criterio di determinazione dell'importo massimo della tassa in oggetto;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 6, comma 1, lettera b) - ove si modifica l'alinea dell'articolo 8, comma 5, della citata legge n. 11, al fine di impegnare il Governo a corredare il disegno di legge comunitaria con una nota

 

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aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre - dovrebbe specificarsi che la data ivi prevista è relativa all'anno precedente a quello cui il disegno di legge comunitaria si riferisce;

            all'articolo 22, comma 2 dovrebbe precisarsi che la trasmissione dello schema del decreto legislativo alla Conferenza Stato-Regioni precede la trasmissione alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, in ottemperanza al principio secondo cui le Camere intervengono per ultime nel processo di adozione dei medesimi decreti legislativi.

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RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

 

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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2007 (C. 3062, approvato dal Senato),

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3062 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007;

            rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge n. 11 del 2005, il Capo III (articoli da 28 a 32) reca le disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;

            espresse forti perplessità sulla scelta del Governo, confermata dal Senato, di inserire in una legge di contenuto eterogeneo, quale la legge comunitaria, anche disposizioni volte ad incidere sostanzialmente sulla libertà personale e sul diritto di difesa, il cui esame da parte del Parlamento rischia di non essere adeguatamente approfondito, come avviene nel caso di progetti di leggi volti specificamente ad attuare decisioni quadro in materia di cooperazione giudiziaria penale;

            ritenuto opportuno rafforzare la fase del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo in materia di cooperazione giudiziaria penale sia prevedendo un termine maggiore di quello di quaranta giorni previsto per l'espressione del parere dall'articolo 28, comma 3, sia stabilendo che il Governo, quando non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, debba chiedere un nuovo parere

 

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alle Commissioni competenti illustrando le ragioni per le quali non abbia inteso accogliere i pareri parlamentari.

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti condizioni:

            a) all'articolo 28, comma 3, secondo periodo, sia sostituita la parola: «quaranta» con la seguente: «sessanta»;

            b) all'articolo 28, comma 4, sia soppresso il secondo periodo e conseguentemente dopo il medesimo comma sia inserito il seguente: 4.bis. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui ai commi 3 e 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per i pareri definitivi delle Commissioni competenti. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.


RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge comunitaria C. 3062 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007»

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007» (C. 3062 Governo, approvato dal Senato);

 

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            rilevato che il citato disegno di legge non reca parti di specifico interesse della Commissione;

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge comunitaria 2007 (C. 3062, approvato dal Senato);

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

                analogamente a quanto già stabilito con le leggi comunitarie degli scorsi anni, appare opportuno individuare le direttive, tra quelle di cui si prevede il recepimento, per le quali stabilire esplicitamente l'applicazione della procedura rinforzata di cui al comma 4 dell'articolo 1 per quanto concerne la verifica della compatibilità finanziaria, in particolare stabilendo che i relativi decreti attuativi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

                occorre precisare, all'articolo 6, comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, che ai relativi oneri si farà fronte a valere sul Fondo di funzionamento della Presidenza del Consigli dei ministri;

                appare opportuno stabilire che il decreto di cui all'articolo 7, comma 1, capoverso 1-quinquies, sia adottato con il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                le tariffe di cui al comma 7 dell'articolo 8 saranno determinate in misura tale da assicurare l'integrale copertura dei costi amministrativi;

                le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 214 del 2005, previste dall'articolo 14, pur rivestendo carattere formale, devono essere integrate con una clausola di invarianza;

                con riferimento all'articolo 22, l'effettività della clausola di invarianza risulta garantita dal fatto che all'attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM le amministrazioni competenti faranno fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;

 

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                appare opportuno modificare le clausole di invarianza previste al comma 2 dell'articolo 24 e al comma 3 dell'articolo 25, al fine di renderle conformi alla prassi consolidata;

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 1, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006; 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006; 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006; 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006; 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006; 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006; 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006; 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006; 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006; 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006; 2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.»;

            all'articolo 6, comma 1, lettera a) capoverso 4-bis, sostituire le parole: «risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza,» con le seguenti: «risorse finanziarie disponibili sul Fondo per il funzionamento della Presidenza»;

            all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

        e con le seguenti ulteriori condizioni:

            all'articolo 7, comma 1, capoverso 1-quinquies dopo le parole: «apposito decreto,» inserire le seguenti: «da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,»;

            all'articolo 24, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.»;

            all'articolo 25, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.»;

            all'articolo 26, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

 

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RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3062, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007;

            sottolineato positivamente come, per la prima volta, nel corso del 2006 il numero delle infrazioni per mancato o non corretto recepimento della normativa comunitaria pendenti nei confronti dell'Italia si sia ridotto;

            evidenziato come le disposizioni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 19 siano volte, rispettivamente, ad apportare all'ordinamento nazionale le modifiche necessarie per estinguere procedure di infrazione già avviate, ovvero a conformare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee n. C-395/2000 del 2002, relativa alla disciplina concernente il recupero dei diritti di accisa;

            rilevata, comunque, l'esigenza che il Governo prosegua nelle iniziative per migliorare ulteriormente il tasso di tempestivo recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie, sia per quanto riguarda le procedure pendenti, sia per quanto riguarda le nuove contestazioni;

            valutato positivamente come, per tutte le direttive afferenti ad ambiti di competenza della Commissione Finanze contemplate nell'ambito del disegno di legge, si preveda che il loro recepimento avvenga sottoponendo al parere della Commissione i relativi schemi di decreto;

            ribadita la necessità che il recepimento nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria sia realizzata in termini tali da ridurre il più possibile gli appesantimenti burocratici e gli oneri finanziari gravanti sui cittadini e sulle imprese;

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la rubrica dell'articolo 17, il quale dispone l'attuazione della direttiva 2006/138/CE.

