Frontespizio Relazione Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Allegato Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3251

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3251



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

e dal ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
(MELANDRI)

di concerto con il ministro della difesa
(PARISI)

con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

con il ministro dell'interno
(AMATO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

Presentato il 14 novembre 2007


      

torna su
Onorevoli Deputati! - Nel corso degli ultimi anni la questione della sicurezza nella pratica dello sci, e più in generale degli sport invernali da discesa, ha assunto un rilievo tale da determinare un primo intervento del legislatore con la legge 24 dicembre 2003, n. 363.
      Tale legge ha fissato una serie di regole in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo,
 

Pag. 2

introducendo alcuni obblighi a carico dei gestori e affidando alle regioni il compito di adeguare la propria normativa e di disciplinare ulteriori aspetti.
      Durante questi primi anni di attuazione della citata legge n. 363 del 2003 sono emersi alcuni punti critici della disciplina e in particolare, la questione della sicurezza è stata, durante la stagione invernale 2006/2007, spesso oggetto di attenzione a causa di diversi gravi incidenti verificatisi sulle piste da sci.
      Già nel corso della stagione sono state avviate iniziative, anche in collaborazione con le regioni, per sensibilizzare tutti gli operatori del settore sul potenziamento, a normativa vigente, delle attività di sicurezza e prevenzione.
      Nel corso di tali iniziative è stata condivisa l'esigenza di modificare la legge n. 363 del 2003 in relazione alle criticità emerse, ferme restando le competenze già attribuite a regioni e province autonome.
      In particolare, la normativa vigente presenta alcune lacune con riguardo all'attività di prevenzione e vigilanza, da considerare invece basilare per garantire la sicurezza nella pratica degli sport invernali.
      Inoltre, il sistema sanzionatorio è rimasto incompleto e non uniforme a causa del differente stato di attuazione nelle regioni e tale difformità ha determinato specifici problemi per le aree sciabili comprendenti il territorio di più regioni; è stata avvertita l'assenza di sanzioni di immediata efficacia, quale la possibilità di ritiro del titolo di transito (skipass), da considerare un forte disincentivo al porre in essere di condotte pericolose sulle piste da sci.
      Sotto altri profili, è emersa anche l'assenza di attenzione da parte del legislatore del 2003 per l'elisoccorso, che costituisce la principale modalità di intervento per gli infortuni più gravi e per le esigenze di tutela ambientale, spesso connesse con la fruizione delle aree sciabili e delle zone limitrofe.
      Il criterio ispiratore del presente disegno di legge è stato quello di rafforzare le misure di prevenzione e l'attività di vigilanza al fine di offrire a tutti gli utenti degli sport invernali un prodotto più sicuro, nella convinzione che piste da sci più sicure possano costituire una ulteriore opportunità anche per lo sviluppo turistico del settore.
      A tale fine, si è ritenuto di non proporre misure che possono essere avvertite come «penalizzanti» per gli operatori di un settore che ha vissuto una difficile stagione invernale a causa delle non ottimali condizioni meteorologiche e di optare, invece, per l'individuazione di livelli di sicurezza uniformi, soprattutto sotto il profilo della prevenzione e della vigilanza.
      Dopo una prima approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, lo schema del disegno di legge è stato sottoposto al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, in sede di confronto con le regioni, sono state apportate alcune modifiche per venire incontro ad osservazioni al testo proposte dalle regioni in sede tecnica.
      La Conferenza Stato-regioni ha quindi espresso parere positivo sul testo, formulando due proposte di modifica, che non si ritiene di poter accogliere per le ragioni esposte oltre, in sede di illustrazione degli articoli 13 e 15.
      Con l'articolo 1 del disegno di legge si intende, da un lato, estendere l'individuazione di specifiche aree anche a beneficio di altre pratiche sportive invernali cosiddette «minori» e, dall'altro lato, precisare che alcune specifiche disposizioni riguardano le sole piste da discesa. Inoltre, il compito di individuare le aree destinate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci o con la tavola da neve (snowpark) è stato affidato ai gestori, che hanno la disponibilità dell'area sciabile, come di fatto già ora avviene. L'obbligo del casco è stato esteso anche alle competizioni, come già avviene in base ai regolamenti della Federazione italiana sport invernali (FISI). È stata anche prevista l'individuazione di un responsabile tecnico degli snowpark, in modo da assicurare anche per tali aree destinate alle evoluzioni la massima sicurezza, in relazione sia alla fase della
 

