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PDL 3277

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3277


 

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali

Presentata il 29 novembre 2007

      

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Onorevoli Deputati! - La riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali è attesa dai professionisti italiani da oltre due legislature, nel corso delle quali altrettante iniziative legislative non hanno avuto alcun esito.
      Nel corso della presente legislatura è stata avviata dal Governo una nuova iniziativa legislativa in tema di riforma delle professioni, che però non interpreta compiutamente le aspirazioni dei professionisti italiani, che puntano al riconoscimento della centralità del loro ruolo fondato sulla conoscenza, della libera concorrenza intesa come diversificazione e certezza dell'offerta sull'intero territorio nazionale, della sussidiarietà di talune funzioni, della tutela degli interessi generali e collettivi, della estraneità del professionista allo statuto dell'imprenditore, della valorizzazione dello studio professionale come risorsa economica per il professionista e la famiglia, del riordino delle attività espresse in forma societaria, del sistema duale nel rispetto e nell'indipendenza delle attività di specifica competenza.
      Questi auspicati princìpi trovano, invece, puntuale riscontro nella presente proposta di legge, elaborata dai professionisti nell'interesse della collettività e valorizzando l'economia dei saperi, di cui le professioni rappresentano il pilastro fondamentale.

      Il titolo I detta finalità e princìpi cardine della riforma, nel pieno rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, fornendo i criteri, estrapolati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, sulla base dei quali lo Stato e le regioni possono esercitare le relative potestà normative e dare finalmente, nel settore, compiuta attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione.

      Al capo I, nell'articolo 1 sono indicate le finalità della riforma, che tengono conto che l'attività professionale è per sua natura
 

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destinata ad incidere su interessi generali. Tutto l'impianto del progetto è, quindi, finalizzato a tutelare gli interessi generali e collettivi connessi con l'esercizio professionale; a favorire l'iniziativa dei professionisti e delle relative organizzazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà; a valorizzare la funzione economica e sociale della professione, quale risorsa prioritaria del settore dell'economia della conoscenza.

      La riforma mira quindi a dare attuazione nel settore delle professioni al principio di sussidiarietà, introdotto dalla riforma della Costituzione del 2001, per il tramite delle organizzazioni, private e pubbliche, delle categorie.

      L'articolo 2 stabilisce i princìpi che informano l'articolato. In primis, il principio di professionalità specifica, che ha quale fonte l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione. In ragione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, sono altresì espressamente indicati: i princìpi di libera prestazione dei servizi, di libera circolazione e stabilimento e, più in generale, i princìpi di libera concorrenza, la cui applicazione deve tenere conto dell'interesse generale ai miglioramenti delle condizioni di offerta sul mercato, che comportano un sostanziale beneficio per gli utenti e la collettività, connessi: alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, come garanzia di offerta dei relativi servizi sull'intero mercato, nonché alla differenziazione e pluralità dell'offerta medesima, che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti e la compiuta tutela dei relativi diritti ed interessi.

      L'articolo 2 mira a dettare le condizioni per la creazione di uno statuto normativo della concorrenza dei servizi professionali.

      Sempre l'articolo 2 si premura di precisare che le disposizioni normative stabilite ai sensi della riforma sono, da un canto, integrate dai codici deontologici di cui dovranno dotarsi le singole categorie e, dall'altro, dal codice civile e dalle leggi di settore.
      Nell'articolo 4 sono indicati i criteri sulla base dei quali - in conformità a quanto previsto dalla Corte costituzionale - può essere declinata la ripartizione di competenza tra lo Stato e le regioni. Dalla giurisprudenza costituzionale emerge infatti come quella delle professioni sia una materia che - oltre che nella competenza concorrente Stato-regioni - può rientrare nella competenza esclusiva dello Stato (vedi la disciplina degli ordini e quella degli esami di Stato) e in quella regionale (vedi i compensi per servizi locali).

      Il capo II della riforma, all'articolo 5, introduce il principio cardine del sistema, quello per cui l'esercizio della professione è libero ed è ordinato sull'autonomia, intellettuale e tecnica, del professionista.

      L'unica eccezione è prevista per le professioni che implicano lo svolgimento di funzioni pubbliche per le quali, unitamente ad un esame di Stato in forma concorsuale, può essere prevista la predeterminazione numerica degli abilitati.

      L'articolo 6 entra nel merito delle modalità di esercizio dell'attività professionale, che può essere svolta a titolo individuale, associativo o societario. In queste ultime due ipotesi - in attuazione del principio di professionalità specifica - è previsto che l'attività debba essere svolta sotto la direzione e la responsabilità personale del professionista.

      Infine viene ribadita l'estraneità del professionista - anche quando operi per il tramite di società di persone (articolo 10) - allo statuto dell'imprenditore in ragione del fatto che nella sua attività il momento qualificante è dato dai saperi e dalle abilità e non dall'organizzazione, che anche quando significativa è sempre funzionale ai primi. Tale estraneità non viene a configurare un privilegio in quanto alla stessa corrisponde il principio - già affermato all'articolo 6 e riproposto all'articolo 10 - per il quale il professionista è sempre - e diversamente dall'imprenditore - illimitatamente responsabile dell'attività resa anche da parte dell'organizzazione.

      Ai sensi dell'articolo 7 spetta alla «legge» stabilire le professioni che possono
 

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essere esercitate in regime di lavoro subordinato, anche parziale. In tal caso, dovrà essere salvaguardata l'autonomia, intellettuale e tecnica, del professionista quale garanzia di corretto espletamento delle sue prestazioni e, al contempo, dovranno essere dettate specifiche regole deontologiche, tenuto conto del regime di dipendenza.

      All'articolo 8 si prevede una delega al Governo affinché metta a punto una serie di misure preordinate, da un canto, a rendere più competitivi i professionisti e, dall'altro, a valorizzare lo studio professionale come risorsa economica per il professionista e la sua famiglia.
      In particolare serve a rendere più competitivi i professionisti la delega relativa a:

          a) la riforma dei contratti che hanno ad oggetto le prestazioni professionali. Per le imprese è prevista una categoria di contratti che non trova corrispondenza per il professionista, la cui attività è tipicamente disciplinata dal contratto di opera intellettuale. Si riconosce l'esigenza di definire nuovi contratti che, salvaguardando la specificità dell'attività professionale, consentano un'adeguata risposta alle esigenze della prassi, anche, ma non solo, favorendo le aggregazioni, non necessariamente stabili, dei professionisti;

          b) la riforma della legge sul diritto d'autore, le cui disposizioni non sono adeguate ad assicurare - pur prevedendola - una compiuta tutela delle opere dell'ingegno che possono essere prodotte dal professionista nella sua attività in linea con quanto stabilito da altri ordinamenti - come quello anglosassone - la cui esperienza ha dimostrato che una siffatta tutela può costituire un volano economico per il settore (vedi professioni tecniche);

          c) l'introduzione di una disciplina che consenta la locazione, la vendita e l'usufrutto dello studio professionale in modo da far sì che quest'ultimo - nel rispetto del rapporto fiduciario con la clientela - possa costituire una risorsa economica per il professionista (impedito a svolgere la professione) e la famiglia (in caso di decesso del professionista);

          d) introdurre un'apposita disciplina dei segni distintivi dello studio professionale, che ne assicuri la protezione e l'utilizzazione, anche economica, nel rispetto del decoro della professione, coerentemente con l'esigenza di potenziare la competitività dei professionisti sul mercato;

          e) disciplinare organicamente i rapporti di collaborazione nell'ambito dell'organizzazione interna dello studio professionale (professionisti junior, ausiliari, personale, praticanti eccetera);

          f) estendere la legislazione che dispone finanziamenti, agevolazioni e incentivi per le imprese al fine di applicarla per quanto compatibile ai professionisti con particolare riferimento ai giovani. Nel momento in cui il professionista è chiamato a confrontarsi sul mercato, fatta salva la sua specificità, deve essere messo nelle condizioni di competere alla stessa stregua delle imprese.