 

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RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2007,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3062, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007», approvato dal Senato;

            valutato in termini positivi l'articolo 21, che conferisce una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

            giudicato opportuno segnalare, per l'ennesima volta, l'esigenza che il Governo si faccia carico di emanare in tempi estremamente rapidi gli atti normativi di attuazione della richiamata disciplina legislativa in materia di RAEE, di cui al citato decreto n. 151 del 2005;

            ritenuto condivisibile l'articolo 22, che reca le disposizioni necessarie ad attuare la direttiva 2006/117/Euratom, istitutiva di un sistema comunitario di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito;

            preso atto che la citata direttiva 2006/117/Euratom è inserita anche all'interno dell'Allegato B, in modo da prevedere che sul relativo schema di decreto legislativo possa essere espresso il parere parlamentare;

            considerato positivamente che il disegno di legge preveda, all'allegato B, il recepimento di direttive comunitarie in materia di rafforzamento della tutela delle acque sotterranee (direttiva 2006/118/CE) e di riduzione della quantità di pile e accumulatori avviati allo smaltimento (direttiva 2006/66/CE);

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
 

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RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3062, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007», approvato dal Senato;

            rilevato positivamente che il provvedimento dispone, all'articolo 20, la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo 196/2005, con il quale è stata attuata la direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, al fine di adeguarsi a quanto rilevato dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2316 del 12 dicembre 2006;

            condivisa altresì la modifica introdotta dal Senato, con riguardo al comma 2 dello stesso articolo 20, finalizzata a prevedere espressamente la richiesta di parere parlamentare sul predetto schema di decreto integrativo e correttivo,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3062, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 2007);

            rilevato che la legge comunitaria si è dimostrata in questi anni valido strumento per il recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale, con margini di nuova e più puntuale interpretazione;

            osservato che il disegno di legge comunitaria per il 2007 nel suo insieme coinvolge in maniera limitata materie di competenza e di interesse della X Commissione;

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
 

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RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 3062 Governo recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 2007»;

            valutata positivamente la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) che, introducendo il comma 4-bis all'articolo 2 della legge n. 11 del 2005, riconosce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la possibilità, ai fini del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), di utilizzare personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, nei limiti di un contingente massimo di 20 unità;

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge C. 3062 Governo: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007»;

            valutati favorevolmente gli interventi normativi contenuti nel disegno di legge comunitaria relativi agli aspetti di competenza della Commissione,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
 

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RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge C. 3062 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2007»;

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        e valuta positivamente il percorso avviato dal Governo in materia di etichettatura dell'olio di oliva vergine ed extravergine, all'attenzione dell'Unione europea.

 

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

 

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        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 3062 Governo, approvato dal Senato, in corso di esame presso la XIV Commissione della Camera, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 2 maggio 2007 alla 14a Commissione del Senato;

            rilevato che, in relazione all'eventuale intervento dello Stato nelle materie di competenza regionale, l'articolo 1 del disegno di legge, al comma 6, prevede che, in ordine alle competenze legislative di Stato e Regioni in materia comunitaria, come definite dal Titolo V della Parte II della Costituzione, sia applicabile la disciplina di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, ove si riconosce, in attuazione del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza;

            considerato che la disciplina dei poteri sostitutivi assegna allo Stato un potere sostitutivo delle Regioni e Province autonome per i casi di loro inadempienza agli obblighi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, prefigurando peraltro un'articolata garanzia di rispetto per le loro specifiche competenze;

            rilevato che il comma 7 dell'articolo 1 del testo prevede l'obbligo, per il Ministro per le politiche europee, di trasmettere un'informativa periodica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle Regioni e Province autonome nelle materie di loro competenza, secondo «modalità di individuazione» delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;

            considerato che l'articolo 2 del disegno di legge, che detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie, alla lettera g) richiama il rispetto delle competenze delle Regioni e degli altri enti territoriali, nonché l'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione; preso atto che i menzionati principi assumono rilievo costituzionale in virtù di quanto statuito dall'articolo 118 della Costituzione, che li pone alla base della ripartizione delle funzioni amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, mentre la leale collaborazione, non espressamente menzionata nel testo costituzionale, è tuttavia riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale quale principio essenziale

 

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informatore dei rapporti tra Stato ed autonomie territoriali, come si evince, in primis, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003;

            rilevate le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6, che introducono l'articolo 16-bis nel testo della legge 4 febbraio 2005, n. 11, disciplinando il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o altri enti responsabili di violazioni del diritto comunitario, secondo cui, al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, sono tenuti ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria; preso atto che lo Stato esercita nei loro confronti i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, del testo in esame; che la misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati ed in caso di mancato raggiungimento dell'intesa predetta all'adozione del provvedimento esecutivo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

            rilevato che, ai sensi dell'articolo 7 del testo in esame, che assegna all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il ruolo di autorità nazionale responsabile dei controlli di conformità sulla commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individuare ulteriori organismi di controllo ed estendere la disciplina ad altri settori merceologici;

            considerato che l'articolo 8 del disegno di legge in esame, relativo all'applicazione del Regolamento (CE) n. 1028/2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova, dispone che le Regioni e le Province autonome competenti per territorio autorizzano, previo accertamento delle condizioni previste dalle norme comunitarie vigenti, i centri di imballaggio a classificare le uova ed attribuiscono a detti centri il prescritto codice di identificazione sulla base delle disposizioni adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; e che le Regioni e le Province autonome verificano che i centri di imballaggio autorizzati rispettino le prescrizioni previste dalle norme comunitarie vigenti e dispongano, se necessario, il ritiro dell'autorizzazione;

            rilevato che l'articolo 16 del testo, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze per l'importazione di legname nella Comunità europea, stabilisce che il

 

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predetto decreto legislativo venga adottato previo parere della Conferenza Stato-Regioni e nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia;

            auspicato un più ampio coinvolgimento delle Regioni e del sistema delle autonomie territoriali nella fase di formazione del diritto comunitario;

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
 

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TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
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TESTO
della Commissione
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      1. Identico.

      2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.       2. Identico.
      3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri       3. Identico.

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previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.       4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006; 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006; 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006; 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006; 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006; 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006; 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006; 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006; 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006; 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006; 2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.

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      5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.       5. Identico.
      6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.       6. Identico.
      7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.       7. Identico.
      8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.       8. Identico.

