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PDL 3224

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3224



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BONO, ROSITANI, AMORUSO, BARANI, BENEDETTI VALENTINI, BOSI, CATANOSO, CICCIOLI, DE CORATO, DI CAGNO ABBRESCIA, FILIPPONIO TATARELLA, FORLANI, HOLZMANN, JANNONE, LAMORTE, LISI, LO MONTE, LO PRESTI, MARTUSCIELLO, MAZZOCCHI, MAZZONI, NESPOLI, NUCARA, PORCU, RAISI, ROMAGNOLI, SANZA, TUCCI, VITALI

Disposizioni per la riforma degli interventi dello Stato in favore dello spettacolo e l'introduzione di incentivi fiscali per il sostegno del settore cinematografico, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo

Presentata il 7 novembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Da molti anni il settore dello spettacolo nazionale è afflitto da una stasi riformatrice che, sia sul piano strutturale, che, conseguentemente - anche a causa delle crescenti difficoltà della spesa pubblica - sul piano finanziario, ne ha frustrato le aspirazioni, ne ha ridotto i livelli qualitativi e, complessivamente, ne ha limitato l'incidenza nel contesto sociale e civile nazionale.
      In particolare, è mancata la capacità di aggiornare alcuni degli strumenti di sostegno economico e finanziario dello spettacolo, a partire dalla non più rinviabile riforma del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), rimasto sostanzialmente inalterato sin dalla legge istitutiva risalente al 1985, e contemporaneamente di introdurre, malgrado innumerevoli annunci e promesse in tale senso, i nuovi incentivi fiscali che, con profitto, altri Paesi in questi anni hanno adottato, per stimolare il flusso di investimenti privati a sostegno delle crescenti esigenze del settore.
      Si tratta di una duplice carenza che, aggravata da un lato dalla sensibile riduzione degli stanziamenti pubblici destinati al settore dello spettacolo, e dall'altro, dalla ripetitività delle erogazioni del FUS, ha reso sempre più insufficiente il sostegno pubblico.
      Se si considera poi come la storicizzazione dei flussi statali a sostegno dello spettacolo risenta di un antico e mai riequilibrato sbilanciamento nei confronti di alcuni settori e, segnatamente, delle
 

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fondazioni liriche, rispetto ad altri comparti, si ha ben chiaro come sia sempre più urgente intervenire sul complesso sistema dei sostegni, per razionalizzarne gli strumenti, in guisa da incrementare e da rendere efficienti le risorse pubbliche, in una visione comunque più equilibrata tra i settori. Risulta inoltre necessario individuare le modalità per un più vasto e concreto aumento delle risorse complessivamente destinate allo spettacolo, soprattutto ricorrendo a strumenti per incentivare il coinvolgimento del settore privato.
      Se si considera, poi, l'importanza di un sistema di sostegno allo spettacolo, non solo per l'incremento della qualità e della quantità delle attività ad esso connesse, ma anche quale stimolo fondamentale al sistema economico e produttivo nazionale, grazie agli indiscutibili benefici effetti di carattere generale sul piano della diffusione della cultura e della crescita civile della popolazione, oltre che in ordine all'aumento occupazionale che ne consegue e, sul piano più strettamente settoriale, per i benefìci che ne derivano anche in ordine ai flussi turistici nel delicato e prestigioso settore del «turismo culturale», si ha ben chiaro che si tratta di investire in un settore la cui crescita va direttamente a beneficiare il sistema-Paese.
      La presente proposta di legge va, quindi, in direzione della riforma del sistema dei sostegni al settore dello spettacolo nelle sue varie articolazioni, sia sotto il profilo della riforma del FUS, che sotto l'aspetto dell'introduzione di appositi incentivi fiscali, sia per le attività cinematografiche che per lo spettacolo dal vivo.
      Con l'articolo 1 si afferma il principio che la Repubblica riconosce lo spettacolo quale elemento fondamentale della cultura italiana e dell'identità nazionale oltre che importante strumento di crescita civile, di aggregazione sociale e di volano allo sviluppo economico, produttivo e occupazionale.
      Con l'articolo 2 è fissato il fondamentale principio di programmare una progressiva crescita del FUS, fino al raggiungimento di un valore complessivo dello stesso pari ad almeno lo 0,5 per cento del prodotto interno lordo (PIL). Un obiettivo ambizioso, ma indispensabile non solo per equilibrare i livelli di sostegno italiani a quelli dei Paesi occidentali più avanzati, ma anche per confermare con i fatti il riconoscimento di importanza di un settore la cui crescita influisce positivamente sull'intero sistema-Paese. L'obiettivo dell'1 per cento del PIL per la cultura era peraltro contenuto nel programma elettorale del 2006 sia di Alleanza Nazionale che dell'Ulivo, ma finora, malgrado la vittoria del centrosinistra, non ha trovato riscontro in nessun atto legislativo della maggioranza e del Governo.
      L'ipotesi avanzata con la presente proposta di legge è di procedere nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della stessa a un incremento annuale del FUS, per una quota non inferiore al 15 per cento dello stanziamento complessivo dell'anno precedente.
      A conclusione del quinquennio si procederà alla valutazione dell'entità del FUS rispetto all'obiettivo dello 0,5 per cento del PIL e, qualora questo non fosse stato ancora raggiunto, il Ministro per i beni e le attività culturali sarà autorizzato a elaborare ogni conseguente necessaria iniziativa a ciò finalizzata.
      Con l'articolo 3 si propone una riforma del FUS, basata su una prima ripartizione limitata all'80 per cento dell'intero stanziamento annuale, da effettuarsi entro il mese di marzo di ciascun anno, finalizzata a distribuire le risorse tra i vari settori dello spettacolo, con alcune significative novità. In particolare, si prevede l'estensione degli eventuali contributi anche ai prodotti audiovisivi e si introducono esplicitamente sostegni a manifestazioni aventi rilevanza nazionale, sia all'interno dei confini nazionali che all'estero, per la promozione della cultura e della lingua italiane. La rimanente quota del FUS (20 per cento dello stanziamento annuale) è invece assegnata sempre con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di settembre di ciascun anno, sulla base di criteri premiali, per il 50 per cento ai soggetti operanti nel mondo dello spettacolo
 