      All'articolo 9 sono poste le condizioni affinché il cliente sia adeguatamente informato della copertura assicurativa del professionista al quale si rivolge.

      Al contempo si consente alle organizzazioni, pubbliche e private, dei professionisti di contrattare delle polizze-tipo al fine di rendere effettiva la tutela.
      Gli articoli 10, 11 e 12 dettano una disciplina organica delle forme societarie che possono essere utilizzate dai professionisti per la loro attività.

      Al fine di esemplificare il quadro normativo, si è adottato il modello della società tra avvocati, introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 96 del 2001, e lo si è elevato a tipo della società tra professionisti (STP), valido per tutte le categorie.

      L'articolo 11 è preordinato a disciplinare la società interdisciplinare, adeguando la STP ai singoli ordinamenti di categoria, ai quali è demandato il compito di stabilire limiti e incompatibilità, in linea con quanto stabilito dalla Corte di giustizia

 

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delle Comunità europee, che, a mero titolo esemplificativo, ha ritenuto conforme ai princìpi comunitari l'ordinamento degli avvocati olandesi che proibiva società interdisciplinari con i sindaci.

      L'articolo si occupa anche della società di servizi professionali (SSP), ossia della società alla quale partecipano anche soci non professionisti - siano essi di capitale o di opera - la quale è da ritenere generalmente ammissibile a condizione che:

          a) nelle società regolate dai capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza numerica e per quote dei soci sia costituita da coloro che esercitano la professione di cui all'oggetto sociale;

          b) nelle società regolate dai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spetti a coloro che esercitano la professione di cui all'oggetto sociale;

          c) l'amministrazione sia affidata ai soci professionisti.

      L'articolo 12 salvaguarda doverosamente i tipi societari oggi esistenti, delegando il Governo a riordinarne, se del caso, la disciplina conformante ai princìpi della riforma.

      L'articolo 13 completa il riordino, con riferimento alle cosiddette «associazioni di professionisti» in conformità ai princìpi della riforma.

      Il capo IV è dedicato all'individuazione, riconoscimento e organizzazione delle nuove professioni.

      La disciplina riprende l'impostazione, anche letterale, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, che reca «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali». Tale riferimento è stato assunto per due ordini di motivi, il primo di carattere tecnico: si tratta della prima ed unica legge che ha proceduto alla riforma del settore dopo l'entrata in vigore del titolo V della parte seconda della Costituzione; il secondo di carattere politico: il testo è stato approvato da tutte le forze politiche (di maggiorana ed opposizione) presenti in Parlamento nella scorsa legislatura, con l'astensione della sola Lega Nord.

      La legge, all'articolo 5, ha introdotto un meccanismo che ha negli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la fonte per «l'individuazione di nuove professioni in ambito sanitario». Si tratta di una soluzione che è stata fedelmente riproposta all'articolo 14 in quanto assicura il diretto coinvolgimento delle regioni coerentemente con la riforma costituzionale che ha affidato la materia delle «professioni» alla competenza concorrente.

      L'istituzione di nuovi Ordini è esclusa laddove venga accertata l'omogeneità tra percorsi formativi con professioni le cui competenze incidono su interessi generali della medesima natura di quelli della nuova professione. In tal caso si deve procedere all'adeguamento dell'ordinamento di riferimento, garantendo l'autonomia delle diverse professioni afferenti all'albo e, in ragione del numero degli iscritti, l'adeguata rappresentanza negli organi dell'Ordine.

      Per le professioni di interesse generale, l'articolo 15 affida agli ordinamenti di categoria il compito di determinare:

          a) le competenze professionali sulla base del titolo di studio universitario e dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, con la puntuale identificazione delle prestazioni riservate, se del caso in esclusiva;

          b) il titolo professionale;

          c) i requisiti formativi per l'esercizio professionale e il tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato;

          d) il regime delle incompatibilità e gli ulteriori requisiti per l'esercizio professionale a tutela degli interessi generali ad esso connessi.

 

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      Per le altre professioni gli ordinamenti di categoria dovranno, invece, determinare:

          a) le competenze professionali sulla base del titolo di studio universitario;

          b) il titolo professionale, i requisiti formativi per l'esercizio professionale e gli ulteriori requisiti per l'esercizio professionale a tutela dell'affidamento della clientela.

      Il titolo II si occupa delle professioni di interesse generale, tali essendo le professioni per il cui esercizio, ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, è richiesto il superamento dell'esame di Stato e l'iscrizione in albi tenuti dagli ordini.

      Professioni di interesse generale possono essere istituite solo ed esclusivamente nei casi in cui:

          a) la professione incide su interessi generali;

          b) sussiste un'esigenza di tutela dell'affidamento della clientela o della collettività;

          c) emerge una rilevanza sociale dei costi derivanti dall'esercizio non corretto della professione.

      L'articolo 17 stabilisce le condizioni e le modalità per il tirocinio e per l'esame di Stato.

      L'articolo 18 disciplina l'organizzazione in Ordine delle professioni di interesse generale. L'Ordine ha compiti di autogoverno della professione e di autodisciplina dei comportamenti dei professionisti, di cui ha la rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza proprie dei sindacati. L'Ordine professionale è ente pubblico nazionale non economico a carattere associativo; è connotato da indipendenza funzionale e da autonomia patrimoniale e finanziaria; è soggetto alla vigilanza del Ministero della giustizia ovvero, per le professioni sanitarie, alla vigilanza del Ministero della salute (articolo 38).

      L'articolo 18 prevede, inoltre, l'articolazione dell'Ordine professionale in un Consiglio nazionale dell'Ordine e in Ordini territoriali. Al fine di favorire il raccordo tra le diverse categorie sulle questioni di interesse generale, i Consigli nazionali e gli Ordini territoriali della medesima regione promuovono, ai rispettivi livelli, la costituzione di organismi comuni per l'attuazione dei compiti agli stessi attribuiti.

      L'articolo 19 disciplina l'articolazione interna degli Ordini territoriali in consiglio, assemblea degli iscritti e collegio dei revisori dei conti.

      Agli ordini non regionali è, altresì, consentito di costituirsi in associazione al fine di favorirne il raccordo nei rapporti con l'amministrazione regionale.