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Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

      1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

      Identico.

          a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

          b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

          c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di


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pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

          d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

          e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si


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procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

          f) nella stesura dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

          g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

          h) qualora non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).
Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

      1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari

      Identico.


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vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
      2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
      3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.
Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

      1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del predetto articolo, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

      Identico.

Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).
Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi ed i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,

      1. Identico.


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e successive modificazioni, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
      2. Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, per l'adozione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, con le norme legislative vigenti nella stessa materia, è prorogato al 30 giugno 2008.       2. All'articolo 8 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Il termine di cui al comma 1 è fissato al 30 giugno 2008, con riguardo all'adozione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, con le norme legislative vigenti nella stessa materia».

      3. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

      3. Identico.

Art. 6.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).
Art. 6.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

      1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

      1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

          a) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Al fine del funzionamento del CIACE, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie potrà valersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,

      «4-bis. Al fine del funzionamento del CIACE, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie potrà valersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,


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scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»; scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili sul Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
 

          b) all'articolo 3, comma 5, dopo la parola: «Governo», sono inserite le parole: «almeno quindici giorni» e dopo le parole: «organi parlamentari», sono inserite le parole: «almeno quindici giorni»;

          b) all'articolo 8, comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il disegno di legge di cui al comma 4 deve contenere una nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre, in cui il Governo:»;

          c) all'articolo 8, comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il disegno di legge di cui al comma 4 deve contenere una nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo:»;

          c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

          d) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. - (Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo). - 1. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della presente legge, con le procedure ivi previste»;

      «Art. 11-bis. - (Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo). - 1. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive o l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea che conferiscono alla Commissione europea delega per l'adozione di disposizioni di esecuzione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della presente legge, con le procedure ivi previste»;

 

          e) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

          «b-bis) sull'attività svolta dal CIACE e sui risultati da esso conseguiti»;


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            f) all'articolo 15-bis, comma 1, alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «unitamente alla relativa documentazione intercorsa tra Governo e Commissione europea, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale relativa alla tutela della riservatezza nonché del segreto professionale e d'ufficio»;

          g) all'articolo 15-bis, comma 3, dopo le parole: «atti o procedure» sono inserite le seguenti: «, unitamente alla relativa documentazione intercorsa tra Governo e Commissione europea, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale relativa alla tutela della riservatezza nonché del segreto professionale e d'ufficio»;

          d) all'articolo 15-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

          h) identica;

      «3-bis. Quando uno degli atti della Comunità europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti»;

          e) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

          i) identico:

      «Art. 16-bis. - (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario). - 1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.

      «Art. 16-bis. - (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario). - 1. Identico.


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      2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della presente legge.       2. Identico.
      3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.       3. Identico.
      4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.       4. Identico.
      5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.       5. Identico.
      6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:       6. Identico.

          a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

          b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale


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dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

          c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

      7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

      7. Identico.

      8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia       8. Identico.

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e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
      9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.       9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
      10. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.       10. Identico.
        11. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, alle finalità di cui al presente articolo si provvede secondo specifiche norme di attuazione statutaria.
        12. Fino all'entrata in vigore di tali specifiche norme di attuazione statutaria, continuano ad applicarsi anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le norme di cui al presente articolo.
      11. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma».       13. Identico.

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        14. Per gli aiuti di Stato istituiti dalle regioni e dalle province autonome, le modalità per la dichiarazione di cui al comma 13 nonché le procedure di recupero dei medesimi aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea sono disciplinate nell'esercizio delle competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti.
        15. Fino all'effettiva adozione delle disposizioni di cui al comma 14 da parte delle regioni e delle province autonome si applicano le disposizioni di cui al comma 13».

      2. I commi da 1213 a 1223 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

      2. Identico.

Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in materia di controlli e di frodi alimentari).
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in materia di controlli e di frodi alimentari).

      1. Il comma 1-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è sostituito dai seguenti:

      1. Identico:

      «1-bis. L'AGEA è l'autorità nazionale responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle normative comunitarie, relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, avvalendosi dell'Agecontrol Spa L'AGEA opera con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

      «1-bis. Identico.

      1-ter. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuare ulteriori organismi di controllo.       1-ter. Identico.

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      1-quater. L'AGEA assume l'incarico di coordinamento delle attività dei controlli di conformità degli organismi di cui al comma 1-ter.       1-quater. Identico.
      1-quinquies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere altri settori merceologici a quello di cui al comma 1-bis, una volta verificata la compatibilità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol Spa».       1-quinquies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con apposito decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere altri settori merceologici a quello di cui al comma 1-bis, una volta verificata la compatibilità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol Spa».
Art. 8.
(Applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova).
Art. 8.
(Applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova).

      1. In applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova, le regioni e le province autonome competenti per territorio autorizzano, previo accertamento delle condizioni previste dalle norme comunitarie vigenti, i centri di imballaggio a classificare le uova ed attribuiscono a detti centri il prescritto codice di identificazione sulla base delle disposizioni adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

      1. Identico.

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1028/2006, ai produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita con un cartello a caratteri chiari e leggibili.       2. Identico.
      3. L'autorizzazione di cui al comma 1 dispiega efficacia a decorrere dall'inclusione del centro di imballaggio, con relativo       3. Identico.