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che abbiano evidenziato una particolare capacità di acquisizione di finanziamenti privati, per il 25 per cento a tutti i soggetti, con priorità per le fondazioni liriche, che dimostrino particolare capacità nell'adozione di strategie finalizzate all'economicità della gestione e all'ottenimento di economie di scala nella produzione di spettacoli, per la rimanente parte a integrare le esigenze congiunturali dei vari settori, al sostegno della sperimentazione, della ricerca di nuovi linguaggi espressivi, nonché alla valorizzazione di giovani talenti. Si introduce inoltre un'altra misura importante e strategica relativa al sostegno delle iniziative e dei soggetti aventi particolare incidenza sulla crescita economica e, in particolare, in ordine agli incrementi dei flussi turistico-culturali.
      Con l'articolo 4 si propone la liquidazione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa) e la destinazione al FUS del 50 per cento delle risorse finora assegnate a tale società, mentre la rimanente parte è riservata a un programma annuale per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fruizione dei beni culturali e paesaggistici nazionali.
      Con l'articolo 5 sono per la prima volta introdotti nella normativa italiana incentivi fiscali per i soggetti non appartenenti al settore dello spettacolo che investono nel settore cinematografico. Si propone, quindi, l'istituzione del credito d'imposta più diffusamente conosciuto con la sua denominazione anglofona: tax shelter.
      Con l'articolo 6 sono previsti vari incentivi fiscali destinati alle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografici.
      Con l'articolo 7 sono disciplinate le modalità di utilizzo dei crediti d'imposta specificando che, a discrezione del contribuente, possano essere utilizzati in un'unica soluzione o dilazionati nel quinquennio. È altresì stabilito che tali crediti non concorrono alla formazione del reddito, al valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      Con l'articolo 8 sono disposti alcuni incentivi fiscali a favore delle imprese di produzione esecutiva e di post-produzione in relazione a film girati sul territorio nazionale, utilizzando manodopera nazionale, anche su commissione di produzioni estere.
      Con l'articolo 9 si introduce, anche in questo caso per la prima volta nell'ordinamento nazionale, il diritto agli incentivi fiscali a soggetti non appartenenti al settore dello spettacolo dal vivo, che investano sulla base di un contratto di associazione in partecipazione per la realizzazione di opere liriche, concerti, rappresentazioni teatrali, commedie musicali, rappresentazioni di danza e attività circensi. Con tale articolo si equilibra il trattamento tra i vari settori dello spettacolo, uniformando l'istituto dell'incentivo fiscale agli investimenti sia per il settore cinematografico sia per le varie branche dello spettacolo dal vivo.
      L'articolo 10 disciplina le erogazioni liberali da parte di persone fisiche nei confronti di imprese di produzione, di distribuzione e di esercizio cinematografici, nonché nei confronti di imprese o fondazioni operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, fino a un tetto massimo di 30.000 euro, che possono essere deducibili dal reddito.
      Con l'articolo 11, infine, si stabilisce la copertura finanziaria della presente proposta di legge.
      Data la particolare rilevanza dell'iniziativa e considerate le varie proposte che, soprattutto in questi ultimi tempi, sono state formalizzate, sia per iniziativa parlamentare che da parte del Governo, addirittura con emendamenti presentati al disegno di legge finanziaria, che rischiano, se approvati in tale maniera disorganica ed episodica, di ridurre fortemente il loro benefico effetto, si sollecita l'urgente esame e l'approvazione della presente proposta di legge al fine di creare un sistema organico di sostegno al settore dello spettacolo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica riconosce lo spettacolo, in tutte le sue espressioni e articolazioni, quale elemento fondamentale della cultura italiana e dell'identità nazionale, nonché quale strumento di crescita civile, di aggregazione sociale e di sviluppo economico, produttivo e occupazionale.
      2. La finalità della presente legge è la definizione di un nuovo sistema di sostegni e di incentivi, pubblici e privati, per l'aumento delle risorse destinate ai settori cinematografico, audiovisivo, musicale, teatrale, di danza, circense e dello spettacolo viaggiante.