      L'articolo 20 declina i compiti di governo dell'Ordine territoriale e prevede la separazione tra le funzioni più propriamente politiche e quelle disciplinari. Queste ultime sono accentrate a livello regionale in capo ad una commissione, costituita presso l'Ordine del capoluogo di regione, con competenza nei confronti di tutti gli iscritti agli albi del territorio. La commissione, composta da un numero di membri doppio rispetto a quello degli Ordini territoriali, è eletta dagli iscritti. La commissione si costituisce in collegio giudicante senza la partecipazione dei membri appartenenti all'albo dell'incolpato. In caso di Ordine regionale, interregionale o nazionale la commissione è costituita da cinque membri eletti e da quattro membri sorteggiati dal consiglio dell'Ordine tra gli iscritti.

      L'articolo 21 declina i compiti di governo del Consiglio nazionale. Al fine di favorire il raccordo con le articolazioni locali, il Consiglio nazionale convoca periodicamente una Conferenza aperta agli Ordini territoriali nelle materie di legislazione concorrente nonché di informazione e consultazione sulle questioni di interesse comune.

      L'articolo 22 detta i criteri sulla base dei quali dovranno essere disciplinate, stabilendo le ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, le procedure elettorali allo scopo di favorire la partecipazione

 

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degli iscritti e garantire la trasparenza delle operazioni elettorali.

      L'articolo 23 ribadisce la centralità nel sistema del codice deontologico che, predisposto dai Consigli nazionali e valido per l'intera categoria, deve assicurare il corretto esercizio della professione a tutela degli interessi collettivi e generali ad esso connessi nonché presidiare il decoro della professione medesima.

      L'articolo 24 riafferma il principio per cui l'attività professionale può essere oggetto di pubblicità affermativa nel rispetto dei valori e delle modalità espressi nel codice deontologico.

      L'articolo 25, recependo l'indirizzo della Corte di giustizia delle Comunità europee, prevede che le tariffe per le prestazioni riservate siano emanate dal Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli nazionali, sentito il Consiglio di Stato. Tali tariffe sono inderogabili e sono definite avendo riguardo agli standard qualitativi delle prestazioni e tenendo conto dell'interesse generale. A tutela dell'affidamento della clientela, i Consigli nazionali possono indicare tariffe orientative circa le prestazioni non riservate, avendo riguardo agli standard qualitativi delle prestazioni medesime.

      Gli articoli 26, 27 e 28 riformano il regime della responsabilità, delle sanzioni e del procedimento disciplinare, unificandolo per tutte le categorie. Le norme previste per il singolo si applicano anche alle società.

      L'articolo 29 prevede la possibilità di istituire scuole di «formazione per i professionisti e i tirocinanti, i cui titoli, se rispettosi dei requisiti previsti dal Ministro dell'università e della ricerca, possono valere ai fini dell'ammissione all'esame di Stato.

      Il titolo III è dedicato alle associazioni delle professioni individuate ai sensi dell'articolo 14.

      Gli articoli 30 e 31 prevedono l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un registro a cui devono essere iscritte le associazioni costituite da coloro che esercitano le professioni di cui all'articolo 14.

      L'articolo 32 detta i requisiti associativi a cui è condizionato il mantenimento dell'iscrizione:

          a) gli associati, in numero non inferiore a cinquecento, devono esercitare la medesima professione;

          b) lo scopo riguarda la promozione del profilo professionale degli iscritti e il loro aggiornamento e lo statuto deve prevedere le condizioni e i criteri, anche di natura temporale, per il rilascio agli associati di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione, professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione, anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;

          c) una disciplina degli organi associativi su base democratica;

          d) la dotazione di adeguate strutture, organizzative e tecnico-scientifiche;

          e) l'adozione di un codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione.

      La riforma, nel prendere atto che talune attività che meritano di essere riconosciute come professioni ai sensi dell'articolo 14 sono organizzate in forma associativa, prevede all'articolo 33 un regime agevolato per quei soggetti che risultano registrati, alla data di entrata in vigore della legge, presso la banca dati tenuta dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
      Il titolo IV disciplina i provvedimenti di attuazione della riforma.
      L'articolo 34 stabilisce che le deleghe legislative devono essere esercitate dal Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Entro i successivi due anni potranno essere introdotte le correzioni necessarie.

      Gli articoli 35 e 36 disciplinano, invece, i regolamenti di attuazione e per il riordino delle professioni di cui all'allegato A. Il riordino delle professioni di interesse generale, elencate nel citato allegato A,

 

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deve essere completato entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge, di cui all'articolo 35.

      A tale fine potranno essere messi a punto dei testi unici per la delegificazione delle norme vigenti e il loro coordinamento con la riforma.

      Con i citati testi unici può essere disposta l'unificazione degli Ordini ovvero il riordino dei relativi albi, anche per il tramite del trasferimento dei settori, sezioni ed elenchi nei quali sono ripartiti e il conseguente riordino delle attribuzioni di competenza professionale. L'unificazione o il riordino sono proposti dal Ministro della giustizia su istanza dei Consigli nazionali delle professioni interessati, che entro un lasso di tempo determinato predispongono lo schema di testo unico.

      Trascorso invano tale termine, la redazione di ciascuno schema di testo unico è demandata ad una commissione, presieduta da un rappresentante del Ministero della giustizia, composta da esperti designati, pariteticamente, dai Ministeri competenti e dal Consiglio nazionale di volta in volta interessato.

      Al fine di agevolare l'attuazione della riforma, l'articolo 36 prevede che i Consigli degli Ordini in carica rimangono in carica fino alla naturale scadenza. Ove quest'ultima si verifichi prima dell'entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti con i quali si è proceduto al riordino delle normative vigenti, il mandato è prorogato al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore di tale provvedimento in modo da consentire ai Consigli l'adozione, per quanto di competenza, dei provvedimenti attuativi della riforma e la compiuta informativa agli iscritti circa il sistema elettorale.

      Il titolo V detta le disposizioni finali. La riforma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Titolo I
PARTE GENERALE

Capo I

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge stabilisce l'ordinamento delle professioni intellettuali ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quinto, della Costituzione.

      2. Le disposizioni della presente legge, nel rispetto dell'autonomia dei singoli ordinamenti professionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, disciplinano le professioni intellettuali al fine di:

          a) tutelare gli interessi generali e collettivi connessi con l'esercizio professionale;

          b) favorire l'iniziativa dei professionisti e delle relative organizzazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà;

          c) valorizzare la funzione economica e sociale della professione, quale risorsa prioritaria del settore dell'economia della conoscenza.

Art. 2.
(Princìpi).

      1. L'esercizio delle professioni intellettuali deve svolgersi nel rispetto del principio di professionalità specifica e deve tutelare, ai sensi della presente legge, gli

 

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interessi collettivi e generali ad esso connessi nonché garantire l'affidamento della clientela e la qualità della prestazione.