Pag. 3

realizzazione dell'area che a quella di manutenzione e gestione. La verifica dell'idoneità tecnica degli snowpark avviene sulla base dei parametri fissati per le competizioni dalla Federazione internazionale sci (FIS) e recepiti anche dalla FISI nei testi concernenti l'insegnamento dello snowboard.
      Con l'articolo 2 sono specificati alcuni obblighi dei gestori e in particolare è perfezionato il sistema per la raccolta dei dati sugli infortuni al fine di utilizzare tali dati per un rafforzamento delle misure di sicurezza.
      È inoltre posto a carico dei gestori l'obbligo di individuare apposite aree per l'atterraggio degli elicotteri, tenuto conto che la maggior parte degli incidenti gravi è oggi gestita attraverso l'intervento di elisoccorso; si tratta peraltro della mera indicazione sulla carta di semplici aree dove gli elicotteri possono atterrare, senza alcun obbligo di creare vere e proprie piazzole di atterraggio, che devono invece avere determinate caratteristiche e richiedono onerosi interventi di realizzazione. Trattandosi di mera indicazione sulle mappe delle aree per l'atterraggio di elicotteri, la previsione non interferisce in alcun modo con i piani di protezione civile e con le competenze dei comuni.
      L'articolo 3 introduce a carico dei gestori l'obbligo, già esistente in alcune regioni, di mettere a disposizione degli utenti al momento della vendita del titolo di transito l'acquisto (facoltativo) di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali di discesa, assicurando adeguata pubblicità a tale aspetto in modo da incentivare la stipula delle polizze. È altresì demandata ad un accordo con regioni e autonomie locali la definizione di parametri per la valutazione della sicurezza delle piste (valutazione da poter utilizzare anche a fini di promozione turistica delle piste sicure).
      Gli articoli 4, 5 e 6 mirano a rafforzare gli obblighi informativi dei gestori (anche in relazione al bollettino delle valanghe) e a potenziare la segnaletica, specie in presenza di incroci di piste e anche utilizzando i dati statistici menzionati in precedenza. Sono inoltre previsti specifici compiti di vigilanza sull'assolvimento di tali obblighi, la cui violazione viene sanzionata in via amministrativa. È inoltre prevista per i gestori la possibilità di lasciare piste o tratti di esse non battuti, previa adeguata segnalazione, per sperimentare una pratica diffusa all'estero, che consente agli utenti di praticare in totale sicurezza lo sci su neve non battuta, con velocità necessariamente inferiori (pratica peraltro idonea, come dimostrano le esperienze di altri Stati, a ridurre in tali tratti il numero di infortuni).
      Con l'articolo 7 viene corretta una carenza della legge vigente, che sanziona il mancato utilizzo del casco solo in caso di minore degli anni quattordici e non anche nelle altre ipotesi in cui l'uso del casco è obbligatorio (snowpark, allenamenti agonistici e ora competizioni), cui invece è estesa la previsione sanzionatoria, anche aumentata nel limite massimo.
      L'articolo 8 introduce modifiche alla norma di comportamento relativa alla velocità, estendendola più in generale alla padronanza del comportamento dello sciatore, recependo in tale modo una regola del decalogo dello sciatore, che impone l'obbligo di tenere una velocità moderata in relazione alle capacità tecniche dello sciatore (una velocità anche moderata può non essere comunque adeguata a uno sciatore con scarse capacità e viceversa). È anche previsto, come regola di condotta, che chi non ha una adeguata padronanza della tecnica sciistica non possa accedere alle piste classificate come difficili: ciò al fine di disincentivare una condotta che può risultare pericolosa per sé e per gli altri, senza tuttavia irrigidire tale regola, il cui rispetto è lasciato alle valutazione dei soggetti competenti per il controllo, che possono in questo essere aiutati dai maestri di sci.
      Pertanto, sui gestori non grava alcun onere di vigilanza rispetto ai soggetti che accedono alle piste difficili, ma viene introdotta una regola di condotta rivolta
 

