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PDL 3275

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3275



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPARINI, BRICOLO, FUGATTI, GRIMOLDI

Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di elevazione del limite di età per il reclutamento dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e di soppressione delle riserve di posti in favore dei medesimi ai fini del reclutamento nelle Forze di polizia e nel Corpo militare della Croce Rossa

Presentata il 29 novembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 23 agosto 2004, n. 226, ha predisposto un complesso sistema di riserve di posti in favore dei militari volontari in ferma prefissata congedati senza demerito. Sostanzialmente, la prestazione del servizio militare volontario è stata trasformata in un prerequisito per ambire al reclutamento nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo militare della Croce Rossa.
      Il regime di incentivi previsto dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, pur garantendo un flusso di arruolamenti soddisfacente sul piano della composizione organica, non è riuscito ad assicurare alle Forze armate un carattere effettivamente nazionale. Le regioni del centro-sud e insulari continuano a costituire la stragrande maggioranza delle truppe di Esercito, Marina e Aeronautica militare. In queste condizioni, stante il regime di quote riservate messe a disposizione dei militari volontari in ferma prefissata, è evidente la perdita della rappresentatività nazionale anche nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
      Stante l'estrema delicatezza della funzione che assolvono, è necessario scongiurare la prospettiva che le Forze dell'ordine siano espressione esclusiva di alcune regioni del Paese, che sono poi quelle a più basso reddito e a più elevata disoccupazione giovanile. Appare quindi necessario correggere la tendenza che si sta affermando nei reclutamenti della Polizia di
 

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Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
      Inoltre, sono da valutare gli evidenti aspetti di incostituzionalità che le limitazioni nella selezione del personale delle Forze di polizia, introdotte dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, hanno sull'anticipo della sospensione della coscrizione obbligatoria in tempo di pace.
      La presente proposta di legge all'articolo 1 prevede l'elevazione a 28 anni dell'età per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno al fine di equipararla a quella del servizio civile (per il quale è prevista l'età di 28 anni non compiuti) anche a fronte della sentenza della Corte costituzionale n. 431 del 2 dicembre 2005, che ha precisato come il servizio civile nazionale sia paritario con quello prestato nelle Forze armate.
      La legge 23 agosto 2004, n. 226, ha introdotto le nuove figure del militare in ferma prefissata di un anno (VFP1) e del militare in ferma prefissata quadriennale (VFP4), sostituendo quelle dei volontari in ferma annuale (VFA) e dei volontari in ferma biennale (VFB). All'articolo 4 della citata legge n. 226 del 2004 sono elencate le restrizioni per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e, tra le varie misure selettive, il comma 1 dispone un limite di età prefissato tra 18 e 25 anni. Ai soli VFP1 sono aperti i concorsi sia per l'accesso alla VFP4, sia alle carriere iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo forestale dello Stato, Corpo della guardia di finanza), per i quali il limite per accedere ai concorsi è di 30 anni. Il nuovo limite per i VFP1 esclude la fascia di età tra i 25 e i 28 anni creando un'evidente disparità che l'articolo 1 della presente proposta di legge intende eliminare. Inoltre, i concorsi nelle Forze di polizia possono essere effettuati dopo sei mesi di VFP1 e dopo nove mesi per concorrere come VFP4 (all'interno dello stesso percorso VFP1). Ciò prefigura un vero e proprio sbarramento dei candidati che hanno dai 26 ai 28 anni nei concorsi per maresciallo, che richiedono un anno da VFP1 o di appartenere già alle Forze armate per poter concorrere in questa fascia di età e per questo tipo di concorso. Il confronto con la legislazione dei vari Paesi europei evidenzia una tendenza coerente con la presente proposta di legge, per esempio, la Francia ha fissato il limite a 40 anni, il Regno Unito e la Svizzera a 30 anni, gli Stati Uniti d'America a 41 anni.
      L'articolo 2 individua nell'abolizione del regime di riserve di posti istituito dal capo IV (articoli 16, 17, 18 e 19) della legge 23 agosto 2004, n. 226, lo strumento per arrestare, e, se possibile invertire, la tendenza in atto, restituendo rappresentatività nazionale agli organici delle Forze di polizia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di elevazione del limite di età per il reclutamento dei volontari delle Forze armate).

      1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, è sostituita dalla seguente:

          «b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a ventotto anni;».

Art. 2.
(Soppressione delle riserve previste dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, in favore dei militari volontari in ferma prefissata cessati senza demerito dal servizio).

      1. Il capo IV della legge 23 agosto 2004, n. 226, è abrogato.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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