      2. L'esercizio delle professioni intellettuali deve altresì rispettare, con le modalità indicate dalla presente legge, i princìpi di libera prestazione dei servizi, di libera circolazione e stabilimento nonché i princìpi di libera concorrenza, la cui applicazione deve tenere conto dell'interesse generale ai miglioramenti delle condizioni di offerta sul mercato, che comportano un sostanziale beneficio per gli utenti e la collettività, connessi alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, come garanzia di offerta dei relativi servizi sull'intero mercato, nonché alla differenziazione e pluralità dell'offerta medesima, che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti e la compiuta tutela dei relativi diritti e interessi.

      3. Il codice deontologico regolamenta, a integrazione di quanto previsto dalla presente legge, l'esercizio delle professioni intellettuali nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento interno e comunitario.

      4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, le professioni intellettuali sono esercitate nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di settore.
      5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, l'attività professionale è esercitata nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dall'ordinamento civile.

Art. 3.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende:

          a) per «professione», la professione intellettuale;

          b) per «professione di interesse generale», la professione di cui al titolo II;

          c) per «professione riconosciuta», la professione che è oggetto di regolamentazione ad opera della normativa vigente ovvero degli accordi di cui all'articolo 14, comma 3;

 

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          d) per «nuove professioni», le professioni non riconosciute;

          e) per «libero professionista», colui che esercita la professione ai sensi dei capi I e II del titolo III del libro V del codice civile, anche in regime convenzionato ove previsto da legge speciale;

          f) per «professionista dipendente», il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;

          g) per «professionista», il libero professionista e il professionista dipendente;

          h) per «categoria», l'insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale;

          i) per «esercizio professionale», l'esercizio della professione;

          l) per «prestazione professionale», la prestazione del professionista in qualunque forma resa;

          m) per «ordinamento di categoria», le disposizioni che disciplinano le professioni e il relativo esercizio;

          n) per «Ordine», il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali;

          o) per «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dell'Ordine professionale;

          p) per «esame di Stato», l'esame, anche in forma concorsuale, previsto per l'accesso alle professioni ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;

          q) per «consiglieri», i membri del Consiglio nazionale e del consiglio dell'Ordine territoriale.

Art. 4.
(Competenze legislative di Stato, regioni
e province autonome).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto della presente legge nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle

 

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disposizioni relative alle materie di competenza esclusiva dello Stato.

      2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nelle disposizioni della presente legge, in particolare in tema di organizzazione amministrativa e di requisiti di ammissione alle procedure di evidenza pubblica.

      3. Le regioni, nel rispetto dell' articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella della presente legge in relazione all'individuazione e al riconoscimento delle nuove professioni; alle condizioni e alle regole di accesso all'esercizio professionale nonché all'abilitazione e all'attribuzione di competenze professionali. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare gli esami e i titoli di studio richiesti per l'esercizio delle professioni intellettuali, i contratti per l'esercizio, a titolo individuale e in forma associata e societaria, delle professioni nonché l'organizzazione delle professioni d'interesse generale e gli Ordini.

      4. Nelle materie di competenza normativa regionale concorrente o esclusiva, le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.

      5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

Capo II

Art. 5.
(Esercizio della professione).

      1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2, l'accesso alla professione

 

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è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.
      2. A tutela della clientela e a presidio del corretto esercizio della professione, gli ordinamenti di categoria definiscono l'obbligo del segreto professionale nonché le condizioni e i presupposti per l'applicazione degli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale e dell'articolo 249 del codice di procedura civile.

Art. 6.
(Liberi professionisti).

      1. La professione è esercitata, sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti di categoria, in forma individuale nonché, sotto la responsabilità e la direzione personali del professionista, in forma associata o societaria secondo quanto previsto al capo III.
      2. Alla professione, in qualunque forma esercitata, non si applica la sezione I del capo I del titolo II del libro V del codice civile.

Art. 7.
(Professionisti dipendenti).

      1. La legge stabilisce le professioni che possono essere esercitate in regime di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, salvaguardando l'autonomia di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.
      2. I professionisti dipendenti sono soggetti al regime delle incompatibilità stabilito dagli ordinamenti di categoria a garanzia del corretto esercizio della professione.
      3. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative mansioni secondo quanto previsto dagli ordinamenti di categoria.
      4. I professionisti dipendenti pubblici sono soggetti alle specifiche norme del codice deontologico, che sono emanate ai sensi dell'articolo 23 dai Consigli nazionali,

 

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tenuto conto delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro.

Art. 8.
(Misure in materia di professioni).

      1. Ai sensi dell'articolo 34, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, con la qualità e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di seguito elencati:

          a) riformare in modo organico la disciplina dei contratti che hanno ad oggetto le prestazioni professionali, anche novellando le disposizioni del codice civile, per perseguire l'obiettivo di favorire la competitività dei professionisti, in particolare introducendo forme, anche temporanee, di accordo tra professionisti per lo svolgimento di specifici incarichi o l'accesso a determinati mercati, interni e internazionali;

          b) riformare la disciplina delle sanzioni civili e degli illeciti, amministrativi e penali, a presidio del titolo professionale e delle attività riservate in modo da tutelare la clientela in caso di prestazioni rese da soggetti non abilitati;

          c) riformare le disposizioni della legislazione vigente sul diritto d'autore, per assicurare la compiuta protezione delle opere intellettuali rese dal professionista;

          d) dettare condizioni e limiti per il trasferimento tra vivi e a causa di morte dell'insieme dei rapporti, attivi e passivi, che sono comunemente denominati «studio professionale», tale per cui quest'ultimo costituisca una prioritaria risorsa economica per il professionista e la sua famiglia, in ogni caso salvaguardando il rapporto fiduciario con il cliente;

          e) dettare una specifica disciplina dei segni distintivi dello studio professionale, che ne assicuri la protezione e l'utilizzazione, anche economica, nel rispetto del decoro della professione;

 

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          f) dettare una disciplina dei rapporti di collaborazione nell'ambito dell'organizzazione interna dello studio professionale, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti;

          g) riordinare la legislazione che dispone finanziamenti, agevolazioni e incentivi, di qualunque natura, per le imprese al fine di estenderla, per quanto compatibile e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, ai professionisti, con particolare riferimento ai giovani.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano condizioni e limiti all'applicazione delle disposizioni ivi previste in ragione della specificità delle singole professioni e a salvaguardia degli interessi generali connessi al relativo esercizio.

Art. 9.
(Assicurazione per la responsabilità
professionale).

      1. Il professionista, ove richiesto, rende noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
      2. Le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, per i propri iscritti, da Ordini, associazioni ed enti previdenziali privati che, in caso di mancato accordo con le compagnie assicurative, possono rivolgersi all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che in particolare accerta la correttezza del comportamento degli operatori.

Capo III

Art. 10.
(Società tra professionisti).

      1. Le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96,

 

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relative alla costituzione della società che ha per oggetto l'esercizio di una professione, regolano il tipo denominato «società tra professionisti» (STP).

      2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, alle società tra professionisti regolate ai sensi della presente legge non si applicano il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e le altre disposizioni vigenti che disciplinano le procedure concorsuali.

      3. L'iscrizione alla sezione speciale relativa alle società tra professionisti del registro delle imprese ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

Art. 11.
(Società tra professionisti interdisciplinare e società di servizi professionali).