Pag. 4

direttamente allo sciatore e alla sua responsabilità.
      L'articolo 9 introduce un'altra regola, esistente in alcune regioni, diretta ad evitare che la scorretta collocazione dell'attrezzatura sciistica durante la sosta possa provocare incidenti; mentre con l'articolo 10 il divieto di risalire le piste con gli sci viene esteso a chi le percorre con le racchette da neve, fermo restando che si tratta di un divieto non assoluto, ma derogabile previa autorizzazione dei gestori.
      L'articolo 11 mira a disciplinare l'utilizzo dei mezzi meccanici al di fuori delle aree sciabili secondo criteri e limiti, fissati dalle regioni, che garantiscano le esigenze di sicurezza e di tutela dell'ambiente montano.
      Con l'articolo 12 si modifica la norma sullo sci fuori pista e sullo sci-alpinismo; si tratta di pratiche sempre più diffuse, che si intende promuovere in condizioni di sicurezza, e non penalizzare con divieti. A tale fine, viene estesa anche a queste pratiche la campagna informativa di cui all'articolo 5 della legge n. 363 del 2003 ed è introdotta la possibilità di segnalare da parte di gestori e comuni i percorsi fuori pista maggiormente praticati.
      Viene inoltre corretta una imperfezione del vigente articolo 17 della citata legge n. 363 del 2003, che attualmente prevede l'obbligo di munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso (i cosiddetti ARVA: apparecchi di ricerca in valanga) «laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe». L'attuale norma, oltre ad essere tecnicamente errata (in quanto nei casi in cui vi è un evidente rischio di valanga ci si deve astenere da tali pratiche o scegliere itinerari dove tale rischio non sussiste), comporta il rischio di produrre un effetto contrario rispetto allo scopo (potendo dedursi che laddove vi è un evidente rischio di valanghe, sia sufficiente munirsi dell'ARVA per sciare fuori pista in sicurezza, mentre così non è). L'obbligo di munirsi dell'ARVA viene quindi previsto come regola, senza tuttavia introdurre sanzioni.
      Con l'articolo 13 sono uniformate le sanzioni, tenuto conto della già rilevata differenza di disciplina tra regione e regione e del fatto che in alcune regioni nessuna sanzione può essere oggi irrogata, salvo quella per la violazione dell'obbligo di utilizzo del casco, già vigente sull'intero territorio sulla base della legge n. 363 del 2003. Peraltro, la presenza di numerosi comprensori sciistici transregionali rende evidente l'esigenza di tale uniformità, fermo restando il potere delle regioni di prevedere ulteriori sanzioni per condotte diverse da quelle sanzionate dalla legge.
      Aspetto fondamentale della modifica è l'introduzione di una sanzione amministrativa di immediata efficacia, quale il ritiro del titolo di transito (skipass) in caso di particolare gravità della condotta o di reiterazione nelle violazioni. Per gli skipass plurigiornalieri è prevista la sospensione del titolo fino a tre giorni con divieto di acquisto di nuovo titolo e ulteriore sanzione in caso di inottemperanza a tale divieto. Si ritiene che tale sanzione costituisca un deterrente più efficace, rispetto alla mera sanzione pecuniaria, a porre in essere condotte vietate e pericolose per sé e per gli altri.
      La proposta della Conferenza Stato-regioni di sopprimere le parole: «o delle province autonome», contenute nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 13, non può essere accolta in quanto, sotto un primo profilo, la ratio dell'intervento di modifica del regime delle sanzioni è proprio quella di garantire l'uniformità delle stesse sull'intero territorio nazionale e, sotto altro aspetto, le prerogative delle province autonome di Trento e di Bolzano, così come quelle delle regioni a statuto speciale, sono comunque garantite dalla clausola di salvaguardia dell'articolo 22, comma 3, della legge n. 363 del 2003 (norma che non è oggetto di modifiche).
      Peraltro, con la modifica in questione ci si limita a fare salve le ulteriori sanzioni previste dalle regioni e dalle province autonome e, quindi, si estende anche a queste ultime il regime (favorevole) della salvezza delle ulteriori sanzioni.
 