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codice di identificazione, in un apposito elenco pubblicato nel sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta le opportune norme tecniche che consentono alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta di aggiornare direttamente, per i centri di imballaggio di propria competenza, l'elenco di cui al periodo precedente, provvedendo di propria iniziativa all'inclusione dei centri nel predetto elenco e alla cancellazione di cui al comma 4.
      4. Le regioni e le province autonome verificano che i centri di imballaggio autorizzati rispettino le prescrizioni previste dalle norme comunitarie vigenti e dispongono, se del caso, il ritiro dell'autorizzazione, la cui efficacia decorre dalla cancellazione dall'elenco di cui al comma 3.       4. Identico.
      5. I controlli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1028/2006 sono svolti dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.       5. Identico.
      6. Le sanzioni di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1971, n. 419, restano in vigore. Le rimanenti disposizioni della citata legge 3 maggio 1971, n. 419, e quelle della legge 10 aprile 1991, n. 137, restano in vigore limitatamente agli adempimenti derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990.       6. Le sanzioni di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1971, n. 419, restano in vigore. Le rimanenti disposizioni della citata legge 3 maggio 1971, n. 419, e quelle della legge 10 aprile 1991, n. 137, restano in vigore limitatamente agli adempimenti derivanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006, del Consiglio, del 19 giugno 2006.
      7. Le spese relative alle autorizzazioni di cui al comma 1 sono poste a carico dei richiedenti, secondo tariffe basate sul costo del servizio e modalità di versamento da stabilire con disposizioni delle regioni e delle province autonome competenti per territorio. I soggetti pubblici interessati all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti provvedono ai rispettivi adempimenti nell'ambito delle attuali dotazioni strumentali, finanziarie e di risorse umane disponibili a legislazione vigente.       7. Identico.

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Art. 9.
(Modifiche alla legge 6 febbraio 2007, n. 13).
Art. 9.
(Modifiche alla legge 6 febbraio 2007, n. 13).

      1. Alla legge 6 febbraio 2007, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

      Identico.

          a) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF)» sono inserite le seguenti: «o i centri di assistenza agricola (CAA)»;

          b) all'articolo 25, le parole: «del 21 ottobre 2001», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del 15 ottobre 2001».

Art. 10.
(Modifica all'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari).
Art. 10.
(Modifica all'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari).

      1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

      Identico.

Art. 11.
(Modifica all'articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).
Art. 11.
(Modifica all'articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

      1. All'articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, le parole: «compresa tra 3.000 euro e 50.000 euro;» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 50.000 euro;».

      Identico.


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Art. 12.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, che recepisce la direttiva n. 76/769/CEE, relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi).
Art. 12.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, che recepisce la direttiva n. 76/769/CEE, relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi).

      1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, è aggiunto il seguente capoverso: «articoli di puericultura: qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini, ovverosia destinato alla cura delle attività giornaliere dei bambini e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca».

      Identico.

Art. 13.
(Modifica dell'articolo 2449 del codice civile).
Art. 13.
(Modifica dell'articolo 2449 del codice civile).

      1. L'articolo 2449 del codice civile è sostituito dal seguente:

      1. L'articolo 2449 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 2449. - (Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici). - Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.       «Art. 2449. - (Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici). - Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.
      Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.       Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

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      I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.       I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
      Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'articolo 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti».       Alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'articolo 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti».
      2. Il consiglio di amministrazione, nelle società che ricorrono al capitale di rischio e nelle quali sia prevista la nomina di amministratori ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, adegua lo statuto entro otto mesi da tale data, prevedendo che i diritti amministrativi siano rappresentati da strumenti finanziari, non trasferibili e condizionati alla persistenza della partecipazione dello Stato o dell'ente pubblico, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile. Scaduto il predetto termine di otto mesi, perdono efficacia le disposizioni statutarie non conformi alle disposizioni dell'articolo 2449, come sostituito dal comma 1.       2. Il consiglio di amministrazione, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle quali sia prevista la nomina di amministratori ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, adegua lo statuto entro otto mesi da tale data, prevedendo che i diritti amministrativi siano rappresentati da strumenti finanziari, non trasferibili e condizionati alla persistenza della partecipazione dello Stato o dell'ente pubblico, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile. Scaduto il predetto termine di otto mesi, perdono efficacia le disposizioni statutarie non conformi alle disposizioni dell'articolo 2449, come sostituito dal comma 1.
Art. 14.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità).
Art. 14.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in

      1. Identico.


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vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere dei competenti organi parlamentari e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Tali disposizioni devono contenere misure efficaci per evitare che siano messe in commercio sostanze pericolose, con particolare riferimento alla fase dell'importazione e dello stoccaggio, anche mediante l'adozione di etichettature che possano consentire la tracciabilità dei prodotti sin dalla loro produzione.
        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 15.
(Disposizioni occorrenti per modifiche di norme in materia valutaria per effetto del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa).
Art. 15.
(Disposizioni occorrenti per modifiche di norme in materia valutaria per effetto del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 nonché di quelli specifici di cui al comma 2 del presente articolo e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, uno o più decreti legislativi recanti norme integrative, correttive, modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria alla luce delle norme introdotte

      Identico.


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dal regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, salva la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) coordinare le disposizioni normative del regolamento (CE) n. 1889/2005 con la normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

          b) mantenere l'obbligo di dichiarazione previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e coordinarlo ed armonizzarlo con l'obbligo di dichiarazione disciplinato dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1889/2005;

          c) prevedere adeguate forme di coordinamento e scambio di informazioni, tramite supporti informatici, tra le autorità competenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1889/2005 e le autorità di cui all'articolo 22 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, nonché le autorità competenti di altri Stati membri e di un Paese terzo e la Commissione;

          d) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, prevedendo anche procedimenti distinti a seconda delle violazioni commesse e delle sanzioni


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applicabili, apportando le conseguenti modifiche alla fase dell'accertamento e agli adempimenti oblatori;

          e) riordinare il regime sanzionatorio, garantendo l'effettività dell'obbligo di dichiarazione e prevedendo sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente.

      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.
(Disposizioni concernenti l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo alla istituzione di un sistema FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea).
Art. 16.
(Disposizioni concernenti l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo alla istituzione di un sistema FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui al l'articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie locali, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per l'importazione di legname nella Comunità europea, secondo i seguenti princìpi direttivi:

      Identico.

          a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la


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verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005;

          b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;

          c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che dovranno collaborare nell'attuazione del regolamento e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

          d) determinazione dell'importo di una tassa e sua destinazione a integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2173/2005, a carico di coloro che importano legname proveniente dai Paesi con i quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal citato regolamento comunitario.

      2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2.