Art. 2.
(Incremento del FUS).

      1. Ai fini di cui all'articolo 1, sono incrementati gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, progressivamente e compatibilmente con gli equilibri della finanza pubblica, fino al raggiungimento di una consistenza di risorse non inferiore allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo.
      2. A tale fine, a decorrere dall'esercizio successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, e per il successivo quadriennio, le risorse statali destinate al FUS sono annualmente incrementate di una quota non inferiore al 15 per cento dello stanziamento dell'anno precedente. Alla fine del quinquennio, il Ministro per i beni e le attività culturali valuterà l'incremento del FUS in rapporto all'obiettivo di cui al comma 1 e, qualora questo non sia stato ancora raggiunto, è autorizzato a elaborare ogni necessaria e conseguente iniziativa a ciò finalizzata.

 

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Art. 3.
(Riforma del FUS).

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo di ciascun anno, provvede alla ripartizione dell'80 per cento delle risorse del FUS secondo i seguenti criteri:

          a) alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo è assegnato non meno del 23 per cento;

          b) alle attività musicali e liriche è assegnato non meno del 57 per cento;

          c) alle attività teatrali di prosa è assegnato non meno del 14 per cento;

          d) alle attività di danza è assegnato non meno del 2 per cento;

          e) alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante è assegnato non meno non meno dell'1 per cento;

          f) alle attività di promozione e sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e di rilevanza nazionali, nonché alle attività di promozione e sostegno della lingua e della cultura italiane all'estero, è assegnato non meno del 2 per cento;

          g) la residua quota è destinata a fare fronte agli oneri per la gestione degli organismi consultivi nel settore dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché per provvedere ad ogni opportuna esigenza di intervento integrativo nell'ambito dei vari settori.

      2. La rimanente quota del FUS, pari al 20 per cento della dotazione annua, è assegnata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di settembre di ciascun anno, secondo i seguenti criteri:

          a) il 50 per cento è ripartito tra tutti i soggetti che dimostrano, a partire data di

 

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entrata in vigore della presente legge, una particolare capacità di acquisizione di finanziamenti privati, a sostegno dell'attività di produzione cinematografica audiovisiva e dello spettacolo dal vivo;

          b) il 25 per cento è assegnato quale premialità a tutti i soggetti, con particolare priorità nei confronti delle fondazioni liriche, che dimostrano particolari capacità nell'adottare strategie di economicità della gestione, nonché di razionalizzazione, anche attraverso economie di scala, delle spese per la produzione degli spettacoli;

          c) la rimanente parte è assegnata a integrazione delle esigenze dei vari settori, anche in ragione di particolari difficoltà congiunturali, per il sostegno alle iniziative che stimolano la crescita economica e, in particolare, l'incremento dei flussi turistico-culturali, nonché per il sostegno della sperimentazione, della ricerca di nuovi linguaggi espressivi e per la valorizzazione dei giovani talenti.