      1. La società di cui all'articolo 10 può essere, altresì, costituita da professionisti appartenenti a categorie diverse, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo. Alla società, che assume la denominazione di «società tra professionisti interdisciplinare» (STPI) si applicano, in quanto compatibili, gli ordinamenti delle categorie cui appartengono i soci.
      2. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono il regime di incompatibilità, a presidio degli interessi generali connessi all'esercizio delle singole professioni, relativo alla partecipazione alla società di cui al comma 1.

      3. L'incarico professionale conferito alla società è eseguito sotto la direzione e la responsabilità personali dei soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta.

      4. Fatto salvo quanto previsto dagli ordinamenti di categoria in ragione della specificità della professione e a salvaguardia degli interessi generali connessi al suo esercizio, l'esercizio di una o più professioni può costituire, altresì, oggetto delle società che rispondono ai seguenti requisiti:

          a) oggetto sociale limitato alla professione;

 

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          b) nelle società regolate dai capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da coloro che esercitano la professione di cui all'oggetto sociale;

          c) nelle società regolate dai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto spettante nell'assemblea ordinaria a coloro che esercitano la professione di cui all'oggetto sociale;

          d) l'amministrazione è affidata ai soci professionisti;

          e) lo statuto deve prevedere le regole di funzionamento della società in conformità a quanto previsto dal comma 3;

          f) in tutti gli atti e i documenti della società e comunque, ove previsti, nei rapporti con i terzi, i soci non professionisti indicano, accanto al proprio nome, la qualifica di «socio non professionista», salva diversa disposizione dei singoli ordinamenti di categoria.

      5. Alla società costituita ai sensi del comma 4 del presente articolo, che assume la denominazione di «società di servizi professionali» (SSP) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nonché quanto previsto all'articolo 10, comma 3, della presente legge.

Art. 12.
(Società di diritto speciale).

      1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che disciplinano tipi di società tra professionisti ovvero di società nelle quali è richiesta la partecipazione di professionisti iscritti agli albi negli organi sociali nonché le disposizioni che disciplinano tipi di società che riservano a questi ultimi l'espletamento di specifiche prestazioni.
      2. Ai sensi dell'articolo 34, il Governo è delegato a modificare le disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente al fine di assicurare, nel rispetto del modello organizzativo, il necessario coordinamento con la presente legge.

 

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Art. 13.
(Associazioni tra professionisti).

      1. Le disposizioni degli articoli 10 e 11 si applicano, in quanto compatibili, alle associazioni costituite dai professionisti per l'esercizio delle rispettive attività. Le associazioni assumono la denominazione di «studio professionale associato» e in tutti gli atti e i documenti dell'associazione sono indicati i nomi dei professionisti che aderiscono alla medesima.

      2. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, l'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e l'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

Capo IV

Art. 14.
(Riconoscimento delle nuove professioni).

      1. L'individuazione di nuove professioni, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi e agli interessi generali che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.
      2. Ai fini del presente articolo, per professione si intende l'attività economica, anche organizzata, diretta al compimento di atti giuridici, alla prestazione di servizi o opere a favore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, con lavoro intellettuale e per la quale è previsto un titolo di studio universitario o equiparato.
      3. L'individuazione e il riconoscimento sono effettuati, in conformità alla presente legge, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i

 

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rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
      4. Il riconoscimento è subordinato a un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, di volta in volta nominate dal Ministero della giustizia, di concerto con i Ministeri che hanno competenza sul settore socio-economico di riferimento, alle quali partecipano esperti designati dai medesimi Ministeri e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti degli Ordini e delle associazioni afferenti al settore, senza oneri a carico della finanza pubblica.
      5. Gli accordi di cui al comma 3:

          a) ove accertino la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'articolo 16, riconoscono le attività di cui al comma 2 del presente articolo quali professioni di interesse generale; ne determinano l'ordinamento di categoria ai sensi dell'articolo 15, comma 1, e, fatto salvo quanto stabilito al comma 8 del presente articolo, dispongono l'organizzazione in Ordine di coloro che risultano abilitati all'esercizio professionale;

          b) per le altre professioni riconosciute determinano l'ordinamento di categoria ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

      6. L'individuazione e il riconoscimento delle nuove professioni avvengono evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

      7. L'iniziativa dello Stato o delle regioni è subordinata ad una istruttoria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro diretta ad accertare:

          a) la conformità a quanto previsto dai commi 1, 2 e 5;

          b) gli eventuali interessi generali connessi all'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 16;

 

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          c) l'effettiva diffusione dell'attività nel mercato nazionale;

          d) la concreta rilevanza economica o sociale.

      8. L'istituzione di nuovi Ordini è in ogni caso esclusa dove sia accertata l'omogeneità tra percorsi formativi con professioni le cui competenze incidono su interessi generali della medesima natura di quelli della nuova professione. In tal caso si deve procedere all'adeguamento dell'ordinamento di riferimento, garantendo l'autonomia delle diverse professioni afferenti all'albo e, in ragione del numero degli iscritti, l'adeguata rappresentanza negli organi dell'Ordine.

Art. 15.
(Ordinamenti di categoria).

      1. Per le professioni di interesse generale spetta agli ordinamenti di categoria determinare:

          a) le competenze professionali sulla base del titolo di studio universitario e dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, con la puntuale identificazione delle prestazioni riservate, se del caso in esclusiva;

          b) il titolo professionale;

          c) i requisiti formativi per l'esercizio professionale;

          d) il tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato ai sensi dell'articolo 17;

          e) il regime delle incompatibilità;

          f) gli ulteriori requisiti per l'esercizio professionale a tutela degli interessi generali ad esso connessi.

      2. Per le altre professioni spetta agli ordinamenti di categoria determinare:

          a) le competenze professionali sulla base del titolo di studio universitario;

          b) il titolo professionale;

 

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          c) i requisiti formativi per l'esercizio professionale;

          d) gli ulteriori requisiti per l'esercizio professionale a tutela dell'affidamento della clientela.

Titolo II
PROFESSIONI DI INTERESSE
GENERALE

Art. 16.
(Condizioni e presupposti).

      1. Per l'esercizio della professione è necessario il superamento dell'esame di Stato e la conseguente iscrizione in apposito albo, tenuto dall'Ordine territoriale, nei casi in cui:

          a) la professione incide su interessi generali;

          b) sussiste un'esigenza di tutela dell'affidamento della clientela o della collettività;

          c) emerge una rilevanza sociale dei costi derivanti dall'esercizio non corretto della professione.

      2. L'esame di Stato per l'esercizio di professioni che implicano lo svolgimento di pubbliche funzioni ha forma concorsuale ed è soggetto a predeterminazione numerica dei posti secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto delle esigenze della collettività.
      3. L'iscrizione all'albo non è consentita ai soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della professione.

Art. 17.
(Tirocinio, esame di Stato e concorso).