      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
Art. 17.
(Attuazione della direttiva 2006/112/CE).
Art. 17.
(Attuazione della direttiva 2006/138/CE).

      1. L'articolo 2 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 273, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - (Periodo di applicazione). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si

      1. Identico.


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applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici».
Art. 18.
(Delega al Governo per la modifica dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in relazione alle sanzioni per l'indebita percezione delle misure di sostegno dello sviluppo rurale).
Art. 18.
(Delega al Governo per la modifica dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in relazione alle sanzioni per l'indebita percezione delle misure di sostegno dello sviluppo rurale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della giustizia, disposizioni integrative e correttive per adeguare la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ai princìpi di proporzionalità della sanzione in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza, in applicazione del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, ed in particolare degli articoli 18 e 31.

      Identico.

Art. 19.
(Irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa).
Art. 19.
(Irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa).

      1. All'articolo 7, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui

      Identico.


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consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

      «d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati messi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato non venga fornita nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data di spedizione o da quella in cui il mittente è venuto a conoscenza che è stata commessa una irregolarità o un'infrazione».

Art. 20.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale).
Art. 20.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, necessarie al fine di correggere le disposizioni oggetto di procedura di infrazione e di modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari.

      Identico.

      2. Il decreto legislativo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e con la procedura di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge.

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      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 21.
(Delega al Governo per introdurre disposizioni correttive al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti).
Art. 21.
(Delega al Governo per introdurre disposizioni correttive al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e con la procedura indicata all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, al fine di correggere le disposizioni oggetto di procedura d'infrazione e per modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari, nonché per apportare le modifiche necessarie per consentire un più efficace funzionamento dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in modo da adeguarli ai princìpi della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

      1. Identico.

        2. Tali modifiche devono mirare, in particolare, a favorire la semplificazione delle procedure e l'individuazione di opportuni criteri di rappresentanza dei citati sistemi collettivi.
      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.       3. Identico.

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Art. 22.
(Disposizioni occorrenti per l'attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito).
Art. 22.
(Disposizioni occorrenti per l'attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, ed allo scopo di garantire l'adeguata protezione della popolazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della medesima direttiva, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      Identico.

          a) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM, in materia di radiazioni ionizzanti;

          b) assicurare, nelle procedure autorizzative, di sorveglianza e controllo di cui al presente articolo, la previsione di misure atte a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni o condizioni fissate, nonché delle disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la sicurezza dell'ambiente, l'adeguatezza delle condizioni di smaltimento e stoccaggio del materiale a destinazione, la tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate;

          c) assicurare il pieno rispetto del principio di informazione preventiva delle autorità locali sulle misure di sorveglianza e controllo adottate nei casi di spedizione, trasferimento e transito del materiale radioattivo, con particolare riferimento ai provvedimenti di protezione ambientale e sanitaria e al comportamento in caso di emergenza;


Pag. 67

          d) prevedere, ai fini del consenso, del diniego o della fissazione di condizioni per l'autorizzazione, criteri e prescrizioni atti a ridurre al minimo l'impatto ambientale e sanitario del materiale e delle spedizioni, nonché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/117/EURATOM;

          e) fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, assicurare adeguate forme di consultazione e informazione di regioni ed enti locali con riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2006/117/EURATOM, con particolare riferimento alle domande, autorizzazioni e spedizioni che interessano il territorio di loro competenza;

          f) prevedere adeguate misure di controllo relative alla destinazione dei rifiuti radioattivi e alle tipologie e caratteristiche delle discariche a cui vengono inviati gli stessi rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute umana.

      2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1, lo schema di decreto legislativo è trasmesso, oltre che alle competenti Commissioni parlamentari, anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'acquisizione del relativo parere.

      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 23.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale).
Art. 23.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per

      Identico.


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l'attuazione della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei princìpi indicati nella direttiva e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) avvalersi, anche con riferimento alle operazioni di aumento di capitale, delle facoltà previste in tema di conferimenti in natura dall'articolo 10-bis della direttiva 77/91/CEE introdotto dalla direttiva 2006/68/CE, adottando quale periodo sufficiente di negoziazione un periodo non inferiore a sei mesi;

          b) non avvalersi, con riguardo alle sole società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facoltà prevista dall'articolo 19, paragrafo 1, numeri da (i) a (v), della direttiva 77/91/CEE come modificato dalla direttiva 2006/68/CE;

          c) avvalersi, con riguardo alle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facoltà di cui all'articolo 19, paragrafo 1, numero (i), della direttiva 77/91/CEE, confermando la durata massima di diciotto mesi e il limite del 10 per cento del capitale di cui, rispettivamente, ai commi secondo e terzo dell'articolo 2357 del codice civile;

          d) consentire che le società anticipino fondi, accordino prestiti o forniscano garanzie per l'acquisto di proprie azioni da parte di un terzo o per la sottoscrizione da parte di un terzo di azioni emesse nel quadro di un aumento di capitale alle condizioni indicate all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 23-bis della direttiva 77/91/CEE come modificata dalla direttiva 2006/68/CE, mantenendo la deroga di cui all'articolo 2358, terzo comma, del codice civile e confermando, altresì, la disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento di cui all'articolo 2501-bis del codice civile.