Pag. 5


      L'articolo 14 estende le disposizioni della legge al telemark e alle pratiche sportive cosiddette «minori», quali lo sci da fondo escursionistico, le racchette da neve e la passeggiata nordica (nordic walking), potenziando per queste ultime il ruolo delle regioni, che provvederanno a stabilire le modalità per la segnalazione dei percorsi e per l'affissione dei bollettini sui rischi di valanghe, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 17 della legge n. 363 del 2003.
      L'articolo 15 introduce modifiche all'articolo 21 della legge n. 363 del 2003, che già individua tra i soggetti competenti per la vigilanza, il controllo e il soccorso gli appartenenti alle Forze di polizia.
      Viene espressamente previsto che le regioni individuino ulteriori specifiche figure, da impegnare nell'attività di vigilanza e soccorso, in modo da avere una ampia tipologia di soggetti cui affidare tali compiti.
      È anche previsto che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, vengano disciplinati gli aspetti relativi alla irrogazione delle sanzioni (anche con riferimento alla raccolta dei dati), alla individuazione di un contingente minimo del personale - riferito complessivamente e indistintamente al personale pubblico e privato - da adibire all'attività di vigilanza e all'individuazione di convenzioni tipo e siano stabiliti i requisiti minimi dei soggetti incaricati del servizio di vigilanza e di soccorso. Appare evidente che la previsione relativa alla fissazione di requisiti, modalità di selezione e formazione dei soggetti incaricati dei servizi di vigilanza [lettera c) del comma 1-quinquies dell'articolo 21 della legge n. 363 del 2003, introdotta dall'articolo 15 del presente disegno di legge] risulta riferibile al solo personale privato, mentre per quanto concerne i requisiti minimi dei soggetti che prestano soccorso [lettera f) del citato comma 1-quinquies dell'articolo 21] è del pari evidente che sia riferibile in via prioritaria al personale privato, considerato che per le Forze di polizia resta ferma la normativa già in vigore.
      Per il servizio di vigilanza e soccorso possono essere stipulate convenzioni tra i gestori e i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 21 e, in caso di insufficienza di tale personale, possono essere utilizzati, nell'ordine, il personale qualificato dalle regioni o i dipendenti degli stessi gestori.
      Si crea in questo modo un sistema in cui la presenza del personale addetto alla vigilanza è assicurata in tutti gli impianti, senza che ciò comporti alcun incremento delle Forze di polizia oggi utilizzate sulla base della vigente normativa; infatti, l'ampliamento della platea dei soggetti qualificati per l'esercizio dell'attività di vigilanza potrà anzi consentire alle Forze di polizia di svolgere un ruolo di coordinamento e di affrancarsi da compiti secondari.
      Viene anche prevista la possibilità di sperimentare sistemi elettronici di controllo e di perfezionare la raccolta dei dati statistici sugli incidenti al fine di un miglior utilizzo per il rafforzamento delle misure di sicurezza.
      Ai soggetti incaricati dei compiti di vigilanza, che non siano pubblici ufficiali, sono conferiti i poteri di contestazione, riscossione e verbalizzazione, in analogia con quanto disposto per i soggetti competenti ad irrogare sanzioni in materia di circolazione stradale (articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488).
      Viene, infine, confermato il ruolo dei maestri di sci, non quali soggetti accertatori delle violazioni, ma per la segnalazione agli addetti alla vigilanza di tutti i comportamenti non corretti (e non solo di quelli attinenti alla velocità, come al momento previsto).
      Non si ritiene di poter accogliere la proposta di modifica della Conferenza Stato-regioni, in base alla quale il potere di definire la dotazione minima del personale addetto alla vigilanza andrebbe attribuito alle regioni, con intervento sostitutivo statale, attraverso il decreto del Ministro dell'interno, in caso di loro inerzia.
      Infatti, da un lato, la definizione dei contingenti minimi riguarda il personale
 

Pag. 6

pubblico o privato e trattandosi di personale pubblico statale (Forze di polizia) non può che essere il decreto ministeriale a disciplinare tale aspetto, garantendo in tale modo anche criteri di uniformità dell'attività di vigilanza; dall'altro lato, risulterebbe di dubbia legittimità la previsione di una funzione suppletiva statale esercitabile con decreto ministeriale.
      Ogni aspetto ulteriore relativo alla determinazione del contingente minimo in relazione alle peculiarità delle singole aree sciabili e ai dati di afflusso degli sciatori potrà essere risolto con l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno, per il quale è prevista l'intesa con la Conferenza unificata; la necessità dell'intesa garantisce ulteriormente le regioni.
      Anche in relazione all'articolo 15, non si ritiene di accogliere la modifica proposta dalla Conferenza Stato-regioni nel senso di sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, per le ragioni già indicate in sede di illustrazione dell'articolo 13; si aggiunge che la norma si limita a prevedere che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono specifiche figure per l'attività di vigilanza, esplicitando un obbligo di adeguamento che già deriverebbe dalla clausola finale di cui all'articolo 22 della vigente legge e senza incidere sulle autonome decisioni delle regioni circa le modalità per adeguare, nel rispetto dei propri statuti, la propria disciplina sul punto.
      Dal presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il servizio di vigilanza attualmente viene in parte svolto dalle Forze di polizia in base al vigente articolo 21 della legge n. 363 del 2003 e nel presente disegno di legge viene espressamente stabilito che eventuali maggiori costi non devono gravare sul bilancio dello Stato e sono, quindi, consentiti se posti a carico dei gestori in sede di stipula delle convenzioni.
 