      1. Il tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato è disciplinato, ai sensi del

 

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regolamento di cui all'articolo 35, sulla base dei seguenti criteri e princìpi:

          a) il tirocinio è volto all'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione;

          b) la durata del tirocinio non può essere superiore a tre anni e tiene conto della specificità della professione;

          c) il tirocinio è svolto sotto la responsabilità di un professionista, con adeguata anzianità di iscrizione all'albo, anche se effettuato presso amministrazioni o imprese che svolgono attività nel settore di riferimento della professione;

          d) il tirocinio può anche essere svolto parzialmente, mediante la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione agli esami di Stato o all'estero nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c);

          e) deve essere stabilito un equo compenso a favore di chi svolge il tirocinio, tenendo conto dell'effettivo apporto del tirocinante e con riferimento, ove previsto, al regime tariffario delle prestazioni rese;

          f) il tirocinio può essere svolto anche durante il corso di studi secondo le modalità convenute tra gli Ordini e le università o gli altri istituti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.

      2. Ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35, l'esame di Stato, anche in forma concorsuale, è disciplinato sulla base dei seguenti criteri e princìpi:

          a) l'esame di Stato deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e delle attitudini necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale;

          b) nelle commissioni giudicatrici non più della metà dei commissari, tra cui il presidente, sono scelti dal Ministro competente nell'ambito di una rosa di candidati designati dall'Ordine territoriale tra gli iscritti agli albi.

 

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Art. 18.
(Ordine professionale).

      1. Coloro che esercitano una professione di interesse generale sono organizzati in Ordine professionale, con compiti di autogoverno della professione e di autodisciplina dei comportamenti dei professionisti, di cui ha la rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza proprie dei sindacati relativamente ai rispettivi iscritti.
      2. L'Ordine professionale è ente pubblico nazionale non economico a carattere associativo; è connotato da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia patrimoniale e finanziaria; determina con regolamento la propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni della presente legge; è soggetto esclusivamente alla vigilanza del Ministero della giustizia, che ne approva i regolamenti e, su richiesta, può fornire atti di indi rizzo sull'applicazione dell'ordinamento di categoria.
      3. L'Ordine professionale si articola in:

          a) Consiglio nazionale dell'Ordine, che assume la denominazione di Consiglio nazionale dell'Ordine della categoria, con i compiti di cui all'articolo 21;

          b) Ordini territoriali, che assumono la denominazione di Ordine territoriale della categoria secondo l'organizzazione territoriale prevista dal relativo ordinamento, con i compiti di cui all'articolo 20, che esercitano con autonomia nel rispetto del raccordo operato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera d).

      4. Al fine di favorire il raccordo tra le diverse categorie sulle questioni di interesse generale, con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, i Consigli nazionali promuovono la costituzione di organismi comuni per l'attuazione dei compiti agli stessi attribuiti dall'articolo 21.
      5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche agli Ordini territoriali con sede nella medesima regione.

 

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Art. 19.
(Ordine territoriale).

      1. L'Ordine territoriale è articolato nel modo seguente:

          a) consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli iscritti all'albo; è eletto dall'assemblea ogni quattro anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio provvede alle nomine per le diverse cariche, elegge il presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ordine, e può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero consiglio; le indennità dei consiglieri sono definite in modo da assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico;

          b) assemblea: ne fanno parte gli iscritti all'albo; elegge il consiglio e il Collegio dei revisori dei conti; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35;

          c) collegio dei revisori dei conti: è composto da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori dei conti; è eletto dall'assemblea ogni tre anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

      2. Su istanza della regione, gli Ordini non regionali si costituiscono in associazione, denominata «consulta regionale degli Ordini provinciali» della professione, alla quale sono conferiti i compiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), c) e g), nei rapporti con l'amministrazione regionale. All'associazione deve aderire almeno la maggioranza degli Ordini interessati e il suo consiglio direttivo è composto dai presidenti degli stessi, che deliberano

 

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a maggioranza. La costituzione della consulta è comunicata, con il relativo statuto, al Consiglio nazionale e al Ministero della giustizia. Le spese di funzionamento sono a carico degli Ordini territoriali partecipanti.

Art. 20.
(Consiglio dell'Ordine territoriale).

      1. Spettano al consiglio dell'Ordine territoriale i seguenti compiti:

          a) curare l'osservanza dei princìpi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera d);

          b) la tenuta e l'aggiornamento dell'albo e la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dandone comunicazione al Consiglio nazionale;

          c) la promozione di iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale nel settore socio-economico della professione sulla base del principio di sussidiarietà;

          d) la vigilanza sul corretto esercizio della professione;

          e) la determinazione, nel rispetto del bilancio preventivo, del contributo obbligatorio annuale da corrispondere da ogni iscritto per il finanziamento dell'Ordine territoriale nonché la percezione del contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

          f) l'esperimento, su richiesta, del tentativo di conciliazione fra gli iscritti e i clienti che, in caso di controversie sui compensi, possono farsi assistere anche da associazioni di consumatori;

          g) le funzioni consultive circa l'attività, normativa e amministrativa, delle amministrazioni e degli enti locali;

 

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          h) l'organizzazione degli uffici interni, la gestione finanziaria e quanto sia necessario per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge;

          i) ogni altra funzione attribuita ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35 o delegata dal Consiglio nazionale.

      2. Presso l'Ordine territoriale è costituita una commissione alla quale possono rivolgersi il professionista e il cliente per la composizione delle controversie. La commissione è composta da un numero dispari di membri non superiore a cinque, nominati dal consiglio dell'Ordine tra esperti appartenenti alle seguenti categorie: consiglieri di associazioni di consumatori; docenti universitari; iscritti all'albo.
      3. Il consiglio può nominare nei comuni, con sede nella circoscrizione di competenza, una delegazione, composta da almeno un consigliere, per i rapporti con gli enti locali.
      4. Presso l'Ordine del capoluogo di regione è istituita, per ogni categoria, una commissione che giudica sui procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti agli albi tenuti dagli Ordini territoriali. La commissione disciplinare, composta da un numero di membri doppio rispetto a quello degli Ordini territoriali, è eletta dagli iscritti in occasione del rinnovo del consiglio dell'Ordine e scade con esso. Non possono essere eletti coloro che si sono candidati alle elezioni del consiglio dell'Ordine nonché i consiglieri uscenti. La commissione si costituisce in collegio giudicante senza la partecipazione dei membri appartenenti all'albo dell'incolpato. Le spese di funzionamento sono a carico degli Ordini ai quali appartengono i componenti.
      5. In caso di Ordine regionale, interregionale o nazionale la commissione disciplinare è costituita da cinque membri eletti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35 e da quattro membri sorteggiati dal consiglio dell'Ordine tra gli iscritti all'albo, che hanno dato la propria disponibilità in occasione della presentazione delle candidature.

 

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Art. 21.
(Consiglio nazionale).