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Art. 24.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio).
Art. 24.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE, dell'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE e della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, coordinandola, per tutto quanto compatibile con la direttiva 2006/43/CE stessa, con le modifiche apportate dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, alla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i princìpi e i criteri direttivi di seguito indicati:

      1. Identico.

          a) individuazione delle società obbligate a sottoporre a revisione il bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria;

          b) definizione delle norme in materia di abilitazione e formazione continua, avvalendosi delle opzioni offerte dagli articoli 9 e 12 della direttiva 2006/43/CE, in modo da garantire l'idoneità professionale dei revisori;

          c) disciplina del regime della responsabilità civile dei revisori avuto riguardo degli orientamenti assunti in sede comunitaria e tenendo conto dell'esigenza di mantenere elevati incentivi ad effettuare una revisione di qualità e di tutelare i

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risparmiatori, della proporzionalità della responsabilità dei soggetti coinvolti nella redazione e nella revisione del bilancio rispetto ai danni dagli stessi cagionati, dell'esigenza di contenere il costo del capitale e la concentrazione nel mercato della revisione;

          d) disciplina dell'albo dei revisori e del sistema pubblico di vigilanza, secondo una ripartizione di competenze che tuteli efficacemente l'affidamento dei risparmiatori sulla revisione del bilancio;

          e) individuazione degli enti di interesse pubblico, ai fini dell'applicazione della disciplina più stringente in materia di revisione prevista dalla direttiva 2006/43/CE, negli emittenti, nelle banche e nelle imprese di assicurazione, nonché, in sede di prima applicazione del numero 13) dell'articolo 2 della direttiva 2006/43/CE, nelle imprese di investimento;
          f) previsione, nell'introduzione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, di cui all'articolo 41 della direttiva 2006/43/CE, di soluzioni che consentano alle società di evitare per quanto possibile la moltiplicazione di organi sociali;
          g) coordinamento delle funzioni rispettive del revisore e del collegio sindacale;
          h) previsione dell'applicazione obbligatoria di princìpi internazionali di revisione, previa loro adozione da parte della Unione europea;

          i) riordino della disciplina sanzionatoria in materia di revisione, in modo da renderla effettiva, proporzionale e dissuasiva.

      2. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.


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Art. 25.
(Deleghe al Governo per il completamento dell'attuazione delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, nonché per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 per le imprese di assicurazione).
Art. 25.
(Deleghe al Governo per il completamento dell'attuazione delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, nonché per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 per le imprese di assicurazione).

      1. Al fine di completare l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle disposizioni della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, e della direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 5, uno o più decreti legislativi, secondo i princìpi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché secondo gli ulteriori princìpi e criteri di seguito indicati:

      1. Identico:

          a) modificazione della normativa civilistica di bilancio per avvicinarla alle disposizioni previste dai princìpi contabili internazionali compatibilmente con le opzioni consentite dalle direttive, assicurando un congruo periodo interinale per l'adeguamento;

          a) modificazione della normativa civilistica di bilancio per adeguarla alle disposizioni previste dai princìpi contabili internazionali compatibilmente con le opzioni consentite dalle direttive, assicurando un congruo periodo interinale per l'adeguamento;


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          b) adozione di due nuovi documenti aggiuntivi del bilancio (prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto e rendiconto finanziario) e loro disciplina;

          b) identica;

          c) adozione di uno schema di stato patrimoniale basato sulla distinzione tra voci di carattere corrente o non corrente e semplificazione del contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico, facendo salva la completezza e l'analiticità dell'informazione del bilancio attraverso il dettaglio richiesto in nota integrativa;

          c) identica;

          d) modificazione dei criteri di valutazione con adozione del criterio del valore equo (fair value), in via facoltativa, per la valutazione degli strumenti finanziari e di altre specifiche attività, e, in via obbligatoria, per la valutazione degli strumenti finanziari derivati;

          d) identica;

          e) modificazione della disciplina del bilancio in forma abbreviata con utilizzo della facoltà di semplificazione prevista dalla direttiva 78/660/CEE anche per le società medio-piccole come individuate dall'articolo 27 della direttiva;

          e) identica;

          f) coordinamento, nel rispetto e in coerenza con i princìpi contabili internazionali, delle altre disposizioni vigenti del codice civile;

          f) identica;

          g) modificazione della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di rendere neutrali le innovazioni derivanti dall'applicazione dei princìpi contabili internazionali.

          g) identica.

      2. Al fine di completare l'adeguamento della disciplina di bilancio delle imprese di assicurazione ai princìpi contabili internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1,

      2. Identico.


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comma 3, salva la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 5, della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di princìpi contabili internazionali, estendendo l'obbligo di applicare i princìpi contabili internazionali alla redazione del bilancio di esercizio.
      3. Dall'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.       3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
Art. 26.
(Delega al Governo per introdurre disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran).
Art. 26.
(Delega al Governo per introdurre disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran).

      1. Nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti, nel rispetto del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 6 e 8, della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria di servizi di intermediazione o di investimento, pertinenti a beni e tecnologie di duplice uso, nei confronti dell'Iran, nonché a stabilire norme recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni.

      1. Identico.


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      2. L'esercizio della delega deve avvenire nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), e), f) e g), nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:       2. Identico.

          a) adeguamento al regolamento (CE) n. 423/2007 ed alle altre disposizioni comunitarie che dovessero essere adottate entro il termine di esercizio della delega stessa;

          b) coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa vigente in tema di disciplina dei prodotti e tecnologie a duplice uso;

          c) previsione di procedure di autorizzazione alla fornitura di assistenza tecnica e in materia finanziaria pertinenti ai beni e tecnologie a duplice uso e all'esportazione ed importazione di beni e tecnologie a duplice uso nei confronti dell'Iran;

          d) previsione della pena della reclusione da tre a otto anni per i soggetti che violino i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del citato regolamento;

          e) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che effettuino le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento in assenza o in difformità delle autorizzazioni ivi previste;

          f) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che violino i divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento.

      3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo le procedure di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1.

      3. Identico.

      4. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.       4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Art. 27.
(Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004).
Art. 27.
(Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, un decreto legislativo per disciplinare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e g), nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      Identico.

          a) prevedere che la determinazione delle tariffe sia individuata tenendo conto dei criteri indicati nell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004;

          b) porre a totale carico degli operatori del settore alimentare, dei mangimi e di quello zootecnico il costo derivante dai controlli supplementari previsti dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 882/2004.

      2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, si applicano, ove di misura superiore a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004, le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideterminate con disposizione regionale, ai fini dell'integrale copertura dei costi effettivi del servizio prestato.

Capo III
DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO, ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Capo III
DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO, ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Art. 28.
(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro).
Art. 28.
(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data

      1. Identico.


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di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro:

          a) decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;

          b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;

          c) decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato;

          d) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

      2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

      2. Identico.

      3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 6, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.       3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 6, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie       4. Identico.