Pag. 7


torna su
ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Nel corso degli ultimi anni la questione della sicurezza nella pratica dello sci e più in generale degli sport invernali da discesa ha assunto un rilievo tale da determinare un primo intervento del legislatore con la legge 24 dicembre 2003, n. 363.
        Durante questi primi anni di attuazione della legge n. 363 del 2003 sono emersi alcuni punti critici della disciplina e i gravi incidenti verificatisi sulle piste da sci nel corso della stagione invernale 2006/2007 hanno evidenziato la necessità di apportare modifiche alla legge n. 363 del 2003 per rafforzare la sicurezza nella pratica degli sport invernali.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il quadro normativo vigente è costituito, a livello statale, dalla legge n. 363 del 2003 e da norme secondarie di attuazione: il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2005, in materia di segnaletica che deve essere apposta sulle aree sciabili attrezzate, e il decreto del Ministro della salute 2 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006, in materia di caratteristiche tecniche dei caschi protettivi. Il disegno di legge apporta modifiche alla legge n. 363 del 2003, rafforzando gli aspetti di sicurezza e in alcun modo incide sui due decreti ministeriali già adottati.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Il disegno di legge non ha alcuna incidenza sull'ordinamento comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Nella materia della sicurezza nella pratica degli sport invernali esistevano in alcune regioni specifiche normative, anche prima della data di entrata in vigore della legge n. 363 del 2003. Tale legge ha

 

Pag. 8

previsto un termine di sei mesi entro il quale le regioni avrebbero dovuto adeguare la propria normativa a quanto disposto dalla legge statale. Solo alcune regioni vi hanno provveduto e ciò ha determinato una differente applicazione della legge statale nelle regioni (problema aggravato dalla presenza di numerosi comprensori sciistici transregionali).
        Il disegno di legge rafforza le regole di comportamento e le relative sanzioni (aspetti già presenti nella legge statale), introduce misure sanzionatorie di particolare efficacia, quali il ritiro del titolo di transito (skipass) e specifici obblighi di vigilanza, in precedenza mancanti. Tutto ciò al fine di garantire in modo uniforme la sicurezza sulle piste da sci.
        Nell'ambito di tali innovazioni, è rafforzato il ruolo delle regioni e delle province autonome, che grazie alle modifiche proposte, oltre a poter prevedere ulteriori sanzioni, possono istituire specifiche figure regionali, cui affidare i compiti di soccorso e vigilanza.
        Il rafforzamento della sicurezza nella pratica degli sport invernali viene quindi raggiunto nel pieno rispetto delle competenze delle regioni (sia ordinarie che a statuto speciale), anzi rafforzate in diversi punti del disegno di legge.
        Dopo la prima approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, lo schema di disegno di legge è stato sottoposto al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, in sede di confronto con le regioni, sono state apportate alcune modifiche per venire incontro ad osservazioni al testo proposte dalle regioni in sede tecnica.
        Ad eccezione di due sole proposte di modifica non accolte per le ragioni indicate nella relazione (articoli 13 e 15), il testo finale è, quindi, interamente condiviso dalle regioni, che, in sede di Conferenza, hanno appunto espresso parere favorevole con due proposte di emendamento.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Per le ragioni espresse alla lettera D), il disegno di legge è coerente con le funzioni già attribuite alle regioni e agli enti locali; anzi esso attua un ulteriore coinvolgimento delle regioni per un ruolo maggiormente attivo nell'esercizio dei compiti di vigilanza.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        La legge n. 363 del 2003 già aveva demandato alcuni profili tecnici ai richiamati decreti ministeriali; con il presente disegno di legge vengono modificate alcune norme della legge, senza rilegificare nessun aspetto ed anzi demandando ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la disciplina di specifiche questioni attinenti alla vigilanza e alla sicurezza (articolo 15).

 

Pag. 9

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Il disegno di legge contiene solo alcuni termini tecnici, il cui utilizzo si rende necessario data la specificità della materia: bollettini valanghe; racchette da neve, skipass (definito comunque nel disegno di legge «titolo di transito»); telemark; sci da fondo escursionistico; nordic walking.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi sono quelli alla legge n. 363 del 2003, puntualmente indicati in sede di modifiche.