      1. Il Consiglio nazionale è articolato nel modo seguente:

          a) Consiglio nazionale: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli Ordini territoriali, tenuto conto della loro organizzazione e del numero degli iscritti all'albo; è eletto dai consigli degli Ordini territoriali ogni cinque anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio nazionale nomina le cariche, elegge il presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del consiglio stesso; le indennità dei consiglieri sono stabilite in modo di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico;

          b) collegio dei revisori dei conti: è composto da tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori dei conti; è nominato, nell'ambito di una lista indicata dal Consiglio nazionale e dal Ministero della giustizia ogni quattro anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei revisori dei conti può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

      2. Spettano al Consiglio nazionale i seguenti compiti:

          a) sovrintendere al rispetto dei princìpi della presente legge;

          b) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;

          c) giudicare dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dalla commissione disciplinare di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, anche in funzione di giudice speciale qualora operante prima del 1o gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione;

 

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          d) esercitare funzioni di raccordo degli Ordini territoriali;

          e) promuovere iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale nel settore socio-economico della professione sulla base del principio di sussidiarietà;

          f) adottare il codice deontologico;

          g) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;

          h) svolgere le funzioni consultive circa l'attività, normativa e amministrativa, dello Stato e degli enti internazionali;

          i) determinare la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge che deve essere corrisposto dall'Ordine territoriale previa esazione dagli iscritti agli albi, nonché percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

          l) determinare gli standard qualitativi propri delle prestazioni professionali e dei livelli di qualificazione adeguati per il loro esercizio;

          m) adottare i regolamenti ad esso demandati ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35;

          n) curare e promuovere la formazione degli iscritti nonché l'accreditamento dei percorsi formativi;

          o) curare l'informativa al pubblico circa le regole e le condizioni di esercizio della professione;

          p) provvedere all'organizzazione degli uffici interni, alla gestione finanziaria e a quanto sia necessario per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge;

          q) svolgere ogni altra funzione attribuita ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35.

      3. Il Consiglio nazionale convoca periodicamente una Conferenza con compiti di raccordo con gli Ordini territoriali nelle materie di legislazione concorrente e nelle

 

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politiche professionali, nonché di informazione e di consultazione sulle questioni di interesse comune.

Art. 22.
(Elezioni).

      1. Ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35 sono definite le modalità di elezione del Consiglio nazionale, del consiglio dell'Ordine territoriale e della commissione disciplinare, stabilendo le ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, con relativo subentro, sulla base dei seguenti princìpi e criteri:

          a) favorire la partecipazione degli iscritti;

          b) garantire la trasparenza delle operazioni elettorali;

          c) identificare le limitazioni all'elettorato attivo e all'elettorato passivo in presenza di gravi provvedimenti disciplinari divenuti definitivi.

Art. 23.
(Codice deontologico).

      1. Il codice deontologico, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, assicura il corretto esercizio della professione a tutela degli interessi collettivi e generali ad esso connessi nonché a presidio del decoro della professione medesima.
      2. Il codice deontologico è adottato dal Consiglio nazionale previa consultazione degli Ordini territoriali.
      3. Il codice deontologico è pubblicato nei siti dell'Ordine professionale.

Art. 24.
(Pubblicità).

      1. L'esercizio professionale, in qualunque modo svolto, può essere oggetto di pubblicità informativa.

 

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      2. Il codice deontologico stabilisce le modalità con cui tale pubblicità può essere resa, nel rispetto del decoro della professione, dagli iscritti, contemperando l'esigenza di potenziarne la competitività sul mercato con la tutela dell'affidamento della clientela.

Art. 25.
(Regime tariffario).

      1. Ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35, il Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli nazionali, stabilisce, sentito il Consiglio di Stato, le tariffe relative alle prestazioni riservate.
      2. Le tariffe sono inderogabili a pena di nullità e sono definite avendo riguardo agli standard qualitativi delle prestazioni e tenendo conto dell'interesse generale, con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 2, previa istruttoria con i soggetti interessati.
      3. A tutela dell'affidamento della clientela possono essere predisposte dai Consigli nazionali tariffe orientative circa le prestazioni non riservate, avendo riguardo agli standard qualitativi delle prestazioni medesime.

Art. 26.
(Responsabilità disciplinare).

      1. Il professionista deve:

          a) rispettare la legge e il codice deontologico;

          b) comportarsi in modo conforme al decoro professionale;

          c) curare l'aggiornamento della formazione professionale.

Art. 27.
(Sanzioni disciplinari).

      1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 sono irrogate le

 

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sanzioni disciplinari previste dal presente articolo.
      2. Le sanzioni disciplinari sono proporzionali alla gravità della violazione.
      3. Le sanzioni disciplinari sono:

          a) l'avvertimento: consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;

          b) la censura: consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica;

          c) la sospensione: consiste nell'inibizione all'esercizio della professione per un massimo di due anni;

          d) la destituzione;

          e) la radiazione: consiste nella cancellazione dall'albo.

      4. Ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35, sono determinate le condizioni e le procedure per le quali l'iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione; in ogni caso la sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi.
      5. Il professionista radiato può chiedere di essere reiscritto all'albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione.
      6. Nel caso di società costituita da professionisti iscritti all'albo la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società se la violazione commessa è ricollegabile a direttive impartite dalla società.
      7. Nel caso di società costituita da professionisti appartenenti a categorie diverse, la cancellazione da uno degli albi ai quali la società è iscritta è causa legittima di esclusione dei soci iscritti al medesimo albo.

Art. 28.
(Procedimento disciplinare).

      1. Ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35 è disciplinato, sulla base dei princìpi del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e dei princìpi di cui al

 

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comma 2, il procedimento disciplinare, che ha inizio d'ufficio o su istanza di chiunque vi abbia interesse.
      2. Il procedimento è ordinato nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) contestazione degli addebiti;

          b) diritto di difesa;

          c) distinzione fra le funzioni istruttorie e giudicanti;

          d) motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento;

          e) facoltà dell'esponente con esclusione del potere di impugnativa.

      3. L'azione disciplinare si prescrive in tre anni dalla data di commissione dell'illecito e il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione del procedimento.
      4. Al procedimento non si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      5. Avverso i provvedimenti disciplinari emanati dalla commissione disciplinare è ammesso ricorso al Consiglio nazionale, salvo che sia prevista impugnazione innanzi a diversa autorità.

Art. 29.
(Scuole di formazione e corsi
di aggiornamento professionale).

      1. Ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35 sono istituite apposite scuole e sono previsti i criteri sulla base dei quali l'Ordine può, nel rispetto delle direttive del Consiglio nazionale, istituire, anche mediante convenzioni e partecipazioni di amministrazioni pubbliche, istituti di formazione, casse di previdenza, sindacati e associazioni di professionisti, scuole di alta formazione per i professionisti e i tirocinanti.
      2. Ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri

 

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competenti, stabilisce i requisiti per il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle scuole ai fini della formazione e dell'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione.
      3. Ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, definisce le condizioni e i criteri per la formazione ai fini del tirocinio e per l'aggiornamento professionale degli iscritti, sulla base dei quali possono essere organizzati, anche ad opera di Ordini, università, associazioni e sindacati dei professionisti e casse di previdenza, i relativi corsi.

Titolo III
ASSOCIAZIONI DELLE PROFESSIONI
RICONOSCIUTE

Art. 30.
(Associazioni).

      1. È istituito presso il Ministero della giustizia il registro delle associazioni delle professioni individuate ai sensi dell'articolo 14, di seguito denominato «registro».
      2. Hanno diritto all'iscrizione nel registro le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

Art. 31.
(Registro).