Art. 4.
(Liquidazione della Società ARCUS Spa).

      1. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, con decorrenza dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinate alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa), istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, sono accreditate al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il 50 per cento delle somme di cui al comma 1 è destinato a incrementare il FUS; la somma residua, pari al 50 per cento delle risorse complessive, è destinata a un programma annuale per la realizzazione di infrastrutture per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici nazionali. Tale programma è adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,

 

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di concerto con il Ministro delle infrastrutture.
      3. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la Società ARCUS Spa è posta in liquidazione.

Art. 5.
(Incentivi fiscali agli investimenti nel settore cinematografico da parte di soggetti non appartenenti al settore).

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento, fino all'importo massimo di 1.500.000 euro per ciascun periodo d'imposta, per il finanziamento in denaro della produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.
      2. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie delle somme di cui al comma 1 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di tali risorse nel territorio nazionale, impiegando manodopera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.

Art. 6.
(Incentivi fiscali agli investimenti nel settore cinematografico).

      1. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:

          a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 20 per

 

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cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di 4.000.000 di euro per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;

          b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari al:

              1) 20 per cento delle spese complessive sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di 2.000.000 di euro, per ciascun periodo d'imposta;

              2) 25 per cento del finanziamento in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di 1.500.000 euro per ciascun periodo d'imposta;

          c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari al:

              1) 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e l'acquisizione di impianti e di apparecchiature destinati alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, 50.000 euro;

              2) 25 per cento del finanziamento in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo di 1.500.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

 

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Art. 7.
(Disciplina dei crediti d'imposta).

      1. I crediti d'imposta di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge possono essere fruiti in un'unica soluzione o dilazionati per un periodo di cinque anni a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui all'articolo 9 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della presente legge. Tali crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con i finanziamenti di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente le spese di produzione della copia campione e le spese di distribuzione nazionale del film.
      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione degli articoli 5 e 6, nonché del presente articolo.

 

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Art. 8.
(Incentivi fiscali in favore di imprese di produzione esecutiva e di post-produzione).

      1. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 in relazione a film, o a parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 30 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di 5.000.000 di euro.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione del presente articolo.
      3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, al valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in un'unica soluzione o, a discrezione del contribuente, nell'arco di cinque anni.

Art. 9.
(Incentivi fiscali agli investimenti nel settore dello spettacolo dal vivo).

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore

 

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dello spettacolo dal vivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento, fino all'importo massimo di 1.500.000 euro per ciascun periodo d'imposta, del finanziamento in denaro della produzione e della rappresentazione in Italia e all'estero di opere liriche, concerti, rappresentazioni teatrali, commedie musicali, rappresentazioni di danza e attività circensi. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.
      2. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta per le imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo in misura pari al 20 per cento del costo complessivo di produzione dello spettacolo e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di 1.000.000 di euro.
      3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 possono essere fruiti in un'unica soluzione o dilazionati per un periodo di cinque anni, a partire dalla data della prima rappresentazione. Tali crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione del presente articolo.

Art. 10.
(Disciplina delle erogazioni liberali).

      1. A decorrere dall'esercizio 2008 e per ciascuno degli anni 2009 e 2010, le erogazioni liberali per un importo non superiore a 30.000 euro, effettuate da persone

 

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fisiche a favore di imprese di produzione, di distribuzione e di esercizio cinematografici per i film riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, o realizzati in coproduzione ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, nonché le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle imprese o delle fondazioni operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, per le opere liriche e concertistiche, per le rappresentazioni teatrali, per le commedie musicali, per le rappresentazioni di danza e per le attività circensi, sono deducibili dal reddito complessivo determinato ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

Art. 11.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, pari a 80.000.000 di euro per l'anno 2008, a 170.000.000 di euro per l'anno 2009 e a 250.000.000 di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dall'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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