C) Ricorso alla novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

        L'intero disegno di legge contiene modificazioni e integrazioni alla legge n. 363 del 2003.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

 

Pag. 10


torna su
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

        La materia della sicurezza nella pratica degli sport invernali interessa diverse amministrazioni statali, oltre a quelle regionali.
        Oltre ai Ministri co-proponenti, interessati per i riflessi sulle discipline regionali e sulla montagna (Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali) e sull'attività sportiva (Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive), il disegno di legge interessa:

            per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione e vigilanza, i Ministeri dell'interno (pubblica sicurezza in generale e Polizia di Stato), della difesa (Arma dei carabinieri), dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza) e delle politiche agricole alimentari e forestali (Corpo forestale dello Stato);

            per gli aspetti della prevenzione infortuni, della raccolta dei dati statistici e dei requisiti minimi del personale che presta soccorso, il Ministero della salute;

            per gli aspetti relativi all'apparato sanzionatorio, il Ministero della giustizia.

        I riflessi su tali amministrazioni sono stati considerati nell'articolo 15 ai fini dell'individuazione delle amministrazioni che devono dare il concerto ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno previsto in tale disposizione.
        Per quanto riguarda le regioni e il loro coinvolgimento, si rinvia a quanto illustrato nella relazione.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

        Si segnala, in particolare, l'esigenza di intervenire sul fronte della formazione. Campagne informative sono già previste dalla legge n. 363 del 2003. Con il rafforzamento delle misure di vigilanza, sarà necessario formare gli eventuali soggetti adibiti a tali compiti e a tale esigenza si darà risposta in sede di istituzione di nuove eventuali figure adibite all'attività di soccorso o vigilanza.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

        Con il provvedimento in esame si intende perseguire i seguenti obiettivi:

            rafforzare la sicurezza nella pratica dello sci e degli altri sport invernali;

 

Pag. 11

            rafforzare a tale fine la prevenzione e la vigilanza e solo come ultima ipotesi le sanzioni;

            introdurre misure che in alcun modo possano essere avvertite come «penalizzanti» sotto il profilo turistico per gli operatori del settore;

            offrire a tutti gli utenti degli sport invernali un «prodotto più sicuro», nella convinzione che piste da sci «più sicure» possano costituire una ulteriore opportunità anche per lo sviluppo del settore.

D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

        Il disegno di legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
        La vigilanza viene introdotta come obbligo per i gestori degli impianti, che si possono avvalere di soggetti pubblici o privati mediante apposite convenzioni.
        Sotto il profilo organizzativo, dopo l'entrata in vigore delle modifiche proposte, si renderà necessario perfezionare da parte dei gestori l'organizzazione della vigilanza, attività distinta dal soccorso, e ciò avverrà sulla base delle indicazione contenute nel decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 15.

E) Aree di criticità.

        L'unica criticità potrebbe derivare dall'entrata in vigore delle modifiche a stagione invernale in corso di svolgimento, ma ciò attiene all'andamento dei lavori parlamentari e comunque gli aspetti innovativi relativi alla vigilanza saranno attuati attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale, che terrà conto di tale esigenza.

F) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

        Le misure introdotte e gli standard di sicurezza uniformi non potevano essere conseguiti autonomamente dalle singole regioni, come dimostrano le considerazioni già svolte sul diverso stato della disciplina a livello regionale.

G) Strumento normativo eventualmente più appropriato.

        Il rafforzamento della sicurezza è direttamente connesso con la vigilanza e con le sanzioni e per questo non è ipotizzabile un intervento di tipo diverso dalla modifica della legge n. 363 del 2003.

torna su
 

Pag. 12

 

Pag. 13

 

Pag. 14

 

Pag. 15

 

Pag. 16


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente le aree sciabili attrezzate).

      1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, dopo le parole: «ed eventualmente di altri sport della neve» sono inserite le seguenti: «e pratiche sportive»;

          b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «aventi più di tre piste» sono inserite le seguenti: «di sci alpino»;

          c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Sono soggetti all'obbligo di utilizzo del casco anche i partecipanti alle competizioni sportive»;

          d) al comma 5:

              1) al primo periodo, dopo le parole: «aventi più di venti piste» sono inserite le seguenti: «di sci alpino» e le parole: «i comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti: «i gestori»;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'idoneità tecnica di tali aree è verificata da un responsabile individuato dai gestori».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente gli obblighi dei gestori).