      1. Il registro contiene:

          a) i dati identificativi dell'associazione;

          b) lo statuto e il codice etico;

          c) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero della giustizia, sono disciplinate ai sensi del regolamento di cui al

 

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l'articolo 35, le modalità di iscrizione nel registro e di cancellazione dallo stesso nonché le modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministero della giustizia.
      3. Presso il registro è istituto l'elenco delle associazioni di cui all'articolo 30, che è disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 35.

Art. 32.
(Requisiti associativi).

      1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, hanno diritto all'iscrizione nel registro le associazioni che rispondono ai seguenti requisiti:

          a) gli associati devono esercitare la medesima professione, riconosciuta ai sensi dell'articolo 14 e devono essere in numero non inferiore a cinquecento;

          b) lo statuto deve prevedere come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti e il loro aggiornamento, prevedendo le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico, ed escludendo espressamente ogni attività commerciale;

          c) lo statuto deve prevedere le condizioni e i criteri, anche di natura temporale, per il rilascio agli associati di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione, professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione, anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;

          d) lo statuto deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica.

      2. Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione nel registro:

          a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica e attestazione

 

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dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico;

          b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;

          c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.

      3. Il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.

Art. 33.
(Norme transitorie).

      1. In sede di prima attuazione, sono iscritte nel registro le associazioni presenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella relativa banca dati tenuta dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, costituite da coloro che esercitano professioni riconosciute ai sensi dell'articolo 14, purché presentino la domanda entro sessanta giorni dal riconoscimento.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia promuove, su richiesta delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo, la procedura prevista all'articolo 14 per l'individuazione delle professioni da riconoscere.
      3. In ogni caso, le associazioni, iscritte ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti dall'articolo 32 entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal registro.

 

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      4. In sede di prima attuazione ai professionisti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti ad associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento di cui al presente titolo non è richiesto il possesso del titolo di studio universitario, o equiparato, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione.
      5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia, accertati i requisiti dei richiedenti, procede alla formazione del registro e dell'elenco e alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolo IV
PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 34.
(Decreti legislativi).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi ai sensi dell'articolo 8.
      2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, acquisiti i pareri dei Consigli nazionali delle categorie interessate.
      3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, con apposita relazione cui è allegato il parere dei Consigli nazionali, alle Commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo è comunque emanato, decorso il termine previsto dal comma 1 e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti.
      4. Qualora il termine scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
      5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi

 

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e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dal presente articolo.

Art. 35.
(Regolamento di attuazione).

      1. Il Governo detta con regolamento la disciplina attuativa della presente legge.
      2. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di regolamento è acquisito il parere dei Consigli nazionali; il Consiglio di Stato si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

Art. 36.
(Regolamenti per il riordino
delle professioni di cui all'allegato A).

      1. Al riordino delle norme che regolano le professioni di cui all'allegato A annesso alla presente legge, in conformità con le disposizioni emanate ai sensi della medesima legge e nel rispetto dei princìpi fondamentali che regolano le singole professioni, si procede, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 35, mediante testi unici predisposti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attendendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) delegificazione delle norme di legge concernenti le attribuzioni di competenze professionali nonché gli aspetti organizzativi e procedimentali degli Ordini e collegi, secondo i criteri previsti dall'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

          b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

 

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          c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

          d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e di semplificare il linguaggio normativo;

          e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

          f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico.

      2. Lo schema di ciascun testo unico è predisposto ai sensi dei commi 3 e 5 ed è proposto dal Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti, ed è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico è comunque emanato, decorso il termine previsto dal comma 1 e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.
      3. La redazione di ciascuno schema di testo unico è demandata ad una commissione, presieduta da un rappresentante del Ministero della giustizia, composta da esperti designati, pariteticamente, dai Ministeri competenti e dal Consiglio nazionale di volta in volta interessato, sulla base di una proposta predisposta dal Consiglio nazionale medesimo entro quattro mesi

 

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dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 35.
      4. Con i testi unici di cui al comma 1 può essere disposta l'unificazione, ai sensi del comma 5, degli Ordini e dei collegi delle professioni le cui attività afferiscono al medesimo settore socio-economico, ovvero il riordino dei relativi albi, anche per il tramite del trasferimento dei settori, sezioni ed elenchi nei quali sono ripartiti e il conseguente riordino delle attribuzioni di competenza professionale.
      5. L'unificazione o il riordino di cui al comma 4 sono proposti dal Ministero della giustizia, di concerto con i Ministeri competenti, su istanza dei Consigli nazionali delle professioni interessati, che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 35 redigono, altresì, lo schema di testo unico. Trascorso invano tale termine, si applica la procedura di cui al comma 3.
      6. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera e) del comma 1.
      7. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulla materia siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.

Art. 37.
(Disposizioni transitorie).

      1. In sede di prima attuazione, ai professionisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno superato l'esame di Stato non è richiesto il possesso del titolo di studio universitario o equiparato,

 

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ai fini del mantenimento dell'iscrizione agli albi.
      2. I consigli degli Ordini e i collegi di cui all'allegato A annesso alla presente legge rimangono in carica fino alla naturale scadenza. Ove quest'ultima si verifichi prima della data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti con i quali si è proceduto al riordino delle normative vigenti ai sensi dell'articolo 36, il mandato è prorogato al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore di tale provvedimento in modo da consentire ai consigli l'adozione, per quanto di competenza, dei provvedimenti attuativi della riforma e la compiuta informativa agli iscritti circa il sistema elettorale.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38.
(Disposizioni finali).

      1. Per le professioni sanitarie i decreti di cui al titolo IV sono proposti dal Ministero della salute, a cui spettano altresì i compiti di vigilanza sugli Ordini.
      2. È fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 1o agosto 2006, n. 249.
      3. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

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ALLEGATO A

(Articolo 36, comma 1)

          1.  Agenti di cambio.
          2.  Agrotecnici e agrotecnici laureati.
          3.  Architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti junior e pianificatori junior.
          4.  Assistenti sociali specialisti e assistenti sociali.
          5.  Attuari e attuari junior.
          6.  Avvocati.
          7.  Biologi e biologi junior.
          8.  Chimici e chimici junior.
          9.  Consulenti del lavoro.
        10.  Dottori agronomi e dottori forestali, agronomi e forestali junior, biotecnologi agrari.
        11.  Dottori commercialisti.
        12.  Farmacisti.
        13.  Geologi e geologi junior.
        14.  Geometri.
        15.  Giornalisti.
        16.  Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia.
        17.  Ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e industriali junior, ingegneri dell'informazione junior.
        18.  Medici chirurghi e odontoiatri.
        19.  Notai.
        20.  Ostetrica/o.
        21.  Periti agrari e periti agrari laureati.
        22.  Periti industriali e periti industriali laureati.
        23.  Psicologi e dottori in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.
        24.  Tecnici sanitari di radiologia medica.
        25.  Ragionieri.
        26.  Spedizionieri doganali.
        27.  Veterinari.
        28.  Consulenti in proprietà industriale.
        29.  Tecnologi alimentari.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato
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