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sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
      5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1.       5. Identico.
      6. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica; decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.       6. Identico.
Art. 29.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).
Art. 29.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

      1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1,

      Identico.


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lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

          a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;

          b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);

          c) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.

Art. 30.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio).
Art. 30.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio).

      1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003,

      Identico.


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relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

          a) prevedere nell'ambito del procedimento penale, in attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie pronunciate dalle autorità giudiziarie degli Stati membri, il riconoscimento e l'esecuzione sul territorio dello Stato di provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro emessi, a fini probatori o in funzione della successiva confisca, dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro;

          b) prevedere che:

              1) per «bene» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera d), della decisione quadro;

              2) per «provvedimento di blocco o di sequestro» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera c), della decisione quadro;

              3) la «prova» concerna gli oggetti e i documenti o i dati che possono essere utilizzati a fini probatori in procedimenti penali riguardanti un reato di cui alla lettera d) del presente comma;

          c) prevedere che l'esecuzione nel territorio dello Stato italiano nel quale si trova il bene o la prova riguardi qualsiasi provvedimento motivato adottato dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una prova;

          d) prevedere che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria di sequestro o blocco dei beni emessi dallo Stato richiedente abbiano riguardo ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro ove sia prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni, indipendentemente dalla previsione della doppia incriminabilità;


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          e) subordinare, per le ipotesi di reato non contemplate nella lettera d), il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emessi dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro:
      1) se per fini probatori, alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione;
      2) se in funzione della successiva confisca del bene, alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato che, ai sensi della legislazione italiana, consente il sequestro, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione;

          f) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di blocco o sequestro dei beni emessi dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità; prevedere, in caso di inoltro diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

          g) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che, nell'ambito di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio, preventivo o conservativo concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo, alle condizioni e nei limiti della decisione quadro riportati nella presente legge; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria


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europea, anche al fine di individuare l'autorità competente; prevedere, in caso di inoltro diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

          h) prevedere la trasmissione d'ufficio, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria competente del provvedimento al quale occorre dare esecuzione nel territorio dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato membro;

          i) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana riconosca validità al provvedimento di blocco dei beni o di sequestro emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro ove sussistano le condizioni ed i requisiti previsti dalla presente legge e vi dia esecuzione senza ritardo, prevedendo se necessario un termine e prevedendo altresì che venga dato immediato avviso dell'avvenuto blocco o sequestro all'autorità richiedente;

          l) prevedere che il vincolo di indisponibilità sul bene disposto dall'autorità giudiziaria italiana si protragga fino a quando essa non provveda in maniera definitiva sulle richieste dell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione circa il trasferimento della prova ovvero circa la confisca del bene; prevedere la facoltà di apporre limiti e condizioni alla durata del sequestro disposto sul territorio italiano, ferma restando la possibilità di revoca da parte dell'autorità giudiziaria italiana, dopo aver acquisito eventuali osservazioni dell'autorità giudiziaria richiedente, che viene informata senza indugio;

          m) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana possa rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro dei beni quando il certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto unitamente con la richiesta, ovvero sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento in questione; quando vi siano cause di immunità o di


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privilegio a norma dello Stato di esecuzione; quando dalle informazioni contenute nel certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro risulti evidente che l'assistenza giudiziaria prestata violerebbe il principio del «ne bis in idem»; nel caso previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro;

          n) prevedere che, nell'ipotesi in cui il certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento richiesto, l'autorità giudiziaria italiana possa imporre un termine all'autorità giudiziaria di altro Stato membro entro il quale deve essere prodotto il certificato completo o corretto, o farsi trasmettere un documento equipollente ovvero ancora dispensare l'autorità giudiziaria di emissione dalla presentazione del medesimo certificato, ove non vi sia esigenza di altre informazioni;

          o) prevedere che la decisione di rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione del provvedimento richiesto venga comunicata senza indugio all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente;

          p) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana possa disporre il rinvio, per una durata ragionevole, dell'esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro, quando tale esecuzione possa arrecare pregiudizio ad un'indagine penale già in corso sul territorio dello Stato, ovvero quando i beni o la prova già siano sottoposti a vincolo di indisponibilità nell'ambito di un altro procedimento penale; prevedere che la decisione del rinvio venga comunicata immediatamente all'autorità giudiziaria richiedente dello Stato membro;

          q) prevedere che le richieste di riconoscimento di provvedimenti di blocco o sequestro provenienti dall'autorità giudiziaria dello Stato membro siano corredate da una richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione, o da una richiesta di confisca o contengano, nel certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro, un'indicazione volta a


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mantenere il bene nello Stato di esecuzione fino a quando non siano avanzate le richieste di cui sopra;

          r) prevedere che le richieste di trasferimento della fonte di prova o di confisca del bene debbano essere disciplinate secondo le disposizioni contenute negli accordi internazionali in vigore per lo Stato italiano concernenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e la cooperazione internazionale in materia di confisca;

          s) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana, in deroga alle disposizioni in tema di assistenza giudiziaria richiamate alla lettera r), non possa rifiutare le richieste di trasferimento della fonte di prova per l'assenza del requisito della doppia incriminabilità, qualora le richieste riguardino reati di cui alla lettera d) e tali reati siano punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva di almeno tre anni;

          t) prevedere l'esperibilità dei rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso i provvedimenti dell'autorità giudiziaria italiana relativi al riconoscimento e all'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro;

          u) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di blocco o sequestro richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro, l'attivazione senza ritardo del procedimento per il rimborso degli importi versati, a titolo di risarcimento per tale responsabilità, alla parte lesa.

Art. 31.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato).
Art. 31.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato).

      1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare

      Identico.