      1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo:

              1) dopo la parola: «provvedendo» sono inserite le seguenti: «, sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti dalle regioni,»;

 

Pag. 17

              2) le parole: «secondo quanto stabilito dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «e all'individuazione dei soggetti cui spetta la direzione delle piste medesime»;

          b) al comma 2:

              1) al primo periodo, le parole: «I gestori» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, i gestori»;

              2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le regioni utilizzano tali dati per individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni e possono imporre ai gestori, previo contraddittorio con gli stessi, le necessarie prescrizioni per rafforzare la messa in sicurezza delle piste, compresa la fissazione di limiti massimi di affollamento delle stesse»;

              3) al secondo periodo, dopo le parole: «I dati raccolti dalle regioni» sono inserite le seguenti: «e dalle Forze di polizia» e dopo le parole: «Ministero della salute» sono inserite le seguenti: «e all'Osservatorio della montagna»;

          c) al comma 3, dopo le parole: «primo periodo del comma 2» sono inserite le seguenti: «in materia di soccorso e trasporto degli infortunati»;

          d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. I gestori individuano, in prossimità dell'area sciabile, tenuto conto della conformazione e dell'ampiezza dei luoghi nonché delle esigenze dell'attività di elisoccorso, apposite aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente la responsabilità civile dei gestori).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono aggiunti i seguenti:

      «3-bis. È fatto obbligo ai gestori di consentire agli utenti all'atto della vendita

 

Pag. 18

del titolo di transito l'acquisto di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali di discesa e di assicurarne adeguata pubblicità.
      3-ter. Con accordo tra il Governo, le regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, vengono definiti i parametri per la valutazione delle condizioni minime di sicurezza delle piste».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente l'informazione e la diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni).

      1. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dal Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «e le autonomie locali e dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive»;

          b) al comma 3:

              1) dopo le parole: «alla segnaletica» sono inserite le seguenti: «, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 12,»;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al gestore che non ottemperi a tale obbligo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro»;

          c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. I gestori provvedono, altresì, ad esporre quotidianamente i bollettini sui rischi valanghe emessi dal servizio Meteomont del Corpo forestale dello Stato o del Comando truppe alpine ovvero quelli predisposti

 

Pag. 19

dalle strutture esistenti a livello regionale e locale».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente la segnaletica).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono aggiunti i seguenti:

      «1-bis. Sulla base dei dati di cui all'articolo 3, comma 2, i gestori provvedono ad adeguare alle prescrizioni eventualmente imposte dalle regioni la segnaletica nelle piste con elevata frequenza di infortuni.
      1-ter. I comuni e i soggetti di cui all'articolo 21 verificano l'adempimento degli obblighi relativi alla segnaletica da parte dei gestori».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente la manutenzione e l'innevamento programmato).

      1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I gestori possono individuare alcune piste o tratti di pista da lasciare non battuti».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente l'obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici).

      1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

      «2. Il responsabile della violazione delle disposizioni in tema di utilizzo del casco di cui al comma 1 e di cui all'articolo 2, commi 4, 4-bis e 5 è soggetto alla

 

Pag. 20

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250 euro».

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente la velocità).

      1. All'articolo 9 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Velocità e obblighi di prudenza nel comportamento»;

          b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non provochi danni»;

          c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento specifico di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico.
      2-ter. Gli sciatori che non hanno una adeguata padronanza della tecnica sciistica non possono accedere alle piste classificate come difficili».

Art. 9.
(Modifica all'articolo 13 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente lo stazionamento).

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto il seguente:

      «4-bis. Durante la sosta presso rifugi o altre zone lo sciatore deve collocare l'attrezzatura fuori del piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altre persone».

 

Pag. 21


Art. 10.
(Modifica all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente il transito e la risalita).

      1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, le parole: «La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa» sono sostituite dalle seguenti: «La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve sulle piste da sci sono normalmente vietati. Tali comportamenti sono ammessi», e le parole: «e deve» sono sostituite dalle seguenti: «e devono».

Art. 11.
(Modifica all'articolo 16 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente i mezzi meccanici).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto il seguente:

      «3-bis. Le regioni provvedono a disciplinare, relativamente alla stagione sciistica, l'utilizzo dei mezzi meccanici al di fuori delle aree sciabili secondo criteri e limiti che garantiscano il rispetto delle esigenze di sicurezza e di tutela dell'ambiente montano».

Art. 12.
(Modifiche all'articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente lo sci fuori pista e lo sci-alpinismo).

      1. All'articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Il concessionario, il gestore degli impianti di risalita e i comuni non sono responsabili degli incidenti che possono

 

Pag. 22

verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi e segnalati ai sensi del comma 2-ter»;

          b) al comma 2:

              1) dopo le parole: «lo sci-alpinismo» sono inserite le seguenti: «o lo sci fuori pista»;

              2) le parole: «, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe,» sono soppresse;

              3) dopo le parole: «appositi sistemi elettronici» sono inserite le seguenti: «di soccorso»;

              4) le parole: «di soccorso» sono soppresse;

          c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. Nell'ambito delle campagne informative di cui all'articolo 5 si provvede anche alla diffusione delle conoscenze di base sulle condizioni di sicurezza per le pratiche di cui al presente articolo e sulle tecniche di soccorso.
      2-ter. I gestori degli impianti di risalita e i comuni possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati e, in tale caso, provvedono anche alla diffusione delle informazioni di cui al comma 2-bis e di cui all'articolo 5, comma 3-bis».