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attuazione alla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

          a) prevedere la disciplina della confisca dello strumento di reato, secondo i seguenti criteri direttivi:

              1) obbligatorietà della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli autori del reato, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti;

              2) possibilità di disporre la confisca dello strumento di reato su cose appartenenti a persona diversa dall'autore, soltanto nei casi di agevolazione colposa;

              3) applicabilità della confisca dello strumento di reato nei casi in cui il reato è stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti di requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa, soltanto se i suddetti beni sono stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni opportune per la messa in sicurezza impartite dall'autorità amministrativa, o comunque alla messa in sicurezza;

          b) prevedere la disciplina della confisca del provento del reato, secondo i seguenti criteri direttivi:

              1) obbligatorietà della confisca del prodotto e del prezzo del reato, nonché del profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato, e del suo impiego, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti;


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              2) possibilità di prevedere la confisca obbligatoria degli stessi beni, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o abbreviato;

              3) obbligo di eseguire sempre la confisca, totale o parziale, su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, con eccezione dei beni impignorabili ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile;

          c) disciplinare i limiti della confisca nei confronti della persona estranea al reato, che ne abbia beneficiato, o che abbia ricevuto i beni per diritto successorio;

          d) aggiornare il catalogo dei reati per cui possa trovare applicazione la disciplina dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro;

          e) prevedere che ai fini della confisca, anche ai sensi della lettera d), i beni che l'autore del reato abbia intestato affettatamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona fisica o giuridica, siano considerati come a lui appartenenti;

          f) adeguare la disciplina della confisca nei confronti degli enti, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai princìpi di cui alle lettere b), c) ed e);

          g) prevedere che in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.


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Art. 32.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie).
Art. 32.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie).

      1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

      Identico.

          a) prevedere che ogni decisione, così come definita dall'articolo 1, lettera a), della decisione quadro, adottata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro che infligga una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, ad una persona fisica o giuridica possa trovare riconoscimento ed esecuzione a cura dell'autorità competente dello Stato italiano, quando la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone all'interno dello Stato italiano di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, la propria sede statutaria;

          b) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana, che ha, all'esito di un procedimento giurisdizionale, inflitto una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa ad una persona fisica o ad una persona giuridica, possa richiedere il riconoscimento e l'esecuzione della medesima sanzione, per il tramite dell'autorità centrale di cui alla lettera d), alla competente autorità dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria;


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          c) prevedere che per sanzione pecuniaria si intenda quanto previsto dall'articolo 1, lettera b), della decisione quadro;

          d) individuare l'autorità centrale amministrativa per lo Stato italiano quale responsabile della trasmissione e ricezione amministrativa delle decisioni e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti;

          e) prevedere che la richiesta di esecuzione della sanzione pecuniaria venga trasmessa all'autorità dello Stato di esecuzione corredata del certificato e secondo le modalità di cui all'articolo 4 della decisione quadro;

          f) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana proceda al riconoscimento e all'esecuzione della sanzione pecuniaria conseguente ad una decisione dell'autorità di altro Stato membro, con riferimento ai reati indicati all'articolo 5 della decisione quadro, se punibili nell'altro Stato membro come definiti dalla propria legislazione e senza verifica della doppia punibilità;

          g) subordinare, con riferimento a reati diversi da quelli indicati alla lettera f), il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di altro Stato membro alla condizione che la decisione medesima si riferisca a una condotta che costituisce reato ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla sua qualifica;

          h) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana proceda immediatamente al riconoscimento e all'esecuzione della decisione emessa dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro; disciplinare i casi e i modi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della decisione quadro;

          i) prevedere la possibilità per lo Stato italiano di ridurre o convertire l'importo della sanzione pecuniaria connessa alla decisione pronunciata dall'autorità competente dell'altro Stato membro secondo quanto stabilito all'articolo 8 della decisione


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quadro, ovvero la possibilità di sostituire la sanzione pecuniaria, in caso di mancato recupero, in pena detentiva o in altra sanzione penale secondo quanto previsto dalla legge italiana in materia di conversione di sanzioni di specie diversa nonché dall'articolo 10 della decisione quadro;

          l) prevedere l'applicabilità della legge italiana all'esecuzione di sanzioni pecuniarie inflitte dall'autorità di altro Stato membro di decisione, secondo le modalità di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, nonché la possibilità di esecuzione della sanzione pecuniaria sul territorio dello Stato anche nei casi in cui la legislazione italiana non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro medesima;

          m) prevedere che eventuali provvedimenti di amnistia o grazia possano essere concessi sia dallo Stato di decisione che dallo Stato italiano e che solo lo Stato italiano possa decidere sulle domande di revisione della decisione emessa dall'autorità italiana;

          n) prevedere che l'autorità italiana che ha emesso la decisione informi senza ritardo l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione che la decisione che ha irrogato la sanzione è stata, per qualsiasi motivo, privata del suo carattere esecutivo, sì da consentire all'autorità richiesta di porre immediatamente fine alla esecuzione della decisione, non appena informata; prevedere analoga disciplina per il caso di ritiro della decisione di esecuzione; prevedere, analogamente, che l'autorità italiana sospenda l'esecuzione della decisione richiesta dallo Stato di decisione appena ricevuta la comunicazione di cui ai periodi che precedono;

          o) prevedere che le somme riscosse dall'autorità italiana, in qualità di Stato di esecuzione, spettino allo Stato italiano;


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          p) prevedere che la competente autorità italiana informi l'autorità dello Stato della decisione di ogni provvedimento adottato in ordine alla richiesta di riconoscimento e di esecuzione della sanzione pecuniaria, secondo le modalità di cui all'articolo 14 della decisione quadro;

          q) disciplinare i casi in cui la competente autorità dello Stato della decisione riacquista il diritto di procedere alla esecuzione della sanzione, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della decisione quadro;

          r) prevedere la possibilità per l'autorità italiana competente di rifiutare l'esecuzione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

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Pag. 90-91


Testo del disegno di legge
Testo della Commissione
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
        2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.       Identico.

 

Pag. 92-93

Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
        2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.         Identico.
        2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.
        2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.
        2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
        2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale.
        2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.
        2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
        2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio.
 

Pag. 94-95

        2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
        2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata).
        2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
        2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
        2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.
        2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
        2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni.


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