Art. 13.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente le ulteriori prescrizioni per la sicurezza e le sanzioni).

      1. All'articolo 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle disposizioni delle regioni o delle province autonome per condotte diverse da quelle sanzionate dalla presente

 

Pag. 23

legge, i responsabili della violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250 euro»;

           b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. In caso di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di reiterazione delle violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione del titolo plurigiornaliero fino a giorni tre. Al trasgressore viene rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni il titolo può essere definitivamente ritirato.
      2-ter. Ai soggetti cui è ritirato o sospeso il titolo di transito è fatto divieto di acquistare, per il periodo stabilito a norma del comma 2-bis, un nuovo titolo. In caso di violazione di tale divieto essi sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 250 euro, oltre al ritiro del nuovo titolo».

Art. 14.
(Modifiche all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente lo snowboard).

      1. All'articolo 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Snowboard, telemark e altre pratiche sportive»;

          b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il telemark o altre tecniche di discesa»;

 

Pag. 24

          c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. In relazione alle altre pratiche sportive individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 e ai percorsi per lo sci di fondo escursionistico, per le racchette da neve e per la passeggiata nordica (nordic walking), che possono essere individuati anche dai comuni, le regioni provvedono a stabilire le modalità per la segnalazione dei percorsi e per l'affissione dei bollettini sul rischio di valanghe, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 17».

Art. 15.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente i soggetti competenti per il controllo).

      1. All'articolo 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, istituiscono, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti con il decreto di cui al comma 1-quinquies, specifiche figure a cui affidare, mediante convenzione con i gestori, i compiti di soccorso e di vigilanza, anche al fine di irrogare le sanzioni; possono altresì procedere, previo accordo con i gestori, a forme di sperimentazione, anche ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1-quater, per migliorare la prevenzione dei rischi nella pratica degli sport invernali.
      1-ter. Ai fini del migliore esercizio dei servizi di vigilanza e soccorso nelle aree di sci alpino possono essere stipulate convenzioni fra i gestori e i soggetti di cui al comma 1. In assenza dei soggetti di cui al comma 1 o qualora il numero di tali soggetti sia inferiore ai parametri stabiliti con il decreto di cui al comma 1-quinquies, i gestori delle aree assicurano l'esercizio delle funzioni di vigilanza e soccorso,

 

Pag. 25

mediante convenzione con i soggetti di cui al comma 1-bis ovvero, ove sia insufficiente anche tale personale, tramite il proprio personale.
      1-quater. Nelle convenzioni di cui al comma 1-ter può essere prevista la sperimentazione di sistemi elettronici di identificazione dello sciatore, di registrazione delle sanzioni irrogate e di videocontrollo delle piste, anche al fine di prevenire le violazioni delle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 9.
      1-quinquies.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, per le politiche giovanili e le attività sportive, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

          a) le modalità di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, anche con possibilità di pagamento immediato, e le modalità di tenuta dei relativi dati;

          b) la dotazione minima del personale, pubblico o privato, dei servizi di vigilanza da garantire in relazione alla dimensione degli impianti e all'affluenza degli sciatori;

          c) i requisiti, le modalità di selezione e la formazione dei soggetti incaricati dei servizi di vigilanza, nonché le modalità di collaborazione dei vigilanti privati con le Forze di polizia;

          d) i contenuti tipo delle convenzioni di cui al comma 1-ter;

          e) il modulo per la rilevazione degli infortuni, idoneo a soddisfare anche le esigenze di carattere statistico di cui all'articolo 3, comma 2;

          f) i requisiti minimi dei soggetti che prestano soccorso, anche con riferimento alle attrezzature minime dell'equipaggiamento appropriate rispetto al rischio specifico.

 

Pag. 26

      1-sexies. Ai soggetti incaricati di svolgere i compiti di vigilanza, privi della qualifica di pubblico ufficiale, sono attribuiti i poteri di contestazione e di riscossione immediate, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
      1-septies.
Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;

          b) al comma 2, le parole: «all'articolo 9, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «al capo III della presente legge».    


Frontespizio Relazione Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Allegato Progetto di Legge
torna su